AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2002.29
Data decisione, Autorità:
13.09.2002, CCRP
Incarto n.
17.2002.00029
Lugano
13 settembre
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 28 aprile 2002 presentato da
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________)
contro
la
sentenza emanata il 2 marzo 2002 dalla Corte delle assise criminali in Lugano
nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il giudizio sulle
spese.
Ritenuto
in fatto: A. Alle ore 6.34 del 30 maggio 2001 la Gendarmeria di Lugano è stata
chiamata per telefono da __________, che asseriva di essere stata vittima di
violenza carnale. Agli agenti che si sono presentati al suo domicilio di
__________ essa, in stato di agitazione e di shock, ha mostrato il proprio
orologio rotto, danneggiato a suo dire dall'uomo che l'aveva violentata. Ha
raccontato poi di essersi recata con un'amica, la sera prima, alla discoteca
__________, dove al termine della serata un giovane slavo si sarebbe offerto di
accompagnarle a casa entrambe in automobile. Ricondotta l'amica presso la sua
abitazione a __________, egli, anziché fermarsi davanti al di lei domicilio
poco distante, ha proseguito fino in una zona boschiva a __________, dove l'aveva
immobilizzata, le si sarebbe messo sopra, prendendola per il collo fino a farle
mancare il respiro, e l'aveva violentata (verbali PP, act. 17).
B. Al
pronto soccorso dell'Ospedale regionale di __________, __________ è stata tosto
visitata dalla dott. __________, che l'8 giugno 2001 ha rilasciato un
certificato medico attestante – tra l'altro – che la paziente lamentava dolori
al collo per strangolamento e presentava graffi con piccole escoriazioni al
collo dai due lati (annesso all'act. 25 del rapporto di polizia). Anche alla
dott. __________ __________ ha narrato come il giovane che aveva dato un
passaggio in auto a lei e all'amica l'aveva condotta in un bosco e l'aveva
violentata, tenendola stretta per il collo e lasciando la presa solo ogni
tanto, perché lei potesse respirare (act. 25 annesso al rapporto di polizia).
__________ è stata visitata inoltre dalla ginecologa dott. __________, che però
non ha riscontrato nulla di anormale, pur precisando che ciò non escludeva la
violenza carnale (annesso all'act. 33 del rapporto di polizia). La ginecologa
ha constatato nondimeno che il viso della paziente presentava un edema
palpebrale bilaterale e che il collo denotava un arrossamento anteriore
diffuso. Pure al lei __________ ha raccontato di essere stata violentata dal
giovane che l'aveva riaccompagnata in automobile, insieme all'amica, con la
quale aveva trascorso la serata in discoteca (act. 33 annesso al rapporto di
polizia).
C. Terminate le visite mediche, gli inquirenti si sono fatti accompagnare
dalla donna sul luogo dell'aggressione, dopo di che hanno riaccompagnato
quest'ultima a casa, prendendo in consegna gli abiti che lei indossava quella
sera. La polizia si è quindi messa alla ricerca dell'autore facendo capo
anzitutto della targa dell'auto __________ annotata dalla denunciante.
Accertato che l'indicazione era erronea, gli inquirenti hanno raggiunto
__________, l'amica che aveva trascorso la serata in discoteca con __________.
Grazie alle indicazioni di lei gli agenti hanno identificato in __________,
intestatario dell'automobile targata __________, la persona che aveva
incontrato le due donne in discoteca. Tradotto negli uffici della polizia cantonale,
costui ha ammesso di avere condotto la denunciante nel luogo da essa indicato e
di avere avuto con lei rapporti sessuali completi, ma ha sostenuto che ciò sarebbe
avvenuto su proposta della donna, la quale gli aveva domandato se conoscesse un
posto adatto per appartarsi. Tutto sarebbe avvenuto perciò con l'assenso di
lei.
D. Il 1° giugno 2001 __________ e __________ sono stati sottoposti a
un'indagine medico-legale da parte della dott. __________. Per quanto riguarda
la denunciante, la dott. __________ ha riscontrato dolori alla palpazione del
collo e alla pressione e allo spostamento della laringe, notando non meno di 11
ecchimosi di 1 o 2 cm sugli arti inferiori, con predominanza nella zona centrale
delle due cosce, e altre 4 ecchimosi nella parte superiore del corpo. Pur non
rilevando i segni rossi fotografati in occasione della visita medica avvenuta
il 30 maggio precedente, essa ha concluso per un'aggressione al collo,
sottolineando che la distribuzione, la forma e l'età delle ecchimosi sono
compatibili con il racconto della denunciante (act. 13 annesso al rapporto di
polizia). Sul corpo di __________ la dott. __________ ha trovato numerose
tracce di arrossamenti lineari e freschi nella parte anteriore della spalla
sinistra e del torace, come pure sulla parte superiore del braccio sinistro,
oltre a piccole escoriazioni al polso destro (act. 14 annesso al rapporto di
polizia). Interrogato al riguardo, l'uomo ha preteso dapprima di non avere
lesioni. Posto di fronte all'evidenza, egli ha attribuito ciò al proprio
lavoro, che gli imporrebbe di spingere pesi con l'appoggio della spalla sinistra
o destra. __________, impiegato della stessa ditta, ha dichiarato però che
__________ lavora come carrellista e sposta le palette – del resto molto
pesanti – con un sollevatore, non le braccia (act. 28 annesso al rapporto di
polizia).
E. Il 5 giugno 2001 __________ si è rivolta di nuovo alla polizia,
segnalando che un certo __________ le aveva telefonato, offrendole denaro in
cambio del ritiro della denuncia. Durante l'inchiesta __________ (madre
dell'accusato), sentita il 25 giugno successivo, ha ammesso di avere chiesto
agli amici __________ e __________ (detto __________), gerente del bar
__________ a __________, di invitare la denunciante a ritirare la denuncia,
negando però di avere offerto denaro (inc. __________, annesso 6 al rapporto di
polizia).I due chiamati in causa hanno contestato ogni addebito (annessi 7 e 9
al rapporto di polizia), __________ ammettendo soltanto di avere telefonato a
__________ su incarico di un non precisato amico di famiglia perché, senza
ritirare la denuncia, modificasse la versione dei fatti in modo da scagionare
__________ (annessi 4 e 11 al rapporto di polizia).Sentiti ripetutamente dagli
inquirenti e dal Procurato pubblico, anche in contraddittorio (verbali PP, act.
4), __________ e __________ hanno confermato le rispettive versioni: la donna
ha ribadito di essere stata violentata appena giunti nel bosco di __________,
l'uomo ha ripetuto che la passeggera lo aveva sollecitato a raggiungere una
zona appartata per avere rapporti intimi.
F. Con sentenza del 22 marzo 2002 la Corte delle assise criminali in
Lugano ha riconosciuto __________ autore colpevole di violenza carnale per
avere, tra le ore 5.30 circa e le 6.30 del
30
maggio 2001, a __________, costretto __________ con la forza a subire la
congiunzione carnale. Lo ha inoltre riconosciuto colpevole di guida in stato
di ebrietà per avere, quella notte, condotto la sua vettura Opel “Vectra”
targata __________ in stato di ubriachezza, come pure colpevole di circolazione
senza la licenza di condurre per avere, tra il 23 e il 30 maggio 2001, guidato
tale automobile sprovvisto di una valido titolo, in particolare per non avere
provveduto alla conversione della licenza bosniaca in quella svizzera. In
applicazione della pena, la Corte delle assise criminali ha condannato
__________ a 3 anni e 9 mesi di reclusione e all'espulsione dalla Svizzera per
10 anni (provvedimento sospeso condizionalmente con un periodo di prova di tre
anni). La Corte di assise ha condannato l'imputato inoltre a versare a
__________ fr. 4889.65 per perdita di guadagno, fr. 15 179.– per spese di
patrocinio e fr. 15 000.– per torto morale.
G. Contro la sentenza di assise __________ ha introdotto il 25 marzo
2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nei motivi del gravame, presentati il 28 aprile successivo, egli chiede
di essere prosciolto dall'accusa di violenza carnale e di essere condannato a
non più di 3 mesi di detenzione (sospesi condizionalmente) per guida in stato
di ebrietà e circolazione senza la licenza di condurre. In subordine egli
postula una riduzione della pena a 18 mesi di detenzione (sospesi
condizionalmente con un periodo di prova di due anni) o, in via ancor più
subordinata, la riduzione della durata dell'espulsione a tre anni (sospesi condizionalmente
per due). Nelle loro osservazioni del 27 maggio 2002 il Procuratore pubblico e
la parte civile __________ propongono di respingere il ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato
a rimettere in causa l'accertamento dei fatti né la valutazione delle prove
(art. 288 cpv. 1 lett. a CPP), sindacabili unicamente se il giudizio impugnato
denota estremi di arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP).
Arbitrario non significa tuttavia discutibile o finanche erroneo, bensì
manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 127 I 56
consid. 2b, 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a).
Per motivare una censura di arbitrio non basta quindi criticare la decisione
impugnata, né contrapporle una propria versione dei fatti, per quanto
preferibile essa appaia. Occorre spiegare invece per quale ragione
l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove siano manifestamente
insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con gli atti, contraddicano in
modo urtante il sentimento di giustizia e di equità (DTF 125 II 10 consid. 4a,
124 IV 86 consid. 2a, 123 I 12 consid. 4a, 122 I 61 consid. 3a) o poggino
unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28
consid. 2b, 112 Ia 369 consid. 3). Secondo giurisprudenza, inoltre, una
sentenza incorre nell'annullamento quando è arbitraria nel risultato, non solo
nelle motivazioni (DTF 125 II 129 consid. 5b, 124 II 166 consid. 2a, 124 I 208
consid. 4a, 122 I 253 consid. 6c).
-
Il ricorrente rimprovera alla prima Corte di avere valutato sistematicamente
a suo svantaggio gli elementi a sostegno della pretesa violenza carnale,
trascurando di conferire il giusto peso ai fatti comprovati e agli indizi
contrari, credendo unilateralmente alla denunciante e facendo capo per finire a
due pesi e due misure al momento di vagliare le versioni dei protagonisti. Ciò
connoterebbe arbitrio.
-
Nella sentenza impugnata i primi giudici hanno accertato che
l'imputato aveva dichiarato agli inquirenti di avere, la sera del 30 maggio
2001, raggiunto in automobile la discoteca __________, dove a un certo momento
sono entrate due donne che egli già conosceva, l'una __________ di cittadinanza
croata. Egli aveva cominciato a parlare con loro, offrendo da bere e ballando
con esse, ma astenendosi da qualsiasi iniziativa. Alla chiusura del locale le
due donne (o una di loro) gli avevano chiesto di essere accompagnate a casa, a
__________, richiesta cui egli aveva consentito. __________ aveva quindi preso
posto davanti, mentre __________ era salita dietro. A dire dell'accusato, la
prima gli avrebbe posato ogni tanto la mano sinistra sulla sua coscia destra.
Giunti presso il bar __________, __________ era scesa dall'auto, salutandoli.
Non appena ripartiti, __________ aveva spostato la mano dalla gamba destra di
lui, appoggiandogliela sopra il pene e proponendogli di avere rapporti intimi,
se appena conosceva un posto adatto. Egli si era diretto perciò verso il
__________, luogo a lui noto per esservisi apparato in automobile altre volte
con occasionali compagne.
Lì
egli aveva – a suo dire – spogliato completamente la passeggera, aveva
reclinato il sedile e si sarebbe a sua volta denudato, baciando e toccando la
donna alle parti intime. __________ era poi montata a cavalcioni su di lui,
sdraiato sul sedile del conducente, e così era avvenuta la prima congiunzione
carnale, durante la quale la donna gli aveva detto che le piaceva essere insultata,
ciò che però lui non ha fatto. Egli aveva poi rovesciato la posizione, con lui
sopra e lei sotto, al che aveva raggiunto l'orgasmo, eiaculando sul ventre
della donna. Infine __________ gli aveva espresso gradimento per la prestazione.
Rivestitisi, i due erano usciti dall'auto per fumare una sigaretta, prima
l'uno poi l'altra. Essa gli aveva chiesto allora un prestito fr. 300.–. Egli
aveva risposto che ci avrebbe pensato e che, se avesse avanzato denaro, glie lo
avrebbe portato la sera stessa al bar __________. Nel tragitto di ritorno
__________ si era messa a piangere e lo aveva ingiuriato, accusandolo di averla
violentata e minacciando di denunciarlo. Riaccompagnatala a casa, egli era poi
andato a dormire a __________ da sua madre (sentenza, pag. 21 a 23).
La
Corte di assise ha accertato altresì che agli inquirenti __________ aveva raccontato
di avere raggiunto la discoteca __________ in taxi con l'amica __________,
casualmente incontrata poco prima in un esercizio pubblico di __________. Nella
discoteca esse si erano imbattute nell'imputato (identificato da foto
segnaletiche), il quale si era intrattenuto con loro, ma soprattutto con
l'amica, cittadina dell'ex Iugoslavia. A loro egli aveva ripetutamente offerto
birra e con loro aveva ballato. Egli si era offerto poi di riaccompagnarle a
casa. __________ – secondo la Corte – non ricordava con precisione né il tipo
di automobile, né quante portiere avesse e nemmeno se essa si fosse accomodata
davanti o dietro, anche se in un primo tempo aveva affermato di essersi seduta
dietro in un'auto a due porte, dicendo che si sentiva completamente ubriaca.
Giunti a __________, essa aveva voluto scendere con l'amica, ma l'imputato non
le aveva lasciato il tempo. Davanti a casa essa gli aveva gridato di fermarsi,
ma lui aveva risposto di non preoccuparsi e che sarebbero andati a fare un
giro. Dopo qualche minuto essi erano giunti in un bosco a __________ e, appena
fermata l'automobile, l'accusato si era avventato su di lei, togliendole pantaloni
e maglietta. Essa avrebbe tentato di difendersi, ma invano, poiché egli –
molto più grosso e forte – le stringeva il collo con una mano. Temendo per la
vita, sentendosi soffocare e sfinita per gli inutili tentativi di difesa, essa
si era lasciata fare. L'uomo l'aveva poi ricondotta a casa, minacciandola di
morte se avesse sporto denuncia. Scesa dall'auto, essa aveva annotato –
sbagliandosi – il numero di targa (sentenza, pag. 23 a 29).
- Prima di esaminare la credibilità delle contrapposte versioni, la
Corte di assise ha ricordato che __________ (la sola che con la sua testimonianza
potesse contribuire a chiarire la fattispecie) aveva dichiarato che l'imputato
aveva tentato un approccio con lei, finalizzato a rapporti intimi. Essa aveva
anzi soggiunto che al momento di rincasare __________ le aveva detto di essere
stanca, che “non ce la faceva più”. La Corte di assise ha rilevato che durante
il viaggio __________ non aveva notato se l'amica avesse posto la mano sulla
coscia dell'uomo e all'atto di scendere dall'auto essa si aspettava che
__________ la seguisse. Dal fatto che quest'ultima fosse rimasta nell'auto essa
non aveva tratto deduzione particolare, salvo supporre che i due intendessero
proseguire la serata (sentenza, pag. 29 con riferimento anche al verbale del
dibattimento). La Corte di merito ha anche ricordato che in aula l'imputato,
pur ribadendo la tesi del rapporto consensuale, non aveva saputo spiegare come
mai per l'incontro ravvicinato __________ non avesse messo a disposizione il
suo appartamento, più vicino rispetto al parco e sicuramente più comodo
dell'automobile, né aveva saputo giustificare i vestiti strappati, l'orologio
rotto, i lividi sul corpo di lei, il pianto e la denuncia, né i segni sul collo
della donna, quantunque egli negasse di averla presa per il collo.
La
Corte non ha mancato di ricordare che la denunciante non è comparsa al dibattimento
perché pochi giorni le era occorso un fatto analogo, essendo rimasta vittima di
violenza carnale da parte di due cittadini africani richiedenti l'asilo, ospiti
del Centro per cui essa lavorava. Ciò aveva gravemente prostrato la donna, che
per la sua condizione psicofisica non si sentiva di affrontare il processo. Le
parti erano state sentite così a un'udienza “per incombenti” del 13 marzo 2001.
Con certificato medico del 14 marzo 2002 il dott. __________ aveva poi
confermato l'impossibilità per la denunciante di presenziare al processo,
dichiarando di non poter formulare una prognosi “sulla risoluzione del quadro
psicologico della paziente entro tempi più o meno brevi”. Nelle circostanze
descritte il presidente della Corte di assise aveva deciso di celebrare il
processo nel giorno stabilito, essendo garantito all'imputato il
contraddittorio mediante l'integrale lettura in aula del verbale del confronto
del 26 giugno 2001 davanti al Procuratore pubblico (sentenza, pag. 30).
- In esito al dibattimento la Corte di assise ha creduto infine alla
denunciante. Ha rilevato anzitutto che l'imputato mentiva quando negava di
avere fatto avances ad __________, quest'ultima affermando in modo del
tutto attendibile il contrario. In realtà, secondo la Corte, l'imputato non
voleva ammettere che quella notte egli aveva un'idea fissa: che la serata
doveva terminare con un rapporto sessuale (sentenza, pag. 31). Certo, in
discoteca egli non aveva preso iniziative verso la denunciante, né quest'ultima
lo aveva stuzzicato, a dimostrazione che – almeno fino a qual momento – essa
non provava attrazione per lui (sentenza, pag. 31 seg.). Lasciata aperta la
questione di sapere se siano state le due donne a chiedere un passaggio o se sia
stato il prevenuto a offrire la cortesia, i primi giudici hanno ricordato in
ogni modo che, stando alla deposizione di __________, all'uscita della discoteca
__________ era molto stanca, “non ce la faceva più”. Non era quindi verosimile
che, in quello stato, essa mirasse a rapporti intimi con l'imputato (sentenza,
pag. 32 e 33).
La
prima Corte non ha trascurato neppure che il racconto della vittima risultava
lacunoso sul viaggio in auto, non essendo lei stata in grado di rammentare con
precisione né il tipo né il numero delle porte dell'automobile e nemmeno dove
essa si era accomodata, ricordando solo una forte musica che nell'abitacolo
però non poteva esserci, l'imputato non avendo ancora collegato i fili
dell'autoradio acquistata il giorno prima. Per i primi giudici tuttavia ciò non
pregiudicava la credibilità della donna, che a quel momento aveva ormai
“abbassato la guardia”, stanca e ubriaca, e non prestava più attenzione a
dettagli apparentemente trascurabili, tanto più che non provava interesse
nemmeno per l'autista e aspettava solo di giungere a casa (sentenza, pag. 33).
L'imputato pretendeva che la denunciante gli avrebbe rivolto un'inequivocabile
profferta posando la mano sinistra sulla sua coscia destra, ma __________, che
sedeva dietro a destra (sentenza, pag. 34), non aveva notato nulla. A parte ciò
– ha soggiunto la Corte – la tesi dell'approccio che inizia solo nella vettura
risulta poco verosimile, prima di allora i due essendosi pressoché ignorati e
la denunciante manifestando chiari segni di stanchezza (sentenza, pag. 34).
Accertato
che __________ si era stupita del fatto che, giunti a __________, la denunciante
non fosse scesa con lei dall'automobile, salvo credere che i due intendessero
continuare la serata, la Corte di assise non ha creduto all'imputato quando asseriva
che l'accompagnatrice, nel brevissimo tragitto che la separava da casa, gli
avrebbe pienamente esplicitato le sue intenzioni, appoggiandogli la mano sul
pene e chiedendogli se conoscesse un posto ove appartarsi. Un atteggiamento del
genere era incompatibile con la spossatezza manifestata dalla donna sin dal
momento in cui avevano lasciato la discoteca, ove per altro non era accaduto
nulla che lasciasse presagire qualcosa tra i due (sentenza, pag. 34 seg.). E
non per caso, secondo la Corte, a detta dell'imputato il preteso approccio
avrebbe assunto chiara connotazione sessuale soltanto al momento in cui
__________ era ormai fuori dall'auto, ciò che impediva qualsiasi verifica. Inoltre
i primi giudici hanno ritenuto inverosimile che la denunciante abbia atteso
proprio “gli ultimi 5 o 10 secondi della serata” per sollecitare un rapporto
sessuale in un luogo appartato, per di più a ridosso della sua abitazione.
Molto più attendibile era – secondo la Corte di merito – che, desideroso di
sfogarsi ed essendogli sfuggita la preda più appetibile __________, l'imputato
abbia deciso infine di ripiegare sulla denunciante, considerata per altro un
soggetto “facile”, disponibile. Per questo motivo, invece di farla scendere
presso casa, egli aveva tirato diritto e l'aveva condotta in un luogo a lui
noto (sentenza, pag. 35).
Per
quanto riguarda i particolari, la Corte ha riconosciuto che il racconto di
__________, ancorché coerente, presentava lacune, giacché la donna non era stata
in grado di spiegare su quale sedile avrebbe subìto la violenza (su quello del
conducente sono poi state rinvenute tracce di sperma), né come essa si fossa ritrovata
contro la sua volontà sul sedile sinistro, sotto l'imputato. I giudici hanno
attribuito ciò, nondimeno, alla confusione e al probabile shock riportato dalla
donna. Del resto l'imputato, alto 185 cm e pesante circa 100 kg, era senz'altro
in grado di spostare una persona di 50 kg scarsi, foss'anche contro la volontà
di lei (sentenza, pag. 35). Se le cose si fossero svolte come l'imputato
raccontava – ha soggiunto la Corte – non si spiegherebbero del resto gli abiti
strappati della denunciante, l'orologio rotto, l'orecchino mancante, i 15
lividi sul corpo di lei e quelli sul corpo di lui, né i segni sul collo della
donna, attribuibili dal medico legale ad aggressione (sentenza, pag. 36).
Esclusa
la tesi del complotto, la Corte ha vagliato altresì il comportamento dei protagonisti
dopo l'accaduto, concludendo che anch'esso depone a favore della denunciante.
Ancora in presenza dell'imputato la donna si era infatti messa a piangere, ad accusare
l'uomo di violenza e a dirgli che l'avrebbe denunciato. Scesa dall'auto, aveva
tentato di annotare il numero di targa. Giunta a casa, aveva immediatamente
chiamato la polizia e in seguito aveva avuto un comportamento che sia il
personale medico, sia gli specialisti del sostegno psicologico hanno ritenuto
compatibile con quello di chi è vittima di violenza carnale (sentenza, pag. 36
seg.). L'accusato, dal canto suo, è corso il mattino successivo a ripulire
minuziosamente l'automobile, non – come egli sosteneva – per amore del veicolo,
ma per cancellare ogni traccia (sentenza, pag. 37). Inoltre la Corte di assise
ha ricordato che terzi legati alla madre dell'imputato avevano telefonato alla
denunciante per ottenere, dietro pagamento, la modifica della versione dei
fatti. Infine il tentativo di delegittimare la vittima, raccontando che essa
avrebbe tentato di estorcergli danaro, ciò che in passato aveva tentato di fare
– ma l'accusa era rimasta senza alcun riscontro – anche con un cittadino
albanese, metteva in dubbia luce l'imputato (sentenza, pag. 37).
-
Secondo il ricorrente la Corte avrebbe dato un esempio di approccio
unilaterale e colpevolista manifestando comprensione per la denunciante, che
non era stata in grado di rammentare nemmeno il modello di automobile o il tipo
di carrozzeria, mentre ha dimostrato intransigenza nei suoi confronti,
biasimandolo per avere mentito negando di avere insidiato __________ (ricorso,
punto 2).Se non che, così argomentando, il ricorrente omette di confrontarsi
con i motivi che hanno indotto i primi giudici a ritenere – tutto sommato –
secondari i vuoti di memoria della donna. Essi hanno ricordato al proposito
che, dopo avere lasciato la discoteca, la denunciante aveva ormai “abbassato la
guardia”, nel senso che, stanca e ubriaca, non prestava attenzione a quelli che
parevano dettagli trascurabili, tanto più che non aveva alcun interesse per
l'autista e aspettava solo di giungere a casa (sentenza, pag. 33). Spettava al
ricorrente spiegare perché tali motivazioni porterebbero a un risultato manifestamente
insostenibile. Nulla di ciò traspare dal ricorso. Nel seguito del memoriale il
ricorrente evoca talune affermazioni della denunciante non rispondenti alla
realtà, attribuendo alle stesse valenza decisiva per la credibilità di lei e
ipotizzando persino che la donna avrebbe deliberatamente mistificato il racconto
per far credere che – seduta dietro anziché davanti – essa non sia potuta
uscire dall'automobile quando era scesa l'amica e per rendere così inverosimile
la versione secondo cui lei medesima avrebbe stuzzicato l'uomo posandogli una
mano sul pene. Ma ciò non basta per rimproverare alla prima Corte di avere
usato due pesi e due misure biasimando l'imputato per avere mentito negando le avances
ad __________ e per avere invece fatto dipendere da stanchezza ed ebrietà i
mancati ricordi evocati a pag. 33 della sentenza di assise.
-
Secondo il ricorrente la Corte di assise ha elaborato un'interpretazione
azzardata e contraria al normale andamento delle cose laddove assume che la
vittima ha recuperato lucidità al momento in cui ha percepito che le stava
accadendo qualcosa di grave. Ciò denoterebbe arbitrio, sia perché la credibilità
di lui è stata correlata alla globalità del suo racconto, sia perché la
lucidità di lei è riferita proprio alla fase cruciale dell'accaduto, allorché
egli le avrebbe usato violenza. Inoltre la donna ha preteso di essere stata
violentata sul sedile anteriore destro e che l'aggressore stava sopra di lei,
mentre è stato accertato che la congiunzione carnale ha avuto luogo sul sedile
del conducente. Tale fatto fondamentale è stato minimizzato dalla prima Corte,
che arbitrariamente ha scartato la sua versione, stando alla quale tutto è accaduto
– appunto – sul sedile del conducente. Ricordato che la denunciante ha sempre
asserito che il rapporto sessuale ha avuto luogo sul sedile del passeggero, ciò
che era impossibile poiché un difetto del sistema impediva di reclinarlo,
l'accusato afferma per finire che, essendosi svolto il fatto per forza di cose
sul suo sedile, la donna non poteva trovarsi sotto di lui, per lo meno senza
volerlo.
a) I primi giudici hanno riconosciuto – come detto – che il racconto
della donna, seppur coerente, non manca di lacune, non avendo essa saputo
spiegare come mai dal sedile destro si sia ritrovata su quello sinistro, per di
più con l'uomo sopra di lei. Hanno ritenuto però che tali vuoti non inficiassero
la versione della vittima nella sua sostanza ed erano verosimilmente
riconducibili allo shock. Il racconto della denunciante per il resto appariva
lineare. Inoltre l'aggressore, ben più prestante e grosso di lei, aveva
senz'altro la forza per tirare a sé la malcapitata (sentenza, pag. 35).
b) Si
può convenire con il ricorrente che, presa a sé stante, una motivazione del
genere può destare interrogativi. Che __________ non sia stata in grado di
rammentare né il modello della vettura, né quante porte essa avesse, e nemmeno
dove essa si fosse accomodata, ricordando anzi musica che non c'era, può
apparire comprensibile, ove si consideri che – stando alla sentenza di assise –
a quel momento della serata essa era stanca, ubriaca e non aveva alcun interesse
per il conducente (sentenza, pag. 33). Che essa non sia stata in grado però di
spiegare come sia stata violentata dentro l'automobile non manca di lasciare
perplessi. Sempre secondo la sentenza di assise, in effetti, dal momento in cui
l'imputato non si era fermato davanti a casa, la donna era tornata in sé in misura
sufficiente per dare una versione relativamente dettagliata dei fatti (sentenza,
pag. 33). Non che l'affermazione dell'imputato, stando al quale sarebbe stato
impossibile reclinare il sedile anteriore destro per un difetto della manopola,
sia plausibile. __________, infastidita proprio dal quel abbassato, lo aveva
rimesso in posizione verticale senza incontrare problemi (osservazioni al
ricorso del Procuratore pubblico, pag. 7 con riferimento al verbale di
__________). Il fatto è che la congiunzione carnale è avvenuta sul sedile del
conducente.
c) Rimane da esaminare pertanto se i primi giudici siano caduti in
arbitrio per avere accertato che il ricorrente abbia coartato la volontà della
donna, spostandola da un sedile all'altro. Intanto non si può seguire il
ricorrente quando afferma che, per trovarsi sdraiata sul sedile del conducente
con lui sopra, __________ avrebbe dovuto necessariamente mettersi prima a
cavalcioni su di lui. Senza trascendere in arbitrio i primi giudici potevano
infatti ritenere che, grazie alla sua evidente superiorità fisica e alla presa
per il collo, l'accusato poteva piegare la volontà della donna, trascinandola
sul sedile del conducente completamente abbassato. Certo, l'operazione non dev'essere
stata agevole. Pretendere però che la donna non si sarebbe mai potuta trovare
sul sedile sinistro senza averlo voluto è impresa vana. Come il Procuratore
pubblico rileva nelle osservazioni al ricorso (pag. 7), data la spossatezza e
l'ubriachezza della denunciante, la dinamica accreditata dai primi giudici non
può dirsi manifestamente insostenibile.
d) Gli
interrogativi sollevati dal ricorrente non bastano dunque per far apparire arbitraria
la sentenza impugnata. Tanto meno ove si considerino gli altri indizi evocati
dalla Corte di assise, inconciliabili con la versione stando alla quale la denunciante
medesima avrebbe preso l'iniziativa, proponendo di appartarsi in automobile. Si
ricordi il palese stato di stanchezza di lei al momento di lasciare la discoteca,
la volontà di rientrare al più presto, il disinteresse per la persona dell'imputato,
le avances di lui ad __________ (celate agli inquirenti per nascondere
il vero scopo della serata, quello di andare a donne), la mancanza di qualsiasi
riscontro circa le asserite profferte della donna in automobile, l'inverosimile
affermazione secondo cui la passeggera, a poca distanza da casa, gli avrebbe
posto una mano sul pene proponendogli di appartarsi altrove. A ciò si aggiunge
la poca stima che l'accusato aveva della denunciante, considerata una donna facile,
i 15 lividi sul corpo di lei (accertati immediatamente dai medici), compresi i
segni sul collo attribuiti dal medico legale a un'aggressione, i lividi sul
corpo dello stesso imputato (estranei alla sua attività professionale), gli
abiti strappati della donna, l'orologio rotto, l'orecchino mancante, il comportamento
della vittima dopo i fatti (compatibile con la violenza subìta), la minuziosa
pulizia dell'abitacolo eseguita dall'accusato il mattino seguente, i tentativi
di terzi legati alla madre dell'accusato perché la donna “aggiustasse” le sue dichiarazioni
e – non da ultimo – la totale assenza di elementi indizianti un eventuale
complotto nei confronti dell'imputato.
- Nel seguito del ricorso l'imputato insiste nel definire arbitrario
credere che la denunciante si sia potuta trovare supina sul sedile sinistro
dell'automobile contro la sua volontà. Arbitrio è dato però, come noto (consid.
1), ove arbitrario sia anche il risultato della sentenza. E il ricorrente non
illustra perché la prima Corte sarebbe caduta in arbitrio apprezzando anche
gli altri indizi che corroborano la versione della donna. Basti ricordare il
contesto che ha preceduto il fatto, inconciliabile con la asserita provocazione
da parte di lei, i segni sul corpo e sul collo riportati dall'uno e dall'altra,
inspiegabili secondo la versione dell'imputato. In condizioni siffatte poco
sussidia attardarsi sulla questione di sapere se – per finire – la congiunzione
carnale sia avvenuta sul sedile destro o su quello sinistro, se la donna stesse
sopra o sotto, se i rapporti sessuali siano stati uno o due. L'insieme degli
elementi considerati permette di concludere senza arbitrio che quella notte
__________ ha subìto violenza nell'automobile dell'imputato. Al ricorrente non
giovano perciò le argomentazioni esposte nei punti 5.2, 5.3 e 5.4 del
memoriale, appellatorie e comunque inidonee a dimostrare l'arbitrio in cui
sarebbe incorsa la prima Corte giudicando di gran lunga più convincenti gli
indizi a favore della versione della vittima.
Riferendosi
poi specificatamente ai segni sul collo, ai lividi e agli abiti strappati, il
ricorrente assevera che – come la Corte stessa ha dato atto – la donna non è
stata oggetto di vere e proprie percosse, ma che fra i due vi è stata una
colluttazione. Egli suggerisce pertanto “un'altra chiave di lettura”,
adombrando l'ipotesi che il rapporto intimo sia stato piuttosto focoso e
movimentato, ciò che spiega i segni sul corpo, dovuti alla differente mole tra
i due e al luogo ristretto (l'abitacolo dell'automobile) in cui l'atto si è
consumato. Ricordato che i segni sul collo non sono stati interpretati dalla
Corte di assise come indice di strangolamento, tant'è che l'aggravante
dell'art. 190 cpv. 2 CP è stata lasciata cadere, egli si duole che i primi
giudici si siano sospinti in arbitrio rimproverandogli di non essere stato
capace di spiegare tali segni, mentre egli non solo ha sempre negato di avere
tentato di strangolare la donna, ma ha pure ammesso al dibattimento di averla
toccato sul collo, come risulta dal relativo verbale. In realtà il ricorrente
dimentica che nel suo primo verbale del 31 maggio 2001 egli nemmeno aveva
alluso a un rapporto sessuale turbolento, negando finanche di avere stretto la
donna al collo (pag. 5), salvo accennare a un rapporto “un po' acceso” nel suo
secondo interrogatorio, quando gli è stato mostrato il referto del medico
legale sulle condizioni della denunciante (verbale del 4 giugno 2001, pag. 3).
Non si vede quindi come la Corte di assise possa essere caduta in arbitrio
scartando – anche solo implicitamente – un'ipotesi che l'imputato non ha mai
seriamente sostenuto.
-
Ricordato che __________ non è comparsa al dibattimento, il
ricorrente – pur non lamentando alcuna limitazione dei diritti della difesa
(art. 228 cpv. 1 lett. b CP) – assevera che l'audizione della denunciante
avrebbe potuto contribuire a chiarire i punti oscuri della fattispecie. Chiede
pertanto che, ove la Corte di cassazione e di revisione penale ritenga
insufficiente l'accertamento dei fatti, ordini un rinvio alla Corte di assise,
al che la denunciante dovrà presentarsi. La richiesta è senza oggetto giacché,
come si vedrà ancora oltre, i primi giudici non sono trascesi in arbitrio nella
valutazione delle prove. La questione è pertanto senza portata pratica.
-
Il ricorrente si duole che la denunciante non sia stata sottoposta a
perizia psichiatrica, soggiungendo che la mancanza di tale referto avrebbe
dovuto indurre la Corte a estrema cautela nel valutare la credibilità delle
accuse a suo carico. L'obiezione è inconsistente, ove soltanto si consideri che
egli nemmeno sostanzia gli estremi per un esame psichiatrico. Quali elementi
facciano apparire la donna debole di mente egli non spiega.
-
Il condannato censura infine l'entità della pena irrogatagli, definendola
eccessivamente severa rispetto alle sue condizioni personali, segnatamente alla
sua scemata responsabilità per ubriachezza, come pure per rapporto alle
condizioni personali della vittima.
a) Il
giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere,
della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità
della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo
entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne,
intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato
ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del
pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito,
ruolo in seno a una banda e così via. Per quanto riguarda l'autore, in particolare,
occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione
ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali
precedenti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione
del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione prestata con gli
inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 44 consid. 2b con rinvio a
DTF 117 IV 112 consid. 1).
b) Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di
ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore. Egli deve
indicare perciò quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non
necessariamente in cifre o percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso
possa – pur rispettando la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo
ragionamento e controllare l'applicazione della legge (Queloz, Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral
en matière de fixation et de motivation de la peine, in: RPS 116/1996 pag. 136
segg.). Sapere se la pena risponda a tali esigenze e rientri nei limiti
edittali è una questione di diritto, che va quindi esaminata liberamente dalla
Corte di cassazione e di revisione penale; nella commisurazione della pena, per
contro, questa Corte interviene solo – come il Tribunale federale – ove il
giudice di merito sia stato esageratemente severo o esageratamente mite, al
punto da cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 127
IV 101 consid. 2cl, 123 IV 49 consid. 2a, 122 IV 15 consid. 2b, 24 consid. 1a,
299 consid. 2a, 121 IV 3 consid. 1a).
c) Nell'infliggere
la pena di 3 anni e 9 mesi di reclusione la Corte di assise ha rilevato
anzitutto che l'imputato ha commesso un grave reato su una donna debole, stanca
e ubriaca, della quale ha creduto di poter approfittare impunemente perché
“facile”. Per raggiungere il suo scopo egli ha abusato della fiducia venutasi a
creare una notte in discoteca, nel corso della quale egli aveva mostrato il
lato migliore di sé, quello del ragazzo di compagnia che offre da bere, che
induce una donna ad accettare – o addirittura a chiedere – un passaggio in
automobile. Comportatosi normalmente fin sotto il domicilio di __________, egli
ha poi “gettato la maschera”, portando __________ in un luogo discosto e
abusando di lei grazie anche al peso dei suoi 100 kg, per tacere della presa al
collo che doveva persuadere la donna a desistere dalla vivace resistenza messa
in atto. L'imputato – ha rilevato la Corte di assise – ha agito senza che la
donna gli avesse dato modo di presumere un qualsivoglia consenso, rasentando
persino l'ipotesi della violenza carnale aggravata (art. 190 cpv. 3 CP), viste
le tracce lasciate sul corpo della vittima. Quanto agli altri reati commessi
(guida in stato di ebrietà e circolazione senza licenza di condurre), essi
hanno inciso poco, non oltre un mese di detenzione. A favore del prevenuto la
prima Corte ha considerato, comunque, l'incensuratezza, l'età relativa giovane
(“giovane adulto”) e la lieve scemata responsabilità dovuta a bevande alcoliche
ingerite quella notte.
d) Secondo
il ricorrente, visti gli alcolici da lui bevuti, la Corte di assise ha sottovalutato
il suo livello di scemata responsabilità, almeno medio-alto. Basandosi sulle
dichiarazioni dell'imputato, la Corte ha accertato in concreto una pesante ebbrezza,
con un tasso attorno ai 2 g per mille, sia quando il ricorrente si è messo alla
guida dell'automobile (poco dopo la mezzanotte), sia in seguito. In base a ciò
essa ha riconosciuto un'attenuazione di colpa per scemata responsabilità, seppure
il ricorrente si vantasse di reggere quantità di alcol anche superiori senza
problemi, tant'è ch'era riuscito a guidare il veicolo con sufficiente perizia.
Invero la Corte ha soggiunto di non poter dire quale sia stato l'effetto
dell'alcol ingerito sui processi decisionali dell'imputato, in particolare
sulla decisone di usare violenza alla donna. Il perito giudiziario ritenendo
più probabili comportamenti aggressivi e violenti sotto l'influsso di forti
dosi di alcol, essa ha ravvisato ad ogni modo una diminuzione della facoltà di
controllo, ovvero di conformarsi a un comportamento corretto. Tenuto conto
però degli indizi di lucidità (capacità di guida, pronta decisione di
raggiungere un luogo ben definito, coito interrotto per evitare una gravidanza
indesiderata, minacce e intimidazioni in caso di denuncia), per finire essa ha
riconosciuto al ricorrente una scemata responsabilità di grado lieve
(sentenza, pag. 43 a 46). Ora, per ammettere una diminuzione della
responsabilità non basta una qualsiasi mancanza di ritegno o un qualsiasi ottenebramento
transitorio provocato dall'ebbrezza (DTF 107 IV 3), ancorché nel caso di concentrazioni
d'alcol varianti tra due e tre grammi per mille una scemata responsabilità sia
presunta (DTF 122 IV 49). Il ricorrente non spiega, confrontandosi con la
motivazione della sentenza impugnata (ove la Corte illustra come mai la scemata
responsabilità non eccedesse il grado lieve nella fattispecie), perché i primi
giudici siano trascesi in un eccesso o in un abuso del potere d'apprezzamento.
Si limita a contrapporre la propria opinione a quella delle assise. Ciò non
basta tuttavia perché la Corte di cassazione e di revisione penale intervenga
al riguardo.
e) Secondo il ricorrente, la pena irrogatagli sarebbe eccessivamente
severa anche se riferita alla prassi federale e cantonale nota a questa Corte.
Carente di ogni utile indicazione, al riguardo la critica va dichiarata
inammissibile. Anche ove sostiene che la pena sarebbe eccessivamente severa per
rapporto alle sue condizioni personali, il ricorrente non spiega quali elementi
la prima Corte avrebbe trascurato di considerare. Egli critica il fatto che la
Corte di assise non avrebbe tenuto anche conto del comportamento della
vittima, “del suo atteggiamento per lo meno connivente e compartecipante fino
alla consumazione dell'atto”, ma tale censura non ha consistenza. Stando ai
vincolanti accertamenti della sentenza impugnata, la donna non ha tenuto
atteggiamenti ambigui o equivoci, tali da far credere anche solo lontanamente
che essa fosse disponibile alle voglie dell'imputato. Certo, non si può negare
che la pena irrrogata al ricorrente sia severa. Per di più, la Corte non ha
indicato – come le incombeva per diritto federale – l'entità della riduzione
accordata in virtù delle attenuanti riconosciute, in particolare la scemata
responsabilità per assorbimento di bevande alcoliche. Questa volta si può soprassedere,
eccezionalmente, a un rinvio per integrazione dei motivi (art. 296 cpv. 2 CPP).
Dalla motivazione nel suo insieme si può desumere infatti che, senza
attuenuanti, i primi giudici avrebbero verosimilmente irrogato all'imputato una
pena attorno ai 4 anni di reclusione, di cui un mese di detenzione per le infrazioni
alle norme sulla circolazione stradale (sentenza, pag. 47). Tenuto conto delle
motivazioni esposte nel consid. 22 della sentenza impugnata, la a 3 anni e 9
mesi di reclusione risulta quindi severa, ma non ancora il risultato di un
ecccesso o di un abuso del potere di apprezzamento. Anche sotto questo profilo
la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.
-
Secondo il ricorrente la pena accessoria dell'espulsione per 10 anni
decisa dalla Corte di assise è eccessiva e va annullata o, quanto meno,
ricommisurata. Ancora una volta però egli non motiva la richiesta, né si
confronta con le argomentazioni – pertinenti – che hanno indotto la Corte a
emanare il provvedimento. Donde l'irricevibilità del gravame su questo punto.
-
Infine il ricorrente si duole dell'ammontare dell'importo che la
prima Corte ha riconosciuto alla vittima per torto morale, giudicandolo
eccessivo rispetto a casi simili. La doglianza è però manifestamente inammissibile
davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale (art. 268 cpv. 1 CPP).
-
Dato l'esito cui è destinato il ricorso, gli oneri del giudizio seguono
la soccombenza del ricorrente (art. 15 cpv. 1 CPP), che rifonderà alla parte
civile __________, la quale ha presentato osservazioni al ricorso per il tramite
di un'avvocata, un'indennità di fr. 1500.– per ripetibili.
Per questi motivi,
visto sulle spese
anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1400.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
1500.–
sono
posti a carico del ricorrente, che rifonderà a __________ fr. 1500.– per ripetibili.
- Intimazione a:
– __________,
c/o Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Ministero
pubblico, Lugano;
– Corte
delle assise criminali in Lugano;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Ministero
pubblico, serco, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Ufficio
giuridico della circolazione, 6528 Camorino;
– Ufficio
cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Direzione
del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– avv.
__________ (per la parte civile).
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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