Traffic fine upheld for failing to yield right of way

30.2002.26Other CourtApr 30, 2003Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

The Pretura penale dismissed a driver's recourse against a CHF 500 traffic fine imposed after she entered an intersection from a yield sign and collided with a vehicle coming from the left. The court held that she had seen the priority vehicle and was therefore obliged to wait, regardless of any alleged speeding by the other driver. It also found the fine proportionate. The appellant was ordered to pay CHF 150 in court fees and CHF 50 in expenses, and the lower-court decision was confirmed.

Omnilex headnote

Art. 27 cpv. 1 LCS; art. 36 cpv. 2 OSS; art. 14 cpv. 1 ONC; art. 90 n. 1 LCS: duty to yield at a traffic sign and relevance of the conduct of the priority vehicle. A driver who has seen an approaching priority vehicle may not enter the intersection but must wait until it has passed. Possible fault of the priority driver does not exclude the yield-duty holder's own liability for violating traffic rules if the collision is causally attributable to her decision to proceed. A fine is upheld if it is proportionate to the gravity of the offense and within statutory limits (consid. 2-4).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2002.26

Data decisione, Autorità: 30.04.2003, PRPEN

Incarto n. 30.2002.26/AMM 21482/901

Bellinzona 30 aprile 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 30 settembre 2002 presentato da

________ ________, ________

contro

la decisione n. ________ /________ del ________ 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, ________,

viste le osservazioni dell'8 ottobre 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 13 settembre 2002, ha inflitto a ________ ________ una multa di fr. 500.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 80.–, per i seguenti fatti accertati il 29 maggio 2002 in territorio di ________:

"alla guida della vettura ________, dopo essersi fermata a un 'dare precedenza', s'inoltrava in un'intersezione e collideva con un autoveicolo sopraggiungente da sinistra";

che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 n. 1 LCS, 14 cpv. 1 ONC, 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSS;

che ________ ________ è insorta contro tale decisione con un ricorso del 30 settembre 2002 in cui postula l'annullamento della multa;

che nelle sue osservazioni dell'8 ottobre 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il segnale "Dare precedenza" obbliga il conducente a dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina (art. 36 cpv. 2 prima frase OSS);

che giusta l'art. 14 cpv. 1 ONC chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione;

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per essersi immessa in un'intersezione dopo un segnale di "dare precedenza" ed essersi scontrata con un'altra vettura proveniente da sinistra;

che la ricorrente ritiene per converso di non aver commesso nessuna infrazione, sottolineando di essersi fermata alla linea d'arresto e invitando il giudice a "considerare la posizione dei veicoli a incidente avvenuto, la deformazione dei telai non propriamente leggera, il mancato tentativo dell'altro conducente di evitare l'impatto (nessun tentativo neppure di rallentare o di schivare), la velocità visibilmente troppo elevata della mercedes per una zona industriale", così come il fatto "che il conducente della mercedes ha addirittura ammesso di avermi visto già da lontano" (ricorso, nel mezzo);

che dal verbale d'interrogatorio 29 maggio 2002 dell'insorgente davanti alla polizia cantonale si evince nondimeno quanto segue:

"Partivo dallo ________ e raggiungevo il Dare precedenza su via ________ dove mi fermavo.

Guardavo a sinistra poi a destra. Notavo il giungere di un'auto, che circolava da sinistra verso destra rispetto alla mia posizione.

Ciononostante partivo, svoltando a sinistra.

Subito entravo in collisione con la vettura citata. L'urto interessava la parte anteriore di quest'auto contro la fiancata anteriore della mia.

A seguito di questa collisione, violenta, la mia auto si spostava sulla corsia opposta, danneggiandosi ulteriormente.

D. nonostante notata la vettura giungere perché è uscita?

R. tutto si è consumato in fretta che non so dare una spiegazione.

D. la sua visuale è stata ostacolata?

R. solo da un cespuglio, sulla sinistra.

D. noi abbiamo provato l'uscita e abbiamo rilevato che questo cespuglio non risulta ostacolare la visuale se posti correttamente, cosa dice?

R. non so dire.

D. ha qualcosa da aggiungere?

R. secondo me la signora viaggiava velocemente, e non ha frenato […] ";

che la ricorrente non contesta la dinamica dell'incidente da lei stessa esposta innanzi all'autorità inquirente, ma fa valere – in sostanza – come il sinistro sia riconducibile ad asserite infrazioni commesse dall'altra conducente coinvolta, in particolare a una sua non meglio precisata "velocità visibilmente troppo elevata";

che in ambito penale ognuno risponde delle proprie colpe, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;

che anche volendo ammettere, per avventura, un'eccessiva velocità dell'altra protagonista, l'insorgente non poteva ragionevolmente escludere – dopo aver visto la vettura prioritaria – che quest'ultima circolasse a una velocità superiore al limite consentito;

che ciò vale a maggior ragione se si considera come, per ammissione della stessa ricorrente, essa ha avuto l'impressione che l'altro veicolo "viaggiava velocemente" (verbale d'interrogatorio citato, pag. 2 in alto);

che ciò posto l'interessata, dopo aver visto l'altra vettura, non avrebbe dovuto immettersi nell'intersezione, bensì attendere – conformemente agli art. 36 cpv. 2 OSS e 14 cpv. 1 ONC – il passaggio dell'automobile prioritaria;

che in siffatte evenienze, considerata la dinamica dell'incidente descritta dalla stessa insorgente davanti alla polizia, questo giudice perviene al convincimento che l'interessata abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratale dalla Sezione della circolazione, e questo a prescindere dall'eventuale colpa ascrivibile alla conducente dell'altro veicolo coinvolto nell'incidente;

che la multa inflitta è, per altro, proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.

  2. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).

  3. Intimazione a:

– ________ ________, ________, – Sezione della circolazione, ________.

Il giudice: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Keywords

traffic offenseright of wayyield signcollisionproportionalitycriminal finecourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appellant committed a traffic offense by entering the intersection after a yield sign despite seeing an oncoming priority vehicle.

Extracted holding

Yes. After seeing the priority vehicle, she had to wait and not enter the intersection; her own account showed she proceeded nonetheless and caused the collision.

Extracted reasoning

A road user must obey traffic signs and, when under a duty to yield, must not hinder the priority vehicle and must stop if necessary. Any possible speeding by the other driver did not remove the appellant's own duty to yield.

Key legal question

Whether the imposed fine was disproportionate.

Extracted holding

No. The fine was proportionate to the seriousness of the offense and remained within statutory limits.

Extracted reasoning

The court found the fine properly calibrated to the degree of fault and the gravity of the violation.

Key legal question

Allocation of procedural costs in the appeal proceedings.

Extracted holding

The appeal costs were charged to the appellant.

Extracted reasoning

Because the appeal was dismissed, the appellant had to bear court fees and expenses under the applicable cantonal law.

Continue your research in ChatGPT or Claude

Connect Omnilex to search the legal corpus from your AI assistant.