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Numero d'incarto:
30.2002.61
Data decisione, Autorità:
13.03.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.61/AMM
30014/002
Bellinzona
13
marzo 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 10 maggio 2002
presentato da
_________ _________, _________
contro
la decisione n.
/ del _________ _________ 2002 emessa dalla
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,
viste le osservazioni del 23 maggio
2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del _________ 2002,
ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 100.–, addebitandogli
inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per
"non avere, in contrasto alle disposizioni sull'indicazione dei prezzi,
esposto il tariffario del '_________' _________ TI _________ in modo
visibile";
che contro tale risoluzione
_________ _________ è insorto con un ricorso del 10 maggio 2002 in cui nega
ogni addebito e postula in sostanza l'annullamento della multa;
che la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 23 maggio 2002, propone di respingere
il gravame e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che l'autorità di primo grado
ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere omesso di esporre in modo
visibile sul proprio _________ il listino dei prezzi previsto dalla normativa
federale e cantonale sulla concorrenza sleale;
che l'insorgente sostiene di
non avere commesso l'infrazione rimproveratagli, giacché "il listino
prezzi era appoggiato sul sedile anteriore della mia autovettura, a disposizione
di qualsiasi cliente. Non era occulto; non era né sotto il sedile né tantomeno
chiuso in un cassetto" (ricorso, a metà);
che in un rapporto di polizia
comunale del 7 aprile 2002, l'agente che ha accertato i fatti ha precisato come
"durante il controllo il _________ estraeva il tariffario da sotto la leva
del freno a mano" (cfr. allegato 2 al fascicolo dell'ufficio permessi);
che la versione fornita dal
ricorrente diverge invero dalle predette constatazioni di polizia, laddove il
primo sostiene di aver appoggiato il listino sul sedile anteriore anziché sotto
la leva del freno a mano;
che, comunque sia, dal
fascicolo processuale non è possibile evincere se il listino dei prezzi in rassegna
– foss'anche collocato sotto la leva del freno a mano come accertato
dall'autorità inquirente – non fosse di facile consultazione o agevolmente
leggibile nel senso dell'art. 11 cpv. 1 OIP;
che, in simili circostanze,
questo giudice non può pervenire al convincimento che il ricorrente abbia
violato le norme sull'indicazione dei prezzi, ragion per cui egli dev'essere
prosciolto dall'addebito per insufficienza di prove;
che il ricorso, fondato, deve
pertanto essere accolto e la decisione impugnata annullata;
che gli oneri dell'attuale
giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr), ma non si
giustifica di addebitare tasse o spese alla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni
ufficiali;
che, riguardo alle ripetibili,
la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta
all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente;
che del resto l'insorgente,
sprovvisto di patrocinatore, non ha sopportato costi di rilievo e non ha neppure
concluso per l'assegnazione di ripetibili;
per questi motivi,
visti gli art. 1, 16 cpv. 1, 20, 24
LCSl; 1, 2, 10 cpv. 1 lett. f, 11 cpv. 1 e 2, 21 OIP; 1 e 3 DE di applicazione
alle norme federali sull'indicazione dei prezzi; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
-
Non si prelevano tasse o spese,
né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
– _________ _________, _________,
– Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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