AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2002.50
Data decisione, Autorità:
23.05.2003, CCRP
Incarto n.
17.2002.50
17.2002.51
17.2002.52
(rinvio TF)
Lugano
23 maggio
2003/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente
G. A. Bernasconi e
Cometta
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sui ricorsi per cassazione presentati
– il 23 febbraio 2001 (inc. 17.2001.10 e 17.2002.50) da
__________,
(ora
patrocinato dall'avv. __________)
– il 26 febbraio 2001 (inc. 17.2001.11 e 17.2002.51) da
__________,
(patrocinata dall'avv. __________)
– il 26 febbraio
2001 (inc.17.2001.12 e 17.2002.52) dal
Procuratore pubbico del Cantone TICINO
contro
la
sentenza emanata il 17 gennaio 2001 dal presidente della Corte delle assise
correzionali di __________;
esaminati gli atti,
vista la sentenza
del Tribunale federale 6S.452/2002 del 29 aprile 2002;
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione di __________;
-
Se dev'essere accolto
il ricorso per cassazione di __________;
-
Se dev'essere accolto
il ricorso per cassazione del Procuratore pubblico;
-
Il giudizio sulle
spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 17 gennaio 2001 il presidente della Corte delle
assise correzionali di Leventina in Bellinzona ha giudicato __________ e
__________ per tratta di esseri umani, riciclaggio di denaro, infrazione e
contravvenzione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri, contravvenzione
alla legge federale sugli stupefacenti e infrazione alla legge federale sulle
armi. Egli ha riconosciuto:
– __________
autrice colpevole di tratta di esseri umani per avere avviato alla
prostituzione 20 donne, tra il novembre del 1998 e il maggio del 2000, nell'osteria
__________, da lei gestita congiuntamente a __________ e, tra il settembre del
1998 e il maggio del 2000, di altre 38 donne in vari locali ticinesi;
– __________, inoltre, autrice colpevole di riciclaggio di denaro
per avere inviato all'estero almeno fr. 10'000.– di origine criminosa, autrice
colpevole di infrazione e contravvenzione alla legge federale sul domicilio e
la dimora degli stranieri per avere favorito l'entrata e il soggiorno illegale
di 6 donne nell'osteria __________, per avere illegalmente soggiornato essa
medesima in Svizzera dal 26 ottobre al 5 novembre 1998 e per avere esercitato
un'attività lucrativa senza permesso tra il 26 luglio e il 26 ottobre 1998,
oltre che autrice colpevole di contravvenzione alla legge federale sugli
stupefacenti per avere consumato un'imprecisata quantità di cocaina e marijuana;
– __________ autore colpevole di tratta di esseri umani per avere
avviato alla prostituzione 20 donne, tra il novembre del 1998 e il maggio del
2000, nell'osteria __________, da lui gestita congiuntamente a __________ e,
tra l'agosto e il settembre del 1999, di altre 5 o 6 donne nello stesso
esercizio pubblico;
– __________,
inoltre, autore colpevole di riciclaggio di denaro per avere inviato all'estero
almeno fr. 10'000.– di origine criminosa, autore colpevole di infrazione alla
legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri per avere favorito l'entrata
e il soggiorno illegale di almeno 6 donne nell'osteria __________, per avere
impiegato senza autorizzazione il cittadino lettone __________, oltre a una
settantina di donne lettoni e a un imprecisato numero di donne dell'America latina,
come pure autore colpevole di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti
per avere consumato un imprecisato quantitativo di cocaina e marijuana, oltre
che autore colpevole di infrazione alla legge federale sulle armi per avere,
senza diritto, acquistato e detenuto una pistola Maverick “367 Magnum”.
In
applicazione della pena, il presidente della Corte di assise ha condannato:
– __________
a 18 mesi di detenzione, a una multa di fr. 7'000.– e all'espulsione dal
territorio svizzero per 3 anni;
– __________
a 14 mesi di detenzione e a una multa di fr. 5'000.–, quest'ultima parzialmente
aggiuntiva a una multa di fr. 200.– inflittagli con decreto di accusa del 27
settembre 1999.
A
entrambi gli imputati il presidente della Corte ha computato il carcere
preventivo sofferto. Egli ha sospeso inoltre l'esecuzione delle pene detentive
e l'espulsione nei confronti di __________ con un periodo di prova di 2 anni.
Infine egli ha ordinato la confisca di fr. 20'000.– depositati sul conto n.
__________ presso la Banca __________, di fr. 19'806.10 in contanti e della
pistola.
B. Contro la sentenza di assise sia __________ e __________ sia il
Procuratore pubblico sono insorti alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Statuendo con sentenza del 29 maggio 2001 essa:
– ha
respinto il ricorso del Procuratore pubblico ;
– ha
accolto il ricorso di __________, nel senso che l'ha prosciolta dall'imputazione
di tratta di esseri umani e di riciclaggio di denaro, condannandola per i rimanenti
reati (infrazione e contravvenzione alla legge federale sul domicilio e la dimora
degli stranieri e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti) a 2
mesi di detenzione, computato il carcere preventivo sofferto, all'espulsione
dalla Svizzera per 3 anni (pene sospese condizionatamente con un periodo di
prova di 2 anni) e a una multa di fr. 4'000.–;
– ha
accolto il ricorso di __________, nel senso che l'ha prosciolto dall'imputazione
di tratta di esseri umani e di riciclaggio di denaro, condannando per i rimanenti
reati (infrazione e contravvenzione alla legge federale sul domicilio e la dimora
degli stranieri, contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e infrazione
alla legge federali sulle armi) a 2 mesi di detenzione (computato il carcere
preventivo sofferto), pena sospesa condizionalmente con un periodo di prova di
2 anni, e a una multa di fr. 4'000.–, parzialmente aggiuntiva a quella di fr.
2'000.– inflittagli con decreto di accusa del 27 settembre 1999;
– ha
annullato la confisca e ha disposto la liberazione a favore del titolare di fr.
20'000.– depositati sul conto n. __________ presso la Banca __________ e di fr.
19'806.10 in contanti.
C. Il Procuratore pubblico ha impugnato la sentenza predetta con
ricorso per cassazione al Tribunale federale. Con sentenza del 29 aprile 2002
quest'ultimo ha parzialmente accolto il ricorso nella misura in cui era ammissibile
e ha rinviato la causa all'autorità cantonale per nuovo giudizio nel senso dei
considerandi (DTF 128 IV 117).
Considerando
in diritto: 1. Se accoglie un ricorso per cassazione per quanto riguarda l'azione
penale, il Tribunale federale annulla la decisione impugnata e rinvia la causa
all'autorità cantonale (art. 277ter cpv. 1 PP). Quest'ultima deve
porre a fondamento della sua decisione i considerandi di diritto della sentenza
di cassazione (DTF 123 IV 1 consid. 1 pag. 3), limitandosi a esaminare i punti
che devono essere oggetto della nuova decisione in base ai considerandi del
Tribunale federale. I punti che non sono stati messi in discussione davanti al
Tribunale federale rimangono acquisiti (DTF 121 IV 109 consid. 7 pag. 128 con
richiami). Il Tribunale federale ha precisato nondimeno che nei limiti del
divieto della riformatio in peius la nuova decisione può anche
riguardare punti non contestati dinanzi al Tribunale federale, in quanto la
loro connessione lo esiga (DTF 123 IV 1 consid. 1 pag. 3, 121 IV 109 consid. 7
pag. 128 con rinvii).
- Il Tribunale federale ha disposto il rinvio della causa all'autorità
cantonale perché statuisca di nuovo, anzitutto, sui ricorsi di __________ e
__________ riguardanti l'imputazione di tratta di esseri umani (art. 196 CP),
dalla quale i due sono stati prosciolti in secondo grado con riferimento a DTF
126 IV 225. Esso ha rilevato che, conformemente alla giurisprudenza pubblicata
in DTF 126 IV 225, i presupposti di tale reato possono ravvisarsi anche in presenza
di giovani donne consenzienti, se il loro consenso è viziato, e che per
escludere con certezza una qualsiasi relazione di dipendenza che intaccherebbe
il libero consenso le autorità devono prestare attenzione particolare alle
condizioni, segnatamente sociali ed economiche, in cui le donne accettano di
darsi alla prostituzione (DTF 128 IV 117 consid. 4b pag. 123). Posto che
secondo l'art. 196 CP non vi è tratta di esseri umani solo se non è
pregiudicato il diritto all'autodeterminazione sessuale, ossia in mancanza di
una qualsiasi forma di abuso o sfruttamento di una situazione di vulnerabilità,
esso ha sottolineato che il consenso deve corrispondere effettivamente alla
volontà delle persone coinvolte, le quali devono essere adeguatamente informate
sul loro destino e devono essere coscienti di quanto le aspetta, senza essere
influenzate da condizioni di debolezza o incertezza. La nozione di consenso
deve essere interpretata in modo restrittivo, tenendo conto dei molteplici
rapporti di dipendenza in cui possono trovarsi tali persone, soprattutto se
straniere. Nel caso di persone che si recano all'estero per prostituirsi, il
consenso effettivo va ammesso con estrema prudenza, poiché il rischio di
sfruttamento di una situazione di povertà è particolarmente acuto (DTF 128 IV
117 consid. 4c pag. 126).
Ciò
premesso, il Tribunale federale ha ricordato i motivi che avevano indotto la Corte
di cassazione e di revisione penale ad annullare la condanna degli imputati per
tratta di esseri umani: le ragazze giunte nel Ticino sapevano a quali
condizioni dovevano prostituirsi e non hanno subito costrizioni o pressioni né
erano state influenzate da un qualsiasi rapporto di dipendenza; esse si
prostituivano liberamente, non venivano loro imposti clienti, esse non sono mai
state minacciate o percosse e decidevano in modo autonomo delle loro
prestazioni, compresa la durata e il prezzo (DTF 128 IV 117 consid. 5a pag.
127). Secondo il Tribunale federale tali elementi non bastavano tuttavia per
escludere una tratta di esseri umani. Esso ha ritenuto che, stando agli accertamenti
dell'autorità cantonale, le donne si prostituivano per povertà. In tali
condizioni gli imputati avevano provocato e organizzato – tra il novembre del
1998 e il maggio del 2000 – l'arrivo in Svizzera di almeno 87 donne, di cui 43
avevano poi esercitato all'osteria __________ (20 circa delle quali grazie
all'intermediazione di terzi), mentre le altre erano state ingaggiate direttamente
da __________. Di sua iniziativa __________ aveva svolto anche un'attività in
proprio, procurando 38 donne provenienti da paesi dell'Est a vari postriboli
del Cantone. Dal canto suo, __________ aveva ingaggiato ancora 4 o 5 ragazze.
Si
trattava, sempre secondo il Tribunale federale, di un'operazione di chiara importanza,
ben strutturata, con una rete di intermediari efficiente, riguardante ragazze
che giungevano in Svizzera per sfuggire a condizioni economiche difficili e
migliorare così la loro situazione. Gli imputati avevano perciò coscientemente
profittato dell'evidente stato di necessità di tali persone. Anzi, la stessa
__________ era giunta pure lei in Svizzera per i medesimi motivi. Le donne,
d'altro canto, non potevano farsi un quadro completo di quanto avrebbero
vissuto una volta giunte in Svizzera. Il loro consenso, ha concluso il
Tribunale federale, non poteva perciò essere considerato effettivo, giacché
viziato da una situazione di vulnerabilità dovuta alle accertate precarie
condizioni economiche in cui vivevano. Poco importa che le ragazze non versassero
in uno stato di miseria tale da essere ridotte a una specie di schiavitù equiparabile
a quella vissuta da donne provenienti dal terzo mondo. Visto anche il numero di
prostitute implicate e la durata del traffico – ha soggiunto il Tribunale federale
– la fattispecie costituisce un tipico caso di tratta di esseri umani. Esso ha
perciò annullato la decisione impugnata e ha rinviato la causa a questa Corte
per nuovo giudizio, non senza rilevare che l'autonomia di cui le giovani
ragazze godevano nell'esercizio della prostituzione deve essere considerata
nella commisurazione della pena (DTF 128 IV 117 consid. 5c pag. 127).
-
Il Tribunale federale ha deciso il rinvio della causa per nuovo giudizio
anche sul ricorso del Procuratore pubblico diretto contro il proscioglimento
degli imputati, confermato da questa Corte, dall'accusa di tratta di esseri
umani per quanto riguarda la ventina di donne giunte all'osteria __________
grazie all'ingaggio diretto dei prevenuti, i quali avevano anticipato alle
interessate il denaro per il viaggio e le piccole spese. Riconsiderando la
giurisprudenza pubblicata in DTF 96 IV 118, su cui la Corte di assise si era
fondata per prosciogliere gli accusati con la motivazione che il ruolo svolto
da costoro non poteva essere equiparato a un'intermediazione, il Tribunale
federale ha ritenuto di estendere la nozione di “tratta di esseri umani” (art.
196 CP) anche a chi, come nella fattispecie, arruola all'estero giovani donne
in situazione di vulnerabilità, organizza il loro arrivo in Svizzera e
le ingaggia nel proprio postribolo, senza riguardo al fatto che egli agisca con
l'aiuto di intermediari prezzolati o direttamente. Di primo acchito, ha
concluso il Tribunale federale, l'attività dei due imputati adempie
indistintamente tali presupposti e come tale dev'essere perseguita, incombendo
comunque all'autorità cantonale di esaminare la questione tenendo conto delle
considerazioni che precedono (DTF 128 IV 117 consid. 6 pag. 128, in particolare
consid. 6c/bb e cc pag. 130 e 131).
-
Infine, il Tribunale federale ha disposto il rinvio della causa per
nuovo giudizio altresì sull'imputazione di riciclaggio di denaro (art. 305bis
CP), rispettivamente sulla confisca (art. 58 e 59 CP), avuto riguardo al rinvio
per quanto concerne l'applicazione dell'art. 196 CP, dal quale gli accusati
erano stati prosciolti. Esso non ha condiviso nemmeno l'argomento del primo
giudice, fondato sulla giurisprudenza pubblicata in DTF 122 IV 211 relativa al
traffico di stupefacenti e al suo finanziamento con denaro, secondo cui solo i
trasferimenti all'estero del denaro guadagnato dagli accusati con la tratta di
esseri umani (che è un crimine) e non destinato a compierla o a concluderla,
costituiscono riciclaggio, mentre non entrano in considerazione i trasferimenti
volti a compensare gli intermediari né gli invii degli anticipi per le spese di
viaggio e lo spillatico delle prostitute (sentenza di assise, consid. 10 pag.
28). A suo giudizio, la Corte di merito ha trascurato che la disposizione sulla
tratta di esseri umani e la disposizione sul riciclaggio hanno per fine la
salvaguardia di due beni giuridici distinti, rispettivamente la protezione
delle donne e della loro libertà sessuale e la buona amministrazione della
giustizia. Gli art. 196 e 305bis CP sono pertanto in concorso
perfetto, si delimitano in modo chiaro, hanno scopi autonomi e concernono fattispecie
diverse. Finanziare la tratta di esseri umani con denaro illecito proveniente
dalla tratta stessa o da altre attività illegali, sempre secondo il Tribunale
federale, non può quindi essere considerato come un atto accessorio
antecedente, corepresso dall'art. 196 CP, se lo scopo perseguito è
l'occultamento del provento di un crimine. In altri termini, se l'attività di
finanziamento della tratta, per quanto possa apparire indispensabile alla sua
preparazione, adempie al contempo i presupposti oggettivi e soggettivi
dell'art. 305bis CP, coloro che vi si dedicano sono punibili sulla
base degli art. 196 e 305bis CP, applicati in concorso. Ciò vale,
sempre secondo il Tribunale federale, per l'integrità dell'ammontare trasferito
dagli accusati all'estero, senza dover distinguere tra i compensi versati agli
intermediari e i soldi anticipati alle donne o il denaro inviato ai familiari
di __________ (DTF 128 IV 117 consid. 7f pag. 132).
Ciò
posto, il Tribunale federale ha ritenuto doversi accertare se l'importo versato
agli intermediari e anticipato alle ragazze fosse effettivamente il provento
della tratta di esseri umani (sentenza della Corte di assise, pag. 24) e se
sussistessero i presupposti soggettivi del riciclaggio, ossia la consapevolezza
(per dolo diretto o eventuale) dell'autore che il suo atto può vanificare la ricerca
dell'origine, il ritrovamento e la confisca dei valori patrimoniali.
Accertamenti sull'intenzione degli accusati, sempre secondo il Tribunale
federale, occorrono anche per quanto riguarda la somma di fr. 10'000.– versata
da __________ ai familiari in Lettonia e considerata dal primo giudice di
sicura provenienza illecita. Il Tribunale federale ha pertanto invitato l'autorità
cantonale a esaminare se il riciclaggio può oggettivamente concernere un ammontare
superiore a quello già stabilito, tenendo conto – tra l'altro – che la tratta
di esseri umani riguarda non meno di 87 donne, e di verificare se gli accusati
avevano la volontà, diretta o eventuale, di riciclare tali proventi (DTF 128 IV
117 consid. 7f pag. 132). Il Tribunale federale ha ordinato il rinvio della
causa anche perché l'autorità cantonale riesamini la questione della confisca
in funzione dei considerandi che precedono, procedendo a una stima della somma
da incamerare, tenendo calcolo che la tratta riguarda appunto 87 donne e
appurando se siano adempiuti i requisiti per pronunciare un risarcimento
compensatorio giusta l'art. 59 cpv. 2 CP (DTF 128 IV 117 consid. 8 non pubblicato).
-
Seguendo le indicazioni del Tribunale federale (sopra, consid. 2), i
ricorsi di __________ e __________ diretti contro la condanna per tratta di
esseri umani (sentenza di assise, dispositivi n. 1.1.1 e 1.1.2, rispettivamente
n. 2.1.1 e 2.1.2) sono destinati all'insuccesso. Secondo il Tribunale federale,
entrambi gli imputati hanno coscientemente profittato della vulnerabilità in
cui le donne si trovavano a causa della povertà in patria, ciò che per finire
le aveva indotte a trasferirsi in Svizzera per esercitare la prostituzione.
Invano i ricorrenti invocavano perciò, fondandosi sulla sentenza DTF 126 IV
225, il consenso delle donne, in realtà viziato, anche perché costoro non
potevano farsi un quadro completo di quanto le attendeva In Svizzera. Certo,
nel ricorso i due imputati definivano arbitrario anche l'accertamento secondo
cui le donne avevano accettato di prostituirsi in Svizzera per sfuggire alla
povertà. La censura, esaminata solo di scorcio nella precedente sentenza, va
nondimeno respinta. Non si vede infatti perché la prima Corte sarebbe caduta in
arbitrio abbinando la trasferta delle donne nel Ticino e le disagiate
condizioni economiche in cui queste versavano, tant'è che esse non avevano
nemmeno il denaro per il viaggio e dovevano farselo anticipare dagli accusati o
dagli intermediari. D'altro canto, come detto, il Tribunale federale ha
enunciato chiaramente che le ragazze non dovevano necessariamente trovarsi in
uno stato di miseria tale da essere ridotte a una specie di schiavitù
equiparata a quella di donne provenienti dai paesi del terzo mondo. Bastava una
condizione di vulnerabilità dovuta alla ristrettezza economica.
Anzi, lo stesso Tribunale federale ha definito la fattispecie un “tipico” caso
di tratta di esseri umani, visto anche il numero di donne implicate e la durata
del traffico. Invano gli imputati si valevano altresì, nel ricorso a questa
Corte, dell'errore di diritto, già scartato dal primo giudice (sentenza di
assise, pag. 28). Che essi non siano stati oggetto di provvedimenti
amministrativi per il soggiorno delle ragazze nell'osteria __________ ancora
non era sufficiente, in effetti, perché essi potessero ritenersi autorizzati ad
approfittare delle precarie condizioni economiche delle donne, vulnerabili
all'idea di venire in Svizzera per prostituirsi.
-
Il
ricorso di __________ e __________ merita invece accoglimento, ancorché per
motivi diversi da quelli addotti, nella misura in cui è diretto contro la
condanna per riciclaggio di denaro (art. 305bis CP). Il Tribunale
federale ha rinviato la causa affinché si esamini, tra l'altro, se gli accusati
avessero la volontà, fosse solo eventuale, di riciclare la somma di fr.
10'000.– oggetto dei dispositivi n. 1.2 e 2.2 della sentenza di assise. La
Corte di cassazione e di revisione penale non può accertare essa medesima tale
circostanza decisiva, gli elementi agli atti non essendo sufficienti (art. 296
cpv. 1 in fine CPP). Il fascicolo del processo va ritornato dunque a un'altra
Corte di assise perché giudichi di nuovo l'imputazione di riciclaggio, dopo
avere accertato quanto indica il Tribunale federale. La causa essendo stata
rinviata a questa Corte in seguito all'accoglimento del ricorso introdotto dal
Procuratore pubblico (consid. 7 che segue), l'imputazione per riciclaggio potrà
anche riguardare – con ogni evidenza – un importo più elevato di quello
figurante nella sentenza di assise. Statuito al riguardo, la nuova Corte
procederà alla ricommisurazione della pena, principale (pena privativa della
libertà, ammontare della multa) e accessoria (espulsione), e giudicherà di
nuovo la sospensione condizionale, tenendo conto che la tratta di esseri umani
comprende non solo le donne menzionate nei dispositivi n. 1.1 e 1.2 della
sentenza impugnata, ma anche quelle (una ventina) giunte nel Ticino grazie
all'intervento diretto degli accusati (v. sopra, consid. 3). Nella
commisurazione della pena la Corte di assise considererà, ovviamente, anche i
reati che hanno formato oggetto di condanna definitiva (dispositivi n. 1.3,
1.4, 2.3, 2.4 e 2.5 della sentenza di assise). Quanto alla confisca, essa va
mantenuta per lo meno nella misura stabilita dal primo giudice, le censure di
arbitrio sollevate a suo tempo dai ricorrenti apparendo già a un primo esame
prive di pertinenza. Come si vedrà in appresso, la Corte di assise dovrà poi
stabilire se, dato l'esito del ricorso del Procuratore pubblico (v. consid. 7),
la confisca debba estendersi a un importo più alto, rispettivamente se siano
dati i presupposti per un risarcimento compensativo giusta l'art. 59 cpv. 2 CP.
-
Per quanto riguarda il ricorso del Procuratore pubblico, esso va
accolto anzitutto nella misura in cui è diretto contro il proscioglimento di
__________ e __________ dall'accusa riguardante la tratta di esseri umani per
la ventina di ragazze giunte in Svizzera grazie alla loro diretta attivazione.
Anche in tal caso, difatti, gli imputati hanno fatto leva sulla vulnerabilità
delle donne, in condizioni di povertà. Il ricorso del Procuratore pubblico va accolto
altresì nella misura in cui tende alla condanna per riciclaggio di denaro oltre
la somma di fr. 10'000.–. Come si è visto, il Tribunale federale ha rinviato la
causa in sede cantonale affinché si ridetermini l'entità del riciclaggio senza
vincolo alla distinzione operata dalla prima Corte (pag. 28 seg. della sentenza
impugnata), considerando in particolare che la tratta comprende pure la ventina
di ragazze giunte nel Ticino grazie all'intervento diretto degli accusati, di
cui va accertato l'agire per dolo diretto o eventuale. Una volta giudicata
nuovamente l'imputazione di riciclaggio (sopra, consid. 4 e 6), la prima Corte
ricommisurerà la pena, principale (pena privativa della libertà, ammontare
della multa) e accessoria (espulsione) e si rideterminerà sulla sospensione
condizionale, tenendo conto – si ripete – che la condanna per tratta di esseri
umani comprende, oltre alle ragazze indicate nei dispositivi n. 1.1 e 2.1 della
sentenza di assise, anche la ventina di donne ingaggiate direttamente da __________,
d'intesa con __________. La nuova Corte considererà anche i reati oggetto di
condanna passata in giudicato, non toccati dalla decisione di rinvio del
Tribunale federale. Essa deciderà infine se la confisca, rispettivamente il
risarcimento compensativo dell'art. 59 cpv. 2 CP, debba colpire una somma più
elevata di quella fissata dalla prima Corte nel dispositivo n. 5 della sentenza
impugnata.
-
Riassumendo, i ricorsi di __________ e __________ vanno respinti
nella misura in cui riguardano la condanna per tratta di esseri umani e la
confisca di fr. 20'000.–, oltre che di fr. 19'806.10, mentre vanno accolti
nella misura in cui sono diretti contro la condanna per riciclaggio di denaro.
Il ricorso del Procuratore pubblico va, a sua volta, accolto nella misura in
cui è diretto contro il proscioglimento dall'imputazione di tratta di esseri
umani riferita alla ventina di ragazze ingaggiate direttamente dagli imputati,
contro la mancata condanna degli stessi per riciclaggio di denaro relativamente
a un importo più elevato di quello stabilito dalla Corte di assise (fr.
10'000.–) e contro la mancata confisca di somme eccedenti quelle stabilite
dalla Corte medesima (fr. 40'000.– circa). Il ricorso del Procuratore pubblico
va respinto invece nella misura in cui è diretto contro il proscioglimento dall'accusa
di infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri, il
Tribunale federale avendo respinto su tal punto il ricorso a esso inoltrato. La
causa va rinviata infine alla Corte di assise per nuovo giudizio
sull'imputazione di riciclaggio di denaro e sulla confisca, come pure per la
ricommisurazione della pena, principale e accessoria.
-
Se
fu pronunciata la cassazione, lo Stato sopporta le spese posteriori all'atto
che l'ha determinata (art. 15 cpv. 2 CPP). In concreto la cassazione della
sentenza di assise si limita ad alcuni dispositivi, di modo che per quanto
attiene ai ricorsi di __________ e __________ una parte dei costi dovrebbe
essere addebitata ai ricorrenti medesimi (art. 15 cpv. 1 combinato con l'art.
9 cpv. 1 CPP). Dato nondimeno che il caso si è rivelato coinvolgere questioni
di principio, soccorrono giuste ragioni perché lo Stato assuma l'integralità
degli oneri derivanti dalla procedura di ricorso. Il grado di soccombenza non
giustifica, in ogni modo, l'attribuzione di ripetibili.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. I ricorsi di __________ e __________ sono parzialmente
accolti, i dispositivi n. 1.2, 2.2, 2.1 di pag. 35, 2.2 di pag. 35, 4 e 7 della
sentenza impugnata sono annullati e gli atti sono rinviati a un'altra Corte
delle assise correzionali per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
-
Il
ricorso del Procuratore pubblico è parzialmente accolto e i dispositivi n.
1.1.1 e 2.1.1 della sentenza impugnata sono riformati nel senso che __________
e __________ sono riconosciuti autori colpevoli di tratta di esseri umani per
avere avviato alla prostituzione circa 40 donne, tra il novembre del 1998 e il
maggio del 2000, nell'osteria __________ da loro gestita congiuntamente.
Inoltre i dispositivi n. 1.2, 2.2, 2.1 di pag. 35, 2.2 di pag. 35, 4, 5.1, 5.2,
6 e 7 della sentenza impugnata sono annullati e gli atti sono rinviati a
un'altra Corte delle assise correzionali per nuovo giudizio nel senso dei
considerandi.
-
Per
il resto i ricorsi sono respinti.
-
Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia unica fr. 1'400.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
1'500.–
sono
posti a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– __________;
– __________;
– avv. __________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Presidente
della Corte delle assise correzionali di Leventina;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle
istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino,
viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento delle
istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Ufficio
giuridico della circolazione stradale, 6528 Camorino;
– Dipartimento
delle opere sociali, 6501 Bellinzona;
– Ufficio
cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Direzione
del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– Ministero
pubblico della Confederazione, 3003 Berna;
– Ufficio centrale svizzero
di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il
presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni
per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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