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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2002.17
Data decisione, Autorità:
12.06.2002, CCRP
Incarto n.
17.2002.00017
Lugano
12 giugno
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione presentato il 26 marzo 2002 da
__________,
contro
la
sentenza emanata il 21 febbraio 2002 dalla presidente della Corte delle
assise correzionali di Locarno nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il giudizio sulle
spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 21 febbraio 2002 la presidente della Corte delle
assise correzionali di Locarno ha dichiarato __________ autore colpevole di
truffa per avere, il 12 luglio 1989, indotto con astuzia __________ (nel
frattempo deceduta) a vendergli la particella n. __________ RFD di __________
(casa d'abitazione) al prezzo di fr. 650'000.–, ben sapendo che non avrebbe
potuto adempiere le condizioni di pagamento pattuite nel contratto notarile e
cagionando così all'alienante un danno di fr. 650'000.–. In applicazione della
pena, essa gli ha inflitto tre mesi di detenzione (computato il carcere
preventivo sofferto), a valere come pena aggiuntiva a una condanna a 15 mesi di
detenzione già inflitta all'imputato il 27 maggio 1997 dall'Amtsgericht di __________. Inoltre la presidente della Corte ha ordinato la confisca di una
cartella ipotecaria di fr. 250'000.– accesa in secondo grado sulla nota
particella n. __________.
B. Contro la sentenza di assise __________ ha introdotto il 22 febbraio
2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nei motivi del gravame, presentati il 26 marzo successivo, egli chiede
l'annullamento della sentenza impugnata. Il ricorso non è stato oggetto di
intimazione.
Considerando
in diritto: 1. L'atto di accusa all'origine del procedimento in esame risale al
23 giugno
1994. Torna perciò applicabile alla fattispecie il Codice di procedura penale
del 10 luglio 1941 con le relative modifiche e non quello attuale, entrato in
vigore il 1° gennaio 1996 (art. 351 cpv. 1 nCPP).
- Il ricorrente si duole anzitutto che non siano stati sentiti
numerosi testimoni, i quali avrebbero potuto deporre a suo favore, come
__________. Ora, dagli atti risulta che il 23 gennaio 2002 l'accusato aveva
chiesto tra l'altro alla presidente della Corte delle assise correzionali, per
il tramite del suo patrocinatore, l'audizione di __________ (denunciante e
parte civile), oltre che di __________. Con decisione del 4 febbraio 2002 la
presidente ha ordinato l'escussione della parte civile, mentre ha respinto
quella di __________, ritenendola irrilevante e sprovvista del requisito della
novità. A suo avviso l'accusato aveva rinunciato già durante l'istruttoria alla
testimonianza in questione, per atti concludenti, non avendo dato seguito alla
richiesta con cui il Procuratore pubblico del 5 novembre 1991 lo invitata a
presentare le domande rogatoriali e lo avvertiva che la decorrenza infruttuosa
del termine sarebbe stata interpretata come rinuncia alla prova. Né il
prevenuto aveva ripresentato la domanda dopo il deposito degli atti, sicché la
richiesta appariva, oltre che insufficientemente motivata, contraria al
principio della buona fede processuale. Quanto a __________, essa non è potuta
comparire in aula poiché deceduta nel frattempo.
a) Nella
misura in cui il ricorrente lamenta la mancata audizione dei testimoni
__________, la doglianza è d'acchito inammissibile. Al primo giudice, in
effetti, egli si era limitato a chiedere l'escussione di __________ (come
figura dalla sua richiesta del 23 gennaio 2002). Non può quindi invocare
un'illegale limitazione dei diritti della difesa o la violazione di norme essenziali
di procedura (art. 229 n. 4 e 5 vCPP) per la mancata assunzione di testimoni
cui non aveva neppure accennato. Né gli interessati potrebbero essere sentiti
in questa sede: davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale, in effetti,
non sono proponibili fatti nuovi o nuove prove (CCRP, sentenze del 13 marzo
2001 in re M., consid. 1, e del 12 settembre 2000 in re B., consid. 1). Su
questo punto il ricorso manca già a prima vista di ogni consistenza.
b) Nella
misura in cui verte sulla mancata audizione di __________, il ricorso si rivela
una volta ancora inammissibile. Certo, contrariamente all'opinione dalla prima
giudice, poco importa che l'interessato non abbia chiesto l'assunzione di
__________ in fase istruttoria. Sotto questo profilo la decisione presidenziale
del 2 febbraio 2002 non può essere condivisa. Se non che, al pubblico dibattimento
l'imputato non ha più sollevato alcuna doglianza: non ha eccepito né un'indebita
limitazione dei diritti della difesa né la violazione di norme essenziali di
procedura. Non può quindi tornare sulla questione in sede ricorsuale (sopra,
consid. a). D'altro canto, egli nemmeno spiega nel ricorso perché l'assunzione
di quel testimone gli sarebbe risultata utile, non bastando la mera asserzione
che quella deposizione sarebbe stata a suo discarico. La presidente della Corte
ha illustrato in modo diffuso quali elementi la inducevano a ritenere
inconsistente il credito vantato dall'imputato verso __________, ricordando che
lo stesso imputato aveva finito per ammettere di fronte agli inquirenti
l'impossibilità di incassare alcunché nei confronti di costui (sentenza, pag.
19). A tale riguardo il ricorrente non spende una parola, onde l'irricevibilità
del rimedio per carenza di motivazione.
-
Il ricorrente fa valere altresì di non essere “mai stato informato
delle dichiarazioni di diverse persone”. A prescindere dal fatto però che egli
era difeso da un avvocato, ciò che non lo fa presumere all'oscuro di quanto
accadeva sul piano penale, tanto meno ove si considerino le particolareggiate
motivazioni della sentenza impugnata circa le numerose e circostanziate
obiezioni sollevate dal suo patrocinatore (si veda ad esempio la sentenza a
pag. 13, 20 e 23). Il ricorrente neppure indica quali elementi di rilievo
sarebbero stati sottratti alla sua conoscenza. Ancora una volta il ricorso si
dimostra quindi inammissibile per insufficienza formale.
-
Secondo il ricorrente il processo a suo carico non sarebbe equo, essendo
venuto a mancare il confronto con la parte civile __________. La censura è
infondata. È vero che – per cause di forza maggiore – la denunciante non ha
potuto essere interrogata in aula dalla difesa. Ammesso e non concesso tuttavia
che ciò abbia potuto ledere i diritti dell'imputato, al processo quest'ultimo
non risulta avere eccepito alcunché quando è stato letto al dibattimento il
verbale del 4 giugno 1991 con cui __________ circostanziava la propria denuncia
(verbale del processo, pag. 3). Egli non può quindi – come si è già visto
dianzi – tornare sulla questione in sede di ricorso. Del resto è appena il caso
di ricordare che l'art. 196 cpv. 1 vCPP autorizzava espressamente la lettura in
aula delle deposizioni istruttorie rilasciate da testimoni, periti o accusati
deceduti nel frattempo, proprio perché costoro non potevano più essere sentiti.
-
Il ricorrente sostiene di avere ripetutamente constatato che né il
suo avvocato né la presidente della Corte delle assise correzionali lo
ascoltavano a dovere. Ancora una volta però, si fosse verificata un'ipotesi del
genere, egli avrebbe dovuto insorgere al dibattimento. Non risultando che ciò
sia avvenuto in un modo o nell'altro, egli non può prevalersene per la prima
volta nel ricorso.
-
Assevera il ricorrente di non avere comunque avuto l'intenzione di
ingannare o di imbrogliare __________. Nondimeno, quel che l'autore di un reato
sa o non sa, quel che vuole o l'eventualità cui egli consente è e rimane un
problema legato all'accertamento dei fatti (121 IV 92 consid. 2b con rinvii).
Il ricorso per cassazione è invece un rimedio di mero diritto (art. 229 n. 1
vCPP), come per altro nel Codice di procedura attuale (art. 228 cpv. 1 lett. a
e art. 295 cpv. 1). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove
potevano quindi essere rimessi in discussione solo se il giudizio impugnato
denotava estremi di arbitrio (art. 229 n. 6 vCPP). Arbitrario non significava
tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì – come oggi – manifestamente
insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con
il sentimento di giustizia e di equità (DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168
consid. 2a). Nel caso in esame il ricorrente non pretende che la presidente
della Corte si sia sospinta in arbitrio accertando che egli, almeno nella forma
del dolo eventuale, era consapevole di non poter onorare il prezzo pattuito e
sapeva di approfittare della vulnerabilità della venditrice, la quale confidava
sulla solvibilità da egli ostentata, tanto da concedergli infruttuose dilazioni
di pagamento (sentenza, pag. 22 seg.). Anzi, egli nemmeno si confronta con le
motivazioni che hanno indotto la prima Corte ad accertare che il reato di
truffa non era soltanto adempiuto dal profilo oggettivo, circostanza non
contestata nel gravame, ma anche dal profilo soggettivo (sentenza, lo. cit.).
In proposito il ricorso denota ulteriormente la sua inammissibilità.
-
Infine il ricorrente critica la prima giudice per essersi limitata a
rimproverargli di avere provocato un danno alla parte civile anziché accertare
l'entità del pregiudizio che egli e la sua famiglia hanno subìto a causa della
falsa testimonianza della venditrice. Carente di una sostanziata censura di
arbitrio diretta contro l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove,
l'argomentazione denota tutto il suo tenore appellatorio e va dichiarata di
nuovo inammissibile già a un primo esame.
-
Gli oneri dell'odierno giudizio seguono la soccombenza (art. 284
cpv. 1 vCPP).
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 232 cpv. 1 vCPP
e visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione:
– __________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Presidente
della Corte delle assise correzionali di Locarno;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone
Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– avv.
__________ (per la parte civile fu __________);
– __________
(per la parte civile __________).
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni
per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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