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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2003.69
Data decisione, Autorità:
01.12.2003, CCRP
Incarto n.
17.2003.69
Lugano
1 dicembre
2003/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e
Cometta
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 24 novembre 2003 presentato da
__________,
contro
la
sentenza emanata il 16 ottobre 2003 dal presidente della Pretura penale nei
suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il giudizio sulle
spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto d'accusa del 2 giugno 2003 il Procuratore pubblico ha
dichiarato __________ autore colpevole di ripetuta infrazione alla legge
federale sugli stupefacenti per avere, tra il marzo e il maggio del 2003,
trasportato come uomo tuttofare del negozio __________, senza essere
autorizzato, piantine di canapa a __________ e a __________ per conto di terzi,
piantine che sapeva essere destinate alla produzione di marijuana, per avere ripetutamente
venduto quantità imprecisate di marijuana, per avere collaborato a installare
impianti per la coltivazione “indoor” di canapa e per avere incassato per tali
mansioni un compenso lordo mensile di fr. 3'000.–. __________ è stato ritenuto
autore colpevole di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti,
inoltre, per avere ripetutamente consumato imprecisate quantità di sostanza
stupefacente senza essere autorizzato. In applicazione della pena, il
Procuratore pubblico ha proposto la condanna dell'accusato a 45 giorni di
detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni. Al decreto
d'accusa __________ ha presentato opposizione.
B. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 16 ottobre 2003 il
presidente della Pretura penale ha riconosciuto __________ autore colpevole di
ripetuta infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, ma solo per avere
ripetutamente venduto fra il 9 e il 14 maggio 2003, nel negozio di canapa
__________, una quantità imprecisata di marijuana sotto forma di sacchetti
odorosi. Dalle altre imputazioni l'accusato è stato invece prosciolto. Ciò
posto, __________ è stato condannato a 10 giorni di detenzione, sospesi
condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni. Il giudice della Pretura
penale ha disposto infine la confisca di quanto sequestrato dalla polizia.
C. Contro la sentenza citata __________ ha inoltrato il 21 ottobre 2003
una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale.
Nella motivazione scritta, del 24 novembre successivo, egli chiede la sua
completa assoluzione e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Il
ricorso non è stato intimato per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente impugna la condanna per ripetuta infrazione alla legge
federale sugli stupefacenti (vendita di un'imprecisata quantità di marijuana
sotto forma di sacchetti odorosi) contestando di avere agito intenzionalmente
e invocando la sua buona fede. Ora, quanto l'autore di un reato sa, vuole o
accetta è un dato di fatto (DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53
consid. 3a pag. 63, 125 IV 242 consid. 3c pag. 252, 19 IV 1 consid. 5a pag. 3;
sentenza del Tribunale federale 6S.197/2003 del 12 settembre 2003, consid. 3.2)
che vincola la Corte di cassazione e di revisione penale, a meno che risulti
arbitrario (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). E, per essere arbitrario, esso
deve risultare manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con gli atti
(DTF 129 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune
prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia
369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque
criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione
dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché
l'accertamento in questione sia viziato di arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre,
per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato,
non solo nella motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).
-
Il presidente della Pretura penale non ha creduto all'accusato, il
quale pretendeva di ignorare che la canapa da lui venduta era usata come
stupefacente e di essere sempre stato convinto che servisse solo a fini
alimentari. Richiamato il verbale d'interrogatorio del 14 maggio 2003 (annesso
all'act. 1), egli ha rilevato anzitutto che l'accusato era al corrente del
divieto di coltivare e di commerciare canapa a scopo di stupefacente,
quantunque al dibattimento non fosse risultato del tutto chiaro se egli fosse
consapevole che la canapa contenuta nei sacchetti era uno stupefacente. Seri
indizi – ha soggiunto il primo giudice – avrebbero dovuto però far dubitare l'accusato:
il divieto di vendita ai minorenni, il fatto che i sacchetti si trovassero
sotto il bancone e non fossero insieme con l'altra merce esposta, ma
soprattutto l'informazione “a tappeto” data in quel periodo dai media sulle
operazioni anticanapa della polizia. Ai primi di maggio era ampiamente risaputo,
dunque, che la canapa venduta in sacchetti odorosi veniva usata in realtà come
droga leggera. L'accusato, che ha frequentato le scuole medie in Italia e che
al dibattimento si è dimostrato un soggetto intelligente, non poteva trascurare
ciò e non poteva dunque essere in errore. Inoltre, accomodandosi del rischio
che la canapa da egli venduta fosse adoperata come stupefacente, egli aveva
agito con dolo eventuale, onde la sua punibilità a norma dell'art. 19 n. 1
cpv. 4 LStup.
-
Il ricorrente fa valere che il divieto di vendere sacchetti odorosi
a minorenni non lo aveva insospettito, poiché altri prodotti (come alcol e
tabacco) soggiacciono alla stessa restrizione. Quanto alla circostanza che i
sacchetti non fossero esposti, ciò si riconduceva semplicemente agli ordini
ricevuti dai suoi superiori. Né lo avrebbe insospettito la richiesta accentuata
di quel prodotto da parte dei clienti, essendosi egli limitato a supplire per
cinque giorni la venditrice in ferie. I suoi superiori, poi, erano del tutto
tranquilli, mentre l'eco destata nei media dalle numerose operazioni anticanapa
della polizia gli risultava estranea, dato che egli vive in Italia, veniva in
Svizzera solo per lavorare e non leggeva i giornali ticinesi né guardava la
televisione svizzera. Pur avendo saputo casualmente che avvenivano controlli
sulla vendita di alcuni prodotti, egli era stato rassicurato dai suoi
superiori, i quali gli avevano detto che l'apertura del negozio era stata
regolarmente autorizzata dal Municipio di __________. E nemmeno la polizia, che
una volta era intervenuta a causa di un'insegna non regolare collocata
all'esterno, aveva accennato ad illegalità di sorta. Tutto ciò avvalorerebbe –
egli conclude – la sua buona fede.
-
Con
gli argomenti testé riassunti il ricorrente non spiega, né tanto meno
dimostra, perché l'accertamento sulla sua consapevolezza circa la reale natura
del prodotto venduto sarebbe non solo erroneo, bensì arbitrario. Nel ricorso
egli si limita a contrapporre all'opinione del primo giudice la sua propria
versione dei fatti e a ribadire quanto egli sapeva al momento di agire, senza
però sostanziare alcun motivo che faccia apparire la conclusione del presidente
della Pretura penale come manifestamente insostenibile oppure dovuta a un
eccesso o a un abuso di apprezzamento. L'interessato nega, in altri termini,
l'esistenza di qualsiasi dolo eventuale dipartendosi dal suo proprio racconto,
ma non dai vincolanti accertamenti contenuti nella sentenza impugnata. Ciò non
è ammissibile. Come si è spiegato (consid. 1), la Corte di cassazione e di
revisione penale non è un'autorità munita di pieno potere cognitivo e non può
rivedere la fattispecie come se fosse una giurisdizione d'appello. Ne segue che
il ricorso, improponibile, sfugge a un sindacato di merito.
-
Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 9 cpv. 1 e
15 cpv. 1 CPP). Dato nondimeno che il ricorrente – sprovvisto di cognizioni
giuridiche – ha agito senza l'ausilio di un legale, si rinuncia eccezionalmente
a ogni prelievo.
Per questi motivi,
in applicazione
dell'art. 291 cpv. 1 CPP,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
-
Non si riscuotono tasse né spese.
-
Intimazione
a:
– __________;
– Procuratore
pubblico __________;
– Pretura
penale, via dei Gaggini 1, 6501 Bellinzona;
– Ministero
pubblico della Confederazione, 3003 Berna;
– Comando
della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Servizio
di Coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona;
– Ufficio
dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano;
– Ufficio
Reperti, c/o Polizia cantonale, 6501 Bellinzona.
Per
la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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