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Numero d'incarto:
17.2002.69
Data decisione, Autorità:
03.04.2003, CCRP
Incarto n.
17.2002.69
Lugano
3 aprile 2003/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Cometta e Cocchi
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente
per statuire sul ricorso per cassazione del 7 novembre 2002 presentato da
(patrocinata dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 1° ottobre 2002 dalla Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 4, nei suoi confronti;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con
decreto di accusa del 6 maggio 2002 il Procuratore pubblico ha posto __________
in stato di accusa per ripetuto abuso di impianti di telecomunicazioni, per
avere a __________ e altre località del Cantone, per malizia, chiamandoli col telefono
a ogni ora del giorno o della notte, ripetutamente abusato di impianti di telecomunicazione
allo scopo di importunare __________. In applicazione della pena, egli ne ha
proposto la sua condanna a 20 giorni di arresto da espiare. Al decreto di
accusa __________ ha interposto opposizione.
B. Con
sentenza del 6 maggio 2002 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, previa
dichiarazione di contumacia, ha riconosciuto __________ autrice colpevole di
ripetuto abuso di impianti di telecomunicazione riferito al periodo maggio
2001–marzo 2002 e a una parte delle relative imputazioni, condannandola alla
pena di 15 giorni di arresto da espiare.
C. Contro
la sentenza predetta __________ ha inoltrato il 4 ottobre 2002 una dichiarazione
di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame,
presentati il 7 novembre successivo, essa chieda l'annullamento della sentenza
impugnata e il rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio. Con
osservazioni del 10 dicembre 2002 il Procuratore pubblico ha chiesto la
reiezione del ricorso. Con scritti del 26 e del 29 novembre 2002 le parti
civili hanno comunicato di non presentare osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Contro
sentenze contumaciali – come nella fattispecie – il ricorso per cassazione è
unicamente ammissibile se esso è diretto contro la dichiarazione di contumacia
stessa, ossia ha per oggetto la questione di sapere se il giudice abbia deciso
a ragione o a torto di procedere in assenza dell'accusato (Rep. 1982 pag. 194
con la sentenza del Tribunale federale parzialmente riprodotta in calce; CCRP,
sentenza del 2 aprile 1998 in re G. consid. 5 con riferimenti).
- La
ricorrente insorge contro la dichiarazione di contumacia, facendo anzitutto
carico al Pretore di non avere celebrato il processo in sua assenza, nonostante
che l'art. 229 CPP consenta a determinate condizioni un'eventualità del genere.
La critica cade nel vuoto per le considerazioni che seguono:
a) L'art. 229 cpv.
1 CPP stabilisce che il presidente della Corte di assise, sentito il
Procuratore pubblico e tutte le parti, "può autorizzare l'accusato a non
presenziare al dibattimento, se sono fatte vale preminenti ragioni". La
norma riprende alla lettera il cessato art. 177 cpv. 1 CPP, introdotto nel
(vecchio) Codice di procedura penale con effetto al 1°gennaio 1993. Ottenuto il
permesso di non comparire, l'accusato è processato come se fosse presente,
senza pregiudizio per lui (Messaggio aggiuntivo concernente la revisione totale
del Codice di procedura penale, del 20 marzo 1991, in: Verbali del Gran
Consiglio, sessione ordinaria primaverile 1992, vol. 3, pag. 1849 in fondo).
Contro una sentenza di condanna egli può quindi ricorrere alla Corte di
cassazione e di revisione penale.
Diversa è la
situazione qualora l'accusato non intenda essere processato in absentia,
ma chieda un rinvio del dibattimento. Simile eventualità è regolata dall'art.
237 cpv. 2 CPP, che contempla appunto l'ipotesi di un rinvio (o di una sospensione,
se il dibattimento è già cominciato) per malattia o grave impedimento, ma
"solo per tempo determinato". Ove l'impedimento sia duraturo, si
procede al giudizio; "sono in tal caso applicabili le norme previste per
la procedura contro gli assenti, eccetto quelle riguardanti le
pubblicazioni" (art. 237 cpv. 3 CPP). Le norme sul processo contumaciale
fanno sì che una sentenza di condanna non possa essere impugnata con ricorso
per cassazione (DTF 122 I 36; cfr., anche DTF 121 IV 341 consid. 1a e 2a).
Entro i termini di prescrizione dell'azione penale l'imputato può chiedere in
ogni momento, tuttavia, la revoca del giudizio pronunciato in assenza e lo
svolgimento del processo con rito ordinario (art. 316 cpv. 1 CPP; CCRP,
sentenza del.2 aprile 1998 in re G. consid. 2). Nei casi davanti alla Pretura
penale, egli deve attivarsi entro sei mesi dalla emanazione della sentenza
contumaciale (art. 277 cpv. 4 CP).
b) Nei
procedimenti di opposizione ai decreti di accusa l'art. 274 cpv. 1 seconda
frase vCPP in vigore al momento dell'emanazione della sentenza impugnata, si
limitava a disporre che il Pretore può dispensare le parti con domicilio
all'estero dal presenziare al dibattimento "se adducono motivi importanti
e se il procedimento può essere condotto nonostante la loro assenza". La
norma si riconduceva all'art. 228 del disegno di legge contenuto nel messaggio
dell'11 marzo 1987 (Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale
1994, vol. 2, pag. 1078), criticato nel messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991
proprio perché privilegiava "acriticamente e inaccettabilmente per
rispetto alla parità di trattamento chi ha il domicilio all'estero "(
Raccolta citata, sessione ordinaria primaverile 1992, vol. 3, pag. 1849). Non
di meno esso era stato ripreso senza commento nel rapporto della Commissione speciale
dell' 8 novembre 1994 (pag. 80 in basso e pag. 190) e approvato come tale dal
Gran Consiglio. Se per i processi davanti alle assise, quindi, il legislativo
aveva tenuto conto delle critiche enunciate nel messaggio aggiuntivo del 20 marzo
1991 (tant'è che l'art. 229 cpv. 1 CPP era stato riformulato), per i processi
riguardanti le opposizioni a decreti di accusa esso aveva approvato
semplicemente quanto figurava nel messaggio originario dell'11 marzo 1987. Ciò
non sembra nemmeno ricondursi a una svista: l'art. 277 cpv. 1 vCPP specificava
esplicitamente, anzi, che il giudice giudica in contumacia ogni accusato che
non compaia nel giorno fissato per il dibattimento "senza la
giustificazione prevista dall'art. 274" (che riguardava, appunto, le sole
parti domiciliate all'estero). Ne segue che il Codice di procedura applicabile
alla fattispecie non contempla alcuna base legale perché un Pretore possa
dispensare un accusato con domicilio nel Canton Ticino dal comparire in aula
(CCRP, sentenza del 2 aprile 1998 in re G. consid. 3). Stabilendo che i
certificati medici prodotti non consentissero – comunque sia – di dispensare la
prevenuta dal presenziare al pubblico dibattimento, ossia di non celebrare il
processo in sua assenza nelle forme ordinarie in applicazione dell'art. 229
cpv. 1 CPP, il Pretore ha statuito correttamente.
-
Secondo
la ricorrente, il Pretore avrebbe comunque dovuto rinviare il dibattimento per
consentire l'allestimento della perizia psichiatrica ex art. 10 e 11 CP
ordinata dal Procuratore pubblico in un procedimento penale parallelo.
L'argomento non può però entrare in considerazione. Per evitare la personale
comparizione davanti al Pretore, la ricorrente avrebbe infatti dovuto documentare
una malattia o un grave impedimento temporaneo ai sensi dell'art. 237 cpv. 2
CPP (art. 313 cpv. 2 CPP). Secondo il Pretore, essa non ha però soddisfatto
tale esigenza, poiché i certificati medici prodotti non attestano con
precisione la sua pretesa incapacità ad essere processata (sentenza, pag. 6).
Orbene, la ricorrente sorvola su questa considerazione, persistendo nel sostenere
che il rinvio del processo, proposto anche all'inizio del dibattimento, si
imponeva per consentire l'assunzione di una determinata prova, ossia della
perizia psichiatrica sul suo stato mentale. Una argomentazione del genere è
però inammissibile, perché non attinente alla dichiarazione di contumacia, la
sola impugnabile con ricorso per cassazione, ma al merito del processo, ossia a
un argomento sottratto alla Corte di cassazione e di revisione penale
confrontata con sentenza emanata in assenza dell'accusato. Sia come sia, avuto
riguardo all'atteggiamento dell'accusata ricordato a pag. 6 della sentenza
impugnata e, in particolare, ai tentativi da essa messi in atto per sottrarsi
proprio alla prova peritale ora invocata, il Pretore aveva una valida ragione
per non procrastinare il procedimento e, pertanto, per procedere nelle forme
contumaciali, tenuto anche conto del rischio di prescrizione dell'azione penale
e, in ogni modo, del diritto della condannata di chiedere la revoca della
sentenza contumaciale (art. 277 cpv. 3 CPP).
-
Da
quanto precede discende che nella misura in cui è ammissibile, il ricorso deve
essere respinto siccome infondato. Gli oneri processuali seguono la
soccombenza, ossia sono posti a carico della ricorrente (art. 15 cpv. 1 e 9
cpv. 1 CPP).
Per
questi motivi,
richiamata
sulle spese la LTG
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr. 100.–
fr. 600.–
sono
posti a carico della ricorrente.
- Intimazione:
– __________;
– avv. __________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– __________
(parte civile);
– avv. __________ (per
le parti civili __________);
– Comando della polizia
cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;
– Ministero
pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle
istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Pretura
di Lugano, Sezione 4, 6901 Lugano.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il
presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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