AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2002.75
Data decisione, Autorità:
30.12.2003, CCRP
Incarto n.
17.2002.75
17.2002.76
17.2002.77
Lugano
30 dicembre
2003/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sui ricorsi per cassazione
presentati
– il 9 dicembre 2002 (inc. 17.2002.76) da
(patrocinata dall'avv. __________) e
– il 16 dicembre 2002 (inc. 17.2002.77) da
(patrocinata dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 29 ottobre 2002
della Corte delle assise correzionali di Lugano nei confronti di
__________,
(patrocinato dagli avvocati __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso del Procuratore pubblico;
-
Se
dev'essere accolto il ricorso di __________;
-
Se
dev'essere accolto il ricorso di __________;
-
Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 3 aprile 2001 la Corte delle assise correzionali
di Lugano ha riconosciuto __________ autore colpevole di atti sessuali con
persona incapace di discernimento o inetta a resistere e di tentata coazione
sessuale. Essa ha accertato che, la mattina del 16 ottobre 1995, l'imputato
aveva compiuto la congiunzione carnale con __________, nel di lui studio medico
in via __________, conoscendo e sfruttando l'inettitudine a resistere della paziente
che era appena stata sottoposta a gastroscopia e si trovava ancora sotto
l'influsso del “Dormicum” somministratole per via endovenosa in vista
dell'intervento. La Corte ha accertato inoltre che la mattina del 21 marzo 1995
l'imputato aveva tentato di costringere la paziente __________ (nata
__________), ancora lievemente inebetita per gli effetti residui della somministrazione
endovenosa del “Dormicum” eseguita per sottoporla a gastroscopia, a farsi
toccare i genitali. In applicazione della pena, la Corte ha condannato
__________ a 2 anni di detenzione e all'interdizione dall'esercizio della
professione per due anni. Sospeso condizionalmente quest'ultimo provvedimento
con un periodo di prova di 3 anni, essa ha condannato inoltre l'imputato a
versare a __________ fr. 25'000.– di indennità e fr. 85'000.– per ripetibili,
come pure a __________ fr. 10'000.– di indennità e fr. 20'000.– per ripetibili.
B. Contro tale sentenza __________ aveva inoltrato il 3 aprile 2001 una
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei
motivi del gravame, presentati il 13 maggio successivo, egli aveva chiesto
l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti a un'altra Corte
di assise per nuovo giudizio o quanto meno, in subordine, la riforma della
sentenza impugnata nel senso di proscioglierlo da ogni imputazione. Con
osservazioni del 31 maggio 2001 il Procuratore pubblico aveva proposto di
respingere il ricorso. Identica conclusione avevano formulato le parti civili
__________ e __________ nelle loro osservazioni del 5 e del 15 giugno 2001. Al
pubblico dibattimento del 7 novembre 2001 il ricorrente, il Procuratore
pubblico e le parti civili si erano confermate nelle rispettive richieste.
C. Statuendo l'8 novembre 2001, la Corte di cassazione e di revisione
penale aveva parzialmente accolto, in quanto ammissibile e non divenuto privo
di oggetto, il ricorso e prosciolto l'imputato dall'accusa di tentata coazione
sessuale nei confronti di __________. Riguardo all'accusa di atti sessuali con
persona incapace di discernimento e inetta a resistere nei confronti di
__________, essa aveva rinviato gli atti a un'altra Corte delle assise
correzionali per nuovo giudizio nel senso dei considerandi, essenzialmente per
ulteriori accertamenti su quanto fosse accaduto la mattina del 21 ottobre 1995
(inc. 17.2001.31).
D. __________ aveva impugnato il proscioglimento dell'imputato dall'accusa di
tentata coazione sessuale con ricorso di diritto pubblico al Tribunale
federale, chiedendo di annullarlo e di confermare – nella misura in cui la
concerneva – la sentenza emanata dalla Corte delle assise correzionali; in via
subordine essa aveva postulato il rinvio degli atti alla Corte di cassazione e
di revisione penale per una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Con
sentenza del 30 luglio 2002 il Tribunale federale aveva accolto il ricorso,
annullato la sentenza impugnata nella misura proscioglieva l'imputato
dall'accusa di tentata coazione sessuale nei confronti della ricorrente e
rinviato gli atti alla Corte di cassazione e di revisione penale per nuovo
giudizio nel senso dei considerandi. Statuendo nuovamente il 13 agosto 2002,
la Corte di cassazione e di revisione penale aveva annullato la sentenza di
assise e rinviato a sua volta la causa a un'altra Corte delle assise
correzionali per nuovo giudizio nel senso dei considerandi anche
sull'imputazione di coazione sessuale nei confronti di __________ (inc.
17.2002.53).
E. Nel frattempo, il 25 febbraio 2002 (quando era ancora pendente il
ricorso di diritto pubblico di __________), il giudice delegato a presiedere la
nuova Corte delle assise correzionali aveva convocato le parti a un'udienza per
circoscrivere, nella misura del possibile, il materiale processuale in vista
del futuro dibattimento, in particolare mediante il recupero delle deposizioni
dei testimoni e dei periti sentiti nel primo processo. Avendo le parti espresso
il loro consenso (classificatore “atti pervenuti dopo il rinvio della CCRP”,
doc. _), agli atti del processo era stato assunto il verbale del precedente
processo, contenente – tra l'altro – le verbalizzazioni effettuate in quella
occasione. Quanto a eventuali nuove prove, il Procuratore pubblico aveva
chiesto un sopralluogo nello studio dell'accusato in via __________, oltre a
due perizie, l'una volta a stabilire la durata di un intervento di gastroscopia
e l'altra intesa a sapere se esistesse una pulsione che potesse spingere un
uomo a congiungere carnalmente con una donna addormentata, e l'audizione della
parte civile __________ (doc. _).
F. Il 27 agosto 2002 aveva avuto luogo il sorteggio degli assessori
giurati, dopo di che al Procuratore pubblico e ai difensori era stato assegnato
un termine di 3 giorni per procedere alla cancellazione degli assessori giurati
soprannumerari, termine confermato dal presidente della Corte delle assise
correzionali nonostante gli scritti del 27 e 30 agosto 2002 dei patrocinatore
dell'accusato (act. TPC 10 e 11). Il 4 settembre successivo l'accusato era
insorto alla Camera dei ricorsi penali, lamentando una violazione dei propri
diritti per l'impossibilità di esercitare con conoscenza di causa il diritto di
cancellare gli assessori giurati non graditi, stante l'impossibilità di avere
un contatto diretto con le persone sorteggiate nel corso di una pubblica
udienza da indire a tale scopo (act. TPC 15). Con sentenza del 20 settembre
2002 la Camera dei ricorsi penali aveva respinto il gravame (act. TPC. 27).
Contro tale decisione l'accusato aveva introdotto un ricorso di diritto
pubblico dell'8 ottobre 2002 al Tribunale federale (act. TPC 42), al quale con
decreto del 16 ottobre 2002 il presidente della I Corte di diritto pubblico
aveva rifiutato l'effetto sospensivo (act. TPC 49).
G. Tra gli assessori giurati figurava __________, il cui nome non era
stato cancellato. Il 10 settembre 2002 il Procuratore pubblico aveva nondimeno
presentato un'istanza di ricusazione nei di lei confronti, ritenendo a suo
carico un fondato dubbio di parzialità per il motivo che suo marito, il
giornalista __________, avrebbe espresso al momento del primo processo
un'opinione innocentista, sicché essa – dato il vincolo matrimoniale – avrebbe
potuto essere stata influenzata. L'istanza è stata respinta dal presidente
della Corte delle assise correzionali con decisione del 25 settembre 2002 (act.
TPC 29). La parte civile __________, che aveva chiesto l'accoglimento
dell'istanza, aveva impugnato tale decisione con ricorso di diritto pubblico
del 15 ottobre 2002 al Tribunale federale (act. TPC 47), chiedendo il
conferimento dell'effetto sospensivo. Anche in tal caso il presidente della I
Corte di diritto pubblico ha respinto la richiesta con decreto del giorno
successivo (act. TPC 50). Il pubblico dibattimento era pertanto cominciato alla
data prevista, ossia il 21 ottobre 2002. Frattanto, l'8 ottobre 2002, il
presidente della Corte delle assise correzionali aveva respinto le richieste di
prove peritali formulate a suo tempo del Procuratore pubblico, mentre aveva
accolta la richiesta di audizione di __________; inoltre egli aveva eseguito il
16 ottobre 2002 alle ore 10.00, corrispondenti alle ore 9.00 del 16 ottobre
1995, il sopralluogo nello studio medico di __________ sollecitato dal
Procuratore pubblico.
H. Con sentenza del 29 ottobre 2002 la Corte delle assise correzionali
di Lugano ha prosciolto __________ sia dall'imputazione di atti sessuali con
persona incapace di discernimento o inetta a resistere, sia dall'imputazione
di tentata coazione sessuale. Contro tale sentenza il Procuratore pubblico,
__________ e __________ hanno inoltrato una dichiarazione di ricorso alla Corte
di cassazione e di revisione penale. Nei loro memoriali del 6, 9 e 16 dicembre
2002 essi chiedono:
– il Procuratore pubblico:
la riforma della sentenza impugnata nel senso di riconoscere l'imputato
colpevole di atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a
resistere e di tentata coazione sessuale, con relativa condanna a 2 anni di
reclusione e all'interdizione dall'esercizio della professione di medico per 3
anni (sospesi condizionalmente con un periodo di prova di tre anni) e al
pagamento di fr. 129'190.80 alla parte civile __________, oltre che di fr.
45'143.80 alla parte civile __________; in via subordinata, l'annullamento
della sentenza impugnata e il rinvio degli atti a una nuova Corte delle assise
correzionali per nuovo giudizio;
– __________: il rinvio
degli atti a una nuova Corte delle assise correzionali per nuovo giudizio nel
senso che, in riforma della sentenza impugnata, l'accusato sia condannato per
atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere;
– __________: la riforma
della sentenza impugnata nel senso di riconoscere l'imputato autore colpevole
di tentata coazione, con relativa condanna a una pena detentiva, alla pena accessoria
dell'interdizione dell'esercizio della professione di medico e al pagamento di
fr. 45'143.95, di cui fr. 35'143.95 per spese e di fr. 10'000.– per torto
morale; in via subordinata, l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio
degli atti a una nuova Corte delle assise correzionali per nuovo giudizio.
Nelle sue
osservazioni del 23 gennaio 2003 __________ propone di respingere tutti i
ricorsi. Con osservazioni dell'8 gennaio 2003 __________ postula invece l'accoglimento
dei ricorsi presentati sia dal Procuratore pubblico sia da __________. Quest'ultima
è rimasta silente, né il Procuratore pubblico ha formulato osservazioni ai
ricorsi delle due parti civili.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono
sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota estremi di arbitrio
(art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia
manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile,
destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti
(DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su
talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30,
112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura ai sensi dell'art. 288
lett. c CPP non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle
una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma
occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata
valutazione delle prove siano viziati da arbitrio. Secondo giurisprudenza,
inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel
risultato, non solo nella motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con i
rinvii).
I. Sul
ricorso del Procuratore pubblico contro il proscioglimento dall'accusa di
tentata coazione sessuale
- Secondo il Procuratore pubblico, nel prosciogliere l'accusato dall'accusa
di tentata coazione sessuale e di atti sessuali con persona incapace di
discernimento o inetta a resistere la Corte delle assise correzionali sarebbe
caduta in arbitrio per non avere correttamente applicato i rigorosi criteri
metodologici di valutazione delle prove e di accertamento dei fatti necessari
nell'ambito di un processo indiziario come quello in esame.
a) Nella sentenza del 3 aprile 2001 la Corte delle assise correzionali
aveva ritenuto __________ credibile, dato il suo racconto lineare, dettagliato
e privo di fronzoli, tanto più che la donna non aveva motivo per dichiarare il
falso. Inoltre tale racconto risultava confortato da altri indizi, tra cui la
sua immediata reazione e le conseguenze psichiche subite. Dalla cartella
clinica risultava infatti che essa si era recata dal suo medico di famiglia (il
dott. __________), al quale sosteneva di avere raccontato quanto accadutole
nello studio dell'imputato, lo stesso giorno della gastroscopia e che il suo
medico le aveva diagnosticato, circa un mese più tardi, una sindrome ansiosa
depressiva. I testi dott. __________ (suo nuovo gastroenterologo) e __________,
collaboratrice del dott. __________, avevano confermato che __________ non voleva
più tornare dall'accusato per altri controlli e pretendeva di cambiare specialista.
Anche le testimonianze delle altre collaboratrici del dott. __________, seppur
generiche nella descrizione dei fatti litigiosi, avvaloravano la denuncia della
paziente. Dalle deposizioni di medici e di altre pazienti emergeva dipoi che
la molestia – non solo verbale – rientrava nelle abitudini dell'accusato.
Infine la Corte di assise aveva escluso che il racconto della donna fosse
riconducibile a una fantasia sessuale provocata dalla somministrazione del
“Dormicum” (sentenza citata, pag. 61 segg.).
b) Statuendo
l'8 novembre 2001 sul ricorso dell'accusato contro tale sentenza, questa Corte
aveva ritenuto di poco peso che __________ si fosse recata dal medico di
famiglia lo stesso giorno dei fatti, subito dopo la gastroscopia, dal momento
che la donna non aveva preteso di esservi andata per denunciare la prevaricazione.
Essa aveva poi soggiunto che dagli atti, contrariamente a quanto rilevava la
prima Corte, non risultava un nesso tra lo stato depressivo diagnosticato alla
donna un mese più tardi e il preteso abuso sessuale, la presunta vittima avendo
riconosciuto di essere già stata “piuttosto depressa” per motivi familiari
quand'era stata visitata dall'accusato. Questa Corte aveva pertanto concluso
che, a meno di cadere in arbitrio, la Corte di merito non poteva dedurre
alcunché di affidabile dalle annotazioni del dott. __________ nella cartella
clinica. Arbitrario appariva anche l'accertamento, secondo cui il dott.
__________ aveva discusso del sopruso dinanzi alla donna con la sua assistente
__________. Quanto alle dichiarazioni delle collaboratrici del medico di
famiglia, pur rafforzando l'opinione secondo cui l'accusato fosse effettivamente
trasceso in comportamenti lesivi dell'integrità sessuale della paziente, esse
non erano sufficientemente precise sul fatto incriminato, né consentivano di
determinarsi sulla sua intensità. E le deposizioni delle ex pazienti non
permettevano di trarre conclusioni significative, tant'è che nemmeno il Procuratore
pubblico aveva ritenuto di dovere procedere nei confronti dell'imputato per
simili episodi.
Ciò
premesso, questa Corte aveva concluso che la Corte di assise si era sospinta in
arbitrio ritenendo la versione della presunta vittima, a svariati mesi di
distanza dai fatti e in circostanze singolari, sorretta da sufficienti indizi,
quanto meno nella misura in cui la donna incolpava l'accusato di aver cercato
di costringerla con la forza a toccargli i genitali. Se mai le risultanze del
processo avrebbero consentito di ritenere, senza trascendere in arbitrio, che
quella mattina l'accusato aveva molestato sessualmente la paziente. Accertando
che questi si era spinto oltre, la Corte di merito aveva manifestamente ecceduto
il suo potere di apprezzamento, poiché aveva accreditato la versione della
denunciante senza disporre di seri riscontri che la suffragassero. Vista
l'incertezza della fattispecie e tenuto conto del ritardo con cui la presunta
vittima aveva denunciato il caso, si sarebbe almeno dovuto derubricare il reato
in quello – meno grave – di molestie sessuali (inc. 17.2001.31, pag. 63 segg.).
c) Nell'accogliere
il ricorso di diritto pubblico presentato da __________ contro quest'ultima
sentenza, il Tribunale federale ha dato atto che a ragione questa Corte aveva
ravvisato arbitrio nell'accertamento secondo cui sussisteva connessione tra il
preteso abuso sessuale e gli scompensi psichici manifestatisi più tardi dalla
presunta vittima, come pure nell'accertamento secondo cui il dott. __________
aveva discusso della prevaricazione con la sua assistente __________ dinanzi
alla paziente. Tuttavia esso non ha condiviso l'apprezzamento stando al quale
appariva di poco peso che la donna si fosse recata dal dott. __________ (cui
avrebbe riferito dell'accaduto) lo stesso giorno della gastroscopia, dal
momento che l'interessata non pretendeva di essere andata da quel medico solo
per lamentarsi dell'accaduto. Dalla deposizione dell'aiuto medico __________ –
ha rilevato il Tribunale federale – risultava che, probabilmente quello stesso
21 marzo 1995, __________ era stata da lei per una fisioterapia e che in
quell'occasione aveva accennato ad approcci da parte del gastroenterologo.
Inoltre l'aiuto medico __________ aveva riferito, pur senza ricordare l'esatta
circostanza e se ciò fosse avvenuto in presenza della presunta vittima, che il
dott. __________ le aveva parlato, senza entrare nei dettagli, di approcci di
carattere sessuale subiti dalla paziente e della necessità di trovarle un nuovo
specialista.
Il
Tribunale federale ha per finire stabilito che, salvo cadere in arbitrio, non
si poteva disconoscere l'asserita immediata reazione della presunta vittima
presso il suo medico di famiglia, anche perché la Corte di cassazione e di
revisione penale non aveva mancato di accennare, ritenendolo un fattore d'incertezza,
proprio a un ritardo della paziente nel denunciare l'abuso. Il Tribunale
federale ha concluso perciò che, pure sulla reazione della presunta vittima
presso il medico di famiglia si imponevano ulteriori accertamenti, in specie
sulle circostanze della visita e sulla descrizione dell'abuso riferito dalla
donna al dott. __________. Senza chiarire le circostanze in cui la presunta
vittima si era recata dal medico di famiglia e sul colloquio con quest'ultimo,
in altri termini, la Corte di cassazione e di revisione penale non poteva
trascurare il fatto che ciò fosse avvenuto proprio il giorno della
gastroscopia. Il Tribunale federale ha pertanto annullato la sentenza impugnata
e ha rinviato gli atti a questa Corte perché appurasse se i nuovi accertamenti
permettessero ancora di valutare nello stesso modo gli altri indizi e di
giungere alle medesime conclusioni sull'intensità dell'abuso. Nell'ambito del
nuovo giudizio la Corte di cassazione di revisione penale avrebbe dovuto
considerare altresì che la prima Corte non aveva accertato i fatti litigiosi
fondandosi essenzialmente e in modo determinante sulle deposizioni delle ex
pazienti e dei medici, ma si era basata soprattutto sulla testimonianza della
presunta vittima, ritenendola credibile, e aveva valutato la deposizione di lei
nel quadro di un esame complessivo degli ulteriori elementi a disposizione,
ancorché non rilevanti, per stabilire l'intensità degli atti incriminati. La
Corte di cassazione di revisione penale non poteva considerare quest'ultimo
fattore determinante senza confrontarsi prima con la deposizione della presunta
vittima, ritenuta credibile dalla Corte di assise. Donde il rinvio degli atti
per nuovi accertamenti e nuovo giudizio sull'accusa di tentata coazione
sessuale. Con sentenza del 13 agosto 2002 questa Corte ha dato seguito alle
indicazioni del Tribunale federale e, non potendo procedere essa medesima ai
nuovi accertamenti sulla sola base degli atti, ha rinviato il caso a una nuova
Corte delle assise correzionali.
d) Statuendo il 29 ottobre 2002, la nuova Corte delle assise correzionali
ha anzitutto ricordato che la mattina del 21 marzo 1995 __________ si era
recata nello studio dell'accusato per sottoporsi a una gastroscopia, inviatavi
dal suo medico curante dott. __________, il quale sospettava un'ulcera nello
stomaco della paziente. Ha ricordato altresì che la donna si era presentata il
4 dicembre 1995 al Ministero pubblico per confermare la denuncia sporta il 29
novembre precedente in relazione ai fatti oggetto del procedimento penale. Ha
quindi riportato la sua deposizione, nella quale essa riferiva che, durante il
colloquio successivo alla gastroscopia, l'accusato le aveva comunicato l'esito
delle analisi e aveva cominciato a molestarla con frasi scurrili. Nonostante
l'invito a limitarsi agli aspetti medici, costui aveva persistito – secondo la
donna –nel suo contegno sconveniente. Anzi, al momento di congedarla, alzatosi
e uscito da dietro la scrivania, egli l'aveva presa per un polso,
allontanandola dalla porta. Essa era riuscita a divincolarsi, ma il medico
l'aveva afferrata di nuovo con forza al polso e, ingiungendole di non fare la
difficile, aveva portato la mano di lei sopra i pantaloni, sul suo membro eretto.
Quindi aveva sollevato la tunica corta che indossava e aveva tentato di farle
infilare la mano nei propri pantaloni.
Al
Procuratore pubblico __________ aveva poi raccontato di essersi fermata in un
piccolo bar dietro lo stabile, in preda all'agitazione, e di avere raggiunto lo
studio del dott. __________. Alle assistenti che si informavano come fosse andata
la gastroscopia, essa aveva raccontato che le era stata effettivamente riscontrata
un'ulcera. In seguito si sarebbe rivolta al dott. __________, domandandogli
“dove diavolo mi aveva mandato, visto che il dr. __________ mi aveva persino
messo le mani addosso”. Un'assistente l'aveva poi accompagnata nello studio del
dott. __________, al quale essa aveva sommariamente narrato l'accaduto,
dicendogli che l'accusato l'aveva trattata molto male, con volgarità, mettendole
le mani addosso e aggiungendo che essa non sarebbe più tornata da quello
specialista. il dott. __________ – sempre secondo la donna – aveva in un primo
tempo cercato di sdrammatizzare, desistendo però di fronte all'ira della donna.
__________ aveva dichiarato anche al Procuratore pubblico di avere raccontato
nel corso di una successiva visita al dott. __________ (quando si trattava di
fissare l'appuntamento con un altro gastroenterologo) altri particolari sull'accaduto,
come quello di essere stata costretta con la forza dall'accusato a palpargli il
pene. Anche al dott. __________, il quale aveva poi eseguito la gastroscopia di
controllo, essa aveva raccontato che l'accusato le aveva messo le mani addosso,
senza però entrare nei dettagli. Sollecitata dal Procuratore pubblico a
spiegare come mai avesse atteso tanto prima di agire, __________ aveva risposto
che non era sembrato opportuno procedere, visto che si trattava della sua
parola contro quella del medico, precisando di avere trovato il coraggio di
farsi avanti casualmente, solo dopo avere appreso della denuncia sporta da
un'altra persona (sentenza, pag. 19 a 23).
Ricordato
come tanto nel suo verbale di interrogatorio quanto al primo processo
l'imputato avesse contestato ogni addebito (pag. 23 seg.), la Corte delle
assise correzionali ha proceduto a una nuova valutazione della credibilità
delle parti, con particolare riferimento all'intensità dell'asserito abuso.
Essa ha sentito anzitutto il dott. __________, impossibilitato a deporre
durante il primo processo, ricavandone un'impressione di notevole confusione,
sia per il lungo tempo trascorso sia, verosimilmente, per i motivi di salute.
Aiutandosi con la propria cartella medica – ha rilevato la Corte – il dott.
__________ ha dapprima affermato con grande sicurezza che le non meglio
precisate avances dell'imputato nei confronti di __________ consistevano
nel fatto che costui avrebbe preso la mano della donna e si sarebbe toccato i
pantaloni (nella zona dei genitali), fatto di cui egli era venuto a conoscenza
il 5 maggio 1995 quando aveva fissato alla paziente un appuntamento con il
dott. __________. Reso attento che nel verbale del 25 gennaio 1996 egli aveva
riferito al Procuratore pubblico di non ricordare se la denunciante gli avesse
raccontato i particolari dell'approccio dell'accusato, il testimone ha ammesso
di non essere certo di quanto affermava e essere stato forse influenzato da
quanto aveva sentito in seguito. Il dott. __________ ha poi dichiarato di avere
avuto con la denunciante, prima del 1985, una relazione sentimentale durata lo
spazio di una serata e di essere in cura dall'imputato fin dal 1985, tant'è che
ancora il 26 maggio 2002 egli si era sottoposto a una colonscopia e che in
quell'occasione l'imputato gli aveva chiesto di redigere uno scritto sul tema
del processo, ciò che egli avrebbe fatto (sentenza, pag. 25).
Ritenuto
che tale deposizione risulta per finire inutilizzabile, pur avendo consentito
alla difesa il contraddittorio con il testimone (sentenza, pag. 25), la Corte
delle assise correzionali ha rilevato che in aula l'imputato persisteva nel
respingere ogni addebito di tentata coazione sessuale. La Corte si è quindi
soffermata sulla deposizione di __________ al pubblico dibattimento,
sottolineando come la denunciante abbia confermato, usando in parte le stesse
parole, le circostanze della visita nello studio medico dell'imputato esposte
nel verbale di denuncia (sentenza, pag. 27). La testimone ha poi dichiarato di
avere raccontato l'accaduto quello stesso 21 marzo 1995 al dott. __________,
precisandogli che l'imputato le aveva preso la mano per infilargliela nei
pantaloni. Al che il dott. __________ aveva telefonato al prevenuto, parlando
abbastanza a lungo in tedesco (lingua che lei non capiva), finché a un certo
momento si era girato verso di lei ed era arrossito. La donna ha soggiunto di
essere rimasta nello studio in attesa che arrivasse il fax sulla natura
dell'ulcera, anche per sapere quali farmaci avrebbe dovuto procurarsi. Nell'attesa
il dott. __________ aveva chiamato una sua collaboratrice, chiedendole di
cercare un altro gastroenterologo, e a tale assistente egli aveva confidato
che l'accusato voleva farsi infilare le mani della paziente nei pantaloni
(sentenza, pag. 27). __________ ha dichiarato alla prima Corte di non essere riuscita
a rimuovere i traumi di tale esperienza. Interrogata dalla difesa, essa ha
specificato che la telefonata del dott. __________ al prevenuto è durata forse
un quarto d'ora e ha ribadito di avere raccontato tutto l'accaduto nei dettagli
al dott. __________. Ha nondimeno ammesso di avere riletto i verbali prima di
testimoniare, tanto da star male, e di avere preparato la deposizione con il proprio
avvocato. A questo punto, ha proseguito la prima Corte, __________ si è interrotta,
apparentemente in preda a un malessere. Ripreso l'interrogatorio, la difesa le
ha domandato se il suo legale le avesse detto che dichiarare di avere
raccontato tutto al dott. __________ poteva essere importante. La teste ha rifiutato
di rispondere (sentenza, pag. 28).
e) Secondo la Corte di assise il racconto iniziale della testimone è
all'apparenza convincente. Sufficientemente dettagliato, esso illustra lo stato
dei luoghi e le procedure in uso presso lo studio dell'accusato. Anche la
descrizione delle molestie verbali e del tentativo di coazione – ha continuato
la Corte – appare verosimile, né vi è apparente motivo per cui la denunciante
avrebbe dovuto deporre il falso. Ciò premesso, la Corte ha ritenuto nondimeno
che la mera verosimiglianza non basti per pronunciare un giudizio di
colpevolezza. Occorre altresì che – da un lato – il racconto della vittima
trovi conforto nel maggior numero possibile di riscontri oggettivi e che – dall'altro
– il comportamento di lei rimanga coerente per tutta la durata del
procedimento. Tali requisiti fanno difetto, per la Corte, nel caso in esame
(sentenza, pag. 28).
La
prima incongruenza su cui ha posto l'accento la Corte consiste nell'apparente
mancanza di reazione immediata al momento dell'aggressione, dovendosi ragionevolmente
presumere che una paziente oppostasi con energia avrebbe gridato o almeno
alzato il tono della voce o avrebbe abbandonato lo studio in modo precipitoso,
rumoroso o con fare adirato, magari inveendo contro il medico, così da essere
notata dalle assistenti. La stessa denunciante ammetteva invece di essere
uscita quasi di corsa e, probabilmente, senza salutare nessuno (sentenza, pag.
28 seg.). Quanto alla reazione che la donna avrebbe avuto in presenza del
medico di famiglia dott. __________, la prima Corte l'ha considerata potenzialmente
significativa ai fini di una valutazione d'insieme (sentenza, pag. 29). Sta di
fatto però che le deposizioni iniziali della denunciante e del dott. __________
concordavano nel senso che la donna non era entrata nei particolari, ma si era
limitata a dolersi di essere stata offesa, di avere subìto avances e che
le erano state messe le mani addosso. Sempre nel suo primo racconto al
Procuratore pubblico, __________ aveva sostenuto di avere detto alle collaboratrici
del medico che l'accusato le aveva – appunto – messo le mani addosso, ma le
collaboratrici non avevano confermato. Tanto meno l'una o l'altra di esse ricordava
di avere sentito parlare quel 21 marzo 1995 di una mano portata con la forza
sui pantaloni dell'accusato o del tentativo, da parte di quest'ultimo, di
obbligare la donna a infilargli la mano nei pantaloni (sentenza, pag. 29 seg.).
Accertato
che il 21 marzo 1995 la denunciante non ha descritto al dott. __________ o
alle collaboratrici di lui il comportamento dell'imputato, la Corte di assise
non ha mancato di sottolineare la stranezza di un simile atteggiamento, giacché
quanto più grave sarebbe stato il comportamento dell'accusato, tanto maggiore
sarebbe stata l'esigenza di raccontare i dettagli al dott. __________, amico di
lunga data. Né la reticenza poteva ricondursi a giustificato pudore, poiché in
tal caso la denunciante avrebbe taciuto del tutto (sentenza, pag. 30). Anzi, la
Corte ha dato atto di non capire il motivo per cui la donna avesse accennato
genericamente ad avances o al fatto delle “mani addosso”, ma non avesse
menzionato la ben più grave coazione. Del resto, quanto più clamoroso sarebbe
stato il racconto della denunciante, tanto maggiore sarebbe stata la
possibilità che gli interlocutori ne serbassero un ricordo preciso, ciò che
invece non è avvenuto (sentenza, loc. cit.). Certo, inizialmente la donna aveva
affermato di avere precisato al dott. __________ i dettagli dell'aggressione
nel corso di una visita successiva, ma il dott. __________ non aveva confermato
ciò nel suo verbale del 25 gennaio 1996. Anche tale particolare deponeva contro
la tesi dell'avvenuto racconto, poiché un fatto di simile gravità avrebbe
verosimilmente dovuto colpire il dott. __________, oltretutto rimproverato
dalla paziente per la scelta del gastroenterologo (sentenza, pag. 30 seg.).
La
Corte di merito si è soffermata anche sulla circostanza che __________ non
aveva denunciato immediatamente l'accaduto alla polizia perché temeva di non
essere creduta. Seppure concepibile dal suo lato soggettivo – essa ha rilevato
– l'atteggiamento denota, oltre che sfiducia nel sistema giudiziario ticinese,
un risvolto utilitaristico mal conciliabile con il sentimento di chi ha patito
un'offesa tanto grave da risentirne i postumi a distanza d'anni. Nemmeno
l'altro motivo addotto, ossia quello di essersi decisa a sporgere denuncia per
sostenere __________ è sembrato alla Corte convincente. Al contrario: esso è
apparso irrazionale, data la gravità ben diversa dei reati che entravano in considerazione
(sentenza, pag. 31).
Perplessità
finanche maggiori ha poi espresso la Corte di assise in relazione alla
testimonianza della denunciante in aula, che ha destato nei giudici una pessima
impressione. Intanto la Corte ha manifestato sorpresa per la precisione quasi
letterale con cui la testimone ha confermato il verbale di denuncia, ciò che la
donna riconduceva al fatto di avere letto molte volte i verbali in suo
possesso, ma anche a quello di avere preparato la deposizione insieme con il
proprio legale. Altro motivo di perplessità ha individuato la Corte
nell'enfatica affermazione della denunciante, che si definiva ancora adirata,
addolorata e intensamente sofferente per l'accaduto. Pur con tutto il rispetto,
i primi giudici non hanno ritenuto verosimile che una persona di normale
sensibilità possa, a oltre sette anni e mezzo dai fatti, lamentare ancora
traumi. Anche perché l'offesa aveva limitato solo fino a un certo punto la sua
facoltà di autodeterminazione in materia sessuale, per tacere del fatto che la
stessa denunciante ha ripetutamente lavorato in ambienti in cui di fatto si
esercitava la prostituzione. Analoghi dubbi – ha proseguito la Corte – valgono
anche per l'affermazione proferita dalla denunciante al primo processo, quando
essa ha preteso di sentirsi tuttora depressa per l'accaduto e per quanto
l'accusato aveva dichiarato nei propri verbali, mentre la depressione andava
ricollegata se mai a problemi coniugali (sentenza, pag. 31 seg.).
Quanto
ha definitivamente scosso la fiducia della Corte nella testimone sono state
però le chiare e – per i giudici – non casuali incongruenze non solo con precedenti
dichiarazioni, ma anche con dichiarazioni del dott. __________ e di __________.
La testimone si diceva certa, in effetti, di avere riferito immediatamente al
dott. __________ che l'accusato le aveva preso una mano, tentando di
infilarsela nei pantaloni, e che il dott. __________ aveva riferito il
particolare a una delle sue collaboratrici, incaricata di trovare un altro
specialista. La Corte ha ritenuto non casuale che tale particolare – privo di
ogni conferma – riguardi proprio l'intensità della reazione all'abuso subìto,
tema la cui rilevanza era stata espressamente posta in luce dalla Corte di
cassazione e di revisione penale. Tant'è che la donna, presa da malore (vero o
simulato), non ha voluto rispondere alla domanda della difesa, la quale intendeva
sapere se il suo legale le avesse detto che dichiarare di avere raccontato
tutto al dott. __________ poteva essere importante. La discrepanza – ha
proseguito la Corte di assise – non può perciò essere attribuita a confusione
o a un problema di memoria, ma indiziava un concreto rischio di manipolazione.
Quanto alla telefonata che secondo la denunciante il dott. __________ avrebbe
fatto quella mattina all'accusato, nel suo verbale del 26 gennaio 1996 il dott.
__________ la metteva in relazione unicamente alla diagnosi. Ora, se tempestivamente
comunicata dalla denunciante, almeno l'esistenza della telefonata sarebbe stata
verosimilmente accertabile per mezzo di tabulati telefonici, mentre al momento
della denuncia la donna non aveva chiesto verifica alcuna. Su quanto la
testimone ha dichiarato al dibattimento planava perciò il sospetto di una
deposizione destinata a rafforzare la credibilità delle dichiarazioni
precedenti (sentenza, pag. 31 a 33). In definitiva, ha concluso la Corte di
assise, l'apparente credibilità del racconto iniziale della denunciante è stata
gravemente compromessa – per un verso – dalla mancanza di sufficienti elementi
oggettivi a conforto e – per altro verso – dal deliberato cambiamento di
versione su dati essenziali. Dal secondo processo la credibilità di __________
è uscita dunque, per i giudici, assai ridimensionata (sentenza, pag. 33).
Né
la Corte di assise ha ritenuto più credibile, d'altro canto, l'imputato, il
quale asseriva che nulla era accaduto la mattina di quel 21 marzo 1995. Le
rimostranze della donna nei confronti del dott. __________ dimostravano con
tutta evidenza che qualche cosa era successo. Probabilmente l'imputato aveva
espresso all'indirizzo della paziente l'apprezzamento riferito dalla donna
(“una che la dava via più delle altre”), sentendosi autorizzato, com'era già
accaduto con altre pazienti, a tentare un approccio greve e dozzinale, sicuramente
punibile a norma dell'art. 198 CP. Il che appariva compatibile anche con il
quadro della sua personalità emerso dai racconti sentiti al primo processo. Per
ritenere che l'imputato fosse trasceso in un tentativo di coazione sessuale
occorrevano però ben altri riscontri. Donde il proscioglimento dalla relativa
accusa, se non altro in virtù del principio in dubio pro reo (sentenza,
pag. 33 seg.).
-
Il Procuratore pubblico si duole che la Corte di assise, pur accertando
come l'accusato fosse incline ad approcci lesivi dell'integrità e della libertà
sessuale di talune sue pazienti, come la sua versione sui fatti fosse
menzognera, come una molestia sessuale in danno di __________ sia comunque
avvenuta, ha ritenuto di credere a metà alla denunciante, senza nemmeno tentare
di spiegare per quale ragione essa avrebbe raccontato il vero nel riferire una
lesione della sua integrità sessuale ad opera dell'accusato, ma avrebbe poi
mentito nel descriverne le modalità. Così facendo – egli sostiene – i primi giudice
sono trascesi in arbitrio, poiché hanno ripercorso in sostanza la strada
seguita la prima volta dalla Corte di cassazione e di revisione penale. La tesi
sfiora il pretesto. In realtà la Corte di assise non ha fatto altro che ottemperare
a quanto le si chiedeva, ovvero di approfondire la reazione della donna dopo il
preteso abuso, in particolare al cospetto del dott. __________, non potendosi
scartare l'ipotesi che la visita al medico di famiglia fosse correlata anche a
tale circostanza. Giacché il Tribunale federale non aveva ritenuto ancora
decisivo il fatto che la Corte di assise che aveva statuito nel primo processo
fosse effettivamente caduta in arbitrio stabilendo che la depressione lamentata
dalla denunciante era collegata a quanto capitatole nello studio medico
dell'accusato e accertando che il dott. __________ aveva discusso della
prevaricazione con la sua assistente di fronte alla denunciante, come pure il
fatto che i comportamenti denunciati da altre pazienti e dal dott. __________
ricordano molestie sessuali e non atti coattivi (sentenza 1P.19/2002, pag. 7 e
9). In altri termini, secondo il Tribunale federale, il racconto della
denunciante non poteva essere valutato senza analizzare compiutamente la reazione
della vittima, in specie durante la visita al medico di famiglia e al momento
della descrizione del preteso abuso. Solo a quel momento sarebbe stato
possibile stabilire se gli altri indizi – di per sé non decisivi – potesse
essere apprezzati nello stesso modo. E proprio perché tutto dipendeva, per
finire, dalla credibilità della vittima, occorreva valutare con attenzione la
fedefacenza della deposizione. È quanto precisamente ha fatto la Corte di
assise nell'ambito del secondo processo.
-
Il ricorrente si diffonde altresì sulle considerazioni che hanno indotto
i primi giudici a dubitare della vittima, pur definendo verosimile il suo
racconto. Egli sottolinea che la donna non è stata creduta solo perché non
avrebbe reagito immediatamente all'aggressione, perché non avrebbe tenuto un
comportamento coerente su tutto l'arco del procedimento, perché ha reso al
dibattimento una deposizione fin troppo precisa, perché sarebbe incorsa in
asserite incongruenze, perché non sarebbe entrata nei particolari davanti al
medico di famiglia, perché non avrebbe giustificato in modo convincente il
ritardo della denuncia e perché avrebbe manifestato a distanza d'anni
sentimenti di rabbia e di dolore ormai esagerati.
a) Per quanto riguarda la mancata reazione all'offesa nello studio
dell'imputato, il Procuratore pubblico rimprovera alla Corte di merito di
essere caduta in arbitrio trascurando che nelle sue dichiarazioni la vittima ha
affermato di essere stata colta da paura e di essersi perciò data alla fuga.
Salvo elementi concreti suscettibili di contraddire tale versione, i primi
giudici non potevano scostarsene. Ora, come si è visto, la Corte ha valutato la
fattispecie in modo diverso. Essa ha ritenuto verosimile che, di fronte a una
simile aggressione, una donna che si sarebbe opposta con veemenza (come
pretendeva di avere fatto la denunciante), avrebbe almeno alzato il tono della
voce o sarebbe uscita dallo studio privato del medico in modo precipitoso,
rumoroso, in preda all'ira, e sarebbe stata notata dal personale. Invece la
denunciante stessa negava di avere reagito come ci si sarebbe potuti attendere
da una persona spaventata o addirittura sconvolta, limitandosi a dire di
essere uscita dallo studio “quasi di corsa”, probabilmente senza salutare
nessuno (sentenza, pag. 28 seg.). Tali considerazioni potranno forse apparire
opinabili, ma nel risultato non sono arbitrarie, ove appena si pensi che,
comunque sia, il mero fatto di avere abbandonato lo studio medico a passo lesto,
pressoché inosservata, non esclude la pretesa aggressione, ma non basta lontanamente
a indiziarla. Soggiunge il Procuratore pubblico che l'opinione della Corte di
assise è conseguente a un'idea precostituita, secondo cui le donne vittime di
violenza sessuale devono per forza reagire urlando o alzando il tono della
voce. La Corte avrebbe negletto arbitrariamente dipoi il contesto della visita,
sfociata nella diagnosi di un'ulcera allo stomaco, come pure il fatto che altre
pazienti hanno denunciato prevaricazioni senza essere state capaci di gridare.
Rimane nondimeno la circostanza che, se la credibilità della denunciante non
esce inficiata dal predetto comportamento (per vero anodino), nemmeno ne esce
corroborata. Si aggiunga del resto che, in ogni modo, nel valutare l'attendibilità
di lei la prima Corte ha attribuito poco peso al comportamento predetto.
b) Circa l'incoerenza della donna, con riferimento alle modalità della
sua deposizione al pubblico dibattimento, soprattutto per quanto avrebbe
riferito al dott. __________ e alle sue collaboratrici, il Procuratore pubblico
rimprovera alla prima Corte di avere valutato unilateralmente le prove. Pur
ritenendo comprensibile e giustificato sottoporre ad attenta disamina la
versione dei fatti fornita da vittime in procedimenti penali del genere, il
Procuratore pubblico assevera che non si può ignorare, salvo cadere in
arbitrio, né l'effetto del tempo sui ricordi, né l'importanza oggettiva e
soggettiva dei dettagli sui quali si richiede precisione e costanza. Se è
perciò preferibile – prosegue il ricorrente – una certa precisione sulle circostanze
del reato, ben diverso è il discorso sugli aspetti secondari come la cronologia
e i particolari raccontati successivamente a terze persone. Pretendere che una
vittima descriva in modo preciso e costante in corso d'inchiesta l'abuso
subìto può essere pericoloso, ma dovuto e quindi accettato; non lo è invece
pretendere che essa ricordi a distanza di mesi o anni quali termini essa abbia
usato nell'una o nell'altra circostanza con l'una o con l'altra persona per
descrivere l'abuso. Con il trascorrere del tempo, sempre secondo il ricorrente,
è inevitabile che emergano piccole contraddizioni. Aspetti del genere non possono
perciò essere ignorati senza incorrere in arbitrio.
Nel
caso specifico le cosiddette incongruenze rilevate dalla prima Corte si riferiscono
proprio, secondo il Procuratore pubblico, ad aspetti marginali e facilmente
confondibili raffrontando il contenuto di un verbale d'interrogatorio reso 9
mesi dopo i fatti con un'audizione di 7 anni dopo. In realtà la presunta
vittima ha sempre raccontato di essersi recata dal dott. __________ quello
stesso giorno e di avere lamentato con il medico e con le sue collaboratrici
quanto era accaduto. È quel che conta nella fattispecie. Poco importano
l'estensione esatta data al racconto e il momento in cui sono stati forniti
maggiori dettagli al dott. __________. D'altro canto l'idea espressa nella
sentenza, secondo cui la denunciante ha modificato la propria versione al
dibattimento con scopi manipolatori, preparando col suo patrocinatore la deposizione
per adeguarla al giudizio di rinvio, è assurda, dato che il 21 marzo 1995 la
denunciante si è davvero recata dal dott. __________ lamentandosi del
comportamento dell'accusato, che in quell'occasione o in occasioni successive
la paziente ha espresso al medico il tipo di prevaricazione subìta e che il suo
racconto appare credibile.
Sui
primi due aspetti – continua il Procuratore pubblico – __________ aveva già
dato risposte esaurienti, indicando sia di essersi lamentata subito, sia di avere
– in una visita successiva – detto al dott. __________ che l'accusato aveva
tentato di costringerla a toccargli il membro. L'unico accertamento non
arbitrario che la Corte di merito avrebbe potuto trarre dalla novità contenuta
nella deposizione in aula dalla donna è che su certi punti – secondari – aveva
a distanza di anni essa un ricordo diverso e lo ha voluto esprimere anche
contro il proprio interesse. D'altra parte, che sia difficile ricordare sempre
la cronologia dei discorsi fatti con una persona quando con la stessa si è
affrontato a più riprese il medesimo tema, traspare anche dalla deposizione del
dott. __________, il quale ha indicato di non poter dire esattamente in quale
colloquio fosse stata detta l'una o l'altra cosa. Per quanto riguarda poi la
telefonata tra il dott. __________ e l'accusato, al quale ha assistito la
denunciante, il fatto che tale colloquio non sia stato menzionato ancora non
significa che esso non fosse avvenuto.
Il
memoriale denota al riguardo chiara indole appellatoria, estranea a un ricorso
per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. Il Procuratore pubblico si
rivolge a questa Corte come se essa fosse provvista di pieno potere cognitivo
anche nella valutazione delle prove. Egli tenta di ripristinare la credibilità
della denunciante, fortemente pregiudicata dalla deposizione al secondo
processo, ma così facendo egli si sospinge oltre i limiti di un ricorso per
cassazione. Né si può affermare che la Corte di assise sia trascesa in arbitrio
per avere ritenuto incoerente la denunciante, la quale ribadiva con insistenza
in aula di avere raccontato subito nei dettagli al dott. __________ quanto le
era occorso nello studio dell'imputato, il quale a sua volta aveva riferito
l'accaduto a una sua assistente in sua presenza, senza che essa medesima avesse
prospettato ciò nel proprio interrogatorio del dicembre 1995 e senza che ciò
fosse stato confermato dal dott. __________ nel relativo interrogatorio del
gennaio 1996 o in aula. Al dibattimento il dott. __________ ha confermato infatti
quanto aveva dichiarato nel suo primo verbale istruttorio, quando aveva parlato
di avances e di “mani addosso”. Ancor meno condivisibile risulta la
censura di arbitrio rivolta alla constatazione della prima Corte, la quale ha
accertato che in vista del secondo processo la testimone aveva preparato
l'escussione con il proprio legale, e che alla domanda volta ad accertare se il
suo legale le avesse detto che dichiarare di avere raccontato tutto al dott.
__________ poteva essere importante, la teste ha rifiutato di rispondere. E
neppure si ravvisa arbitrio nel ritenere poco verosimile che a distanza di
sette anni e mezzo sussistessero traumi riconducibili all'offesa. Le forzature
della denunciante al secondo processo sono del resto palesi. Insistere sulla credibilità
della vittima nelle condizioni descritte è infruttuoso.
Il
Procuratore pubblico ribadisce che la prima Corte ha valutato unilateralmente
le prove richiamando le deposizioni delle collaboratrici del dott. __________,
cui __________ avrebbe manifestato il proprio sdegno, rilevando che esse hanno
pur sempre fornito una versione compatibile con quanto riferito dalla denunciante.
Se non che, come questa Corte aveva già rilevato nella sua sentenza dell'8
novembre 2001 senza essere smentita al riguardo dal Tribunale federale, tali
deposizioni non consentono di trarre significative conclusioni sull'intensità
del preteso abuso. Certo, il Procuratore pubblico critica di nuovo la prima
Corte per avere attribuito importanza al fatto che la denunciante non avrebbe
riferito subito al dott. __________ i dettagli dell'aggressione, ma una volta
ancora egli perde di vista il limitato potere cognitivo della Corte di
cassazione e di revisione penale nel vagliare questioni di fatto e di
valutazione delle prove. Nella misura in cui è ammissibile, in proposito il
ricorso manca perciò di consistenza.
c) Riferendosi alla tardiva denuncia dell'abuso all'autorità, il
Procuratore pubblico fa carico alla prima Corte di avere ancora una volta
interpretato in modo unilaterale e contrario al senso comune i comportamenti e
le affermazioni della vittima per sminuirne ad ogni costo la credibilità.
Decisiva è – egli rileva – la circostanza che __________ si sia lamentata dell'accaduto
con altre persone, tanto più che le vittime di abusi sessuali sono restie nel
denunciare l'autore. A torto quindi il modo di comportarsi della denunciante
non meriterebbe tutela poiché denoterebbe sfiducia nelle istituzioni e
altrettanto arbitrario è ritenere non convincente o addirittura irrazionale per
avere sporto denuncia soltanto in un secondo tempo, a sostegno dell'altra
vittima, della cui denuncia essa ha appreso soltanto in seguito. Anzi, avendo
l'altra paziente subìto un'offesa analoga, essa poteva concretamente pensare
che facendo luce su entrambi gli episodi si accertasse la verità.
Su
questo punto la sentenza impugnata è invero discutibile, ma non ancora arbitraria.
Non bisogna dimenticare in effetti che la mancata denuncia immediata alla
polizia è stata ritenuta insolita – e quindi sospetta – dalla prima Corte
perché __________ sosteneva di avere sofferto un'offesa tale da risentirne i
postumi ancora a distanza di anni. Il che non è manifestamente insostenibile.
Quanto alla giustificazione di avere trovato il coraggio di procedere contro
l'accusato dopo avere appreso della denuncia di un'altra donna e di essersi
attivata per solidarietà verso l'altra vittima, i primi giudici hanno
considerato tale circostanza poco convincente perché, trattandosi di reati
diversi per gravità, la denuncia non giovava all'altra causa. Al contrario:
secondo la Corte di assise non si poteva escludere che __________ tentasse di
trarre sostegno per sé dalla successiva denuncia di un abuso ben più grave di
quello in suo danno. Nemmeno tali considerazioni appaiono manifestamente
insostenibili, ove si consideri anche che più avanti la Corte di assise non ha
mancato di rilevare come la denunciante abbia asserito di avere raccontato al
dott. __________ il preteso tentativo di coazione sessuale, mentre che in precedenza
essa si era limitata a riferire dell'accaduto in termini generici, parlando
solo di avances e di “mani addosso”.
d) Il Procuratore pubblico insorge anche contro le considerazioni che
hanno indotto la prima Corte a concludere che __________ abbia dato una pessima
impressione per avere affermato in aula di essere ancora turbata da quanto occorsole
nello studio medico dell'accusato. Che in passato essa abbia lavorato come
cameriera in locali notturni – egli soggiunge – non poteva infirmare la credibilità
dell'affermazione, e a poco rileva che l'offesa subìta non ne avesse coartato
gravemente la libera determinazione nella sfera sessuale. In realtà il ricorso
per cassazione si esaurisce una volta di più in un atto di appello. Oltre a
ciò, il Procuratore pubblico trascura che la credibilità di __________ è
risultata incrinata in modo preponderante da chiare e non casuali incongruenze
con precedenti sue dichiarazioni, come pure con dichiarazioni del dott.
__________ e della collaboratrice __________, per tacere del fatto che le
incongruenze vertevano proprio sull'intensità della sua reazione all'abuso
subìto, ossia sul tema del rinvio disposto da questa Corte.
A
scuotere la credibilità della testimone è stata pure la constatazione che
costei aveva preparato la deposizione dopo avere riletto i verbali istruttori e
dopo averne discusso con il proprio legale, rifiutando poi di rispondere in
aula quando la difesa intendeva approfondire la questione. Il Procuratore
pubblico non si confronta con tali circostanze, limitandosi per finire a
dolersi che i primi giudici non abbiano ritenuto __________ credibile almeno al
90% e, in particolare, per non avere spiegato come mai la denunciante avrebbe
detto in parte il vero e in parte il falso, ma l'argomento è specioso. Compito
della Corte di assise era di stabilire, alla luce degli accertamenti richiesti
dal Tribunale federale, se la denunciante potesse essere creduta anche quando
incolpava l'accusato di un reato più grave di quello che – secondo la Corte di
cassazione e di revisione penale – risultava più verosimile, tenuto conto dei
pochi riscontri certi. Dopo avere nuovamente escusso la denunciante e dopo
avere sentito il dott. __________ in aula, valutate le risultanze, la Corte di
merito ha risposto negativamente al quesito con argomenti che sfuggono a
censure di arbitrio. Se ne conclude che, nella misura in cui è ammissibile, il
ricorso del Procuratore pubblico contro il proscioglimento dall'accusa di
tentata coazione sessuale dev'essere disatteso.
II. Sul
ricorso di __________ contro il proscioglimento dall'accusa di tentata coazione
sessuale
- Nelle
sue osservazioni al ricorso l'imputato richiama un suo scritto del 17 dicembre
2002 a questa Corte nel quale egli si poneva interrogativi in relazione al fatto
che, stando a un articolo di giornale, il patrocinatore della ricorrente aveva
introdotto il ricorso il 16 dicembre 2002, avendo ritirato alla posta il plico
raccomandato contenente la sentenza di assise (intimatagli il 18 novembre
- solo dopo vari giorni di giacenza. Ricordato che un analogo episodio si
era verificato con l'altro legale di parte civile nella procedura di ricorso
culminata con sentenza dell'8 novembre 2001, egli chiedeva a questa Corte,
prima di intimare il ricorso, di interpellare il patrocinatore in questione per
sapere come mai quegli avesse lasciato in giacenza il plico raccomandato, se
nel periodo in questione egli avesse ritirato normalmente altra corrispondenza,
se prima del ritiro della sentenza egli avesse avuto modo di prenderne
cognizione e se, nel caso in cui il ricorso non fosse stato redatto da lui personalmente,
l'estensore fosse una parte processuale che avesse potuto disporre della
sentenza di assise già il 19 novembre 2001.
Senza dar
seguito alla lettera, il presidente di questa Corte ha intimato il ricorso alle
parti per osservazioni il 2 gennaio 2003. Nelle sue osservazioni l'imputato ha
poi rinunciato a sollevare violazioni di procedura. A ragione. In DTF 127 I 31
consid. 2a/aa pag. 34 il Tribunale federale ha avuto modo di ricordare che una
decisione spedita per raccomandata (art. 124 cpv. 1 CPC, cui rinvia l'art. 7
CPP) si reputa notificata al momento in cui è consegnata al destinatario,
oppure – se non è stato possibile recapitare l'atto – alla scadenza dei sette
giorni durante i quali il plico rimane depositato all'ufficio postale, sempre
che il destinatario potesse aspettarsi la notifica (cfr. anche DTF 123 II 493).
Nella fattispecie risulta dalla documentazione postale acclusa al ricorso che
la raccomandata contenente la sentenza di assise è giunta alla posta di
__________ il 19 dicembre 2002 e che lì è rimasta in giacenza fino al 25
dicembre successivo, quando è stata ritirata. L'intimazione è perciò avvenuta a
quel momento. Tutto il resto non importa. Ne segue che il termine di venti
giorni per introdurre ricorso per cassazione (art. 289 cpv. 2 CPP) è cominciato
a decorrere il giorno successivo e sarebbe scaduto il 15 dicembre 2002.
Trattandosi di un giorno festivo, la scadenza è stata riportata all'indomani,
lunedì 16 dicembre 2002 (art. 20 cpv. 3 CPC). Presentato quel giorno, il
ricorso in esame è dunque tempestivo.
- La
ricorrente fa valere anzitutto che la Corte di assise ha ritenuto credibili i
racconti di altre pazienti vittime di molestie, nonostante i dinieghi
dell'imputato. Dalla descrizione rilasciata da una di loro, __________, risulta
che anche lei, in sostanziale analogia a quanto accaduto alla ricorrente, era
stata cinta con le braccia dall'accusato, ma era riuscita a divincolarsi. Dalle
dichiarazioni del dott. __________ si evince altresì che una sua paziente si
era presentata da lui risentita, perché offesa e quasi minacciata nella sua
integrità dal comportamento del gastroenterologo. E al dott. __________ quella
paziente era sembrata sconvolta, essendo stata cinta da un abbraccio a tergo
mentre stava lasciando lo studio dell'imputato. La ricorrente sottolinea che
tali episodi sono molto significativi e sostanzialmente simili a quanto le è capitato
la mattina del 21 marzo 1995. Si tratta di comportamenti che si sospingono
oltre la molestia verbale o fisica, da essa denunciati e patiti.
Trascura
la ricorrente che nella sua prima sentenza questa Corte aveva già esaminato la
questione. Aveva rilevato allora che, non essendo stata chiarita l'esatta dinamica
dei fatti durante la visita di __________ e quali atti sarebbero stati suscettibili
di integrare gli estremi dell'art. 189 CP, non era possibile trarre conclusioni
affidabili dai racconti di lei o di altre presunte vittime, in ogni caso non
sotto il profilo dell'art. 189 CP, tanto meno considerando che il Procuratore
pubblico non aveva ritenuto di procedere contro l'imputato per (tentata)
coazione sessuale (sentenza dell'8 novembre 2002, consid. 29f). Nella sua
sentenza di rinvio il Tribunale federale aveva poi soggiunto che le deposizioni
delle altre ex pazienti e dei dottori __________ e __________ non permettevano
di per sé di stabilire l'intensità degli atti incriminati, dalle medesime non
potendosi desumere in che misura l'accusato avrebbe violato l'integrità
sessuale della denunciante (sentenza, pag. 9). Insistere genericamente su
questo argomento è perciò fuori luogo e fuori tema, il motivo che ha indotto il
Tribunale federale a rinviare gli atti a una nuova Corte per nuovo giudizio consistendo
nella necessità di approfondire la credibilità della presunta vittima alla luce
della sua reazione, rispettivamente delle sue confidenze al dott. __________.
-
La
ricorrente riporta quanto da lei dichiarato al Procuratore pubblico nel verbale
del 5 dicembre 1995 e assevera che il suo racconto palesa sostanziale analogia
con quanto hanno riferito __________ e il dott. __________. Dal richiamo però
la ricorrente non trae alcuna conclusione. Così com'è formulato, il ricorso
sfugge perciò a un esame di merito e va dichiarato irricevibile. La ricorrente
ricorda pure che i primi giudici hanno accertato come sin dal primo momento
l'accusato non soltanto avesse negato le molestie, ma anche l'accusa più grave
di tentata coazione sessuale, al punto da reputarlo non credibile. Con un argomento
del genere essa si limita nondimeno a invocare una circostanza accertata nella
sentenza di assise, ma non spiega perché essa le gioverebbe. Nemmeno al
proposito il ricorso è quindi ammissibile.
-
Assevera
la ricorrente che la prima Corte ha definito il suo racconto iniziale convincente,
sufficientemente dettagliato, riconoscendo inoltre che la descrizione delle molestie
e del tentativo di coazione appariva verosimile, non sussistendo per altro
alcun motivo apparente che avrebbe dovuto indurla a deporre il falso. La
ricorrente ribadisce poi quanto ha addotto il Tribunale federale, secondo cui
le difficoltà probatorie, generalmente riscontrabili nell'ambito di reati
contro l'integrità sessuale, possono sovente rendere decisive – in mancanza di
prove dirette – le dichiarazioni delle persone direttamente coinvolte. Ne
deduce, la ricorrente, che la Corte di assise avrebbe dovuto decidere sulla
base degli indizi di cui disponeva, posto che l'accusato aveva interesse a
presentare i fatti sotto una luce a lui più favorevole. A maggior ragione
considerando che per la stessa Corte di assise qualche cosa di anomalo a lei
era effettivamente successo, salvo poi applicare il principio in dubio pro
reo ancorché le dichiarazioni dell'imputato andassero valutate con
prudenza. Eppure proprio i primi giudici hanno rilevato che l'accusato mentiva
proditoriamente su tutta la linea. Ora, a prescindere dal fatto che ancora una
volta la ricorrente non trae conclusioni dal suo esposto, limitandosi in
pratica a rievocare circostanze, valutazioni e conclusioni della prima Corte
senza nemmeno pretendere che essa sarebbe incorsa in arbitrio, nel suo
memoriale essa dimentica completamente l'altra faccia della medaglia, ossia i
motivi in base ai quali i primi giudici, eseguiti gli accertamenti richiesti
dal Tribunale federale, hanno ridimensionato la sua credibilità. Tutto ciò
tradisce una volta di più la chiara inammissibilità del ricorso.
-
Stando
alla ricorrente, la prima Corte sarebbe caduta in arbitrio ponendo in dubbio la
sua credibilità per non avere essa reagito subito all'abuso in modo
determinato, gridando o almeno alzando il tono della voce oppure uscendo dallo
studio in modo precipitoso, rumoroso o in preda all'ira, magari inveendo, così
da essere notata dal personale medico. Se non che – essa obietta –reazione vi
fu, poiché essa si è diretta a passo di corsa verso l'uscita, colta da paura e
sotto shock. L'argomentazione è manifestamente appellatoria e come tale
inidonea a sostanziare una censura di arbitrio. Si rinvia in ogni modo a quanto
si è già spiegato trattando il parallelo ricorso del Procuratore pubblico (consid.
4a).
-
Per
quanto attiene alla sua reazione, la ricorrente definisce arbitrario asserire
che dalla cartella clinica del dott. __________ non emergerebbe nulla a
sostegno della sua versione, mentre da quel documento risulta che essa ha
raggiunto lo studio di quel medico proprio il 21 marzo 1995. Ciò confermerebbe
sia l'appuntamento con il medico di famiglia, sia quanto riferito dall'aiuto
medico e fisioterapista __________ per l'appuntamento di fisioterapia. La
critica cade nel vuoto, poiché i primi giudici non hanno affatto messo in
dubbio che __________ si sia recata dal datt. __________ il giorno stesso in
cui avrebbe subìto l'abuso. Anzi, approfondendo gli accertamenti nel senso
inteso dal Tribunale federale, il presidente della Corte ha interrogato la ricorrente
proprio sul colloquio avuto con il dott. __________ e con le sue collaboratici.
Circa la cartella clinica, la prima Corte si è limitata a rilevare che essa non
consentiva di stabilire una relazione tra il preteso abuso e le depressioni
ricordate dalla Corte di merito nel primo processo. Nient'altro.
La
ricorrente invoca poi la testimonianza dell'aiuto medico __________, dalla
quale risulta come lei abbia raccontato che in occasione della visita
gastroscopica l'accusato aveva tentato approcci. Ancora una volta però i primi
giudici non hanno revocato in dubbio la circostanza come tale. Il problema è in
realtà di sapere – come ha già rilevato questa Corte nella sentenza dell'8
novembre 2001 – se la ricorrente avesse raccontato alla fisioterapista di avere
subito l'abuso. Secondo la ricorrente, la Corte di assise è caduta in arbitrio,
poiché dopo avere dato atto che __________ si ricordava di avere sentito
lamentele quel 21 marzo 1995, è giunta ugualmente alla conclusione che in
definitiva nessuno ricordava di avere inteso parlare quel 21 marzo 1995 di una
mano portata con forza sui pantaloni dell'accusato o infilata negli stessi. Per
contro, sostiene la ricorrente, il dott. __________ ha indicato durante la sua
deposizione che le non meglio precisate avances commesse dall'imputato
si riconducevano proprio all'essersi fatto toccare i pantaloni. Su ciò la prima
Corte ha sorvolato, ritenendo la deposizione inutilizzabile anche per la malattia
del teste.
Il
ricorso non manca di disinvoltura, giacché alla Corte di merito il testimone è
apparso quanto mai confuso. Dopo avere affermato con grande sicurezza invero che
le non meglio precisate avances dell'accusato consistevano nell'aver
preso la mano della donna e di essersi fatto toccare i genitali, messo di fronte
all'evidenza che nel verbale del 25 gennaio 1996 egli non aveva detto ciò, il
dott. __________ – ha specificato la Corte di assise – aveva dichiarato di non
potersi dire certo della propria affermazione, ammettendo di essere forse stato
influenzato da quanto aveva sentito in seguito. Pretendere di essere creduta
sulla base di una testimonianza del genere rasenta la temerarietà, tanto più
dopo avere riconosciuto di avere riletto i verbali istruttori, di avere preparato
la deposizione con il proprio legale e dopo avere rifiutato di rispondere alla
domanda volta a sapere se l'avvocato della denunciante avesse detto alla
medesima che affermare di avere raccontato al dott. __________ i particolari
dell'abuso poteva essere importante. La ricorrente opina, certo, che una sua
reazione è comunque intervenuta, come risulta dal verbale 25 gennaio 1996 in
cui il dott. __________ riferiva di avances e dell'irritazione da lei
manifestata, analogamente a quanto avevano raccontato altre pazienti e il dott.
__________. Tale blanda reazione indizia tuttavia, come si è già detto, una
molestia sessuale e non una coazione vera e propria. La ricorrente asserisce
che, chiamato a esprimersi sulle avances dell'imputato nei confronti di
lei, il dott. __________ ha confermato come queste consistessero nel fatto da
lei denunciato al Procuratore pubblico. Siffatta affermazione non trova
riscontro però nel verbale del 25 gennaio 1995, in cui il dott. __________ ha
dichiarato anzi che la denunciante non gli ha narrato particolari circa il tipo
di avance, rispettivamente su che cosa intendesse con la locuzione “mettere
le mani addosso”. La ricorrente insiste nel ricordare anche altre affermazioni
del dott. __________, ma non sostanzia alcun arbitrio e nulla adduce che possa
far apparire manifestamente insostenibile il convincimento dei primi giudici,
stando ai quali la ricorrente ha suscitato una pessima impressione in aula,
soprattutto per il tentativo di far credere di avere confidato sin dall'inizio
al dott. __________ il tentativo di coazione sessuale descritto poi nella
denuncia penale.
-
La
ricorrente critica la prima Corte per avere riconosciuto come indizio a suo
favore il fatto di essersi recata quello stesso 21 marzo 1995 nello studio del
dott. __________, salvo sminuire arbitrariamente poi la portata di tale indizio
con l'argomento che esso non accreditava l'intero racconto, ma solo il fatto
che qualche cosa di anomalo doveva effettivamente essere accaduto. In realtà
l'interessata disconosce che altre considerazioni hanno nuociuto alla sua
credibilità, come il tentativo di inserire nella testimonianza al processo
elementi non riferiti al dott. __________ né alle sue collaboratrici. La
ricorrente si duole di arbitrio anche perché la prima Corte avrebbe
ridimensionato il contenuto delle sue lamentele, pur avendo il dott. __________
dichiarato in aula che l'imputato aveva preso la mano di lei e si sarebbe
toccato i pantaloni. A suo avviso è pertanto arbitrario l'assunto stando al quale
essa sarebbe uscita dal primo processo ben peggio di come vi era entrata, non avendo
lei cambiato versione, ma solo fornito ulteriori dettagli. Così argomentando
essa dimentica una volta ancora però di essere stata smentita su tutta la linea
quando pretendeva di avere immediatamente riferito al dott. __________ e alle
sua collaboratrici i dettagli evocati al dibattimento. Invero la ricorrente
reputa ininfluente il fatto di avere riletto i verbali prima di deporre,
definendo il fatto normale, tanto più che essa non ha mutato versione. Se non
che, la sua credibilità è stata scossa non solo o non tanto perché essa aveva riletto
i verbali predibattimentali, ma soprattutto perché essa aveva preparato la
deposizione con il proprio avvocato, rifiutando di rispondere quando è stata
invitata a precisare se le fosse stato detto che insistere sul fatto di avere
descritto l'accaduto al dott. __________ poteva essere importante. La
ricorrente ribadisce la linearità della sua versione, tenuto conto delle
espressioni ricordate dal dott. __________ (“Ma si può sapere dove diavolo mi
ha mandato?”, “Mi ha trattata molto male, mi ha messo le mani addosso”). Senza
cadere in arbitrio la prima Corte poteva ritenere tuttavia che essa avesse
inserito nella propria testimonianza particolari che il 21 marzo 1995 essa non
aveva riferito.
-
A
parere della ricorrente i primi giudici sarebbero caduti di nuovo in arbitrio
ritenendo che quanto più grave sarebbe stato il comportamento dell'accusato,
tanto più grande sarebbe stata l'esigenza di esplicitarlo al dott. __________,
con il quale essa aveva rapporti di amicizia. Pure arbitrariamente la Corte di
assise avrebbe ritenuto quindi che la reticenza non si riconduceva a pudore.
Nel motivare la critica la ricorrente trascura però il limitato potere
cognitivo della Corte di cassazione e di revisione penale nell'ambito di un
ricorso fondato sul divieto dell'arbitrio. Le argomentazioni addotte sono di
palmare indole appellatoria e, improponibili, sfuggono a ulteriore disamina.
Per la ricorrente è pure arbitrario, poiché in contrasto con le affermazioni
del dott. __________ e di __________, l'assunto della Corte di assise, secondo
cui quanto più clamoroso fosse stato il racconto di lei, tanto più preciso sarebbe
stato il ricordo serbato dagli interlocutori. A torto. Già si è visto che verso
questi ultimi la denunciante si è espressa in termini ben più sfumati di quelli
asseriti, di modo che la critica cade nel vuoto. Infine la ricorrente sostiene
che il fatto di non avere denunciato immediatamente il gastroenterologo non può
essere ritenuto rilevante, a meno di sconfinare nell'arbitrio. Perché
l'opinione della Corte sarebbe arbitraria, però, la ricorrente non spiega.
Ancora una volta di conseguenza il ricorso si dimostra carente di motivazione.
-
La
ricorrente si diffonde in seguito sulle considerazioni che hanno indotto la
prima Corte a ritenere irrazionale e poco convincente la tardività della
denuncia, affermando che nel marzo del 1995 essa soffriva di depressione. Se
non che, al momento di spiegare perché avesse esitato nello sporgere denuncia,
l'interessata non aveva addotto un motivo del genere. La questione appare per
di più di scarsa importanza, visto che la pessima impressione destata
dall'interessata nella prima Corte si ricollega alle chiare e non casuali
incongruenze con le sue precedenti dichiarazioni, come pure con quelle del
dott. __________ e di __________ (sentenza, pag. 32). Certo, a sfavore della
ricorrente hanno militato anche altre circostanze (accertate senza arbitrio
dalla prima Corte), come i traumi ormai poco credibili dopo il lungo tempo
trascorso. Quanto ha più nuociuto alla credibilità di lei, in ogni modo, è
stato il maldestro tentativo di rettificare precedenti dichiarazioni. Il resto,
pur senza essere irrilevante, è passato in second'ordine. Se ne conclude, in
ultima analisi, che nella limitata misura in cui è ammissibile, il ricorso
dell'interessata manca di consistenza.
III. Sul
ricorso del Procuratore pubblico contro il proscioglimento dall'accusa di atti
sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere
- Il Procuratore pubblico si duole di arbitrio perché la Corte di merito
avrebbe rifiutato di seguire l'unica metodologia fruttuosa nella ricostruzione
dei fatti, negligendo un approccio complessivo che avrebbe consentito di
valutare la credibilità delle rispettive versioni attraverso la verifica con
punti di riscontro realmente accertati o accertabili, e discutendo infine
eventuali aspetti discordanti in modo da giungere a una conclusione fondata su
fatti certi o quanto meno plausibili. Per contro, egli soggiunge, la prima Corte
ha percorso altre vie, scegliendo di procedere prima a una disamina
particolareggiata sui tempi contenente una mescolanza di certezze, ipotesi,
approssimazioni e adattamenti tale da essere in realtà priva di qualsiasi
fedefacenza, per poi riprendere i relativi risultati e accertare cose del tutto
inverosimili, come una strana amnesia retrograda, ed escludere invece cose ben
più probabili, come la collocazione dopo la somministrazione del “Dormicum”
dei brandelli di memoria riferibili al rapporto sessuale, fino a invalidare la
credibilità della vittima sulla base di tutto ciò.
L'argomentazione
non giova al ricorso. Intanto gli accertamenti censurati dal Procuratore
pubblico si riconducono all'esigenza posta da questa Corte con la sentenza di
rinvio dell'8 novembre 2001, nell'intento di stabilire con la debita precisione
quanto fosse capitato nei lassi di tempo in cui, stando a quanto aveva accertato
la Corte di assise e sosteneva il Procuratore pubblico nel primo processo, la
congiunzione carnale era stata consumata (con particolare riferimento
all'intervallo fra le ore 9.58 e le 10.07). Occorreva approfondire in effetti
se in quei periodi l'accusato avesse avuto il tempo materiale per compiere
l'atto e se la paziente, fosse avvenuto l'amplesso dopo le ore 10.07, era ancora
totalmente inetta a resistere. A prescindere da ciò, il ricorso del Procuratore
pubblico è sotto ogni aspetto un memoriale di appello. In un ricorso per
cassazione non basta prospettare una diversa interpretazione delle risultanze
istruttorie, ancorché più idonea alla luce della delicata natura indiziaria del
procedimento penale, tanto meno ove la prima Corte abbia dimostrato scrupolo,
come nel caso specifico. Nella sentenza impugnata, invero, i giudici hanno
ricostruito attentamente, minuto per minuto, quanto è accaduto nello studio
dell'imputato la mattina del 16 ottobre 1995. Del resto, proprio gli
accertamenti approssimativi scaturiti dal primo processo, anche a causa
dell'imprecisa formulazione fattuale dell'atto di accusa e alle carenze
istruttorie della fase prebattimentale, avevano indotto questa Corte a ordinare
approfondimenti. Rimproverare alla Corte di assise soverchio zelo è quindi
poco serio, ove appena si consideri che nemmeno al secondo processo il
Procuratore pubblico è stato in grado di individuare con qualche certezza il
momento del preteso abuso.
- Secondo il Procuratore pubblico l'arbitraria metodologia seguita
dalla Corte di merito si riscontra nella tentata ricostruzione degli orari e
nelle conclusioni che ne sono tratte. Accertare che __________ sia giunta nello
studio dell'accusato alle ore 9.05 o alle 9.06 fondandosi su una stima del
dott. __________ (il quale l'aveva incontrata poco prima), accertare che essa
se n'era andata dalla salita __________ fondandosi sui tempi medi necessari per
raggiungere via __________ e sulle dichiarazioni dell'aiuto medico __________,
significa – per il Procuratore pubblico – accampare false certezze. Ora, a tale
proposito la Corte di assise ha rilevato anzitutto che le dichiarazioni di
__________ sull'ora in cui essa aveva varcato la soglia dello studio medico non
erano univoche. In un primo tempo essa aveva preteso di essere arrivata alle
ore 9.00, in un secondo tempo alle 9.05 e in una terza occasione alle ore 9.10.
La Corte di assise ha ritenuto perciò di far capo alla deposizione del dott.
__________, il quale situava con precisione alle ore 8.55 o al massimo alle
8.56 l'incontro con l'amica sotto il di lei ufficio in salita __________. Preso
congedo da lei nel giro di due o tre minuti, il dott. __________ aveva detto di
ritenere che l'amica si fosse incamminata verso la via __________ non dopo le
ore 8.58. Stimato in base a un accertamento della polizia cantonale in 7 o 8
muniti la durata del percorso tra la salita __________ e il palazzo di via
__________ – ha soggiunto la prima Corte – __________ dev'essersi annunciata
nello studio medico alle ore 9.05 o 9.06, ciò che collima con le dichiarazioni
rese da __________ dopo avere riflettuto e parlato con le colleghe (sentenza,
pag. 51).
Nel
dissentire da tale conclusione il Procuratore pubblico sottolinea che il dott.
__________ ha indicato un intervallo compreso tra le ore 8.58 e le 9.00, che il
citato rapporto di polizia ha accertato un tempo di percorrenza compreso tra i
7 e i 10 muniti e che __________ ha riferito di un orario d'arrivo nello studio
tra le ore 9.05 e le 9.15. Per tacere del fatto però che il ricorrente si
avvale di argomenti appellatori (e quindi inammissibili), non è coerente
criticare di arbitrio ricostruzioni orarie munito per munito, salvo poi fare
altrettanto per sorreggere le proprie tesi. Oltre a ciò il Procuratore pubblico
trascura che il noto rapporto di polizia stabilisce sì in 7–10 minuti il tempo
di percorrenza tra la salita __________ e lo studio medico dell'imputato, ma
che l'agente delegato ha soggiunto di avere personalmente impiegato 7 minuti e
20 secondi (dalle 10:15:00 alle 10:22:20) fino al palazzo di via __________,
più 7–10 secondi per salire in studio. E nel suo verbale __________ non ha
escluso che potessero essere proprio le ore 9.05 quando __________ è comparsa
alla ricezione. Comunque sia, il ricorso risulta dunque sprovvisto di fondamento.
- Sempre riferendosi agli orari, il Procuratore pubblico definisce
inattendibile la sentenza impugnata anche per quanto riguarda il momento in cui
__________ avrebbe avuto accesso allo studio privato dell'imputato e la durata
della sua permanenza. Secondo la Corte di assise, al suo arrivo (ore 9.05) la
paziente si è accomodata circa 5 minuti in sala di aspetto. Il gastroenterologo
l'ha quindi accompagnata nel proprio studio privato alle ore 9.10, e lì la
paziente sarebbe rimasta fino alle ore 9.29. Nel pervenire a tale conclusione
la Corte non ha mancato di stupirsi per il fatto che il Procuratore pubblico
abbia interrogato __________ sulla durata della sua permanenza nello studio
privato del medico solo l'11 aprile 1997, in occasione di un confronto. Quanto
all'affermazione della donna, che sosteneva di essere rimasta in quel locale
non più di dieci minuti, i primi giudici l'hanno considerata inesatta. La
telefonata che il medico aveva avuto con un dipendente del Garage __________,
associata da __________ alla fine del colloquio, non si sa quando sia
avvenuta. Il garagista pretendeva di avere chiamato addirittura prima delle ore
9.00, ciò che però non era possibile (la paziente non si trovava ancora nello
studio), mentre __________ dichiarava che la telefonata era giunta sicuramente
tra le ore 9.00 e le 9.30. Quanto all'affermazione dell'accusato, il quale
affermava che la paziente era rimasta con lui fino alla telefonata del dott.
__________, giunta alle ore 9:29:26 e durata fino alle 9:32:31, essa risultava
in parte confermata dalla collaboratrice __________. Questa ricordava di avere
passato la chiamata e di essere poi entrata nello studio privato con l'agenda
degli appuntamenti, senza notare __________ (pur senza avere guardato
nell'angolo dove stava il lettino e senza sapere se, secondo il piano di
lavoro, la paziente dovesse essere lì in quel momento). __________ ha soggiunto
di avere raccolto al citofono anche la comunicazione dell'accusato “Gastro
pronta” e di essere entrata nello studio privato per accompagnare la paziente,
ma senza essere in grado di ordinare cronologicamente le due operazioni di
routine. Tale sovrapposizione di elementi nei ricordi della testimone – ha
proseguito la Corte – indiziava per lo meno la loro vicinanza. Sta di fatto che
la paziente dev'essere rimasta con l'imputato fino a poco prima o durante o
poco dopo la chiamata del dott. __________, ovvero fino alle ore 9.28 o 9.29.
Al
medesimo risultato si giunge – ha rilevato la Corte di assise – procedendo alla
ricostruzione secondo avvenimenti certi e successivi, ossia: la fotografia
della gastroscopia di __________ (delle ore 9:38:05), riconducibile a un paio
di minuti dall'inizio dell'intervento, preceduto a sua volta dai preparativi
eseguiti da __________, durati secondo __________ 7 o 8 minuti. Sottraendo
tale lasso di tempo al momento in cui è stata ripresa la fotografia, si giunge
ancora – ha sottolineato la Corte di assise – alle ore 9.28 o 9.29. Donde
l'accertamento secondo cui il colloquio nello studio dell'accusato ha avuto
luogo tra le ore 9.10 e le ore 9.28 o 9.29, per una durata complessiva di 18 o
19 minuti, durante i quali lo studio era colpito dalla luce diretta del sole
(pag. 53 seg.). Il Procuratore pubblico obietta che, vagliando le risultanze
del processo da un'altra prospettiva, nulla impediva alla Corte di escludere
che il colloquio nello studio privato del medico fosse durato meno, cioè 10 o
12 muniti. L'argomentazione è tuttavia chiaramente appellatoria e denota tutta
la sua estraneità a un ricorso per cassazione fondato sul divieto
dell'arbitrio. Va pertanto dichiarata inammissibile.
- Il Procuratore pubblico assume che gli stessi problemi di tempistica
si rinvengono nella ricostruzione delle altre finestre orarie: quelle comprese
fra le ore 9:58:25 e le 10:06:18, rispettivamente fra le ore 10:07:57 e le
10:25:41.
a) La Corte di assise ha accertato che nello studio privato dell'imputato
ha avuto luogo un colloquio tra il medico e la paziente, durante il quale – a
dire della denunciante – lo specialista avrebbe elogiato il suo seno e
sollecitato in tono scherzoso un rapporto sessuale. Al colloquio aveva fatto seguito
la visita preliminare (in esito alla quale era avvenuto, secondo il medico, il
rapporto sessuale). Terminata la visita preliminare, la paziente è stata
condotta nella sala di gastroscopia, dove è stata preparata all'intervento da
__________. Ottenuta per timore di sofferenza una doppia dose di “Dormicum”
(all'insaputa del medico), __________ ha subìto l'intervento, come risulta
dalla fotografia scattata alle 9:38:05. La Corte ha poi esposto alcune
considerazioni sull'effetto del “Dormicum”, sia per quanto riguarda le amnesie
anterograde, sia per quanto riguarda le amnesie retrograde, richiamando
sostanzialmente gli accertamenti scaturiti dal primo processo. In seguito essa
ha riportato gli eventi – non controversi – verificatisi tra le ore 9:38:05 e
le 9:58:25, passando in disamina quanto accaduto fra le ore 9:58:25 e le
10:06:18. A tale riguardo ha stabilito che alle 9:58:25 l'accusato ha scattato
una prima fotografia allo stomaco del paziente __________ e che alle 9.58.34 ne
aveva scattata un'altra. Dato che la stampa dell'immagine richiedeva con
l'apparecchiatura di allora un paio di minuti, la Corte ne ha dedotto che la
prima fotografia è stata disponibile alle ore 10:00:25.
Ciò
posto, la Corte di assise ha rilevato come al dibattimento l'imputato abbia
spiegato che, secondo il suo abituale metodo di lavoro, egli esamina la prima fotografia
e, se la ritiene utilizzabile, non attendeva altri due minuti per la stampa di
una seconda foto. L'accusato ha spiegato inoltre che la biopsia (praticata anche
a __________) viene eseguita soltanto dopo la stampa della fotografia utilizzabile.
Dato che in concreto la prima fotografia risultava buona – ha continuato la
Corte – l'accusato deve avere proceduto alla biopsia dopo le ore 10:00:25. Per
poco che sia durato, tale intervento non è finito prima delle ore ore 10.02.
Tralasciando altre possibili operazioni, l'imputato avrebbe dovuto raggiungere
poi l'attigua sala colonscopica, svegliare __________, farla alzare e percorrere
con lei (fortemente intontita) i 14 metri che separano il suo studio privato.
Ciò gli avrebbe richiesto almeno altri 90 secondi, sicché i due non sarebbero
potuti arrivare nello studio dell'accusato prima delle ore 10:03:30. L'imputato
ha tentato in seguito di far sedere la paziente sulla poltrona, ma visto che
essa non rimaneva eretta, l'ha fatta accomodare sul lettino. Anche a una stima
approssimativa – ha spiegato la prima Corte – __________ non può essere stata
adagiata sul lettino prima delle ore 10:04:30. Si volesse supporre che
l'accusato abbia fatto stendere la paziente direttamente sul lettino, ciò non
sarebbe in ogni modo potuto avvenire prima delle ore 10:03:45 (sentenza, pag.
62).
Sta
di fatto – ha soggiunto la Corte – che alle ore 10:06:18 è giunta la telefonata
del dott. __________ e che qualche secondo più tardi __________ ha annunciato
la telefonata all'accusato con il citofono, ricevendo immediata risposta. Trasmessa
la chiamata, dopo avere bussato, essa è entrata nello studio e ha visto l'imputato
provenire dall'angolo dietro il quale si trovava il lettino delle visite, ma
non ha notato nulla di particolare. Interrogata, essa ha ripetutamente confermato
di non avere scorto la paziente, pur essendo perfettamente certa di essere
entrata nello studio per portare al medico il piano di lavoro. La Corte di
assise non ha ritenuto, per altro, di dubitare circa la corrispondenza degli
orari figuranti nei tabulati della Swisscom con quelli impressi sulle
fotografie delle gastroscopie, __________ avendo dichiarato di avere periodicamente
verificato l'esattezza dell'orologio incorporato nella stampante. Anzi, i
primi giudici hanno ricordato che nella requisitoria il Procuratore pubblico
aveva addirittura revocato in dubbio la presenza di __________ nello studio privato
dell'imputato alle ore 10.06 (quando era giunta la telefonata del dott.
__________), sostenendo che nelle circostanze descritte il tempo non sarebbe
bastato perché la donna vi fosse portata. La Corte ha scartato però
l'obiezione, richiamando in particolare la testimonianza di __________ e il
fatto che nelle osservazioni al precedente ricorso dell'accusato il Procuratore
pubblico aveva affermato il contrario.
Quanto
all'intervallo compreso tra le ore 10:06:18 e le 10:25:41, la Corte di assise
ha rammentato che alle ore 10:06:18 è giunta la nota chiamata del dott.
__________ (durata 1 minuto e 39 secondi), la quale ha occupato l'accusato fino
alle ore 10:07:57. Alle ore 10:11:18 una delle linee in uso allo studio dell'accusato
ha chiamato il numero 106 per stabilire un collegamento Videotex, durato fino
alle ore 10:13:16. La Corte si è domandata se nei successivi 5 minuti e 19 secondi,
ovvero dalle ore 10:07:57 alle 10:13:16, l'imputato abbia riportato la paziente
a riposarsi in una delle sale riservate all'endoscopia e se sia stato lui a
collegarsi con il Videotex. Se no, ha rilevato la Corte, l'imputato avrebbe
avuto tempo fra le ore 10:07:57 (fino della telefonata del dott. __________) e
le 10:13:16 (o anche di più, fino a quando è uscito dallo studio) per consumare
l'atto, sempre che __________ fosse nel suo studio. Anzi, si potrebbe finanche
ipotizzare, sempre secondo la Corte di assise, che l'imputato avrebbe avuto
tempo per compiere l'atto anche qualora si fosse collegato egli medesimo con il
Videotex, operazione messa in atto magari per costituirsi un alibi. E per
quanto riguardava la chiamata al Videotex, quella mattina ne erano avvenute
tre: la prima alle ore 9.51, la seconda alle ore 10.11 e l'ultima alle ore
11.18. Mai l'accusato aveva riferito di ciò, né le collaboratrici avevano
dichiarato di avere fatto loro quelle chiamate. __________ aveva genericamente
riferito che le aiutanti di studio potevano accedere al servizio, ma che
l'imputato lo usava abitualmente per consultare le quotazioni di borsa.
Rimaneva
da chiarire – ha soggiunto la Corte – se, come affermava, l'imputato avesse
davvero riportato __________ nella sala di colonscopia subito dopo la chiamata
del dott. __________, questione fondamentale poiché dopo avere lasciato lo
studio privato del medico (luogo in cui secondo il Procuratore pubblico poteva
essere stato compiuto l'atto), la paziente non vi aveva fatto più ritorno. Se
così fosse, l'ipotesi di un reato commesso tra le ore 10.13 e le 10.23 cadeva
d'acchito, già per il fatto che la donna non si trovava più sulla scena del
crimine. A tal fine i primi giudici hanno ricordato che l'accusato situava
subito dopo la chiamata del dott. __________ il momento in cui la paziente,
incapace di sostenere un colloquio, era stata riportata nella sala di endoscopia
a riposare, senza però ricordare se l'avesse accompagnata lui personalmente o
se l'avesse fatta accompagnare. __________ era quasi certa di non avere
condotto la donna nella sala. __________ aveva dichiarato, senza fornire
dettagli sugli orari, che __________ era stata accompagnata dall'imputato, il
quale le avrebbe raccontato l'infruttuoso tentativo di colloquio. __________
non era stata in grado di dare indicazioni. La Corte di assise ha rilevato però
che alle ore 10.10 l'imputato aveva appuntamento con il paziente __________, il
quale non ricordava se fosse giunto in orario, ma era di regola una persona
puntale. __________ ha raccontato che solitamente l'imputato lo faceva
attendere pochi minuti, dopo di che lo faceva accomodare nel suo studio per un
breve colloquio. In seguito egli era fatto accomodare nella sala di gastroscopia.
Da
ciò i primi giudici hanno dedotto che __________ doveva essere arrivato nello
studio alle ore 10.10 (o forse qualche minuto prima), era stato ricevuto dall'accusato
dopo una breve attesa e verso le ore 10.15 i due avevano avuto il colloquio
preliminare nello studio dell'accusato per 3 o 4 minuti. Quindi __________ era
stato condotto nel locale di gastroscopia, dove alle ore 10:25:41 gli era stato
fotografato lo stomaco. Anche facendo il percorso inverso – ha osservato la
Corte di assise – il risultato non cambia: ore 10:23:41 (2 minuti prima) inizio
della gastroscopia, ore 10:18:41 (5 minuti prima) preparazione per la
gastroscopia, ore 10:15:00 (circa 4 minuti prima) inizio del colloquio nello studio
(mentre l'accusato, con ogni probabilità, era collegato al Videotex fino alle
ore 10:13:16) e ore 10.10 (5 minuti prima) arrivo nello studio del medico. In
un contesto siffatto, ha rilevato la Corte, è evidente da un lato che
l'accusato dopo le ore 10.15 e fino almeno alle ore 10:25:41 non poteva avere
commesso il reato, essendo occupato con il paziente __________ Né a quel
momento __________ risultava ancora nello studio del medico, sicché doveva
essere stata ricondotta nel locale di colonscopia tra la chiamata del dott.
__________ e il collegamento a Videotex o, se non si vuole credere al
prevenuto, dopo il collegamento a Videotex, ma in ogni modo prima che fosse
ricevuto __________ (perciò tra le ore 10:13:16 e le 10:15:00), a meno che –
mai l'accusa si era però espressa in tal senso – __________ fosse sul lettino
anche durante il colloquio preliminare con __________ La prima Corte non si è
espressa tuttavia sull'eventualità che l'atto potesse essere stato compiuto nel
lasso di tempo così accertato come ipoteticamente disponibile, ossia tra le ore
10:07:57 e le 10:14:00 (sentenza, pag. 67).
b) Il
Procuratore pubblico contesta gli accertamenti e le valutazioni dei primi
giudici relativi agli avvenimenti occorsi tra le ore 9:58:25 e le 10:16:18,
come pure tra le ore 10:06:18 e le 10:25:41). Nel motivare la critica egli
perde di vista nondimeno il limitato potere cognitivo della Corte di cassazione
e di revisione penale chiamata a giudicare un ricorso fondato sul divieto
dell'arbitrio. In sintesi egli si propone di convincere questa Corte che la
successione degli eventi non è necessariamente quella stabilita dai primi
giudici, poiché essa non trova sicuro conforto nelle tabelle orarie allestite e
prodotte dall'accusato al dibattimento, onde la probabilità di soluzioni
alternative e finanche più verosimili sulla base di altre ricostruzioni dei
fatti. Come si è ripetutamente addotto, ciò non è ammissibile però in un
ricorso per cassazione. Nella misura poi in cui discute liberamente gli orari
indicati dall'imputato nelle sue tabelle, il Procuratore pubblico tiene sostanzialmente
una nuova requisitoria, intesa a dimostrare la colpevolezza dell'imputato,
mentre un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio deve dimostrare
la manifesta insostenibilità della diversa soluzione adottata dalla prima Corte.
Il memoriale in questione non rispetta tale esigenza. In esso il Procuratore
pubblico si limita – come detto – ad asseverare il suo personale convincimento
come se argomentasse davanti a un'autorità munita di pieno potere cognitivo.
Ciò non è lecito. L'art. 288 CPP non prevede, come titolo di cassazione, la circostanza
che la sentenza impugnata non faccia proprio l'impianto accusatorio. Così com'è
formulato, il ricorso si sottrae perciò a ulteriore disamina.
- A mente del Procuratore pubblico gli arbitrari accertamenti sui
tempi intercorsi la mattina del 16 ottobre 1995 hanno spinto la prima Corte a
concludere, di nuovo arbitrariamente, che dato il lungo tempo in cui __________
è rimasta nello studio privato dell'accusato, vi fosse spazio per rendere non
solo possibile, ma anche necessaria la visita preliminare e per praticare un
rapporto sessuale completo, mentre che a dipendenza dei tempi ristretti a disposizione
dopo la somministrazione del “Dormicum”, l'ipotesi di un abuso sessuale era
esclusa o per lo meno inverosimile.
a) Per la Corte di assise, a una prima lettura il racconto dell'imputato
su quanto è accaduto la mattina del 16 ottobre 1995, segnatamente sul fugace
rapporto sessuale avuto con la denunciante non è incredibile, sebbene
inconsueto, considerato che poco dopo la donna sarebbe stata sottoposta a
esame gastroscopico. Ma, a parere della Corte, nemmeno il racconto della
denunciante risulta incredibile. Negare di avere dimenticato, in mezzo ad altri
ricordi coerenti, proprio un atto sessuale poteva anzi apparire plausibile.
Anche i ricordi frammentari correlati a fatti avvenuti dopo l'assunzione del
farmaco sembrerebbero a prima vista collegabili tra loro e indicativi di un
atto sessuale. Ciò non toglie – ha soggiunto la Corte – che pure tale racconto
è inconsueto, dovendosi in tale evenienza dare per vero che a una paziente non
prevista in agenda siano stati riservati 18 o 19 muniti per il solo colloquio
preliminare e che l'accusato, incensurato, si è macchiato di un reato
infamante in circostanze temporali ai limiti della concreta fattibilità, e
magari oltre i limiti, per motivi tutti da chiarire. La Corte ha accertato invece
che __________ aveva deliberatamente mentito alla Corte del primo processo
quando negava di avere nuovamente incontrato l'accusato dopo il 16 ottobre
1995, sottacendo l'esistenza di concrete trattative per una definizione stragiudiziale
del caso.
Ciò
premesso, la Corte ha soggiunto che ritenere, a una seconda lettura degli atti,
come avvenuta la visita medica preliminare (negata dall'interessata) significava
modificare significativamente la situazione di teorico equilibrio e incrinava
gravemente la credibilità della paziente, avvalorando la tesi dell'accusato. E
la visita medica costituiva effettivamente una situazione assai favorevole per
il compimento dell'atto sessuale descritto dall'accusato. Le parti, la cui
reciproca quanto subitanea attrazione si era già esplicitata in passato, hanno
così avuto una “privilegiata” occasione di vicinanza e di contatto fisico,
assistita da una ben maggiore disponibilità di tempo rispetto a quanto
prospettavano altre ipotesi accusatorie. Avendo la donna scordato quanto, nel
racconto dell'imputato, avrebbe preceduto l'atto, si potrebbe ritenere altresì
che essa abbia finanche dimenticato l'amplesso, rispettivamente che abbia
addirittura mentito su tal punto. Comunque sia, ha concluso la prima Corte,
avendo l'accusato dichiarato il vero sulla visita preliminare, le sue
dichiarazioni appaiono rafforzate anche a proposito dell'atto sessuale da lui
descritto, così da apparire come ipotesi più verosimile rispetto ad altre
ipotesi alternative (sentenza, pag. 68 seg.).
Accertata
la visita medica preliminare, per condannare l'imputato sarebbe occorso
ritenere – per la prima Corte – che __________ avesse dimenticato soltanto quel
particolare e che perciò in quell'occasione, pur propizia che fosse, non vi fu
rapporto sessuale. Se non che, in tal caso le tesi accusatorie poggiano su
quella stessa ipotesi di amnesia retrograda selettiva, limitata all'intervallo
situato tra il 14° e il 21° minuto prima della somministrazione del “Dormicum”
che si reputava inconsueta e inverosimile quando l'accusato l'ha invocata a sua
discolpa. Ammettere la tesi accusatoria, avrebbe significato ammettere altresì
che l'imputato avesse agito in più che precarie circostanze di tempo (sentenza,
pag. 69 seg.). Nell'ipotesi di un reato commesso tra le ore 9.58 e le 10.06,
fatta propria dal Procuratore pubblico al primo processo e ribadita anche in
seguito, all'imputato sarebbero rimasti 2 muniti e 45 secondi per abusare della
paziente. In quel ristretto lasso di tempo egli avrebbe dovuto eccitarsi
sessualmente, svestire la donna quanto necessario, penetrarla, eiaculare,
rivestirla sommariamente e ricomporre sé stesso, per poi essere visto
dall'ignara __________ al momento cui lasciava l'angolo del lettino.
Il
tempo a disposizione dell'imputato sarebbe stato pressoché il medesimo – hanno
proseguito i primi giudici – nell'intervallo compreso tra le ore 10:07:57 (fine
della telefonata del dott. __________) e le 10:11:18 (collegamento a Videotex).
Si tratterebbe di 3 minuti e 21 secondi, nell'ipotesi in cui la donna non fosse
stata riportata a dormire dopo la chiamata in questione, ma solo dopo il collegamento
a Videotex, immediatamente prima di ricevere __________ (Si aggiunga che i 3
minuti e 21 secondi sono verosimilmente abbondanti, dato che – stando a
__________ – subito dopo la telefonata del dott. __________ l'imputato sarebbe
uscito un momento dallo studio per dare istruzioni al personale: verbali del 17
ottobre 1995, pag. 1, e del 7 novembre 1995, pag. 2; sentenza della Corte delle
assise correzionali del 3 aprile 2001, pag. 45.) Pur non considerando
impossibile consumare l'atto in tempi così stretti, la Corte di assise si è
interrogata sui motivi che avrebbero indotto l'accusato a compiere il reato,
senza trovare una risposta, non avendo l'accusa né la parte civile speso una
parola per indicare, o almeno, adombrare perché l'imputato, sfrontato,
maleducato e anche molestatore finché si vuole, si sarebbe congiunto
carnalmente con una donna sopita, del tutto incapace di resistere, così come certamente
era almeno finché è stata riportata a dormire nella sala di endoscopia. I primi
giudici non hanno peraltro individuato alcun movente che possa avere spinto
l'accusato a tale efferatezza (sentenza, pag. 70).
Secondo
la Corte di assise, nemmeno la valutazione di quel che la denunciante ha
ritenuto essere i suoi ricordi successivi all'assunzione del “Dormicum” appare
decisiva nelle menzionate circostanze. __________ – essa ha rilevato – ha giustamente
ricordato di essere stata spostata, ma il suo ricordo della luce non è
indicativo, essendosi potuto trattare anche del bagliore percepito sul lettino
durante la visita preliminare, oppure del chiarore avvertito quando essa era
stata nuovamente portata in quel locale, poco dopo le dieci. Pure la visione
della sua gamba sollevata in aria, che trova riscontro negli atti e che è
comunque contestuale alla situazione di una paziente spostata più volte da un
lettino all'altro, non ha necessariamente una valenza sessuale. La stessa
__________ ha del resto dichiarato di avere tenuto una gamba della paziente
mentre questa si alzava. Quanto al preteso ricordo sulla domanda volta a sapere
se essa prendesse contraccettivi, la circostanza non ha mancato di destare
perplessità, alla Corte essendo apparso inverosimile pensare che chi stia
abusando su una donna totalmente inetta a resistere la interroghi per sapere se
faccia uso di contraccettivi, una domanda del genere essendo tipica piuttosto
di rapporti consensuali tra partner occasionali. La prima Corte ha inoltre
reputato poco verosimile che nell'ipotesi di un atto non consensuale l'imputato
avrebbe eiaculato nella vagina. Pur non trascurando il fatto insolito che,
nell'ipotesi di un atto consensuale, __________ non si sia lavata subito, i
primi giudici non hanno escluso che alla donna fosse mancato il tempo, oppure
avesse preferito farlo più tardi, se non se ne fosse scordata per effetto del
“Dormicum”. Difficilmente comprensibile, ma potenzialmente ambivalente, la
Corte ha ritenuto infine la presenza di sperma negli slip della donna. Analoga
riflessione essa ha applicato al reggiseno che __________ non aveva ragione di
lasciare slacciato dopo un atto consensuale, ma che l'accusato non aveva motivo
né tempo di slacciare nell'ipotesi di reato (sentenza, pag. 71 seg.).
Appurato
che la fattispecie è inusuale sia nell'ipotesi accusatoria che in quella
liberatoria, la Corte di assise si è poi rammaricata di non poter accertare
altri elementi oggettivi, come l'esatto momento in cui è avvenuta la telefonata
del garagista o l'orario dell'atto sessuale a dipendenza della vitalità degli
spermatozoi, che meglio avrebbero potuto delineare la precisione dei rispettivi
racconti (pag. 72). Partendo però dalla presunzione di innocenza e dal
principio in dubio pro reo, essa ha ritenuto che indizi inconfutabili
non consentissero di preferire il racconto di __________ a quello
dell'imputato: l'avvenuta della visita preliminare (con migliore opportunità
per l'imputato di compiere l'atto sessuale prima delle ore 9.29), la necessità
per l'accusa di ammettere il medesimo particolare tipo di amnesia retrograda
addotto dall'imputato, la scarsezza di tempo necessario per compiere l'abuso
nelle fasce orarie pretese dal Procuratore pubblico, l'inesistenza di
ragionevoli o irragionevoli motivi per delinquere. Anzi, il racconto della
vittima risultava smentito su un punto fondamentale, come l'avvenuta visita
preliminare. Il che rendeva superfluo interrogarsi sulla portata delle ambigue
trattative stragiudiziali, durante le quali si è alluso a un pagamento in tacitazione
di fr. 150'000.–, senza però che __________ fosse disponibile a modificare le
proprie dichiarazioni (sentenza, pag. 73).
Ribadito
che il racconto dell'accusato non è stato invece sconfessato su alcun punto, i
primi giudici hanno concluso per l'insufficiente verosimiglianza dell'ipotesi
accusatoria, pronunciando l'assoluzione. Non ha comunque mancato di rilevare
che in un'occasione anche l'accusato è stato incongruente: mentre in un primo
tempo egli aveva dichiarato di avere visto __________ nel suo studio (per il colloquio
finale) dopo circa un'ora o forse più rispetto alla gastroscopia, confortato in
questa dichiarazione apparentemente da __________ in un verbale reso a 24 ore
dai fatti, dopo essersi incontrato con il suo legale, egli ha prontamente corretto
la sua dichiarazione, situando l'episodio a cavallo della telefonata del dott.
__________ (ore 10.06). Reinterrogata, __________ non aveva confermato né
smentito quanto dichiarato, sicché la Corte si è domandata se l'incongruenza
potesse costituire indizio di un diverso scenario, in cui l'incontro nello
studio dell'accusato (e forse l'atto sessuale) si sarebbe situato verso le ore
10.45–11.00. Essa non ha però vagliato oltre la questione, che non sarebbe
stata di conforto all'ipotesi di reato, pur teoricamente inclusa nelle
indicazioni prospettate nell'atto di accusa. A prescindere dal fatto che in
aula il Procuratore pubblico aveva espressamente rinunciato a situare il reato
dopo le ore 10.23, sarebbe ancora occorso stabilire se a quel momento la donna
fosse ancora totalmente incapace a resistere, come richiede l'art. 190 CP. Gli
atti non consentivano però un accertamento in tal senso.
b) Il Procuratore pubblico insiste nel far carico alla prima Corte
di essere caduta in arbitrio accertando la visita preliminare pretesa
dall'accusato. Se non che, egli non soltanto ritorna su un argomento già
vagliato da questa Corte nella propria sentenza di rinvio dell'8 novembre 2001,
in cui era stato ritenuto arbitrario negare tale circostanza, ma nemmeno si confronta
con le motivazioni che hanno indotto la nuova Corte di assise a credere
all'imputato sulla base della propria valutazione e quindi del proprio
convincimento (sentenza, consid. 50). L'argomentazione si sospinge perciò
nell'inammissibile. Assevera inoltre il Procuratore pubblico che in modo manifestamente
contrario agli atti la Corte di assise ha liquidato le discussioni sul
“Dormicum”, estrapolando dal suo contesto una frase del perito prof.
__________, stando al quale con quel farmaco “si può vedere di tutto e non
escludere niente”, disconoscendo il carattere puramente astratto della dichiarazione,
i cui limiti sono ben comprensibili se si legge la perizia. In realtà, egli
prosegue, da tutti gli specialisti consultati e da tutta la documentazione
scientifica esaminata non è risultato un solo caso visto o riportato di amnesia
retrograda come quella pretesa dall'imputato. Tale argomento è ancora una volta
inammissibile, poiché sorvola sulle motivazioni che hanno spinto la prima Corte
a ritenere uno scenario del genere possibile, benché la dimenticanza di un rapporto
sessuale completo svoltosi in posizione retrograda non sia mai stata osservata
né risulti dalla bibliografia in materia (sentenza, pag. 59, che riprende
quanto già accertato al riguardo dalla Corte di assise nella sentenza del 3
aprile 2001, pag. 50).
c) Il Procuratore pubblico sostiene infine che, salvo incorrere in
arbitrio, la Corte delle assise correzionali non avrebbe dovuto procedere a una
ricostruzione minuto per minuto degli eventi verificatisi la mattina del 21
marzo 1995, né fondarsi su arbitrarie deduzioni riconducibili al “Dormicum”, ma
avrebbe dovuto unicamente valutare la credibilità generale delle opposte
versioni. Essa avrebbe dovuto tenere calcolo del fatto che __________ non aveva
alcun motivo o tornaconto a mentire, che soffriva realmente di dolorosi
disturbi da vari giorni ed era restia a rivolgersi al medico perché temeva
l'esame, che essa non era interessata né disponibile ad avere un rapporto
sessuale consenziente, che le modalità dell'amplesso descritto dall'imputato
sono del tutto inverosimili, che la sua tenuta quando è giunta nel locale di
gastroscopia (indossando ancora il gilet sopra il maglione) contrasta con
l'ipotesi che essa si sia precedentemente spogliata per eseguire una visita
preliminare, che l'eiaculazione dell'imputato nella vittima non è forzatamente
indice di un rapporto sessuale consenziente ma solo un'imprudenza, che i
ricordi frammentari della donna presentano le tipiche caratteristiche dei flash
residui di un'amnesia retrograda, che il ricordo di una gamba sollevata non è
sicuramente riconducibile all'intervento di __________, che una persona
intontita dal “Dormicum” risponde alle domande e obbedisce a semplici ordini
come un automa, ragione per cui porre domande su contraccettivi a una persona
in tali condizioni comporta semplicemente una risposta e nessuna reazione, che
un atto come quello addebitato all'accusato non è necessariamente un atto di
odio, ma più verosimilmente un comportamento di chi ama il rischio in campo
sessuale. Ora, più che un ricorso per cassazione fondato sul divieto
dell'arbitrio, l'esposto ricorda ancora una volta una requisitoria. Volto
ulteriormente a prospettare un personale punto di vista raggiunto attraverso vie
proprie, senza però dimostrare la manifesta insostenibilità (almeno nel suo
esito) della diversa conclusione cui la prima Corte è giunta dopo avere
esperito i nuovi accertamenti richiesti da questa Corte nella sentenza di
rinvio, il ricorso si rivela inammissibile.
d) Il Procuratore pubblico torna infine sulle verifiche compiute
dalla prima Corte con riferimento a ogni singola fascia oraria in cui
l'accusato avrebbe avuto la teorica possibilità di compiere il reato. Con
ennesimi argomenti di natura appellatoria, egli trascura di nuovo però di
trovarsi davanti a un'autorità munita di un limitato potere cognitivo nel
dirimere questioni di fatto e di valutazione delle prove. Anche al riguardo il
ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile.
IV. Sul
ricorso di __________ contro il proscioglimento dall'accusa di atti sessuali
con persona incapace di discernimento o inetta a resistere
-
La
ricorrente definisce anzitutto sorprendente l'accertamento della prima Corte
messo al plurale, secondo cui lei e l'accusato hanno avuto un rapporto sessuale
completo, avendo i primi giudici posto alla base del loro ragionamento non solo
il rapporto sessuale completo, ma anche il fatto che la paziente ha dichiarato
di non ricordare e anzi di escludere di avervi consentito. A parere della
ricorrente simile affermazione anticipa in pratica la conclusione cui è
approdata la prima Corte, ossia il proscioglimento dell'imputato, ed è
manifestamente arbitraria, poiché ragionando in tal modo i primi giudici hanno
posto alla base della loro affermazione proprio quanto avrebbero dovuto
dimostrare. La doglianza è non solo al limite del comprensibile, ma si àncora a
semplici congetture, giacché il ragionamento cui essa allude non trova alcun
riscontro nella sentenza impugnata, dalla quale risulta per contro che l'assoluzione
è stata pronunciata soltanto dopo scrupolosa analisi della fattispecie.
-
La
ricorrente asserisce che la Corte di assise ha rievocato le motivazioni della
Corte che aveva giudicato l'imputato al primo processo, rilevando che questa
aveva riconosciuto la sua buona fede e aveva escluso che il rapporto sessuale
avesse avuto luogo consensualmente prima della somministrazione del “Dormicum”,
per essere poi da lei dimenticato a causa di una amnesia retrograda. Contro
siffatta eventualità – soggiunge la ricorrente – depongono i suoi precisi
ricordi su quanto era avvenuto fino a pochi istanti prima della
somministrazione del farmaco, sicché il vuoto di memoria riguarda solo pochi
istanti, come spesso ha avuto modo di riscontrare anche il perito giudiziario
prof. __________. Per di più, nella sua seconda perizia il prof. __________ si
era espresso in altri termini, affermando di non avere mai constatato o avuto
conoscenza di un'amnesia retrograda riferita a un caso come quello in esame.
Riprodotte altre affermazioni del perito, la ricorrente fa valere che quanto
affermato dalla prima Corte è inconciliabile con le conclusioni del perito
medesimo, secondo cui non è possibile che una paziente, a causa di un'iniezione
di “Dormicum”, possa avere dimenticato un rapporto sessuale, rispettivamente
una visita medica esterna. Sussiste perciò un'evidente discrepanza – conclude
la ricorrente – tra le affermazioni del perito e gli accertamenti della prima
Corte, che ha dato per scontato un rapporto sessuale consenziente prima della
somministrazione del farmaco. Caso mai fosse sopravvenuta, tale amnesia avrebbe
cancellato anche il resto. Ora, un ricorso per cassazione fondato sul divieto
dell'arbitrio non può essere motivato con argomenti così formulati. A
prescindere dal fatto che la ricorrente non censura alcun arbitrio, il
memoriale sorvola completamente sui motivi che hanno indotto la Corte di
assise, analogamente a quanto aveva fatto la Corte del primo processo dopo
avere sentito – tra l'altro – il prof. __________, a non ritenere impossibile
un'amnesia retrograda riferita a un caso come quello in esame (sentenza, pag.
58 seg.). Per gli stessi motivi vanno dichiarate inammissibili le altre
considerazioni esposte al riguardo dalla ricorrente nei punti 6 e 7 del
gravame.
-
Al punto 8 del suo esposto la ricorrente ricorda che questa Corte
aveva considerato arbitrario, in mancanza di altri elementi di giudizio, il
convincimento della prima Corte di merito, la quale aveva scartato l'ipotesi di
una visita preliminare. A suo avviso tale conclusione era stata condizionata da
un'enfatizzazione dei termini “status: nihil!” apposti dall'accusato
sulla cartella clinica. Se non che, nel motivare la critica ancora una volta la
ricorrente non solo non invoca arbitrio di sorta, ma nemmeno si confronta con
le motivazioni che hanno indotto la nuova Corte di assise ad accertare
l'esecuzione della visita medica preliminare (sentenza, consid. 50). Essa si
limita infatti a riportare alcune affermazioni del dott. __________ sugli
aspetti legati all'amnesia retrograda e sulla personalità di lei, nell'intento
di rendere preferibile l'ipotesi che nulla di particolare sia successo durante
la sua permanenza nello studio prima della gastroscopia e della
somministrazione del “Dormicum”. Ciò non è tuttavia compatibile con i requisiti
di motivazione cui soggiace un ricorso per cassazione fondato sul divieto
dell'arbitrio, nell'ambito del quale occorre illustrare perché la valutazione
della Corte di merito sia manifestamente insostenibile. Nel successivo punto
del ricorso (erroneamente indicato come n. 8) l'interessata persiste nel
richiamare il parere del prof. __________, senza tuttavia sostanziare nemmeno a
tale riguardo censure di arbitrio. Analoga impostazione denota il seguente
punto 9. Il che rende nuovamente il gravame inammissibile.
-
In diritto la ricorrente ravvisa una violazione del suo diritto di essere
sentita per avere il presidente della prima Corte esperito da sé solo un
sopralluogo nello studio medico dell'imputato la mattina del 16 ottobre 2002,
mentre il gastroenterologo avrebbe impedito a lei e al suo legale di accedervi.
Ora, secondo l'art. 288 lett. b CPP il ricorso per cassazione è ricevibile per
vizi essenziali di procedura, purché il ricorrente abbia eccepito
l'irregolarità “non appena possibile”. In concreto non risulta – né la ricorrente
sostiene – che la pretesa irregolarità sia stata sollevata all'inizio del dibattimento.
Ne segue l'inammissibilità della censura.
-
Nei punti 11 a 13 (fino a pag. 19 in fondo) la ricorrente si
diffonde sugli accertamenti e le valutazioni della prima Corte relativamente
alla personalità dell'imputato e al suo contegno verso l'altro sesso. In
proposito essa si limita però a riassumere o a riprodurre quanto ha enunciato
la prima Corte nei consid. 14 a 19 della sentenza, senza censurare arbitrio
veruno. Mancando finanche il titolo di cassazione, su tali punti il ricorso si
dimostra d'acchito inammissibile. Omettendo poi la numerazione degli argomenti
trattati, la ricorrente passa all'analisi dell'imputazione per atti sessuali
con persona incapace di discernimento o inetta a resistere (ricorso, pag. 20
con riferimento alla sentenza di assise, pag. 34 segg.). Invece di precisare
subito tuttavia quale sarebbe l'accertamento o la valutazione delle prove
viziata di arbitrio, spiegandone compiutamente le ragioni (sopra, consid. 1),
essa si dilunga per varie pagine nel riassumere quanto accertato dalla prima
Corte in singoli considerandi o nel riprodurre pedissequamente interi passaggi
della sentenza, rispettivamente nel precisare singoli aspetti fattuali o nel
proporre singoli commenti, come se si rivolgesse a una corte d'appello. È vero
che qua e là essa accenna ad arbitrio, ma senza alcun rigore metodologico. Da
pag. 20 e pag. 30 l'ammissibilità del ricorso riesce quindi assai dubbia.
Comunque sia, il preteso arbitrio in cui sarebbe incorsa la Corte di merito per
essersi sostituita al perito giudiziario nella valutazione degli effetti del
“Dormicum” e nel ritenere avvenuta la pretesa visita medica preliminare
(sentenza, pag. 54) si fonda ancora una volta sulla personale lettura delle
risultanze del processo da parte della ricorrente. E per dimostrare arbitrio
non basta contrapporre i propri argomenti a quelli della prima Corte: occorre
sostanziare un errore qualificato, manifesto e insostenibile. Sotto tale
profilo il ricorso manca assolutamente di motivazione.
-
Nel
seguito (memoriale, pag. 30 segg.) la ricorrente commenta la versione dei fatti
data dall'accusato, segnatamente la ricostruzione temporale degli eventi
verificatisi la mattina del 16 ottobre 1995, rimproverando alla prima Corte di
essere caduta in arbitrio per avere scelto un modo di procedere favorevole per
definizione alla tesi dell'imputato. La motivazione si fonda tuttavia su argomenti
appellatori, improponibili in un ricorso per cassazione ancorato al divieto
dell'arbitrio. Arbitrio la prima Corte avrebbe commesso in particolare,
secondo la ricorrente, applicando il criterio della ricostruzione minuto per
minuto, che privilegerebbe sempre l'accusato, specie nei casi di abusi commessi
contro persone incapaci di discernimento o inette a resistere. Oltre che
appellatoria, la doglianza prescinde dai motivi che avevano indotto questa Corte
a ordinare un nuovo processo proprio perché si approfondissero elementi
indispensabili ai fini del giudizio. Senza ricostruire l'accaduto con
puntiglio, non si vede come le assise avrebbero potuto assolvere tale compito.
-
La
ricorrente si diffonde anche sugli accertamenti relativi al momento in cui essa
è giunta nello studio medico dell'imputato e fa carico alla prima Corte di
essere caduta in arbitrio per avere ritenuto che il gastroenterologo sia venuto
a prenderla nella sala d'aspetto alle ore 9.10, mentre ciò non sarebbe
suffragato da alcun elemento concreto. Se non che, gli accertamenti in questione
si fondano sulle motivazioni figuranti al consid. 48 della sentenza. Incombeva
alla ricorrente spiegare perché esse integrerebbero gli estremi dell'arbitrio.
Essa si limita invece a ravvisare arbitrio perché la Corte di assise si sarebbe
fondata su una ricostruzione sorprendente, sorretta solo sulla parola del suo
presidente, sorretta dal nulla (ricorso, pag. 34). Con ciò essa non spiega
tuttavia – né tanto meno dimostra – perché le considerazioni e valutazioni
espresse al riguardo dai primi giudici siano a tal punto inconsistenti, da integrare
estremi di arbitrio. Ancora una volta il ricorso si palesa carente di motivazione.
26.Stando alla ricorrente, la prima
Corte sarebbe trascesa in un ulteriore arbitrio accertando che essa è rimasta
nello studio privato del medico dalle ore 9.10 fino alle ore 9.28 o 9.29. Nel
motivare la critica essa si avvale però di ulteriori argomenti appellatori, limitandosi
a prospettare una diversa valutazione della testimonianza rilasciata da
__________ circa la successione degli eventi occorsi a ridosso della telefonata
del dott. __________ (sentenza, pag. 53 seg.). Anche la ricostruzione a ritroso
di quanto accaduto prima della gastroscopia delle ore 9:38:05 è contestata
perché fondata su congetture, ma non è censurata di arbitrio. Quanto alla stima
di __________, secondo cui il colloquio preliminare tra medico e paziente
sarebbe durato circa 15 o fors'anche 20 minuti, essa è bensì definita
arbitraria, ma la critica di arbitrio non è adeguatamente motivata.
L'ammissibilità del ricorso non è data perciò nemmeno al riguardo.
- La ricorrente confuta dipoi gli eventi che secondo la Corte di assise
sarebbero intervenuti fra le ore 9:38:05 e le 9:58:25, fra le ore 9:58:25 e le
10:06:18, fra le ore 10:06:18 e le 10.25.41, come pure fra le ore 10:25:41 e le
11:25:00. Mentre però nei precedenti punti la ricorrente ha per lo meno
indicato sotto forma di riassunto o di fedele trascrizione i fatti controversi,
ancorché in modo disorganico, nei passaggi in rassegna essa omette ogni
menzione. Da pag. 41 a pag. 47 del memoriale essa riproduce a più riprese
singoli passaggi della sentenza impugnata, salvo poi – eventualmente –
contrapporvi il suo commento o la sua opinione. Ciò impedisce di distinguere
tra fatti accertati, singole censure di arbitrio e motivazioni della
ricorrente. Per di più, l'impostazione è del tutto appellatoria anche nei pochi
punti in cui la ricorrente allude ad arbitrio (pag. 44 e 46). Identico vizio
inficia le critiche al considerando della prima Corte sulla credibilità della
vittima e dell'accusato (pag. 47 segg.): anche in proposito la ricorrente non
distingue tra fatti contestati e censure di arbitrio, esaurendo le sue
doglianze in asserzioni puramente appellatorie. E quando poi, per finire,
invoca il divieto dell'arbitrio, essa non si confronta con le valutazioni
della prima Corte, né allega motivi che facciano apparire il proscioglimento
dell'imputato come manifestamente insostenibile nel suo complesso per rapporto
a tutti gli elementi – a favore e a sfavore – considerati nella sentenza.
Per
l'essenziale il ricorso rimane incentrato sul fatto che, secondo l'interessata,
la Corte di assise non disponeva di dati sufficienti per concludere che essa
fosse rimasta relativamente a lungo nello studio dell'imputato e che durante
tale lasso di tempo essa sia stata sottoposta a una visita preliminare, poi
scordata a causa di un'amnesia retrograda attribuibile al “Dormicum”. A parere
dell'interessata, perciò, la prima Corte non poteva nemmeno giungere al convincimento
che le condizioni per praticare un rapporto sessuale fossero più favorevoli di
quelle pretese dal Procuratore pubblico, né che gli effetti del “Dormicum”
potessero averle fatto scordare l'amplesso con l'imputato. Tutta l'argomentazione
è proposta però come se fosse destinata a un'autorità d'appello. La ricorrente
sembra disconoscere completamente il limitato potere cognitivo di questa Corte
nell'esame di un ricorso fondato sul divieto dell'arbitrio, nell'ambito del
quale non basta – si ripete – limitarsi a prospettare una versione alternativa
dei fatti, foss'anche preferibile, ma occorre dimostrare l'errore qualificato
in cui sarebbe incorsa la prima Corte. Il memoriale della ricorrente, non
privo di confusione e prolissità, disattende appieno tali esigenze.
Analoghe
considerazioni valgono anche laddove la ricorrente fa carico alla prima Corte
di essere caduta in arbitrio per avere assolto l'accusato nononostante questi
avesse dichiarato in un primo tempo di avere rivisto la paziente almeno un'ora
o forse più dopo la gastroscopia. Per tacere del fatto che il Procuratore pubblico
ha espressamente rinunciato a situare il reato dopo le ore ore 10.23 (sentenza,
pag. 74), la ricorrente non pretende che la prima Corte si sia sospinta in
arbitrio ritenendo apparentemente impossibile la sua presenza nello studio
dell'imputato in quella fascia oraria. Tanto meno di fronte all'avvenuta
riscostruzione dell'attività del medico in quel periodo (cfr. anche sentenza,
pag. 67) e tanto meno ancora per rapporto alla questione di sapere se tra le
ore 10.45 e le 11.00 essa fosse ancora incapace a resistere, al punto che la
prima Corte ha concluso, anche in siffatta eventualità, per un atto sessuale
consenziente, ma dimenticato per effetto del “Dormicum” (sentenza, pag. 73
seg.). Anche per quanto riguarda l'impugnazione contro il proscioglimento
dall'accusa di atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a
resistere il ricorso di __________ deve quindi essere dichiarato inammissibile.
V. Sulle
spese e sulle ripetibili
- Gli
oneri processuali seguono la rispettiva soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP). L'imputato,
che ha presentato osservazioni ai ricorsi per il tramite dei suoi difensori, ha
diritto a un'equa indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP). Il suo
memoriale essendo dedicato quasi interamente al ricorso del Procuratore
pubblico, non si giustifica in ogni modo di chiamare le parti civili a corrispondere
somme in denaro.
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso del Procuratore
pubblico è respinto.
- Gli
oneri di tale ricorso, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 1'400.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
1'500.–
sono
posti a carico dello Stato, che rifonderà a __________ un'indennità di fr.
3'000.– per ripetibili.
-
Il
ricorso di __________ è inammissibile.
-
Gli
oneri di tale ricorso, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 900.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
1'000.–
sono
posti a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
-
Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso di __________ è respinto.
-
Gli
oneri di tale ricorso, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 900.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
1'000.–
sono
posti a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
– dott.
__________;
– avv.
__________;
– avv.
__________;
– Ministero
Pubblico, 6901 Lugano;
– __________;
– avv. __________;
– Corte delle
assise correzionali di Lugano;
– Comando della
polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;
– Ministero
pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: l'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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