AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2004.20
Data decisione, Autorità:
28.06.2004, CCRP
Incarto n.
17.2004.20
Lugano
28 giugno
2004/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente
per statuire sul ricorso per cassazione del 23 aprile 2004 presentato da
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________)
contro
la
sentenza emanata il 9 marzo 2004 dalla Corte delle assise criminali in Lugano
nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione;
- Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
In fatto: A. Con sentenza del 9 marzo 2004 la Corte delle assise criminali in
Lugano ha riconosciuto __________ autore colpevole di infrazione aggravata alla
legge federale sugli stupefacenti (siccome commessa per mestiere), per avere
prima come socio fondatore unitamente a __________ della __________, di cui
deteneva la metà delle azioni, poi come responsabile delle coltivazioni, realizzato
sia personalmente sia attraverso la copertura della società una cifra d'affari
stimabile in almeno 10 milioni di franchi, e ciò in base alle indicazioni di
resa per ogni pianta di canapa fornite dal Farmacista cantonale aggiunto e a un
prezzo medio per la vendita dello stupefacente di oltre fr. 2'000.– il kg. La
Corte ha accertato, in particolare, che tra la fine del 1999 e l'inizio del
2000 l'imputato aveva funto a __________ da consulente per coltivazioni di
canapa messe in atto da __________ in un locale adiacente al suo negozio di
canapaio __________, il cui prodotto egli sapeva essere venduto al dettaglio
sotto forma di sacchetti odorosi. La Corte ha accertato altresì che, dopo la costituzione
della __________, all'inizio del 2000 l'imputato aveva pianificato, organizzato
e messo in atto ad __________ una coltivazione ciclica di circa 100-150 piante
madri di canapa e di circa 2000-5000 talee, poi vendute ad altri coltivatori indoor
per fr. 3.50 l'una e che tra luglio o ottobre dello stesso anno, per conto
della __________, egli aveva preso in affitto dall'azienda Orticola __________
una serra di 20'900 m² a __________ per un corrispettivo di fr. 40'000.–,
attuando la coltivazione di un imprecisato numero di piante da canapa e talee
allo scopo di produrre stupefacente.
La Corte
di assise ha accertato inoltre che fra giugno e ottobre del 2001, sempre a
__________ e sempre per conto della __________ Ltd., l'imputato aveva messo in
atto la coltivazione di 10-12'000 piante da canapa, dalle quali è stato
possibile ricavare, secondo i parametri del Farmacista cantonale aggiunto, da
1.1 a 4.4 t di fiori secchi per un valore potenziale sul mercato degli stupefacenti
situabile tra 2 e 11 milioni di franchi (secondo i prezzi medi di mercato della
coltivazione in serra). E dall'agosto del 2001, con l'assunzione della
presidenza del consiglio di amministrazione della __________ Ltd. da parte del
dott. __________, l'imputato aveva fornito a quest'ultimo per conto della
stessa ditta 2 o 3 litri di tintura di canapa da lui prodotta ad __________ in
base a un'imprecisata formula, sapendo che il medico l'avrebbe prescritta ai
suoi pazienti per non meglio precisati scopi terapeutici.
Stando
alla Corte, dipoi, fra la seconda metà del 2001 e il 2002, l'imputato aveva
commissionato alla Floricoltura __________, sempre per conto della __________
Ltd., la coltivazione di circa 3'200 piante di canapa delle quali la __________
Ltd. ha ottenuto fiori essiccati per finalità stupefacenti, rimunerando i proprietari
del fondo con circa fr. 45'000.–. Tra il febbraio del 2002 e l'aprile del 2003,
agendo di nuovo per la __________ Ltd., l'imputato aveva anche stipulato a
__________ con la __________ (società appositamente costituita dai fratelli
__________) un contratto di licenza in base al quale la __________ Ltd. forniva
la genetica di sei qualità di piante madri di canapa ad alto potenziale di THC,
in cambio del 35% del fatturato della vendita delle talee prodotte. Ciò che ha
permesso di immettere sul mercato locale dei coltivatori di canapa, a fini
stupefacenti, circa 350'000-400'000 talee vendute dalla __________ a un prezzo
variante tra i fr. 3.– e 5.– secondo l'altezza, realizzando in tal modo, a nome
della __________ Ltd., un fatturato di almeno fr. 350'000.–.
La Corte
ha accertato oltre a ciò che il 7 gennaio 2002, sempre per conto della
__________ Ltd., l'imputato aveva sottoscritto ad __________ un contratto con
la __________ (facente capo a __________ e __________) avente per oggetto la
consulenza, l'istruzione del personale e la gestione della coltivazione di canapa,
per un valore di complessivi fr. 600'000.– ufficialmente finalizzata alla
produzione di olio eterico, ma in realtà destinata a finalità stupefacenti,
immettendo così sul mercato nazionale e internazionale circa 4.5 t di
marijuana, pari a tutta la produzione della __________ durante il 2003 (recte:
2002). Infine la Corte ha ritenuto __________ autore colpevole di
contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti per avere consumato
quotidianamente un'imprecisata quantità di marijuana, in generale di sua
produzione. In applicazione della pena, la Corte ha condannato __________ a 4 anni
i reclusione, computato il carcere preventivo sofferto, e all'espulsione
(effettiva) dalla Svizzera per 10 anni.
B. Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il 10 marzo
2004 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nella motivazione scritta del 23 aprile successivo egli postula
preliminarmente la sua immediata scarcerazione a titolo di libertà provvisoria.
Nel merito chiede che la pena inflittagli sia ridotta a 18 mesi di detenzione
con la sospensione condizionale per 5 anni e che la durata dell'espulsione sia
ridotta anch'essa a 5 anni con la sospensione condizionale per lo stesso
periodo o quanto meno, in subordine, che la sentenza impugnata sia puramente e
semplicemente annullata. Con osservazioni del 28 aprile 2004 il Procuratore
pubblico propone di respingere tanto la domanda di scarcerazione quanto il
merito del ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono
sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio
(art. 288 lett. c 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia
manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile,
destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti
(DTF 129 I 173 consid. 31 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su
talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30,
112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio a norma
dell'art. 288 lett. c CPP non basta dunque criticare la sentenza impugnata né
contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa
apparire, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o
una determinata valutazione delle prove siano viziati di arbitrio. Secondo
giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza deve essere
arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 129 I 173
consid. 3.1 pag. 178 con invii).
- La prima parte del ricorso è diretta contro gli accertamenti che
hanno indotto la Corte a ritenere l'imputato colpevole di infrazione aggravata
alla legge federale sugli stupefacenti per i rapporti instauratisi tra la
__________ Ltd., costituita il 10 febbraio del 2000, di cui l'imputato medesimo
era azionista e organo (fino al 4 dicembre 2002), e la __________, rapporti
sfociati nella messa sul mercato nazionale e internazionale di circa 4.5 t di
marijuana per una cifra d'affari complessiva di
fr.
10'000'000.–. A tale proposito dalla sentenza impugnata risulta che verso la seconda
metà del 2001 la __________ Ltd. ha commissionato ai fratelli __________ e
__________, titolari della Floricoltura __________, la coltivazione di circa
2'200 piante di canapa da cui la __________ Ltd. avrebbe ottenuto fiori essiccati,
pagando fr. 45'000.– (sentenza, pag. 19). E nei primi mesi del 2000 la
__________ Ltd. aveva concesso alla __________, facente capo anch'essa ai
fratelli __________, la licenza per la fornitura della genetica di sei qualità
di piante di canapa ad alto contenuto di THC – sei tipi recanti tutti il nome
di __________, quello dell'azienda fondata in Olanda dall'imputato – dietro partecipazione
del 35% al fatturato della vendita delle talee prodotte.
Il
principale cliente dei fratelli __________, che hanno venduto complessivamente
350'000-400'000 talee a un prezzo compreso tra fr. 3.– e fr. 5.– l'una per un
fatturato di almeno fr. 350'000.– (sentenza, pag. 19, verosimilmente riferito
alla quota lorda spettante alla __________ Ltd. in base al citato accordo; v.
dispositivo n. 1.7), era la __________, facente capo a __________ e __________.
Tale ditta produceva ed essiccava i fiori di canapa ad alto contenuto di THC
per ottenere marijuana, che confluiva nel mercato degli stupefacenti grazie
ancora alla __________ Ltd., la quale acquistava il prodotto finito. Ciò
avveniva sulla scorta di un contratto in virtù del quale la __________ Ltd.
forniva per fr. 600'000.– alla __________ consulenza tecnica, il prodotto
venendo infine consegnato alla stessa __________ Ltd. (sentenza, pag. 19). La
marijuana era messa in bidoni blu dal coperchio nero, prima depositati in celle
frigorifere (sentenza, pag. 23 e 25) e poi caricati su un furgone giallo della
__________ e trasportati in un capannone di __________ preso in locazione dalla
__________ Ltd. Lì i dipendenti della ditta – in prevalenza __________ e
__________ – confezionavano lo stupefacente in sacchetti sotto vuoto da mezzo
chilo l'uno e lo imballavano in appositi cartoni (sentenza, pag. 23), caricati
per finire su autocarri (TIR) con targhe gialle, verosimilmente inglesi o
olandesi (sentenza, pag. 25).
- Il ricorrente rimprovera alla Corte di essere caduta in arbitrio accertando
che la __________ Ltd., con particolare riferimento alla __________, avrebbe
acquistato fiori secchi di canapa per immetterli sul mercato. Ciò contrasta, a
suo avviso, con le risultanze processuali, in specie con i bilanci della stessa
__________ Ltd. e con le deposizioni di __________ (segretaria della
__________), del 22 maggio 2003, come pure con quelle dei fratelli __________
davanti al Procuratore pubblico e di __________ e __________. Anzi, la Corte
medesima ha accertato che, per quanto riguarda la fornitura di fiori di canapa
da parte della __________, sempre e soltanto __________ ha acquistato e venduto
fiori di canapa della __________.
L'argomento
non manca di disinvoltura. Intanto il ricorrente nemmeno si cura di indicare
che cosa i testi in questione avrebbero riferito a suo scarico, né spiega
perché le citate risultanze processuali consentirebbero di sovvertire gli
elementi che hanno indotto la prima Corte ad accertare un coinvolgimento
diretto della __________ Ltd. e di sé medesimo nella fase successiva all'essiccazione
dei fiori di canapa da parte della __________ (carico della marijuana su un
furgone della __________, trasporto dello stupefacente in un capannone di
__________, confezione della droga in sacchetti odorosi sotto vuoto,
imballaggio in cartoni e carico degli stessi su autotreni per l'immissione sul
mercato nazionale e internazionale: sentenza, pag. 27 a 44, in cui i primi
giudici hanno ripercorso con attenzione, fondandosi su numerose testimonianze,
il tragitto che la merce seguiva una volta essiccata dalla ). Inoltre
il ricorrente trascura che, come uno dei fratelli __________ () ha
riferito al Procuratore pubblico, fin dall'inizio era stato stabilito con la
__________ Ltd., segnatamente con __________ e il ricorrente, che la
distillazione di olio (attività riconosciuta dall'imputato) sarebbe avvenuta
solo con gli scarti della canapa, mentre che le parti pregiate, cioè i fiori,
sarebbero state essiccate e messe in bidoni, fermo restando che la destinataria
del prodotto era proprio la __________ Ltd. (sentenza, pag. 32). Insistere
sull'estraneità di quest'ultima alla fase successiva all'essiccazione dei fori
e delle talee non è quindi serio, tanto meno ove si consideri che al
dibattimento __________ ha confermato come a volte l'imputato verificasse di
persona il contenuto dei bidoni prima che fossero portati via (sentenza, pag.
30).
-
Secondo il ricorrente la Corte sarebbe incorsa in un altro arbitrio
accertando che il magazzino di __________ era stato locato alla __________ Ltd.
e che i bidoni blu contenenti i fiori di canapa essiccati dalla __________
venivano consegnati alla __________ Ltd. In realtà – egli sostiene – quel
magazzino era stato locato personalmente da __________, come ha confermato
__________ nel verbale del 1° settembre 2003, mentre le deposizioni di
__________ e __________ si limitano ad attestare che i bidoni provenienti dalla
__________ venivano trasportati a __________. Anche in questa caso la critica
non è seria. Che il noto contratto di locazione sia stato firmato da
__________, organo della __________ Ltd., non tiene sicuramente indenne la
ditta, cui per altro i fiori di canapa essiccati erano rimessi dalla
__________, tanto meno se si pensa che proprio due dipendenti della __________
Ltd., __________ e __________, si occupavano della distillazione per la
produzione dell'olio, del trasporto dei fiori secchi a __________ mediante il
noto furgone giallo e della confezione dello stupefacente in sacchetti sotto
vuoto. Certo, a pag. 25 della sentenza i primi giudici hanno accertato che i
bidoni contenenti i fiori secchi erano prima conservati in celle frigorifere e
poi trasportati dalla __________ Ltd. Asserire che tale precisazione sia
incompatibile con l'accertamento secondo cui la marijuana era poi trasportata
nel magazzino di __________ rasenta tuttavia la temerarietà, ogni attività correlata
all'uso del capannone risultando svolta da personale – ricorrente compreso –
della __________ Ltd.
-
Il ricorrente si sofferma sulle pagine 29, 30, 33 e 41 della sentenza
impugnata, nelle quali la Corte ha esposto i motivi per cui egli doveva essere
consapevole che la produzione di fiori di canapa da parte della __________ era
stata destinata al mercato della droga. Ora, giovi subito premettere che quanto
l'autore di un reato sa, vuole o accetta è un dato di fatto (DTF 128 I 177 consid.
-
pag. 183, 128 IV 53 consid. 3a pag. 63, 125 IV 242 consid. 3c pag. 252, 119
IV 1 consid. 5a pag. 3, 110 IV 20 consid. 2 pag. 22). Sapere se una persona ha
agito con volontà e consapevolezza o ha consentito all'evento delittuoso
vincola quindi la Corte di cassazione e di revisione penale (per analogia, sul
piano federale: Wiprächtiger in:
Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2ª edizione, pag. 226 n.
6.99 con i richiami alla nota 182; Corboz,
Le pouvoir en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ
113/1991 pag. 94 con la nota n. 246). In altri termini, le constatazioni relative
al foro interiore di un soggetto – ciò che la persona sapeva, si proponeva,
aveva l'intenzione di fare, o immaginava, lo stato psichico nel quale essa ha
agito, la sua cognizione piena o ridotta di commettere un illecito – possono
essere criticate davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale solo
per arbitrio (cfr. sempre sul piano federale: Schweri,
Le pouvoir en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, in:
FSJ 748C pag. 67 in basso).
a) Ricordato come l'imputato abbia sempre proclamato la sua estraneità
allo scopo cui __________ aveva destinato la __________ Ltd., sostenendo di
essersi limitato a fornire la genetica e la consulenza per lo sviluppo della
canapa a fini di ricerca medica e per produrre oli essenziali, come pure affermando
di essersi recato a __________ solo per confezionare fiori secchi provenienti
dai fratelli __________ (e mai della __________) in vista della distillazione,
la Corte ha nondimeno concluso che l'imputato era perfettamente conscio di
tutta l'attività della __________ Ltd., compresa la destinazione dei fiori
secchi. Secondo i giudici, egli sapeva perfettamente che sia la distillazione
dei residui vegetali, così come la produzione di olio eterico e la ricerca nel
campo della canapa medica erano solo coperture e che il vero fine era la
produzione di marijuana da smerciare come droga. Essa ha fondato tale
convincimento sul fatto che l'imputato aveva sottoscritto quasi il 50% delle
azioni della __________ Ltd. e aveva apportato alla ditta metà del capitale
sociale (fr. 250'000.–: sentenza, pag. 27). Oltre a ciò egli aveva firmato vari
contratti sia con dipendenti della società, sia con aziende che con la
__________ Ltd. collaboravano nel campo della coltivazione e della produzione
di canapa (sentenza, pag. 27). Egli sapeva dipoi che sin dall'aprile del 2001
l'attività di __________ (vendita, ma anche produzione di canapa) era illegale
(sentenza, pag. 27).
b) Nel
motivare il loro convincimento i giudici hanno rammentato anzitutto che in aula
__________, dipendente della __________ come responsabile della distilleria e
della sicurezza dello stabile, ha dichiarato che l'imputato sapeva benissimo
dove finisse la canapa prodotta (sentenza, pag. 29). Il testimone ha confermato
altresì che a volte l'imputato verificava di persona il contenuto dei bidoni
blu da portare via (sentenza, pag. 30). __________, uno dei titolari della
__________, ha riferito di avere visto l'imputato quasi ogni giorno intento a seguire
la coltivazione presso la ditta a __________ (sentenza, pag. 31). Fondandosi
sulle dichiarazioni dei fratelli __________, di __________ (dipendente della
__________ Ltd.) e di __________ (responsabile della __________) la Corte ha
quindi ritenuto che la __________ distillasse soltanto i resti delle piante,
senza i fiori, e che tale attività fosse una copertura per il reale scopo
dell'azienda, consistente nel commercio di marijuana (sentenza, pag. 32).
L'imputato – ha ribadito la Corte – sapeva dunque perfettamente che la
produzione di canapa, cui concorreva la __________ grazie anche ai suoi
consigli, finiva per alimentare il mercato della droga (sentenza, pag. 33).
c) Sempre
per quanto riguarda la consapevolezza dell'imputato circa il trasporto della
canapa prodotta dalla __________ con le talee fornite dai fratelli __________ e
venduta alla __________ Ltd., sia della confezione in sacchetti sotto vuoto da
500 g nel capannone di __________, i primi giudici si sono fondati anche sulle
dichiarazioni del dipendente della __________ Ltd. __________. Questi ha
affermato che riceveva gli ordini dall'imputato, a volte per il tramite di
__________, soggiungendo che pure l'imputato guidava il furgone giallo della
__________ Ltd., (oltre a lui e __________) e che i bidoni blu erano portati
nel magazzino di __________ o dall'imputato medesimo o da __________ o da
__________, sicché egli aveva capito che la destinazione del prodotto era il
marcato della droga (sentenza, pag. 34). Tali dichiarazioni sono poi state
confermate da __________ anche in un confronto con l'imputato. La Corte ha
evocato inoltre le dichiarazioni di __________ (uomo tuttofare della __________
Ltd.) in un verbale davanti al Procuratore pubblico del 14 novembre 2003,
sebbene al primo interrogatorio e ancora in aula costui si sia avvalso della
facoltà di non rispondere. E __________ ha confermato per lo meno la presenza
dell'imputato durante la confezione dello stupefacente, ciò che la Corte ha ritenuto
credibile anche perché suffragato da __________ (sentenza, pag. 38). La Corte
ha menzionato altresì quanto riferito da __________ in un verbale di confronto
del 30 settembre 2003, nel quale egli ha precisato di avere visto anche
l'imputato sul posto e di avere tratto l'impressione che anche lui impartisse
ordini (sentenza, pag. 39), e quanto affermato da __________ in un verbale di
confronto del 1° ottobre 2003, nel quale egli ha confermato la versione di
__________, __________ e __________ circa il trasporto dello stupefacente a
__________ e il mezzo utilizzato (sentenza, pag. 41). Nelle condizioni
descritte la Corte ha concluso che l'imputato ha non solo fornito la genetica e
dispensato consigli per la coltivazione della canapa, ma ha attivamente
partecipato anche al trasporto del prodotto a __________ e alla sua confezione
prima in sacchetti sotto vuoto da mezzo chilo e poi in cartoni.
d) Per
quel che è della successiva fase (carico della marijuana sugli autotreni e
destinazione finale), la Corte di assise ha ricordato le diatribe sorte fra
l'imputato e __________, come pure l'artificio escogitato dallo stesso
__________ nell'ottobre del 2002, quando costui era riuscito a far radiare
l'imputato dal consiglio di amministrazione della __________ Ltd. e a far
nominare come amministratore unico l'avv. __________ (sentenza, pag. 43). Per
finire la Corte non ha ravvisato prove che consentissero di accertare una
partecipazione dell'imputato anche alla fase finale dell'operazione. Essa ha circoscritto
quindi il ruolo di lui alla fornitura delle sementi alla __________ Ltd. e, per
il tramite di questa, ad altri coltivatori dediti alla produzione di canapa in
serra e indoor. Non che l'imputato si fosse limitato a fungere da
consulente, giacché egli si è occupato anche del trasporto dello stupefacente e
della confezione in sacchetti sotto vuoto. Di quest'ultima operazione però si è
prevalentemente occupato __________, più astuto dell'imputato, appropriandosi
dell'affare nel miglior momento. Ciò non toglie che l'imputato fosse
perfettamente consapevole circa la destinazione della canapa, non usata ai fini
di distillazione, ma per rifornire il mercato della marijuana.
e) Secondo il ricorrente, nel vagliare l'aspetto soggettivo dell'imputazione
la Corte ha disconosciuto che egli non ha mai potuto beneficiare di un permesso
di lavoro e che il suo soggiorno nel Ticino era forzatamente limitato a
determinati periodi. La Corte ha pure ignorato, a suo modo di vedere, i verbali
delle riunioni tenute presso la __________, i quali confermano in modo
irrefutabile che egli non è mai stato presente alle discussioni sul commercio
dei sacchetti contenenti la marijuana. In realtà l'argomentazione è palesemente
appellatoria. Il ricorrente espone in effetti il suo punto di vista e la sua
interpretazione dell'accaduto, ma non spiega perché accertando la sua
consapevolezza i primi giudici avrebbero valutato con arbitrio gli indizi a suo
carico esposti nella sentenza impugnata, a cominciare dalle dichiarazioni delle
altre persone coinvolte. Certo, il ricorrente persiste nel proclamare la sua
buona fede e rimprovera alla Corte di essere trascesa in arbitrio anche nella
misura in cui si è riferita al rapporto del dott. __________, medico cantonale
aggiunto, e alla testimonianza di lui in aula allo scopo di smentire
l'affermazione che i fiori secchi andassero posti sotto vuoto per essere meglio
conservati in vista della distillazione, la __________ Ltd. non disponendo di
locali adatti (sentenza, pag. 42). Il richiamo all'opinione del dott.
__________ non appare tuttavia arbitrario, men che meno ove si consideri che in
realtà i fiori secchi non sono mai stati distillati (sentenza, pag. 42). Il ricorrente
cerca di prospettare soluzioni alternative, individuando nell'interrogatorio
del dott. __________ e nel suo rapporto riscontri suscettibili di far apparire
la sua versione come altrettanto sostenibile, ma ciò non basta a sostanziare
arbitrio di sorta. Contrariamente a quanto egli pretende, la Corte non si è
quindi sospinta in arbitrio accertando la sua consapevolezza circa il disegno
criminoso ordito dai fratelli __________ e da __________.
-
Il ricorrente sottolinea che, come risulta a pag. 12 della
sentenza impugnata e dalla testimonianza dell'avv. __________, egli deteneva un
semplice certificato azionario attestante la proprietà di 248 azioni della
__________ Ltd. su un totale di 500 azioni da nominali fr. 1'000.– ciascuna,
onde la sua posizione di azionista minoritario. Se non che, nel dispositivo n.
1.1 della sentenza impugnata (pag. 53) la Corte gli fa carico di avere agito
quale socio fondatore della __________ Ltd., unitamente a __________, di cui
deteneva “la metà” delle azioni. La critica del ricorrente è di per sé fondata
(248 azioni non sono la metà di 500), ma rimane senza conseguenze. Al momento
di vagliare l'aspetto soggettivo dell'infrazione con riferimento al ruolo avuto
dal ricorrente in seno alla società, i primi giudici hanno rilevato in effetti
come questi avesse sottoscritto “quasi il 50%” delle azioni, ma avesse apportato
almeno il 50% del capitale, ossia fr. 250'000.– (sentenza, pag. 27). Pur
riportata con approssimazione nel dispositivo, la circostanza non ha in ogni
modo influito sulla condanna, fondata sul presupposto che l'imputato detenesse
248, non 250 azioni. Non soccorrono dunque gli estremi per riformulare in
cassazione il dispositivo impugnato.
-
Il ricorrente adduce come a più riprese la Corte di assise abbia
dato atto che egli non ha conseguito alcun illecito profitto (pag. 48, 49 e
52). Ciò nonostante, essa lo ha arbitrariamente riconosciuto colpevole di
infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti per avere
realizzato nel complesso, sia personalmente sia attraverso la copertura della
società, una cifra d'affari stimabile in almeno 10 milioni di franchi. Il che
risulta ancor meno comprensibile, in mancanza di illecito profitto non essendo
egli stato condannato al pagamento di alcun risarcimento compensativo allo Stato.
La doglianza verte sull'applicazione del diritto federale e sarà vagliata più
avanti.
-
Allega il ricorrente come da pag. 36 a 39 della sentenza impugnata
la Corte di assise abbia riportato i verbali istruttori resi da __________,
salvo che al dibattimento costui si è avvalso della facoltà di non rispondere
e, a precise domande del presidente della Corte, si è rifiutato di confermare
il contenuto delle precedenti dichiarazioni che lo chiamavano in causa. A meno
di cadere in arbitrio, la Corte non poteva perciò far capo a tali protocolli
per fondare il verdetto di colpevolezza. Ora, la Corte di assise non ha
trascurato la questione. Ha ricordato che prima di chiamare in causa l'accusato
nel verbale del 14 novembre 2003 (sentenza, pag. 37 seg.), in un precedente
verbale del 29 ottobre 2003 __________ aveva rifiutato di rispondere (sentenza,
pag. 38). La Corte di assise ha nondimeno rilevato che tale silenzio non inficiava
la successive affermazioni, almeno sulla presenza del ricorrente alle operazioni
di confezione e di imballaggio dello stupefacente, poiché collimanti con la
versione di __________ (sentenza, pag. 38). Premesso che raccontando quanto
figura nel verbale dell'11 novembre 2003 il ricorrente si è autoaccusato di un
reato, i primi giudici hanno soggiunto che quell'interrogatorio ha avuto luogo
dopo la messa in libertà provvisoria, ciò che esclude una menzogna per ragioni
tattiche, in specie per ottenere la scarcerazione (sentenza, pag. 38).
La Corte
ha poi soggiunto che in aula l'imputato si è nuovamente rifiutato di rispondere,
forse così consigliato dal suo legale. Essa ha ritenuto però tale comportamento
ininfluente. Intanto perché costui non aveva confermato, ma nemmeno smentito il
contenuto del precedente verbale. Inoltre perché in una lettera del 24
febbraio 2004 il legale aveva comunicato alla Corte che il suo assistito
confermava i verbali già resi agli inquirenti (sentenza, pag. 38). A domanda
del presidente, il quale desiderava sapere come mai egli non confermasse
neppure tale affermazione, il ricorrente ha reagito spaesato, volgendo lo
sguardo alle spalle e cercando il conforto del legale. Non avendo potuto
ottenere consiglio, egli ha preferito tacere. Il che – a parere della Corte –
non rende la confessione al Procuratore pubblico meno credibile, la presenza di
lui nel capannone di __________ risultando non solo dalle deposizioni di
__________ e __________, ma anche dalle sue stesse ammissioni (sentenza, pag.
39). D'altra parte – ha concluso la Corte – se __________ avesse voluto ingiustamente
accusare il ricorrente, non avrebbe riferito agli inquirenti di non sapere chi
trasportasse a __________ i fiori secchi contenuti nei bidoni blu; avrebbe
semplicemente chiamato in causa il prevenuto (sentenza, pag. 39). Su tali
considerazioni il ricorrente sorvola del tutto, non spiegando perché la prima
Corte avrebbe valutato arbitrariamente le prove ritenendo ininfluente nelle circostanze
descritte il fatto che egli si sia avvalso a due riprese della facoltà di non
rispondere. Formulato in modo appellatorio, il ricorso sfugge perciò a un esame
di merito e va dichiarato inammissibile.
- Nella condanna per infrazione (aggravata) alla legge federale sugli
stupefacenti relativa alla produzione di fiori essiccati da parte della
__________ il ricorrente ravvisa, comunque sia, una violazione del principio in
dubio pro reo, la prima Corte avendo trascurato di considerare svariate
circostanze suscettibili di ridimensionare la sua responsabilità dal profilo
penale. In particolare ribadisce:
– che nel 1999 egli
esercitava in Olanda un'attività consistente nella vendita di semi di canapa,
senza essere incorso in sanzione alcuna;
– che egli è stato
convinto ad avviare la nota attività nel Ticino, essendogli stato spiegato che
in Svizzera la coltivazione di canapa è legale;
– che, di professione
biologo, egli sapeva come la Svizzera fosse da sempre riconosciuta come paese
ove operano grandi società farmaceutiche;
– che egli è venuto in
Svizzera persuaso che la società da fondare avrebbe prima o poi trovato un
settore di mercato nel campo delle applicazioni mediche della canapa;
– che in presenza nel
consiglio di amministrazione della __________ Ltd., composto di persone
rispettabili, egli non aveva motivo per ritenere che la ditta stesse avviando
un'attività illecita;
– che al dibattimento il
dottor __________ ha confermato come la canapa, e più precisamente il THC,
possa avere uno sbocco nel campo della medicina e che nell'autunno del 2001
l'avvocato __________ e il dottor __________ si erano recati a Berlino a un
convegno internazionale sulle applicazioni mediche della canapa, dove hanno
incontrato responsabili di ditte farmaceutiche interessate alla produzione di
medicamenti a base di THC;
– che, sempre nell'autunno
del 2001, egli ha partecipato a una cena con il dottor __________ durante la
quale ha espressamente domandato quale fosse la procedura da seguire per
ottenere il permesso di esportare canapa coltivata nel Ticino e destinata a un
importante gruppo farmaceutico inglese, in tale occasione il dottor __________
ha annunciandogli l'intenzione di avviare un progetto di applicazione
sperimentale di medicamenti a base di canapa;
– che all'inizio del 2002
è stata costituita un'associazione insubrica di medici interessati alle applicazioni
terapeutiche della canapa;
– che tutto quanto precede
risulta dal rapporto del dottor __________, dalla sua deposizione in aula e dai
verbali dell'avvocato __________;
– che egli ha messo in
punto un preparato a base di canapa donato a più riprese al dottor __________;
– che la __________ Ltd.
non ha mai acquistato né venduto fiori secchi e che nel contratto firmato a suo
tempo con la __________ dei fratelli __________ la ditta si impegnava a rispettare
le disposizioni vigenti;
– che tanto lui medesimo
quanto altri membri della __________ Ltd. sono stati ingannati sin dall'inizio
dal socio fondatore __________.
a) Il principio in dubio pro reo è un corollario della
presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e
14 cpv. 2 Patti ONU II. Esso disciplina sia la valutazione delle prove sia il
riparto dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla valutazione delle prove,
oggetto del ricorso, il principio in dubio pro reo significa che il
giudice penale non può dichiararsi convinto di una versione più sfavorevole
all'imputato quando, a una valutazione non arbitraria del materiale
processuale, sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie.
Il principio non impone che l'apprezzamento delle prove conduca a un assoluto
convincimento. Semplici dubbi teorici sono sempre possibili. Il principio è disatteso
quando il giudice avrebbe dovuto, dopo un'analisi globale e oggettiva delle
prove, nutrire rilevanti dubbi sulla colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a pag.
41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 32 consid. 3d pag. 38). Sotto questo
profilo il principio in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto
dell'arbitrio (DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag. 41).
b) Nella
fattispecie non si può dire che la Corte abbia condannato il ricorrente, almeno
per quanto attiene alla violazione semplice alla legge federale sugli stupefacenti
(art. 19 n. 1 LStup) correlata ai capi d'imputazione n. 1.7 e 1.8 dell'atto di
accusa (oggetto del ricorso), quantunque una valutazione non arbitraria delle
prove lasciasse sussistere dubbi rilevanti sulla colpevolezza. Gli argomenti
posti alla base dell'assunto secondo cui la Corte avrebbe disatteso il citato
principio si ancorano a censure di arbitrio infruttuose già trattate nei considerandi
che precedono, senza contribuire a sollevare dubbi rilevanti sulla colpevolezza
fondata sulla valutazione complessiva delle prove a carico. Anche sotto questo
profilo il ricorso è destinato all'insuccesso.
- Secondo il ricorrente la Corte di assise ha violato il diritto federale
ritenendolo autore colpevole di infrazione aggravata alla legge federale sugli
stupefacenti per avere realizzato, trafficando per mestiere, una grossa cifra
d'affari o un guadagno considerevole (art. 19 n. 2 lett. c LStup). Egli
sottolinea che, stando alla sentenza impugnata, per quanto riguarda la
__________ egli non ha partecipato alla destinazione finale del prodotto e nemmeno
ha ricavato denaro dalla sua attività (sentenza, pag. 46). Anzi, egli rileva di
non avere tratto alcun vantaggio economico dall'operazione, seppure – per la
Corte – ne avesse l'intenzione (sentenza, pag. 46).La Corte ha dunque disatteso
il diritto federale nella misura in cui, dopo avere riconosciuto a più riprese
la mancanza di prove circa il conseguimento di una grossa cifra d'affari o di
un guadagno considerevole, ha ugualmente applicato a suo carico l'aggravante
dell'art. 19 n. 2 lett. c LStup. A maggior ragione ove si pensi che essa ha
fatto capo a tale norma pur escludendo la possibilità di condannarlo a un
risarcimento compensatorio, e ciò proprio per l'assoluto difetto di prove in
merito a un tornaconto dall'attività delittuosa (sentenza, pag. 52).
a) Dalla sentenza impugnata si evince che l'intera produzione della
__________ destinata alla __________ Ltd. consisteva in 33'648.26 kg di fiori
di canapa. E siccome il prodotto essiccato (marijuana) ne costituiva il 15%, la
Corte ha ritenuto che il prodotto finito fosse pari ad almeno 4.5 t. Quanto al
valore della droga per la __________ Ltd., esso ammontava a fr. 2'000.– il kg
(prezzo di rivendita affermato da __________ per conto della __________), onde
un giro d'affari di almeno fr. 9'000'000.–. Tenuto conto che i “canapai”
acquistavano il prodotto a un prezzo compreso tra i fr. 2'300.– e 2'800.– il kg
e lo rivendevano a uno variante da fr. 5.– a fr. 8.– il g, l'importo di fr.
2'500.– indicato nell'atto di accusa è il prezzo medio di vendita della canapa
ai negozi. La Corte ha riconosciuto che tale calcolo non può invero essere
applicato al ricorrente, non risultando che egli abbia effettivamente
partecipato alla vendita. Per di più, secondo la Corte, non è chiaro dove la
droga sia finita una volta caricata sugli autotreni, non essendo stato
possibile appurare se tutta la marijuana sia stata venduta ai “canapai” o sia
stato esportata. Il giro d'affari deve ad ogni modo essere quantificato, per la
Corte, in almeno 10 milioni di franchi, considerando che dalla rivendita fra
grossisti la __________ Ltd. qualche cosa doveva pur guadagnare e che, comperando
a fr. 2'000.– il kg, essa doveva rivendere a un prezzo almeno leggermente
maggiorato (sentenza, pag. 45 seg.).
b) A norma dell'art. 19 n. 2 LStup un caso è da considerare grave – tra
l'altro – se l'autore realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra
d'affari o un guadagno considerevole. In DTF 129 IV 253 il Tribunale federale
ha ricordato che una persona agisce per mestiere quando risulta che dal tempo e
dai mezzi consacrati all'attività delittuosa, dalla frequenza degli atti
durante un periodo determinato, come pure dagli introiti prospettati o
ottenuti, essa eserciti la sua attività alla stregua di una professione,
foss'anche accessoria. Occorre tuttavia che l'autore si prefigga di ottenere
entrate relativamente regolari, costituenti un apporto di rilievo al finanziamento
del suo tenore di vita e che si sia perciò, in un certo modo, inserito nella
delinquenza (DTF 129 IV 253 consid. 2.1 pag. 254 con riferimenti). L'aggravante
del traffico per mestiere presuppone, in linea generale, che l'autore ricerchi
e ottenga effettivamente, grazie all'attività delittuosa, guadagni
relativamente regolari, che contribuiscano in modo non trascurabile a
soddisfare i suoi bisogni. Poiché proprio quando conta su introiti per
finanziare una parte del suo tenore di vita l'autore diventa socialmente
pericoloso (DTF 129 IV 253 consid. 2.2 pag. 255 con riferimenti).
c) Trattandosi
dell'aggravante prevista dall'art. 19 n. 2 lett. c LStup, in particolare, la
norma prevede espressamente che essa è data solo quando chi si dedica al
traffico di droga per mestiere ritrae una cifra d'affari considerevole o un
guadagno importante. Decisivi sono, da un lato, l'introito lordo e, dall'altro,
il beneficio netto conseguito (DTF 129 IV 252 consid. 2.2 pag. 255). Il primo
deve ammontare ad almeno fr. 100'000.–, il secondo deve raggiungere almeno fr.
10'000.– (DTF 129 IV 153 consid. 2.2 pag. 255). La cifra d'affari e il guadagno
devono essere stati effettivamente ottenuti (DTF 129 IV 253 consid. 2.2 pag.
255, 117 IV 63 consid. 2a pag. 65). La mera aspettativa non è sufficiente (Albrecht, Kommentar
zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband, Betäubungsmittelstrafrecht, Basilea 1995, n. 194 ad art. 19 Stup; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002,
n. 102 ad art. 19 LStup con rinvio a DTF 117 IV 65 consid. 2a). La fattispecie
qualificata dell'art. 19 n. 2 lett. c LStup costituisce, in sostanza, una
circostanza personale nel senso dell'art. 26 CP (Albrecht, op cit., n. 195 ad art. 19 LStup).
d) Nella fattispecie il ricorrente assume a ragione che il presupposto
testé illustrato fa difetto. La stessa Corte ha accertato che l'imputato non
consta avere realizzato personalmente una cifra d'affari stimabile in almeno
fr. 100'000.– (dispositivo n. 1.1 della sentenza impugnata), né tanto meno che
egli abbia tratto guadagno dall'attività illecita cui ha partecipato. Certo,
egli sapeva che la marijuana era destinata al mercato della droga e avrebbe
prodotto una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole, ma ciò non
basta per configurare l'aggravante, secondo cui l'autore deve avere realmente e
personalmente conseguito quanto prevede l'art. 19 n. 2 lett. c LStup. È vero
che con la vendita della canapa alla __________ Ltd. il giro d'affari ammontava
a fr. 9'000'000.– (sentenza, pag. 45). Di tale circostanza però il ricorrente
non può essere chiamato a rispondere. A prescindere dal fatto che la cifra
d'affari determinante è quella al momento della (presunta) vendita di droga da
parte della __________ Ltd. (fr. 10'000'000.–, ossia il costo di fr.
9'000'000.– più il guadagno di fr. 1'000'000.–: sentenza, pag. 46; sulla
nozione di cifra d'affari v. DTF 117 IV 63 consid. 2a pag. 65), non risulta che
il ricorrente abbia riscosso introiti per quanto riguarda la prima fase dell'operazione
(acquisto della droga da parte della __________ Ltd.). Né è preteso che egli
abbia integrato gli estremi dell'aggravante in altro modo nonostante – ad
esempio – l'equivoca formulazione del dispositivo n. 1.1.7, il quale ad ogni
buon conto non comporta il riconoscimento dell'aggravante, che come detto (dispositivo
n. 1.1, pag. 53) è stata applicata solo in relazione alla cifra d'affari riportata
a pag. 46 della sentenza impugnata (v. anche la sentenza, pag. 49 in alto).
e) Ciò posto, nella misura in cui ha individuato gli estremi dell'aggravante
secondo l'art. 19 n. 2 lett. c LStup, la Corte di merito non ha avuto corretta
nozione del diritto. Né può entrare in considerazione – stando alla
giurisprudenza del Tribunale federale – una condanna per tentativo di commissione
aggravata del reato nella misura in cui, dandosene il caso, il ricorrente si
proponesse di conseguire una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole
dalla sua attività (DTF 129 IV 188 consid. 3.3 pag. 195). Ne segue su questo
punto il ricorso dev'essere accolto, il solo traffico di marijuana costituendo,
in assenza di una della aggravanti dell'art. 19 n. 2 LStup, infrazione semplice
alla legge federale sugli stupefacenti, senza riguardo alla quantità trafficata
(DTF 117 IV 314 consid. 2).
- Cadendo l'aggravante citata, si impone di ricommisurare tanto la
pena principale quanto la pena accessoria (espulsione) sulla base delle
condanne per infrazione semplice e per contravvenzione alla legge federale
sugli stupefacenti (art. 296 cpv. 1 CPP).
a) L'art. 63 CP stabilisce che il giudice commisura la pena alla colpa
del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle
condizioni personali di lui. Per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione
svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il
movente, l'intensità del proposito (determinazione) e la gravità della
negligenza, il risultato ottenuto, l'eventuale assenza di scrupoli, il modo di
esecuzione del reato, l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la
durata o la reiterazione dell'illecito, il ruolo in seno a una banda, la
recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo
il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento). Inoltre occorre
considerare la situazione familiare e professionale dell'autore, l'educazione
da lui ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali
precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 I 44 consid. 2d pag. 47,
con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 188 consid. 2a pag.
289). Esigenze di prevenzione generale, per contro, svolgono un ruolo di
second'ordine (DTF 118 IV 342 consid. 2g pag. 350). Quanto al principio della
parità di trattamento, esso assume rilevo solo in casi eccezionali, nelle rare
ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art. 63 CP diano
luogo a un'obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole
invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base
alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150 consid. 2a pag.
152; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47).
b) Nel condannare il ricorrente alla pena di 4 anni di reclusione la
Corte delle assise criminali ha definito anzitutto estremamente grave la colpa
di lui, avendo egli delinquito senza scrupoli ben sapendo, in virtù della sue
specifiche conoscenze, che trattava con __________ ingenti quantità di canapa
destinate al mercato della droga. Pur non considerandolo una sorta di “padre e
padrone” delle coltivazioni indoor nel Ticino, i primi giudici hanno
nondimeno ritenuto che egli, grazie alle sue indubbie conoscenze tecniche,
abbia fornito un contributo importante allo sviluppo e alla professionalizzazione
di tali produzioni. Né l'imputato poteva beneficiare di riduzioni di pena, dato
il suo comportamento processuale caratterizzato dal diniego di ogni
responsabilità. Inoltre la Corte ha ritenuto preoccupante e pericolosa la
convinzione espressa dell'imputato, secondo cui fumare canapa fa bene. Riferendosi
al movente, i primi giudici hanno dato atto che il soggetto non ha conseguito
alcun guadagno illecito, mentre profitti ha verosimilmente tratto __________,
ingannandolo. D'altro lato l'imputato non ha mai rifuggito dal dispensare
consigli per la coltivazione e la produzione della canapa, né per la confezione
e la conservazione della marijuana, né per l'investimento del denaro e nemmeno
ha mancato di riscuotere emolumenti come membro del Consiglio di amministrazione
della __________ Ltd. (oltre fr. 15'000.–) o di ricuperare gran parte del
credito per la fornitura di impiantistica. Né egli ha agito per idealismo. La
Corte non ha comunque perduto di vista che da tutta l'attività esposta
nell'atto di accusa l'imputato non ha verosimilmente tratto beneficio
economico, il vero affare essendogli stato sottratto da __________ proprio “in
dirittura d'arrivo” (sentenza, pag. 46 a 48).
A
favore dell'imputato la Corte ha annoverato l'incensuratezza, il fatto che –
pur nel solo risultato – egli sia stato ingannato dal socio e non abbia tratto
benefici economici, la provenienza da un'altra cultura, segnatamente da un
paese come l'Olanda in cui è notoria una certa tolleranza in materia di
commercio di canapa, e la situazione personale, in particolare come padre di
una bambina in tenera età che vive lontano da lui. Essa ha pure tenuto conto di
una certa sensibilità alla pena, sia per quanto riguarda le condizioni di
detenzione durante il carcere estradizionale prima e presso le carceri pretorili
poi, sia per quel che sarà durante l'espiazione della condanna (sentenza, pag.
49). La Corte non ha invece considerato la pretesa situazione di tolleranza
attribuibile al dibattito sulla proposta di depenalizzazione dell'uso della canapa,
tale questione non avendo nulla a che vedere con la produzione di tonnellate di
marijuana (sentenza, loc. cit.). Ha considerato però come circostanza
attenuante il fatto che l'imputato ha agito attorniato da avvocati e medici
poco avveduti (sentenza, pag. 50). Richiamate alcune sentenze emesse da Corti
ticinesi, essa ha per finire ritenuto giustificata la condanna dell'imputato a
4 anni di reclusione.
c) Come si è visto, oltre che per contravvenzione alla legge federale
sugli stupefacenti (non contestata), punibile con l'arresto e con la multa, il
ricorrente va riconosciuto colpevole di infrazione (intenzionale) semplice alla
legge federale sugli stupefacenti, punita con una pena massima di 3 anni di detenzione
cumulabile alla multa (art. 19 n. 1 LStup). Ancorché nel capo d'imputazione n.
1 dell'atto di accusa siano state ascritte all'imputato varie infrazioni, in
assenza di concorso con un reato più grave più infrazioni (semplici) alla legge
federale sugli stupefacenti (art. 68 n. 1 CP) comportano sempre una pena
massima di tre anni di detenzione (Corboz,
op, cit., n. 71 ad art. 19 LStup con riferimento all'art. 36 CP; cfr. anche
l'art. 68 n. 1 CP, secondo cui in caso di concorso il giudice è vincolato al
massimo legale della specie di pena). I reati commessi dal ricorrente non sono
passibili perciò di una pena privativa della libertà superiore ai tre anni di detenzione.
Vista
nella fattispecie la scarsa incidenza della contravvenzione, in assenza di
attenuanti al ricorrente potrebbe di per sé essere irrogata una pena vicina al
massimo edittale dell'art. 19 n. 1 CP (tre anni di detenzione). Non va
dimenticato infatti l'importante e finanche decisivo contributo da egli apportato
alla produzione di 4.5 t di marijuana, che sapeva essere destinata ad
alimentare il mercato della droga. Per converso, non si devono trascurare
nemmeno le circostanze attenuanti illustrate nella sentenza impugnata
(incensuratezza, provenienza da un paese – l'Olanda – ove è notoria una certa
tolleranza verso il commercio della canapa, distacco dalla figlioletta in
tenera età, sensibilità alla carcerazione, influenza di avvocati e medici poco
avveduti). Che il ricorrente non abbia conseguito un guadagno o una grossa
cifra d'affari ha invece poco peso nella commisurazione della pena, tale
circostanza implicando già la derubricazione da infrazione aggravata a semplice
della legge federale sugli stupefacenti. Ciò posto, ben ponderato tutto quanto
precede, al ricorrente si giustifica di infliggere una pena di 2 anni di detenzione,
computato il carcere preventivo sofferto. Contrariamente a quanto egli
assevera, non sussistono invece motivi sufficienti per mitigare ulteriormente
la condanna in limiti che ne consentano la sospensione condizionale.
- Secondo il ricorrente, anche la pena accessoria dell'espulsione
dev'essere adeguatamente ridotta. Dato quanto precede, l'argomentazione si
rivela fondata, dovendosi rispettare un certo rapporto di proporzionalità tra
la pena accessoria e quella principale (DTF 123 IV 107 consid. 3 pag. 110).
Tenuto conto, sotto il profilo dell'espulsione, che il ricorrente è venuto nel
Ticino esclusivamente per concorrere alla produzione di canapa, che egli non ha
legami con la Svizzera e che, comunque sia, l'ordine pubblico va tutelato da
commercianti di droghe, anche leggere (sentenza, pag. 51), si legittima di
fissare la durata dell'espulsione in 5 anni. Rimane da esaminare se la pena
accessoria possa essere sospesa condizionalmente. Ora, giusta l'art. 41 n. 1
cpv. 1 CP il giudice può sospendere l'esecuzione di una pena accessoria – come
quella di una pena privativa della libertà non superiore a diciotto mesi – se
la vita anteriore e il carattere del condannato lascino supporre che tale
provvedimento lo tratterrà dal commettere nuovi crimini o delitti e se questi
ha risarcito, per quanto si potesse pretendere da lui, il danno stabilito
giudizialmente e o mediante transazione. L'espulsione può essere sospesa condizionalmente
anche se la pena principale va espiata (DTF 114 IV 95 consid. b). Per accordare
o negare la sospensione condizionale è determinante esclusivamente il
pronostico fondato sui criteri previsti dall'art. 41 n. 1 cvp. 1 CP, relativo
alla futura condotta del condannato in Svizzera. Sapere se le possibilità di reinserimento
sociale siano maggiori in Svizzera o all'estero non è invece di rilievo, tale
questione interessando se mai l'autorità preposta all'applicazione dell'art. 55
cpv. 2 CP (DTF 119 IV 195 consid. 2b). Per decidere se la sospensione
condizionale sia suscettibile di trattenere l'imputato dal commettere nuove
infrazioni, in ogni modo, il giudice deve valutare globalmente la situazione
(DTF 123 IV 107 consid. 4a pag. 111, 119 IV 195 consid. 3b).
La
sentenza impugnata non contiene alcun pronostico. Si limita a rilevare che assai
vivo è rimasto il rapporto dell'imputato con il paese d'origine, dove vivono i
genitori (i quali hanno assistito ininterrottamente al dibattimento), ma ciò
non è di alcuna pertinenza ai fini dell'art. 41 n. 1 cpv. 1 CP. D'altro lato
non compete alla Corte di cassazione e di revisione penale formulare essa
medesima per la prima volta una prognosi sulla futura condotta dell'imputato in
Svizzera, per di più sulla base di elementi incompleti e sottraendo al soggetto
un grado di giurisdizione. Certo, dalla sentenza impugnata risulta che al
dibattimento il ricorrente, abituale consumatore di marijuana, ha dichiarato
che appena uscirà di prigione non esiterà a reiterare nel consumo, perché
convinto che ciò gli faccia bene, soggiungendo che un joint gli provoca sensazioni
di rilassamento molto gradevoli (pag. 10). In assenza di ulteriori riscontri,
non si può però ancora scorgere in un intendimento del genere un motivo
decisivo per negare ogni pronostico favorevole sulla condotta del soggetto,
benché l'esternazione non gli torni - comunque sia- sicuramente di giovamento.
Proponendosi di far uso di sostanze stupefacenti, ancorché leggere, egli
potrebbe incorrere nel rischio di mantenere quei contatti con l'ambiente dedito
al traffico di stupefacenti, che potrebbero spingerlo nel reiterare nei
comportamenti all'origine del presente procedimento penale. Senza procedere ad
accertamenti più completi sulle reali prospettive del ricorrente in Svizzera
una volta scontata la pena, una prognosi fondata soltanto su questo tratto
negativo sarebbe però - come visto - prematura.
Ora,
dalla sentenza impugnata risulta che al momento dell'arresto il ricorrente risiedeva
a __________ (sentenza, pag. 10), ossia in un territorio soggetto alla
sovranità italiana che consente, in virtù dello statuto speciale di quel
comune, un accesso diretto in Svizzera, segnatamente in Ticino. Nulla è pero
dato da sapere sulle sue reali relazioni con quella località, che costituisce
un punto di riferimento privilegiato per il mantenimento di quotidiani contatti
con il Ticino, in specie in vista di una prospettiva di lavoro, analogamente a
quanto avviene per i frontalieri. Da qui la necessità di procedere agli
accertamenti del caso, che dovranno estendersi anche agli intendimenti del
ricorrente una volta uscito dal carcere, segnatamente alle sue concrete
prospettive di lavoro in Svizzera tenuto conto delle sue qualifiche
professionali (biologo e psicologo) e del suo statuto di cittadino dell'Unione
Europea (è infatti anche cittadino britannico). Il comportamento sul posto di
lavoro è d'altro canto un elemento di prim'ordine per la formulazione del
pronostico favorevole sulla buona condotta (DTF117 IV 3). Infine, non si può
nemmeno prescindere dall'accertare quali siano le reali intenzioni del soggetto
nei confronti della moglie e della figlioletta, residenti in Spagna (sentenza,
pag. 10). Ci si potrebbe infatti chiedere se e in quale misura un
ricongiungimento con queste persone potrebbe costituire una circostanza
suscettibile di influire positivamente sulla sua futura condotta, ossia al
punto dal trattenerlo dal compiere reati. Sarà la nuova Corte di assise che
dovrà però determinarsi al riguardo, come pure sugli altri aspetti evidenziati.
Ne
discende che su questo punto gli atti vanno rinviati a un'altra Corte per nuovo
giudizio sulla sospensione condizionale dell'espulsione, previa formulazione di
un pronostico sulla futura condotta del prevenuto in Svizzera dopo avere dato
una risposta agli interrogativi testé illustrati (art. 296 cpv. 2 CPP). Dato
che l'odierno giudizio comporta una pena privativa delle libertà ampiamente
contenuta nei limiti per materia di una Corte delle assise correzionali e che
l'oggetto del rinvio riguarda unicamente l'eventuale sospensione condizionale
di un'espulsione per 5 anni, si può prescindere dal rinviare gli atti a una
nuova Corte delle assise criminali, bastando al riguardo il giudizio di una
Corte delle assise correzionali. L'accoglimento del ricorso anche su questo
punto implica l'annullamento del dispositivo n. 2.2 della sentenza impugnata,
il quale così com'è va inteso come espulsione effettiva dal territorio svizzero
(CCRP, sentenza del 30 settembre 1999 in re P., consid. 2c). Al momento di
statuire sull'applicazione dell'art. 41 n. 1 cpv. 1 CP la nuova Corte di assise
dovrà, in ogni modo, dipartirsi da un periodo di espulsione dalla Svizzera
fissato in 5 anni.
-
Se ne conclude, in ultima analisi, che nella misura in cui è ammissibile
il ricorso dev'essere parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.1
della sentenza impugnata va riformato riconoscendo l'imputato autore colpevole
di infrazione (semplice) alla legge federale sugli stupefacenti e il
dispositivo n. 2.1 modificato nel senso che l'imputato è condannato alla pena
di 2 anni di detenzione, computato il carcere preventivo sofferto. Quanto al
dispositivo n. 2.2 della sentenza impugnata, esso dev'essere annullato e gli
atti rinviati a un nuova Corte di assise perché decida se l'espulsione
dell'imputato dal territorio svizzero per 5 anni vada sospesa condizionalmente
e, dandosene il caso, per quanto tempo. Con l'emanazione del presente giudizio
diviene senza oggetto, infine, la domanda di libertà provvisoria contestuale al
ricorso.
-
Dato l'esito del giudizio, si legittima di addebitare gli oneri processuali
per un terzo al ricorrente e per il resto allo Stato, che rifonderà al
ricorrente un'indennità di fr. 1'200.– per ripetibili ridotte (art. 15 cpv. 1 e
2 combinato con gli art. 9 cpv. 1, 4 e 6 CPP).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto,
il dispositivo n. 1.1 della sentenza impugnata è riformato nel senso che il
ricorrente è riconosciuto autore colpevole di infrazione semplice alla legge
federale sugli stupefacenti, il dispositivo n. 2.1 è modificato nel senso che
al ricorrente è inflitta una pena di 2 anni di detenzione, computato il carcere
preventivo sofferto, e il dispositivo n. 2.2 è annullato, con rinvio degli atti
a una Corte delle assise correzionali perché statuisca nel senso dei considerandi
sulla sospensione condizionale dell'espulsione per 5 anni.
Per
il resto il ricorso è respinto.
- Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1'400.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
1'500.–
sono
posti per un terzo a carico del ricorrente e per due terzi a carico dello
Stato, che rifonderà al ricorrente fr. 1'200.– per ripetibili ridotte.
- Intimazione
a:
– __________;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico __________;
– Ministero
pubblico, 6901 Lugano;
– Corte
delle assise criminali, 6901 Lugano;
– Comando
della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;
– Ministero
pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino;
– Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio stranieri, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
della sanità e della socialità, Segreteria generale, 6501 Bellinzona;
– Ufficio
centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna.
– Direzione
del Penitenziario cantonale “La Stampa”, 6904 Lugano.
Terzi implicati
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: l’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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