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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2002.35
Data decisione, Autorità:
21.06.2002, CCRP
Incarto n.
17.2002.00035
Lugano
21 giugno
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sull'istanza di revisione presentata il 30 maggio 2002 da
contro
le
sentenze emanate il 23 dicembre 1999 e il 3 agosto 2000 dal Pretore del
Distretto di Bellinzona nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolta l'istanza di revisione;
- Il giudizio sulle
spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza contumaciale del 23 dicembre 1999 il Pretore del
Distretto di Bellinzona ha dichiarato __________ autore colpevole di
trascuranza degli obblighi di mantenimento e lo ha condannato a 15 giorni di
detenzione da espiare, come pure al pagamento di fr. 49'602.– all'Ufficio del
sostegno sociale e dell'inserimento, costituitosi parte civile. Ha ordinato
inoltre la revoca della sospensione condizionale a una pena di 15 giorni di
detenzione inflitta all'imputato con sentenza del 22 aprile 1996 per lo stesso
reato.
B. __________ ha chiesto il 20 giugno 2000 la revoca della sentenza contumaciale
(art. 277 cpv. 3 CPP) e ha invitato il Pretore ad aggiornare il dibattimento
nella seconda metà di settembre, date le assenze sue e del suo avvocato. Il
Pretore ha fissato però il dibattimento, il 21 giugno 2000, per il 3 agosto successivo.
Con lettera del 22 luglio 2000 il patrocinatore di __________, richiamato il
contenuto dell'istanza del 20 giugno precedente, ha reiterato per un rinvio
del dibattimento, precisando che in caso di rifiuto avrebbe rinunciato al
mandato per l'impossibilità di raggiungere il cliente. Con decisione del 24
luglio 2000 il Pretore ha respinto l'istanza e ha avvertito l'imputato che in
caso di mancata comparizione al dibattimento del 3 agosto successivo la sentenza
contumaciale sarebbe divenuta definitiva.
C. Con sentenza del 3 agosto 2000 il Pretore del Distretto di Bellinzona,
preso atto della rinuncia al mandato da parte del patrocinatore e accertata
l'assenza ingiustificata dell'imputato al dibattimento, ha nuovamente dichiarato
__________ autore colpevole del reato ascrittogli, confermando quanto già
deciso il 23 dicembre 1999. Mediante ricorso per cassazione del 12 settembre
2000 __________ ha impugnato la sentenza del Pretore davanti alla Corte di
cassazione e di revisione penale, chiedendone l'annullamento e un nuovo
processo. Il ricorso è stato respinto dalla Corte con sentenza del 12 settembre
2000 (inc. __________).
D. Con istanza del 28 marzo 2002 in lingua tedesca __________ ha
chiesto la revisione delle sentenze emanate il 23 dicembre 1999 e il 3 agosto
2000 dal Pretore del Distretto di Bellinzona. Il presidente della Corte di
cassazione e di revisione penale ha assegnato il 2 aprile 2000 all'interessato
un termine di 20 giorni per tradurre l'istanza in italiano, con l'avvertenza
che in caso contrario la domanda di revisione sarebbe stata dichiarata inammissibile.
Una richiesta di proroga del termine è poi stata respinta dallo stesso
presidente. Non avendo l'interessato provveduto alla traduzione dell'atto, con
sentenza del 30 aprile 2002 la Corte di cassazione e di revisione penale ha
dichiarato l'istanza inammissibile (inc. __________).
E. Il 30 maggio 2002 __________ ha riproposto l'istanza di revisione in
lingua italiana, chiedendo che le citate sentenze pretorili siano annullate,
che sia sospesa l'esecutività di tali giudizi, che gli sia versata una congrua
indennità e che le spese processuali siano poste a carico della Pretura del
Distretto di Bellinzona. L'istanza non è stata oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. L'istante fonda la domanda di revisione sull'art. 299 cpv. 1 lett.
a CPP, asserendo che le sentenze in questione sono state determinate da un
comportamento penalmente rilevante del Pretore, il quale lo avrebbe condannato
per trascuranza degli obblighi di assistenza (art. 217 CP) commettendo abuso
d'autorità (art. 312 CP). Egli fa valere che con dichiarazione del 21 dicembre
1999, versata agli atti dal suo patrocinatore prima del pubblico dibattimento,
la sua ex moglie aveva espressamente revocato la procura conferita a suo tempo
all'ente pubblico, il quale aveva anticipato i contributi alimentari (documento
annesso all'istanza del 28 marzo 2002 nell'inc. __________), onde
l'impossibilità di condannarlo, la querela essendo stata per l'appunto stata
ritirata (art. 31 CP). Ora, nella fattispecie l'istante postula la revisione di
due sentenze contumaciali. Contro giudizi del genere, però, occorre far capo
anzitutto al rimedio previsto dall'art. 277 cpv. 3 CPP e presentare entro 6
mesi dall'emanazione della sentenza istanza per un nuovo giudizio. Con istanza
del 20 giugno 1999 l'interessato aveva chiesto bensì che il processo del 23
dicembre 1999 fosse rifatto in sua presenza, ma non è poi comparso al dibattimento
del 3 agosto 2000, celebratosi una volta ancora nelle forme contumaciali. Tale
sentenza è divenuta perciò definitiva e da questo profilo l'istanza di
revisione è ammissibile. Che l'interessato abbia già fatto capo a tale istituto
presentando il 28 marzo 2000 una domanda in tedesco (non tradotta in italiano)
poco importa. È vero che una domanda di revisione respinta una volta non può
essere rinnovata per lo stesso motivo (art. 307 cpv. 2 CPP), ma ciò vale ove la
domanda sia stata giudicata nel merito. Il che non è avvenuto nella fattispecie.
-
Secondo l'art. 299 cpv. 1 lett a CPP la revisione del processo, in
caso di sentenza di condanna, ha luogo quando sia dimostrato che la condanna fu
determinata dalla falsificazione di un documento, da falsa testimonianza, da
corruzione, e, in genere, da reato di terza persona. Perché una domanda di
revisione sia possibile in questo caso è necessario che l'atto illecito
all'origine della procedura sia accertato in giudizio o che il giudice ne sia
altrimenti convinto (Piquerez,
Précis de droit de procédure pénale suisse, 2ª edizione, n. 2236). Ove non
sussista condanna per falsa testimonianza o per atto illecito, la commissione
del reato deve apparire evidente. In ogni caso deve risultare verosimile una
modifica dello stato di fatto suscettibile di dar luogo a una decisione più
favorevole. In questa prospettiva i presupposti della revisione non
differiscono da quelli stabiliti dall'art. 299 cpv. 1 lett. c CPP con
riferimento all'art. 397 CP (CCRP, sentenze dell'8 luglio 1995 in re G.,
consid. 3, e del 24 gennaio 1995 in re G., consid. 2b).
-
Il reato che il Pretore avrebbe commesso sarebbe, secondo il
ricorrente, quello di abuso di autorità a norma dell'art. 312 CP. Sostiene,
come detto, che sebbene il 21 dicembre 1999 la sua ex moglie abbia revocato la
procura conferita all'ente pubblico (Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento), il quale anticipava gli alimenti, il primo giudice lo ha
ugualmente condannato per trascuranza degli obblighi di mantenimento (art. 217
cpv. 1 CP). In tal modo egli avrebbe abusato delle sue funzioni, dato che la
querela sporta nei suoi confronti sarebbe stata definitivamente ritirata, ciò
che il Pretore sapeva al momento di statuire. L'argomentazione è ai limiti
della temerarietà. Non solo nessuna autorità ha finora accertato il reato
invocato nel ricorso, ma il comportamento del Pretore non integra lontanamente
gli estremi dell'art. 312 CP. Richiamato quanto la Corte di cassazione e di
revisione penale aveva stabilito con sentenza del 9 ottobre 1996 (in quell'occasione
l'ex moglie dell'istante si era proposta di persuadere lo Stato a ritirare la
querela), il Pretore ha biasimato l'accusato per la sua irriducibilità, e in
particolare proprio per la produzione della dichiarazione 21 dicembre 1999 con
cui l'ex moglie revocava la procura conferita all'ente pubblico. Gli ha
ricordato che la pretesa relativa agli alimenti è stata ceduta al Dipartimento
delle opere sociali con tutti i diritti relativi (art. 289 cpv. 2 CC) e che la
querela era stata inoltrata dall'ente pubblico in base alla facoltà e alla
legittimazione concessa dagli art. 217 cpv. 2 CP e 19bis della legge
di applicazione del CP (sentenza del Pretore del 23 dicembre 1999, pag. 3; cfr.
anche la sentenza del 3 agosto 2000, pag. 4). Nulla impediva all'interessato di
criticare tale conclusione, segnatamente di persistere nell'invocare la
salvaguardia degli interessi della famiglia (art. 217 cpv. 2 CP). Disertando i
due dibattimenti, egli si è però precluso la facoltà di ricorrere contro
l'applicazione dell'art. 217 cpv. 2 CP. Egli può solo rimproverarsi tale scelta
-
Ne segue che l'istanza di revisione, manifestamente
infondata, deve essere disattesa. Con l'emanazione del presente giudizio
diventa priva d'oggetto la richiesta di sospendere l'esecuzione delle sentenze
impugnate (art. 301 cpv. 3 CPP). Gli oneri processuali sono posti a carico
dell'istante (art. 9 cpv. 1 e 15 cpv. 1 CPP su rinvio dell'art. 301 cpv. 2
CPP).
Per questi motivi,
in applicazione
dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e visto sulle spese
l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. L'istanza di revisione è respinta.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
550.–
sono
posti a carico dell'istante.
- Intimazione a:
– __________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Ufficio
del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona;
– Pretore
del Distretto di Bellinzona.
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone
Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne.
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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