Fine for working without permit upheld

30.2002.47Other CourtFeb 27, 2003Dismissed

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Omnilex summary

The Pretura penale rejected an appeal against a cantonal immigration-police fine. The appellant had been sanctioned with CHF 600 for working as a domestic helper without the necessary permit. She argued good faith, limited part-time work, and a later extension of her work authorization. The court held that contraventions of foreign-police rules are punishable even when committed through negligence, that the appellant had a duty to verify her status before starting work, and that the case did not qualify as a minor one. The fine was considered proportionate and the appeal was dismissed with costs.

Omnilex headnote

Art. 333 cpv. 3 CP; Art. 23 cpv. 6 LDDS: contraventions of foreign-police provisions remain punishable when committed negligently; subjective good faith does not, by itself, exclude liability. A person relying on an existing permit must verify, before commencing gainful activity, that the intended employment is covered by the authorization. Limited scope of work and a subsequent permit extension do not automatically establish a minor case; the decisive factors remain the gravity of the infringement, the degree of fault, and proportionality of the sanction. Where the lower authority has already granted a substantial reduction, the appellate court will not interfere absent disproportionality.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2002.47

Data decisione, Autorità: 27.02.2003, PRPEN

Incarto n. 30.2002.47/AMM 02 1218/603

Bellinzona 27 febbraio 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 13 maggio 2002 presentato da


_______ _______, _______ (patrocinata dall'avv. _______ _______, _______)

contro

la decisione n. _______ /_______ del _______ 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______,

viste le osservazioni del 29 maggio 2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del 26 aprile 2002, ha inflitto a _______ _______ _______ una multa di fr. 600.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 200.–, per avere essa "lavorato in qualità di collaboratrice domestica, dal 1.7.1998 al 13.9.2001, con una frequenza settimanale di 3 ore, alle dipendenze del signor _______ _______, _______, sprovvista del permesso … che le consentisse di svolgere detta attività" (decisione citata, con rinvio al rapporto di contravvenzione del 6 marzo 2002);

che contro tale risoluzione _______ _______ _______ è insorta con un ricorso del 13 maggio 2002 in cui chiede di prescindere dalla multa o, se non altro, di ridurne l'entità;

che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 29 maggio 2002, propone il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che l'autorità di primo grado ha sanzionato l'interessata, come detto, per avere lavorato come collaboratrice domestica a _______ sprovvista di regolare autorizzazione;

che l'insorgente non nega di aver commesso l'infrazione rimproveratale, ma fa valere di aver agito in buona fede, di avere svolto soltanto poche ore di lavoro settimanali, così come di avere poi ottenuto un'estensione del permesso di lavoro all'attività in questione, circostanze che – a suo dire – giustificano l'esenzione da ogni pena o, quanto meno, una riduzione della multa;

che l'eventuale buona fede dell'interessata non consente tuttavia di discostarsi dalla decisione impugnata, ove solo si consideri come le contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono punibili anche qualora siano dovuti a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP);

che l'esistenza di "un permesso per confinanti (tipo 'G'), quale collaboratrice domestica presso un'altra famiglia" (ricorso, pag. 2 nel mezzo), non esimeva quindi la ricorrente dal dovere di verificare la regolarità della sua situazione, rivolgendosi per esempio all'Ufficio regionale degli stranieri o alla stessa Sezione dei permessi e dell'immigrazione prima di cominciare la cennata attività lucrativa;

che neppure la saltuarietà del lavoro e il successivo ottenimento del permesso bastano, da sé soli, a connotare la fattispecie come un "caso di minima gravità" nel senso dell'art. 23 cpv. 6 seconda frase LDDS;

che, del resto, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha già tenuto conto delle particolarità del caso concreto, concedendo all'interessata "una consistente riduzione sull'importo" della multa (decisione impugnata, nel mezzo; cfr. anche osservazioni del 29 maggio 2002, pag. 2 in alto);

che la sanzione inflitta, in definitiva, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge, sicché il ricorso dev'essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6 LDDS, 3 cpv. 6 ODDS, 6 e 29 cpv. 1 OLS, 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 250.– sono a carico della ricorrente.

  2. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di _______. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).

  3. Intimazione a:

– _______ _______ _______, per il tramite dell'avv. _______ _______, _______, – avv. _______ _______, _______, – Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______.

Il giudice: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

immigration permitunauthorized worknegligencegood faithminor caseproportionalityadministrative finecourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal against the administrative fine was admissible and should be decided on the file

Extracted holding

The appeal was admissible; the court had jurisdiction and decided the case on the written record.

Extracted reasoning

Jurisdiction, standing, and timeliness were satisfied under the cantonal contravention rules, allowing a decision based on the file.

Key legal question

Whether the fine for working without authorization should be cancelled or reduced due to good faith, limited weekly hours, and later permit extension

Extracted holding

The fine was upheld because negligence also suffices for liability, the appellant had a duty to verify her status, and the sanction was proportionate and already reduced by the authority.

Extracted reasoning

Good faith does not exclude punishment for foreign-police contraventions; the existence of another permit did not relieve the duty to check legality, and the circumstances were not a minor case under the law.

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