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Numero d'incarto:
17.2002.65
Data decisione, Autorità:
29.11.2002, CCRP
Incarto n.
17.2002.65
Lugano
29 novembre
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e
Cometta
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 29 ottobre 2002 presentato da
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________)
contro
la
sentenza emanata il 18 settembre 2002 della presidente della Corte delle assise
correzionali di Lugano nei confronti suoi e di
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________)
non ricorrente;
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il giudizio sulle spese
e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 18 settembre 2002 emanata nelle forme contumaciali
la presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha riconosciuto
__________ e __________ autori colpevoli di truffa per avere, a scopo di
indebito profitto, indotto __________ ad atti pregiudizievoli al suo patrimonio
per complessivi fr. 94'920.– e £ 313'857'201. In applicazione della pena, essa
ha condannato __________ a 18 mesi di detenzione e __________ a 14 mesi di
detenzione, entrambi con l'espulsione dalla Svizzera per tre anni. Ambedue le
pene privative della libertà sono state sospese condizionalmente con un
periodo di prova di due anni. La presidente della Corte di assise ha mantenuto
inoltre il sequestro conservativo in garanzia del risarcimento del danno a
__________, costituitosi parte civile, sul saldo del conto n. __________ e sul
saldo del libretto al risparmio n. __________ presso la __________.
B. Contro la sentenza predetta __________ ha introdotto il 23 settembre
2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nei motivi del gravame, presentati il
29
ottobre successivo, egli chiede l'annullamento della sentenza impugnata. Il
ricorso non è stato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente si duole che la presidente della Corte di assise lo ha
dichiarato contumace dopo avere respinto, senza valido motivo, la sua istanza
volta al rinvio del processo, pur fondata su ragioni oggettive. Egli ricorda al
proposito che l'autorità italiana gli ha imposto di presentarsi quotidianamente
dai Carabinieri di __________ (Roma) per il deposito della firma, e ciò come
misura sostitutiva dell'arresto conseguente a un procedimento penale aperto in
Italia. A tale esigenza egli non è riuscito a ovviare, suo malgrado, entro il
giorno del dibattimento.
- Ricordato che il 6 settembre 2001 (un anno addietro) il processo a
carico dei due accusati era già stato aggiornato al 1° ottobre 2001, la
presidente della Corte di assise ha rilevato che il 24 settembre 2001 il
ricorrente aveva presentato un'istanza di rinvio, motivandola con
l'impossibilità di comparire in aula per il fatto di trovarsi in stato di
arresto in Italia a causa di un procedimento penale per riciclaggio, ripetuta
truffa, frode informatica e falso. Preso atto della situazione, il processo era
stato aggiornato a data da stabilire. L'imputato essendo stato rimesso in libertà
il 6 giugno 2002, il processo è poi stato fissato per il 18 settembre
successivo. Se non che, il 1° luglio 2002 __________ era stato arrestato nel
Ticino in relazione ad altre indagini penali, salvo essere rilasciato il 25
luglio successivo (sentenza, pag. 9).
Ciò
premesso, la prima giudice ha ricordato di avere ricevuto il 17 settembre 2002,
il giorno prima del dibattimento, una nuova istanza di rinvio fondata su un
preteso impedimento oggettivo a comparire in ragione dell'obbligo imposto
all'interessato il 6 luglio 2002 dal GIP di Roma, quale misura sostitutiva
dell'arresto, di presentarsi quotidianamente presso i carabinieri di
__________. In tale domanda __________ sosteneva che il suo legale italiano gli
aveva comunicato di avere sollecitato più volte una dispensa temporanea da tale
onere, in modo da affrontare la trasferta in Svizzera, ma senza esito. Se non
che, ha soggiunto la presidente della Corte, tale affermazione non trovava
conferma nelle copie delle istanze presentate al GIP, ma solo in un fax
(prodotto in parte) inviato al patrocinatore svizzero di __________ dal legale
italiano. Con fax inviato al Tribunale penale cantonale nel tardo pomeriggio
del 17 settembre 2002 l'accusato ha poi integrato l'istanza di rinvio,
precisando che in realtà il legale italiano aveva assunto la sua difesa solo il
12 settembre 2002 e non aveva ancora avuto il tempo per rivolgersi al GIP (sentenza,
pag. 9). Sarebbe bastato però, a suo avviso, rinviare il dibattimento di tre
giorni, ciò che gli avrebbe permesso di ottenere dal magistrato italiano la
dispensa della firma per un breve lasso di tempo (sentenza, pag. 9 e 10).
Rilevato
che il legale ticinese del prevenuto conosceva già nell'ottobre del 2001 il
nome del precedente patrocinatore italiano del suo assistito, la prima giudice
ha respinto l'istanza di rinvio, riproposta all'inizio del dibattimento dal
patrocinatore del prevenuto, assente (verbale del processo, pag. 2 seg.). Essa
ha soggiunto che, come risultava dagli accertamenti telefonici da lei esperiti
presso l'ufficio di presidenza del GIP di Roma, il cui esito è stato reso noto
alle parti al dibattimento, né l'accusato né i legali italiani o svizzeri si
sono mai attivati per ovviare all'impedimento invocato nell'istanza, nessuno di
essi avendo mai presentato alcuna istanza perché l'accusato fosse autorizzato
a trasferirsi in Svizzera. L'impedimento invocato era dovuto quindi a negligenza
del prevenuto, che in circostanze del genere non poteva chiedere, in forza di
tale impedimento, un rinvio del processo. A costui sarebbe bastato infatti rivolgersi
al magistrato italiano, postulando un permesso ottenibile in soli tre giorni.
D'altro canto, ha sottolineato la prima giudice, la Corte di cassazione e di
revisione penale ha avuto modo di affermare che se la CEDU garantisce
all'accusato la facoltà di comparire personalmente al dibattimento, tale
principio non è assoluto, essendo possibile celebrare il processo anche in
assenza di lui quando – ad esempio – egli rifiuta di comparire o si pone
colpevolmente nella condizione di non poter comparire o è allontanato perché
turba lo svolgimento dell'udienza. In ogni modo, essa ha concluso, all'imputato
rimane sempre la possibilità, in applicazione dell'art. 316 CPP, di chiedere la
revoca del giudizio (sentenza, pag. 10).
- Secondo l'art. 237 cpv. 2 CPP il rinvio o la sospensione del dibattimento
possono essere accordati solo per tempo determinato per malattia o grave
impedimento dell'accusato o del suo difensore (lett. a) o per malattia o altro
grave impedimento a comparire di un testimone o perito o della parte lesa
citata come testimone, qualora la deposizione sia importante per il processo e
non possa essere altrimenti supplita (lett. b.). In concreto la decisione di
procedere in assenza dell'accusato (art. 312 segg. CPP) sfugge alla critica.
Certo, la comparizione del ricorrente in aula dipendeva dalla dispensa, da
parte dell'autorità italiana, di presentarsi quotidianamente presso i
Carabinieri di __________ in ossequio alla decisione presa il 6 luglio 2002 dal
GIP di Roma come misura sostituiva dell'arresto, ordinato nell'ambito di un procedimento
penale pendente in Italia. Per ammissione del ricorrente medesimo, tuttavia,
tale ostacolo poteva essere agevolmente superato ottenendo in alcuni giorni un
permesso da parte della magistratura italiana su semplice istanza. Nonostante
la scarcerazione avvenuta il 6 giugno 2002 e il conseguente aggiornamento del
processo in Svizzera per il 18 settembre 2002 (circostanza nota), il ricorrente
era però rimasto inattivo, contrariamente a quanto pretendeva in un primo
momento nell'istanza di rinvio del 17 settembre 2002, seppure con riferimento a
uno scritto del legale che si occupava del caso in Italia (sentenza, pag. 9). E
la presidente della Corte di assise ha appurato senza equivoco, telefonando
all'ufficio di presidenza del GIP di Roma, che né l'accusato né i suoi
difensori italiani o svizzeri si erano mai attivati in qualche modo per
rimediare all'impedimento invocato nell'istanza di rinvio (sentenza, pag. 10).
Se
ne conclude che, non accordando un ulteriore rinvio, foss'anche di pochi
giorni, la presidente della Corte non ha violato l'art. 237 CP. Insistere
nell'affermare che la mancata comparizione all'udienza del 18 settembre 2002
non era imputabile al ricorrente non è serio. Come non è serio pretendere che
sarebbe spettato alla prima Corte attivarsi presso la magistratura italiana per
ottenere lo svincolo dall'obbligo imposto al ricorrente dal GIP di Roma con
decisione del 6 luglio 2002. Per tacere del fatto che il ricorrente non manca
di contraddirsi, ove appena si ricordi che davanti alla prima Corte egli aveva
asserito che una sua semplice istanza sarebbe bastata per ottenere lo svincolo
dall'autorità italiana. Ad ogni buon conto il ricorrente trascura che, quand'anche
si considerasse fondato il suo ricorso, egli sarebbe comunque tenuto a comparire
davanti a una Corte di assise previa nuova citazione. Egli verrebbe a trovarsi
perciò nella stessa situazione in cui si troverebbe se facesse capo alla revoca
della sentenza contumaciale, come prevede l'art. 316 CPP. Per il rimanente non
giova dilungarsi e si rinvia alle pertinenti considerazioni esposte nella
sentenza impugnata (pag. 10 in fondo).
- Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv.
1 CPP).
Per questi motivi,
in applicazione
dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e vista sulle spese
anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 700.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
800.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione a:
– __________;
– avv.
– __________;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Presidente
della Corte delle Assise correzionali di Lugano;
– Comando
polizia cantonale, SG/SC, 6500 Bellinzona;
– Ministero
pubblico, SERCO, 6500 Bellinzona;
– Sezione
dell'esecuzione delle pene e delle misure, CP 238, Taverne;
– Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio stranieri, 6500 Bellinzona;
– avv.
__________ (rappr. PC).
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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