AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2003.16
Data decisione, Autorità:
11.07.2003, CCRP
Incarto n.
17.2003.16
Lugano
11 luglio
2003/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 23
aprile 203 presentato da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 14 marzo 2003 dal giudice
della Pretura penale nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. In virtù di un contratto di locazione stipulato con __________,
rappresentata dalla __________, __________ e __________ hanno occupato per un
certo periodo l'appartamento n. __________ al secondo piano di uno stabile denominato
__________, raggiungibile percorrendo una scala comune di colore verde scuro utilizzata
anche da altri inquilini. Il palazzo è suddiviso in otto settori tinteggiati in
modo diverso, ciascuno collegato a una scala comune di accesso. A causa di
importanti tracce di umidità riscontrate nell'appartamento, locatrice e conduttori
hanno fissato un sopralluogo per le ore 11.00 del 28 febbraio 2002.
All'incontro erano presenti __________, suo fratello __________ e __________,
quest'ultima in rappresentanza della __________.
B. Su quanto è accaduto in quell'occasione le versioni divergono.
__________ ha sostenuto di essere stata ricevuta verso le ore 11.00 sulla
soglia dell'appartamento da __________ e da suo fratello __________, il quale
si era presentato come avvocato e aveva subito alzato la voce non appena lei
aveva fatto notare che essi erano gli unici inquilini del palazzo a lamentarsi.
E siccome il colloquio era trasceso in insulti, essa se n'era andata subito.
__________ ha ammesso che __________ si era presentata alle ore 11.00,
affermando però che mentre questa si trovava nell'atrio dell'appartamento ed
egli cercava di mostrare le macchie di muffa, si era sentito minacciare la
disdetta del contratto di locazione, al che era intervenuto il fratello che
aveva invitato la donna ad andarsene. Visto che costei indugiava, __________ –
sempre secondo la versione di __________ – ha detto che avrebbe chiamato la polizia.
__________ si è quindi allontanata, ridendosela e minacciando conseguenze.
__________ ha dichiarato di ricordare che il tutto è avvenuto alle ore 11.00
precise del 28 marzo 2002, che egli era giunto a casa del fratello alle ore
10.50 e che __________ aveva inveito subito contro quest'ultimo, contestando i
difetti. Ha dichiarato di ricordare altresì che proprio durante quel
sopralluogo egli aveva avuto modo di udire all'esterno dell'appartamento un
diverbio tra due uomini, avvenuto in lingua tedesca, costellato di ingiurie e
di parole poco edificanti.
Un'inquilina
dello stabile, __________, ha riferito a sua volta di avere sentito quella
mattina, poco dopo le ore 10.30, che un acceso litigio era scoppiato tra un
uomo e una donna, che in preda all'ira l'uomo aveva proferito la frase “Va'
via, brüta troia” e che la donna era poi scesa dalla scala di colore
marrone, dicendo “Me ne vado, ma non finisce qui”. Un'altra inquilina,
__________, ha affermato di avere sentito verso le ore 10.30–10.45 la voce di
un uomo rivolgere parole offensive a una donna, senza però aggiungere altro.
__________ ha detto, da parte sua, di essersi trovata verso le ore 10.30–10.45
del 28 febbraio 2002 sotto il portico (aperto) di fronte alla scala marrone
dello stabile, di avere sentito una voce maschile affermare “Io pago l'affitto,
non concedo a nessuno di entrare nel mio appartamento”, poi la voce di una
donna rispondere che lei doveva eseguire un controllo dell'appartamento, in
seguito ancora l'uomo che rideva e proferiva insulti come “troia” e “puttana”.
__________ ha soggiunto di avere notato una donna anziana – riconosciuta poi
nella persona di __________ – scendere la scala marrone ed esclamare, prima di
lasciare i luoghi, “Io vado via, ma non finisce qui!”.
C. In esito a una querela sporta da __________, con decreto di accusa
del 25 novembre 2002 il Procuratore pubblico ha ritenuto __________ autore
colpevole di ingiuria per avere, quel 28 febbraio 2002 a __________, offeso
l'onore della querelante tacciandola con di epiteti come “troia”, “puttana” e “brüta
lögia”. In applicazione della pena, egli ha proposto la condanna dell'accusato
a una multa di fr. 300.–. Al decreto di accusa __________ ha sollevato
opposizione. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 14 marzo 2003 il
giudice della Pretura penale ha confermato l'imputazione e la proposta di pena,
mentre ha rinviato __________, costituitasi parte civile, a far valere le sue
pretese di risarcimento davanti al foro competente.
D. Contro la predetta sentenza __________ ha inoltrato il 18 marzo 2003
una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale.
Nella motivazione scritta del 23 aprile successivo egli chiede la propria
assoluzione o, in subordine, l'annullamento della sentenza impugnata. Con
osservazioni del 15 maggio 2003 __________ propone di respingere il ricorso. Ad
analoga conclusione giunge il Procuratore pubblico nel suo scritto del 20
maggio 2003.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
cpv. 1 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove
sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di
arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa
tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente
insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto
con gli atti (DTF 127 I 54 consid. 2b pag. 56, 126 I 168 consid. 3a pag. 170,
125 I 166 consid. 2a pag. 168, 125 II 10 consid. 3a pag. 15) o fondato unilateralmente
su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag.
30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non
basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria
versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare
perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione
delle prove siano viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre, per
essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non
solo nella motivazione (DTF 128 I 177 consid. 2.1 pag. 182, 275 consid. 2.1,
125 II 129 consid. 5b pag. 134, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 124 I 208
consid. 4a pag. 211).
- Il giudice della Pretura penale ha dato atto che in concreto nessuno
dei testimoni cui era giunta eco del diverbio aveva formalmente riconosciuto
nella persona dell'imputato l'autore delle ingiurie, ma che sufficienti
elementi facevano convergere gli indizi sulla figura dell'opponente. In primo
luogo egli ha rilevato che non era possibile credere al fratello dell'accusato
quando asseriva di non avere visto __________ proferire alcuna ingiuria, non
solo per lo stretto grado di parentela fra i due, ma anche perché __________
era stato denunciato anch'egli da __________ proprio in relazione al medesimo
episodio (sentenza, pag. 8). Le dichiarazioni di __________ contrastavano
inoltre con quelle di tre altre persone indifferenti ai fatti, le quali avevano
confermato di avere udito fra le ore 10.30 e 10.45 del 28 febbraio 2002 un uomo
e una donna litigare, l'uomo rivolgendo alla donna improperi come “puttana”,
troia” e “bruta lögia” e la donna protestare per le aggressioni verbali,
aggiungendo che la vicenda non sarebbe finita così (sentenza, pag. 8 seg.).
A mente
del primo giudice solo in teoria l'autore degli insulti poteva essere un estraneo,
ove appena si consideri che in quel frangente __________ – la quale aveva
assistito alla scena – aveva domandato al portinaio dello stabile chi fosse la
donna, sentendosi rispondere che si trattava della responsabile della
__________, presentatasi quel giorno dietro appuntamento con l'accusato
(sentenza, pag. 9). La voce maschile che proferiva insulti alla donna notata
sulle scale da __________ e da __________ non poteva dunque che essere quella
di uno dei fratelli __________, i quali attendevano per l'appunto la rappresentante
della locatrice. E, tra i due fratelli, la voce in questione era senza dubbio
quella dell'opponente, allora conduttore dell'appartamento, colui che si era
rivolto alla donna dicendo che, in quanto soggetto che versava l'affitto, egli
non permetteva a nessuno il diritto di varcare l'uscio di casa (sentenza, loc.
cit.). Per di più – ha soggiunto il primo giudice – quel mattino del 28
febbraio 2002 nessuno ricordava di avere sentito altre grida, salvo un alterco
in tedesco fra due uomini (sentenza, pag. 10). Infine l'affermazione della
parte civile, secondo cui il fratello del ricorrente si era presentato come
avvocato, era confermata da __________, la quale aveva riferito di avere
sentito qualcuno dire che il fratello di __________ era un avvocato (sentenza,
pag. 10).
- Il ricorrente ricorda anzitutto che l'incontro fissato per le ore
11.00 è effettivamente avvenuto a quel momento, come ammette anche la parte
civile, sicché le deposizioni di __________, __________ ed __________, le quali
narravano di fatti intervenuti fra le ore 10.30 e le 10.45, risultano
ininfluenti per il giudizio. Egli definisce quindi arbitrario e lesivo del
principio in dubio pro reo imputargli i noti insulti, a maggior ragione
ove si pensi che che nel suo interrogatorio del 6 aprile 2002 __________ ha
attribuito la voce ingiuriosa a quella di un uomo che le sembrava anziano,
circostanza che lo scagiona d'acchito, dato che egli ha solo 35 anni.
a) In
realtà il primo giudice ha rammentato egli medesimo che tanto l'opponente quanto
il fratello indicavano l'orario dell'incontro alle 11.00, mentre le testimoni
situavano il diverbio un po' prima, tra le 10.30 e le 10.45 (sentenza, pag.
10). Quest'ultimo orario coincideva con quello indicato dalla denunciante
(verso le 11.00). Se si pensa poi che il portinaio dello stabile ha riferito a
__________ che quella mattina __________ era giunta a __________ proprio per
incontrare __________ – ha continuato il primo giudice – un insulto da parte di
un altro inquilino non entrava nemmeno in linea di conto (sentenza, pag. 10).
Né l'orario dichiarato dai fratelli __________ appariva convincere. Se
l'incontro fosse durato davvero 10 minuti e i due avessero lasciato
l'appartamento 10 minuti dopo, come pretendeva __________, ovvero attorno alle
11.20, ben difficilmente quest'ultimo avrebbe potuto inviare alle 11.58 un fax
alla __________ da __________, tenuto conto anche del tempo necessario per
redigere la lettera. Verosimilmente l'incontro con __________ era dunque
avvenuto prima, come avevano riferito le tre testimoni (sentenza, pag. 11).
b) Il
ricorrente contesta quest'ultimo ragionamento, sostenendo che il fax è stato
spedito non da __________, bensì da __________. Quand'anche ciò fosse,
tuttavia, ciò non basta per dimostrare l'arbitrio in cui sarebbe caduto il
primo giudice. Già si è accennato al fatto che, per essere annullata, una
sentenza dev'essere arbitraria nel risultato, non solo nei motivi (sopra,
consid. 1). E il ricorrente nulla eccepisce sull'insieme degli altri indizi
addotti dal primo giudice a sostegno della propria persuasione. Egli non
dimostra, in particolare, che siano manifestamente insostenibili le
conclusioni tratte dalla testimonianza di __________, la quale ha identificato
in __________ la donna scesa irritata dalle scale dopo che lei aveva avuto modo
di udire un diverbio (seguito da pesanti insulti) tra un uomo che faceva valere
i propri diritti di inquilino e una donna che pretendeva di dovere eseguire un
controllo dell'appartamento (sentenza impugnata, lett. L riferito alla
deposizione della testimone in aula). Non mette in dubbio nemmeno che
__________ abbia appreso dal portinaio del palazzo come quella mattina la
donna fosse giunta a __________ solo per visitare l'appartamento dell'imputato.
Obietta
per vero, il ricorrente, che il primo giudice non avrebbe dovuto considerare
le asserzioni del portinaio, ostandovi l'art. 134 cpv. 1 CPP (che ricalca
l'art. 237 CPC), che impone ai testimoni di riferire su fatti cui hanno
direttamente assistito e non su circostanze riferite da terzi, sottratte al contraddittorio.
A prescindere dal fatto però che l'art. 134 cpv. 1 CPP non dispone quanto il
ricorrente asserisce, non risulta che al dibattimento l'imputato abbia eccepito
irregolarità di sorta, né che abbia reagito in qualche modo alla deposizione
di __________, foss'anche solo chiedendo al giudice di non tenerne conto. Egli
non può quindi dolersene ora (art. 288 cpv. 1 lett. b CPP). Del resto, il primo
giudice poteva accertare senza arbitrio che quella mattina __________ non aveva
incontrato altri inquilini all'infuori del ricorrente fondandosi proprio sulla
deposizione di __________, la quale ha dichiarato che, giunta in fondo alle scale,
la donna aveva abbandonato i luoghi immediatamente (sentenza, pag. 5). Avesse
avuto il diverbio con un altro conduttore prima di incontrare __________, mal
si comprenderebbe inoltre per quali ragioni essa addebiti gli insulti – sentiti
dalle testimoni – al ricorrente. Sotto questo profilo nulla adombra una
denuncia mendace. L'immediata reazione di lei (la querela porta la data del 28
febbraio 2002: act. 1) induce se mai a ritenere il contrario.
-
Nel seguito del memoriale il ricorrente torna sull'ora
dell'incontro, ma non apporta elementi atti a sostanziare il preteso arbitrio.
In altri termini, egli non dimostra la manifesta insostenibilità della
conclusione del giudice della Pretura penale, fondata su una valutazione
complessiva delle risultanze processuali da cui si evince che la persona vista
scendere le scale proveniva dall'appartamento del ricorrente, che quella
persona intendeva ispezionare i vani, che la lite con gli insulti percepiti
dalle tre testimoni potevano solo avere avuto luogo nella circostanze enunciate
dalla parte civile, senza riguardo ai dettagli rilevati nel ricorso, per altro
chiariti da __________ al dibattimento (sentenza, pag. 5, 6 e 10).
-
Al primo giudice il ricorrente rimprovera di essere incorso in un
ulteriore arbitrio correlando le deposizioni delle tre testimoni con quanto era
accaduto nel suo appartamento, sebbene __________ ed __________ avessero
riferito di avere visto __________ scendere dalla scala di colore marrone. Dato
che egli abitava il settore verde scuro, per lasciare i luoghi la parte civile
avrebbe dovuto prendere per forza la scala marrone, ciò che però non è avvenuto.
a) Anche
su questo punto il primo giudice non ha trascurato il problema, rilevando che
effettivamente le testimoni __________ e __________ avevano riferito agli
inquirenti quanto affermava il ricorrente. Per finire tuttavia egli ha considerato
l'incongruenza trascurabile, ricordando che al dibattimento __________ aveva
comunque riferito chiaramente che gli insulti rivolti alla donna che scendeva
le scale provenivano senza dubbio dal vano comune relazionato all'appartamento
dell'imputato. Né la testimone era in grado di ricordare tutti i colori della
scale comuni, colori che per di più possono anche confondersi, il verde scuro
richiamando il marrone, specie per chi ricorda a distanza di tempo. Decisivo,
ha concluso il primo giudice, è che al dibattimento la testimone abbia saputo
ricordare con precisione quale fosse la scala d'accesso all'appartamento del
ricorrente (sentenza, pag. 12).
b) Incombeva
di nuovo al ricorrente dimostrare l'arbitrarietà della citata conclusione.
Invece egli si esaurisce in considerazioni e riflessioni appellatorie, inammissibili
in un ricorso per cassazione fondato sul divieto d'arbitrio. Data la chiarezza
della fattispecie, il primo giudice non ha violato i diritti di parte nemmeno rifiutando
il 28 marzo 2002 il sopralluogo chiesto dall'opponente. Nulla di concreto
induceva difatti a mettere seriamente in discussione la testimonianza di
__________, salvo la questione legata al colore delle scale. Tanto meno ove si
pensi che la di lei testimonianza riporta un particolare ricordato anche da
__________ nel suo fax del 28 febbraio 2003 alla __________, ossia che
__________ non aveva ispezionato l'appartamento proprio perché diffidata ad
andarsene dai fratelli __________.
-
Il ricorrente assevera dopoi che l'accertamento secondo cui suo
fratello si sarebbe fatto passare per avvocato, come confermava __________, è
gratuita, suo fratello non essendo affatto un legale. La testimone può quindi
avere confuso quanto da lei visto e udito quella mattina con quanto le ha
riferito la querelante in un incontro successivo. Manifestamente appellatoria,
la critica non può trovare spazio in un ricorso per cassazione fondato sul divieto
dell'arbitrio. Inammissibile, essa sfugge perciò a un esame di merito.
-
Secondo il ricorrente le prove a suo carico non consentono in
ogni modo di sopprimere quel ragionevole dubbio che oggettivamente sussiste.
Egli deve perciò essere prosciolto In applicazione del principio in dubio
pro reo. Ora, tale principio è un corollario della presunzione d'innocenza
garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patti ONU. Esso
disciplina sia la valutazione della prove sia il riparto dell'onore probatorio.
Per quanto attiene alla valutazione delle prove, ossia all'argomento oggetto
del ricorso, il principio in dubio pro reo significa che il giudice
penale non può dichiararsi convinto di una versione più sfavorevole
all'imputato quando, a una valutazione non arbitraria del materiale probatorio,
sussistono dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie. Il principio
non impone che l'apprezzamento delle prove conduca a un assoluto convincimento.
Semplici dubbi teorici sono sempre possibili. Il principio è disatteso quando
il giudice avrebbe dovuto, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove,
nutrire dubbi rilevanti sulla colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a, pag. 41,
124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 2d pag. 38), Sotto questo
profilo il principio in dubio pro reo ha la stessa portata dl divieto
dell'arbitrio (DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag. 41). Nella fattispecie non è però
possibile affermare che il giudice della Pretura penale ha condannato il ricorrente
quantunque una valutazione non arbitraria delle risultanze del processo
lasciasse sussistere dubbi rilevanti sulla sua colpevolezza. Anche sotto questo
aspetto il ricorso risulta perciò privo di consistenza.
-
Dato quanto precede, nella misura in cui è sufficientemente motivato
il ricorso è destinato all'insuccesso. Gli oneri processuali seguono la
soccombenza del ricorrente (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP), che rifonderà a
__________, la quale ha formulato osservazioni al ricorso per il tramite di un
avvocato, un'indennità di fr. 500.– per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
- Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 900.–
b)
spese fr. 100.–
fr. 1'000.–
sono
posti a carico del ricorrente, che rifonderà a __________ fr. 500.– per ripetibili.
- Intimazione
a:
– __________;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico __________;
– Pretura
penale, via dei Gaggini 1, 6501 Bellinzona;
– Comando
della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, 6501 Bellinzona;
– Ufficio
dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, 6901 Lugano;
– __________
(parte civile);
– avv.
__________ (rappresentante di parte civile).
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente La
segretaria
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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