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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2003.11
Data decisione, Autorità:
08.04.2003, CCRP
Incarto n.
17.2003.11
Lugano
8 aprile 2003/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 12
marzo 2003 presentato da
contro
la sentenza emanata il 20 febbraio 2003 dal giudice
della Pretura penale nel procedimento a carico di
__________,
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione;
Il giudizio sulle spese
Ritenuto:
in fatto: A. Con
decreto di accusa del 4 novembre 2002 il Procuratore pubblico ha dichiarato
__________ autore colpevole di lesioni semplici per avere intenzionalmente cagionato
un danno al corpo di __________, colpendolo con due pugni al volto, oltre che
con calci alla gamba destra, procurandogli le lesioni descritte in un
certificato medico rilasciato il 7 luglio 2002 dall'Ospedale __________. In
applicazione della pena, egli ne ha proposto la condanna a una multa di fr.
400.–. Il 22 novembre 2002 __________, costituitosi parte civile, ha introdotto
al Ministero pubblico opposizione al decreto di accusa.
B. Con
decisione del 20 febbraio 2002 il giudice della Pretura penale ha stralciato
dai ruoli il procedimento per tardività dell'opposizione, dichiarando esecutivo
il decreto di accusa. __________ ha impugnato tale giudizio con ricorso per
cassazione del 12 marzo 2003, chiedendo la riattivazione del procedimento e il
risarcimento del danno subito. il ricorso non ha formato oggetto di
intimazione.
Considerando
in diritto: 1. La
decisione impugnata è una sentenza e non un decreto di stralcio, come parrebbe
trasparire dall'infelice formulazione del dispositivo. Nella misura in cui un
tribunale dichiara irricevibile un rimedio giuridico per tardività, in effetti,
esso accerta la mancanza di un presupposto processuale. Non emana quindi un
mero decreto, ma una decisione di non entrata in materia, ciò che non comporta
alcuno stralcio della causa. Sotto questo profilo il ricorso per cassazione è
quindi ricevibile.
-
Secondo
l'art. 208 cpv. 1 lett. e CPP l'accusato e la parte civile che intende opporsi
a un decreto di accusa deve presentare opposizione al Procuratore pubblico
entro 15 giorni dall'intimazione del decreto medesimo, senza di che le proposte
contenute in quest'ultimo acquistano forza di giudicato. Nella fattispecie il
giudice della Pretura penale ha accertato che il decreto di accusa è stato
intimato al patrocinatore della parte civile il 4 novembre 2002 ed è stato
ritirato da quest'ultimo l'indomani. Il termine per presentare opposizione
essendo scaduto il 20 novembre successivo, egli ha giudicato tardiva
l'opposizione introdotta il 22 novembre 2002.
-
Nel
gravame il ricorrente non contesta – a ragione – la tardività dell'opposizione.
Si duole del modo con cui è stato condotto il procedimento penale e, in
particolare, della scarsa attenzione riservata dagli inquirenti alla sua
denuncia. Argomenti del genere sono però inammissibili, poiché diretti contro
un decreto di accusa passato in giudicato. Ne segue che il ricorso non può
essere oggetto di ulteriore disamina.
-
Gli
oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9
cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il
ricorso è inammissibile.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 80.–
fr.
180.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione:
– __________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– __________
(per via rogatoriale);
– Pretura
penale, Via dei Gaggini 1, 6501 Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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