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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2002.40
Data decisione, Autorità:
05.03.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.40/AMM
4/002
Bellinzona
5
marzo 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 21 maggio 2002
presentato da
_______, _______
contro
la decisione n.
_______ /_______ del _______ 2002 emessa dalla
Sezione sanitaria, _______,
viste le osservazioni del 4 giugno
2002 presentate dalla Sezione sanitaria;
letti ed esaminati gli atti.
Ritenuto in fatto:
A. _______
, gerente responsabile della Farmacia _______ _______ di ,
ha venduto dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2001 undici confezioni del
preparato " _______ _______ _______ " ()
a una cliente straniera. Il 4 febbraio 2002 la Sezione sanitaria, su
segnalazione dell'Ufficio del farmacista cantonale, ha intimato all'interessato
un rapporto di contravvenzione, per aver venduto il predetto medicamento senza
presentare le necessarie ricette mediche.
B. In una lettera del 7
febbraio 2002 _______ _______ ha ammesso "che c'è stato un errore
da parte mia per non avere richiesto ogni volta la ricetta", ma ha addotto
di avere "ricevuto dall'ospedale la conferma che si trattava di una cura
periodica continua", di essersi poi conformato alle indicazioni del farmacista
cantonale e di non aver mai ricevuto sanzioni in oltre vent'anni di attività.
Egli ha chiesto pertanto all'autorità di "vagliare la possibilità di un
ammonimento al posto della contravvenzione". Con decisione del 6 maggio
2002 la Sezione sanitaria ha nondimeno inflitto al farmacista una multa di fr.
1000.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese
di fr. 50.–.
C. _______ _______ è
insorto contro la predetta decisione con un ricorso del 21 maggio 2002 in cui
postula l'annullamento del querelato giudizio o quanto meno, in subordine, una
riduzione della multa. Nelle sue osservazioni del 4 giugno 2002 la Sezione
sanitaria propone di respingere il ricorso e di confermare la risoluzione
impugnata.
Considerato in diritto:
-
La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può
essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
-
La Sezione sanitaria ha
sanzionato _______ _______, gerente responsabile della Farmacia _______
_______ di _______, per aver "venduto, in almeno 11 occasioni
e senza presentazione di ricetta medica, il preparato _______ _______
_______ _______, vendibile esclusivamente nelle farmacie dietro
presentazione di ricetta medica, per ogni dispensazione" (risoluzione impugnata,
pag. 1 a metà). La decisione è stata resa in applicazione degli art. 76, 93, 95
segg. LSan e 29 Regolamento CICM.
-
Il ricorrente fa valere
dal canto suo come "in sede di osservazioni ho spiegato che in realtà il
medicamento era sempre stato venduto dietro presentazione della necessaria
ricetta medica poi ritornata alla paziente e che la mancata conservazione del
documento da parte del farmacista era tutt'al più configurabile alla stregua di
una semplice violazione formale della legge" (ricorso, pag. 2 in alto). La
paziente straniera cui è stato venduto il medicamento – soggiunge l'interessato
– è "perfettamente nota al ricorrente, da tempo affetta da insufficienza
renale e bisognosa di cure continue e prolungate", tant'è che "dal
2000 il suo medico curante le ha prescritto diversi farmaci, in particolare il
medicamento in questione, di cui assume circa una scatola al mese"
(ricorso, pag. 2 nel mezzo). La mancata conservazione della ricetta medica,
sempre a dire del ricorrente, è dovuta per altro a una semplice dimenticanza,
commessa "in assoluta buona fede", la quale non giustifica in
definitiva l'erogazione di una pena. Tanto meno se si considera che
l'interessato ha sempre svolto la sua attività in modo ineccepibile e senza
incorrere in alcun provvedimento (ricorso, pag. 2 in basso). Ne conclude,
l'insorgente, per l'annullamento della sanzione inflittagli o, se non altro,
per una congrua riduzione della multa, ritenuta sproporzionata e non
commisurata alle circostanze del caso concreto.
-
Per l'art. 76 cpv. 1
LSan, la dispensazione e la vendita al pubblico dei medicamenti, delle
specialità farmaceutiche e delle specialità di banco è permessa, di regola, ai
soli farmacisti. Riguardo agli agenti terapeutici registrati dall'Ufficio
intercantonale di controllo dei medicamenti (UICM) o dall'Ufficio federale della
sanità pubblica, questi ultimi devono attenersi alle modalità di vendita
proposte dall'istanza intercantonale o federale competente (art. 76 cpv. 2
LSan, con rinvio all'art. 93 cpv. 2 LSan). In concreto l’ _______ è
classificato dall'UICM nella categoria A, che ne impone la vendita solo dietro
presentazione di una prescrizione medica non rinnovabile (art. 29 Regolamento
CICM del 25 maggio 1972, sostituito il 1° gennaio 2002 dall'art. 23
dell'Ordinanza federale sui medicamenti; RS _______). La violazione
delle predette disposizioni è punita con una multa fino a fr. 100 000.–
(art. 95 cpv. 1 LSan). In caso di infrazioni intenzionali gravi, con
conseguente messa in pericolo della salute o della vita, oltre alla multa può
essere inflitto l'arresto (art. 95 cpv. 2 LSan).
-
Nella fattispecie il
ricorrente asserisce, come detto, di avere già avuto modo di spiegare con le
osservazioni che il medicamento era sempre stato venduto dietro presentazione
della necessaria ricetta medica poi ritornata alla paziente (ricorso, pag. 2 in
alto). Se non che, nello scritto del 7 febbraio 2002 cui l'interessato fa
riferimento, egli si è così espresso:
"Ammetto che c'è stato un
errore da parte mia per non avere richiesto ogni volta la ricetta, ma
nel caso specifico (…) avevamo ricevuto dall'ospedale la conferma che si
trattava di una cura periodica continua, che ho poi inviato al dott. _______.
Dopo l'inizio della
corrispondenza col farmacista cantonale [il 23 luglio 2001, n.d.r.] le ricette
sono state richieste.
Lavoro come farmacista in
Ticino da oltre venti anni e non ho mai ricevuto contravvenzioni per la vendita
irregolare di medicamenti.
Le chiedo quindi di vagliare
la possibilità di un ammonimento al posto della contravvenzione".
Contrariamente a quanto sostenuto
nel ricorso, l'insorgente ha quindi espressamente riconosciuto davanti
all'autorità di primo grado avere venduto a più riprese il medicamento
litigioso senza ricetta medica. Tale circostanza è stata del resto confermata
dall'interessato in una lettera manoscritta del 27 luglio 2001 all'Ufficio del
farmacista cantonale, secondo cui "le nostre dispensazioni di _______ sono
limitate ad un cliente che ci ha portato all'inizio del trattamento, circa due
anni fa, una ricetta di un medico croato" (allegato 4a alla segnalazione
10 gennaio 2002 dell'Ufficio del farmacista cantonale).
- In simili evenienze,
questo giudice perviene al convincimento che il ricorrente non abbia semplicemente
omesso di conservare le ricette mediche come asserito nel gravame, ma ch'egli
abbia effettivamente venduto il noto medicamento senza la necessaria
prescrizione, violando con ciò le norme sanitarie evocate nella decisione
impugnata. Il che giustifica la sanzione inflittagli dalla Sezione sanitaria in
applicazione dell'art. 95 cpv. 1 LSan, a prescindere dalla condotta
irreprensibile tenuta dall'interessato nella sua pluridecennale attività. Quanto
all'entità della multa, essa è proporzionata alla gravità
dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta
nei limiti concessi dalla legge. Infondato in ogni suo punto, il ricorso deve
pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15
LPContr).
Per questi motivi, visti gli art. 76, 93, 95 segg. LSan,
23 OM e 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 300.– sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
– _______ _______, _______,
– Sezione sanitaria, _______.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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