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Numero d'incarto:
17.2004.45
Data decisione, Autorità:
09.08.2004, CCRP
Incarto n.
17.2004.45
17.2004.46
(rinvio TF)
Lugano
9 agosto 2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi ed Epiney-Colombo
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente
per statuire sui ricorsi per cassazione presentati
– il
1° ottobre 2001 (inc. 17.20001.61 e 17.2004.45) dal
Procuratore
pubblico del Cantone Ticino
e
– il
1° ottobre 2001 (inc. 17.2001.52 e 17.2004.46) da
(patrocinata
dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 20 agosto 2001 dal presidente della Corte delle assise
correzionali di Lugano nei confronti di
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione del Procuratore pubblico;
-
Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione di __________;
-
Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Tra il 2 aprile 1998 e il 22 novembre 2000 nella camere poste sopra
il bar __________ a __________ hanno soggiornato non meno di 66 cittadine
straniere, per complessivi 3500 pernottamenti. Il bar era gestito di fatto da
__________. Le ospiti pagavano, per vitto e alloggio, fr. 65.– giornalieri, poi
aumentati a fr. 90.–. Nelle camere esse praticavano la prostituzione con
clienti incontrati nel bar sottostante.
B. Il 22 novembre 2000, in seguito alla segnalazione di un avventore al
Consiglio di Stato, è stato arrestato __________, che il 13 giugno 2001 è stato
posto dal Procuratore pubblico in stato di accusa per promovimento della
prostituzione, truffa, falsità in documenti e infrazione alla legge federale sul
domicilio e la dimora degli stranieri. La prima imputazione si riferiva alle
cittadine lettoni __________ (la ragazza cui si riferiva la persona che aveva
segnalato il caso), __________, __________ e __________, che l'accusato avrebbe
sospinto alla prostituzione, ledendone la libertà di azione e mantenendole in
quello stato. L'imputazione di truffa riguardava l'assicurazione malattia
__________, dalla quale l'accusato era riuscito a ottenere rendite giornaliere
per incapacità lucrativa sulla base di certificati medici fondati sulle sue
stesse dichiarazioni, mentre in realtà egli lavorava al bar __________.
L'imputazione di falsità in documenti si riconduceva alla compilazione, da
parte dell'accusato, di tre falsi bollettini della __________ per simulare versamenti
di complessivi fr. 10 500.–. L'infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora
degli stranieri atteneva, infine, al fatto di avere favorito il soggiorno
illegale delle 66 donne alloggiate sopra il bar __________ e, in ogni modo, al
fatto di avere ospitato __________ per oltre 3 mesi consecutivi e/o oltre 6
mesi l'anno.
C. Con sentenza del 20 agosto 2001 il presidente della Corte delle
assise correzionali di __________ ha prosciolto __________ dall'accusa di
promovimento della prostituzione, truffa e falsità in documenti, dichiarandolo
colpevole di infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli
stranieri per avere favorito, dando alloggio, il soggiorno in Svizzera di
__________ tra il novembre del 1999 e il novembre del 2000, eccedendo di una
trentina di giorni il limite consentito di sei mesi annui. Ciò posto, il
presidente della Corte ha condannato __________ a 20 giorni di detenzione
(computato il carcere preventivo sofferto), da espiare siccome recidivo, senza
revocare tuttavia la sospensione condizionale a un'espulsione che l'imputato si
era visto infliggere dalla Corte delle assise criminali in Lugano il 10
novembre 1995. Alle richieste pecuniarie di __________, costituitasi parte
civile, il presidente della Corte ha rifiutato di dar luogo.
D. Contro la sentenza citata hanno introdotto una dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale sia il Procuratore
pubblico, il 21 agosto 2001, sia __________, il 23 agosto 2001. Nelle
motivazioni scritte del 1° ottobre successivo essi hanno chiesto:
– il Procuratore
pubblico: la condanna di __________ a 22 mesi di detenzione (computato il
carcere preventivo sofferto), a una multa di fr. 5000.– e a 5 anni di
espulsione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 5 anni, per
promovimento della prostituzione, truffa e infrazione alla legge federale sul
domicilio e la dimora degli stranieri, rispettivamente – ove ciò non fosse
possibile – il rinvio degli atti a un'altra Corte di assise;
– __________: la condanna
di __________ a una pena privativa della libertà per promovimento della
prostituzione, al pagamento di fr. 85 000.– con accessori per torto morale e di fr.
3000.– per mancato guadagno.
Nelle sue osservazioni del 26 ottobre 2001 __________ ha proposto di
respingere i ricorsi. __________ ha postulato da parte sua, il 25 ottobre 2001,
l'accoglimento del ricorso inoltrato dl Procuratore pubblico.
E. Con sentenza del 26 novembre 2003 questa Corte ha respinto in quanto
ammissibile il ricorso per cassazione del Procuratore pubblico e ha dichiarato
inammissibile il ricorso per cassazione di __________.
F. Il Procuratore pubblico ha impugnato la sentenza predetta mediante
ricorso per cassazione al Tribunale federale. Con sentenza del 21 luglio 2004
quest'ultimo ha parzialmente accolto il ricorso nella misura in cui era
ammissibile, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa
all'autorità cantonale per nuovo giudizio (sentenza 6S.17/2004).
Considerando
In diritto: 1. Se accoglie un ricorso per cassazione per quanto riguarda l'azione
penale, il Tribunale federale annulla la decisione impugnata e rinvia la causa
all'autorità cantonale (art. 277ter cpv. 1 PP). Questa deve porre a
fondamento della sua decisione i considerandi di diritto di tale sentenza (DTF
123 IV 1 consid. 1 pag. 3), limitandosi a riesaminare i punti che devono
essere oggetto della nuova decisione in base ai considerandi del Tribunale
federale. I punti che non sono stati messi in discussione rimangono acquisiti (DTF
121 IV 109 consid. 7 pag. 128 con richiami). Il Tribunale federale ha precisato
nondimeno che, nei limiti del divieto della reformatio in peius,
la nuova decisione può anche riguardare punti non contestati, sempre che la
loro connessione lo esiga (DTF 123 IV consid. 1 pag. 3, 121 IV 109 consid. 7
pag. 126 con rinvii).
-
Il Tribunale federale ha disposto il rinvio a questa Corte perché
statuisca di nuovo sul ricorso del Procuratore pubblico circa l'accusa di
promovimento della prostituzione, dalla quale l'imputato era stato prosciolto.
Riferendosi art. 195 cpv. 2 CP, che punisce con la reclusione o la multa
chiunque, profittando di un rapporto di dipendenza o per trarre un vantaggio
patrimoniale, sospinga altri alla prostituzione, esso ha stabilito – diversamente
da quanto avevano ritenuto le autorità cantonali – che l'imputato aveva
indotto le quattro ragazze al mercimonio (consid. 3.6). A mente del Tribunale
federale, in effetti, l'imputato aveva approfittato di un rapporto di dipendenza
in danno di __________, __________ e __________ (ma non di __________), tanto
dal profilo oggettivo quanto dal profilo soggettivo. Onde l'adempimento
dell'art. 195 cpv. 2 CP e l'accoglimento del ricorso su questo punto (consid.
3.7.2).
-
Nell'ambito
del ricorso per cassazione il Tribunale federale si è domandato dipoi se, oltre
che sospingere le tre donne alla prostituzione profittando di un rapporto di dipendenza,
l'imputato abbia agito anche per lucro, ciò che si sarebbe potuto ripercuotere
sulla commisurazione della pena (consid. 3.8). Ricordato che il Procuratore
pubblico individuava il lucro negli introiti derivanti dalla locazione dei vani
destinati all'esercizio della prostituzione, il Tribunale federale ha
confermato che il fatto di ricavare guadagni dalla locazione di simili vani non
connota già di per sé un fine di lucro (consid. 3.9 e 3.10). Scartata
l'opinione estrema, stando alla quale la locazione di tali vani anche a pigioni
elevate (ma non di usura: art. 157 CP) non costituisce reato, e ammesso invece
il possibile fine di lucro da parte di chi appigiona locali a prezzo
“esagerato” (consid. 3.9), il Tribunale federale si è chiesto se il
corrispettivo di fr. 65.–/90.– giornalieri pagato dalle prostitute nel caso
specifico per vitto e alloggio non fosse esagerato. Pur dando atto che al
riguardo il giudice del merito fruisce di ampio apprezzamento, esso ha
nondimeno ritenuto il prezzo in questione “molto elevato”, sebbene le autorità
cantonali avessero accertato una relazione di per sé non sproporzionata fra
tale prezzo e la controprestazione fornita. Alle autorità cantonali esso ha
rimproverato nondimeno di avere escluso l'esistenza di una coercizione senza
spiegare in che senso il prezzo pagato dalla prostitute per vitto e alloggio
fosse proporzionato alla controprestazione offerta. A parere del Tribunale
federale, con prezzi compresi tra fr. 1950.– e fr. 2700.– mensili ci si devono
aspettare standard alberghieri di livello per lo meno discreto. E siccome tale
verifica risulta determinante per sapere se il prezzo pagato da __________,
__________, __________ e __________ per vitto e alloggio fosse esagerato, e
come tale coercitivo nel senso dell'art. 195 cpv. 2 CP, esso ha rinviato gli
atti all'autorità cantonale perché accerti la qualità della controprestazione
offerta dall'imputato e statuisca di nuovo (consid. 3.10).
Ora, la
Corte di cassazione e di revisione penale non può procedere essa medesima ad
accertamenti che non si evincono dagli atti (art. 296 cpv. 1 CPP), come in
concreto quello sulla proporzionalità fra prestazione e controprestazione in
fatto di vitto e alloggio. Certo, il primo giudice non aveva mancato di
rilevare che negli ultimi anni si sono moltiplicati in tutto il territorio
cantonale esercizi pubblici assimilabili, nella modalità di gestione, al
__________. Ha soggiunto altresì che tali esercizi, in prevalenza strutture
alberghiere non più adatte ai bisogni della normale offerta di alloggi perché
antiquate, venivano adibiti alla pratica della prostituzione da gestori spregiudicati
(sentenza di assise, pag. 11). In mancanza di riscontri più precisi sul caso
specifico del __________, ciò non basta tuttavia per trarre conclusioni sul
livello qualitativo di vitto e alloggio. Ciò posto, non rimane che ritornare il
fascicolo del processo a un'altra Corte delle assise correzionali perché
accerti, dopo le necessarie indagini (e interpellando – ove occorra –
specialisti nel ramo della ristorazione) quale fosse il rapporto
qualità/prezzo, al momento dei fatti, del vitto e dell'alloggio forniti
dall'imputato alle ragazze e se tale rapporto qualità/prezzo fosse “esagerato”.
-
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso del Procuratore pubblico
nella misura in cui quest'ultimo reputava l'imputato colpevole di promovimento
della prostituzione per avere leso la libertà d'azione della quattro donne,
sorvegliandole nella loro attività (consid. 4.4 pag. 17 in alto con riferimento
all'art. 195 cpv. 3 CP). Nella misura in cui il Procuratore pubblico insorgeva
contro il proscioglimento dell'imputato dall'analoga accusa per avere mantenuto
le quattro donne nella prostituzione, il ricorso del Procuratore pubblico è
stato finanche dichiarato inammissibile (consid. 5.1 e 5.2 riferito all'art.
195 cpv. 4 CP). Tali punti rimangono quindi acquisiti e non vanno rimessi in
discussione.
-
Se ne conclude, seguendo le indicazioni del Tribunale federale, che
in quanto ammissibile il ricorso del Procuratore pubblico diretto conto la
sentenza di assise dev'essere accolto. Il dispositivo n. 2 della sentenza
impugnata che proscioglieva l'imputato dall'accusa di promovimento della
prostituzione va quindi modificato nel senso che il ricorrente è riconosciuto
autore colpevole di promovimento della prostituzione per avere sospinto
__________, __________ e __________ a prostituirsi profittando di un rapporto
di dipendenza. Gli atti vanno invece rinviati a una nuova Corte delle assise
correzionali affinché – eseguiti i necessari accertamenti – stabilisca se nei
confronti di __________, __________, __________ __________ il ricorrente si è
pure reso colpevole di promovimento della prostituzione per avere sospinto le
quattro donne a prostituirsi per trarre vantaggio economico. Il parziale accoglimento
del ricorso comporta l'annullamento dei dispositivi n. 3 e 4 della sentenza
impugnata sulla pena. La nuova Corte di assise dovrà infatti ricommisurare la
pena principale, così come dovrà pronunciarsi sull'espulsione, sulla sua
sospensione condizionale e sulla revoca della sospensione condizionale concessa
alla precedente espulsione una volta stabilito in quale misura il ricorrente si
sia reso colpevole di promovimento della prostituzione giusta l'art. 195 cvp. 2
CP (se per avere soltanto abusato di un rapporto di dipendenza, come ha
definitivamente stabilito il Tribunale federale, o per avere anche voluto
trarre un vantaggio patrimoniale), considerando in ogni modo la condanna per
infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri,
passata in giudicato (dispositivo n. 1 della sentenza di assise). L'accoglimento,
ancorché parziale, del ricorso del Procuratore pubblico comporta anche
l'annullamento del dispositivo n. 5 della sentenza impugnata, che non dà seguito
alla pronuncia sulle pretese della parte civile __________ (v. art. 272 CPP).
Dato che il ricorrente è stato riconosciuto colpevole di promovimento della
prostituzione nei confronti di __________, almeno per la fattispecie
definitivamente decisa dal Tribunale federale, la nuova Corte di assise dovrà
statuire anche sulla richiesta di parte civile, senza riguardo al fatto che il
ricorso di lei sia stato dichiarato inammissibile. Inevitabile, infine, è l'annullamento
del dispositivo n. 6 sulle spese processuali, al cui riguardo la nuova Corte dovrà
rideterminarsi.
-
Rimane da vagliare se il rinvio disposto dal Tribunale federale
giovi anche a __________, il cui ricorso – come si è appena accennato – era
stato dichiarato inammissibile. La risposta è negativa, dato che soltanto il
coimputato può automaticamente beneficiare dell'accoglimento per errata
applicazione della legge di un ricorso presentato dall'altro imputato (art. 297
CPP). I dispositivi n. 3 e 4 della sentenza del 26 novembre 2003 di questa
Corte rimangono perciò invariati. Si aggiunga, ad ogni buon conto, che alla
parte civile deriva alcun pregiudizio, dato che potrà far valere i suoi diritti
di parte lesa davanti alla nuova Corte di assise, la quale dovrà dar seguito
alla presente decisione di rinvio.
-
Pronunciata la cassazione, lo Stato sopporta le spese posteriori
all'atto che l'ha determinata (art. 15 cpv. 2 CPP). Gli oneri processuali
conseguenti al parziale accoglimento del ricorso del Procuratore pubblico vanno
perciò addebitati allo Stato, che rifonderà ad __________ – il quale ha avuto
causa vinta per una parte dell'imputazione principale (art. 195 cpv. 3 e 4 CP),
come pure per l'imputazione di truffa e infrazione alla legge federale sul
domicilio e la dimora degli stranieri – un'indennità di fr. 1500.– per
ripetibili ridotte.
Per
questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso del Procuratore pubblico
è parzialmente accolto, il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è
riformato nel senso che il ricorrente è riconosciuto autore colpevole di promovimento
della prostituzione per avere, profittando di un rapporto di dipendenza,
sospinto __________, __________ e __________ a prostituirsi, mentre i
dispositivi n. 3, 4, 5 e 6 della sentenza impugnata sono annullati, con rinvio
degli atti a un'altra Corte delle assise correzionali per nuovo giudizio nel
senso dei considerandi.
- Gli
oneri di tale ricorso, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1400.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
1500.–
sono
posti a carico dello Stato, che rifonderà ad __________ fr. 1500.– per
ripetibili ridotte.
-
Il ricorso di __________ è inammissibile.
-
Gli oneri di tale ricorso, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 700.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
800.–
sono
posti a carico della ricorrente, che rifonderà ad __________ fr. 1500.– per ripetibili.
- Intimazione
a:
– Ministero
pubblico, 6901 Lugano;
– __________;
– avv.
__________;
– __________;
– avv.
__________;
– Corte
delle assise correzionali di __________;
– Comando
della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;
– Servizio
di Coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Ufficio
cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Direzione
del Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– Ministero
pubblico della Confederazione, 3003 Berna;
– __________
(parte civile).
Terzi
implicati
- PC1
1 rappr. da: RC1
- PC2
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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