AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2001.74
Data decisione, Autorità:
05.08.2002, CCRP
Incarto n.
17.2001.00074
Lugano
5 agosto 2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Cometta e Cocchi
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente
per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 22 dicembre 2001 da
(patrocinato dal lic. iur. __________, studio legale __________)
contro
la sentenza emanata il 20 novembre 2001 dal presidente della Corte
delle assise correzionali di Lugano nei suoi confronti;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Il 27
luglio 2001 alle ore 21.00 circa, su segnalazione delle Guardie di confine, una
pattuglia della polizia cantonale ha effettuato un controllo in via ,
dove ha constato la presenza di __________ nella propria autovettura ivi
parcheggiata. Ritenendo che il soggetto manifestava sintomi di abuso di bevande
alcoliche, gli agenti lo hanno sottoposto in loco alla prova etanografica,
dalla quale è scaturito il risultato di 1.45 g ‰ (act. 1 pag. 2). __________ è
quindi stato condotto all' per il prelievo del sangue, avvenuto alle
ore 22.30, che a sua volta ha dato un risultato di un tenore medio di alcol nel
sangue di 1.80 g ‰, stanti valori compresi tra 1.71 e 1.89 g ‰, rispettivamente
2.10 ‰ (v. referto del 30 luglio 2001 del Laboratorio __________, in plico act.
1, punti 1 e 2).
B. Interrogato
dagli agenti di polizia, __________ ha dichiarato di avere lasciato il domicilio
verso le ore 12.00 e di essersi recato presso un negozio, dove ha acquistato un
panino e tre birre. Salito in macchina, si è recato in via __________, dove ha
mangiato il panino e bevuto le tre birre. Ha poi riferito di essere ritornato
più tardi in centro, raggiungendo un esercizio pubblico, dove ha sorbito altre
tre birre. Ha infine soggiunto di essere risalito sull'automobile verso le ore 20.30,
di essersi recato presso un distributore in __________ e di avere acquistato
tre bottigliette di birra. Trasferitosi in zona __________ poiché quella zona
era più fresca rispetto al suo domicilio, egli – a suo dire – si sarebbe appisolato
fino a quando è stato svegliato dalla polizia (v. verbale del 27 luglio 2001).
C. Con
decreto di accusa del 24 settembre 2001 il Procuratore pubblico ha ritenuto
__________ autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà, per avere
condotto il proprio veicolo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.71–max.
2.10 grammi per mille). Egli ne ha perciò proposto la condanna a 20 giorni di
detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre anni e al
pagamento di una multa di fr. 300.–. Statuendo su opposizione, con sentenza del
20 novembre 2001 il presidente della Corte delle assise correzionali di
Mendrisio ha confermato sia l'imputazione, sia la proposta di pena contenuta
nel decreto di accusa.
D. Contro
la sentenza di assise __________ ha inoltrato il 23 novembre 2001 una dichiarazione
di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del
gravame, presentati il 22 dicembre successivo, egli chiede in via principale il
proscioglimento dall'imputazione di circolazione in stato di ebrietà e, in via
subordinata, la riduzione della pena.
E. Con
osservazioni del 7 gennaio 2002 il Procuratore pubblico ha chiesto la reiezione
del ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il
ricorrente insorge anzitutto contro gli accertamenti che hanno spinto il
presidente della Corte delle assise correzionali a concludere che egli fosse
ebbro prima di raggiungere via __________, ossia il luogo dove ha posteggiato
la propria automobile e dove è stato controllato dalla polizia. Ora, la
determinazione del tasso alcolico di una persona è una questione di fatto (DTF
116 IV 75 consid. 4, 105 IV 345 consid. 1, 100 IV 269 consid. 2), che la Corte
di cassazione e di revisione penale è abilitata ad esaminare soltanto sotto il
ristretto profilo dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). L'accertamento
può perciò essere censurato solo ove risulti manifestamente insostenibile o in
aperto contrasto con gli atti (DTF 127 I 56 consid. 2b, 126 I 170 consid. 3a,
125 I 168 consid. 2a). E' invece questione di diritto, che la Corte di
cassazione e di revisione penale esamina con pieno potere cognitivo, stabilire
se un conducente debba essere considerato ebbro sulla base dei relativi
accertamenti (DTF 100 IV 270 consid. 2), come pure se le norme federali sulla
constatazione dello stato di ebrietà siano state rispettate (DTF 116 IV 75;
Corboz, Le principales infractions, Berna 1997, n. 18 ad art. 91 LCstr; CCRP,
sentenza del 16 aprile 2002 in re C. consid. 6).
-
La
Corte di assise ha maturato il convincimento che l'accusato fosse ebbro
allorché alle ore 20.30 circa del 27 luglio 2001 si era messo al volante per
raggiungere il distributore __________ e via __________ fondandosi anzitutto
sul responso dell'analisi del sangue, attestante la presenza di un tasso
alcolemico compreso tra 1.71 e 1.89 g ‰ (recte: 2.10 ‰) al momento critico. Pur
rilevando che il calcolo a ritroso effettuato dal Laboratorio __________
considera erroneamente le ore 21.20 come momento in cui il soggetto ha cessato
di bere e che andrebbero pure considerate – nell'ipotesi più favorevole al
prevenuto – le tre birre ingerite tra le 20.30 e le 21.00, ossia quando questi
non si trovava alla guida, il primo giudice ha nondimeno ritenuto tali circostanze
ininfluenti Ha infatti stabilito che anticipare il momento in cui il ricorrente
ha cessato di bere non è di giovamento, per l'evidente motivo che ciò prolunga
in misura corrispondente il tasso di tempo durante il quale il suo organismo
aveva già iniziato a smaltire l'alcol ingerito, con il risultato – caso mai –
di dovere concludere che il tasso alcolemico al momento in cui il prevenuto ha
guidato era in realtà maggiore rispetto alle risultanze di cui ai punti 4 e 5
dell'analisi di laboratorio (sentenza, pag. 4–5). Riferendosi alle tre birre
che il ricorrente ha preteso di avere ingerito quando non era più alla guida,
il giudice di merito ha puntualizzato che anche volendo dedurre questo
quantitativo di alcol nella misura in cui dovesse ritenersi che l'organismo
dell'accusato l'aveva già assorbito al momento del prelievo del sangue,
occorrerebbe comunque aggiungere lo smaltimento intervenuto tra le ore 20–30 e
le 22.30 dell'alcol precedentemente ingerito; partendo da un tasso elevato come
quello minimo di 1.71 g ‰ riscontrato alle ore 22.30, ha soggiunto il presidente
della Corte di assise, il risultato riportato alle ore 20.30 è in ogni modo compromettente,
perché corrisponde, sia come sia, a un alcolemia superiore a quella consentita,
nell'ordine di almeno 1.2–1.5‰, non potendosi ragionevolmente ammettere che la successiva
ingestione del contenuto di tre bottigliette di birra (max 1 litro) avrebbe da
sola fatto lievitare il tasso alcolico dal massimo consentito dello 0.8 ‰.
D'altro canto, sempre secondo il primo giudice, tale convincimento risulta
confortato anche dal test etanografico (1.45 ‰) effettuato alle 21.00, momento
in cui l'organismo nemmeno aveva iniziato a smaltire in modo significante
l'alcol che l'accusato ha affermato di avere sorbito proprio tra le 20.30 e le
21.00, sicché tale misurazione appare fedefacente del tenore di alcol presente
nel sangue del soggetto al momento critico (sentenza, pag. 5).
-
Il
ricorrente dissente dalla conclusione di prima sede, facendo di nuovo valere
che nell'allestire il proprio referto, il Laboratorio __________ ha erroneamente
considerato le 21.20 come ora in cui egli ha cessato di bere e pretendendo che
tale dato non può essere corretto. Egli non si confronta però con le
considerazioni che, come visto, hanno spinto il primo giudice a ritenere che da
tale svista il soggetto non soltanto non ha patito pregiudizio, ma ha perfino
tratto un vantaggio per quanto riguarda l'accertamento delle condizioni in cui
si trovava al momento critico, ossia quando ancora stava circolando alla guida
del suo veicolo. Formulato senza sostanziare arbitrio di sorta, il gravame
sfugge a un esame di merito e va perciò dichiarato inammissibile. Assevera inoltre
il ricorrente che la perizia e, quindi, anche la sentenza impugnata contengono
un secondo dato errato, ossia stabiliscono che l'ora del momento critico risale
alle ore 21.30 e non alle 20.30 come ritenuto dalla stessa Corte di assise. La
critica non è destinata a miglior successo. Quanto sostenuto nel ricorso è vero,
nel senso che, effettivamente, il referto indica le ore 21.30 come momento
critico, benché il ricorrente aveva cessato di guidare alle 20.30 circa.
Spettava però a questo punto all'accusato spiegare perché tale puntualizzazione
renderebbe la sentenza di assise arbitraria, ossia manifestamente
insostenibile, anche nel suo risultato (DTF 125 II 120 consid. 5b, 124 II 166
consid. 2a) alla luce della valutazione complessiva degli indizi raccolti e, in
particolare, delle considerazioni espresse dal primo giudice sia
sull'irrilevanza dell'errata indicazione dell'orario in cui l'accusato avrebbe
cessato di bere (che mutatis mutandis devono valere anche per quanto riguarda
la constatazione che il momento critico non era quello indicato nel referto),
sia sulla rilevanza dell'esito del test etanografico, tenuto anche conto delle
tre birre che il ricorrente ha preteso di avere sorbito dopo avere parcheggiato
la propria automobile. Egli non si è però spinto sino a tanto. Ancora un volta
l'ammissibilità del ricorso non è data.
-
Per
dimostrare il preteso arbitrio in cui la prima Corte sarebbe caduta, nel punto
4.3 del ricorso il ricorrete si propone di determinare il tasso alcolico
presente nel suo sangue al momento critico. Il prolisso esposto che ne segue,
con il quale il ricorrente si limita per lo più a contrapporre al primo giudice
una propria versione dei fatti, una propria valutazione delle prove,
proponendosi finanche di fungere da perito, è però di chiara connotazione
appellatoria, ciò che non è consentito in un ricorso per cassazione fondato sul
divieto dell'arbitrio. Il gravame non è perciò ammissibile nemmeno al riguardo.
-
Il
ricorrente insorge infine contro la commisurazione della pena. Riferendosi alla
condanna a 20 giorni di detenzione (sospesi condizionalmente), egli rimprovera
al primo giudice di avergli irrogato la medesima pena privativa della libertà
proposta dal Procuratore pubblico nel decreto di accusa, nonostante che egli,
per finire, abbia riscontrato un tasso alcolico (1.2–1.5 g ‰) più contenuto
rispetto a quello stabilito in sede predibattimentale e riportato nello stesso
decreto di accusa. L'argomento non è decisivo, poiché il giudice del merito non
è vincolato alla proposta di pena formulata dal Procuratore pubblico. Incombeva
perciò al ricorrente confutare le ragioni che hanno spinto il primo giudice a
confermare la proposta di pena avanzata dalla pubblica accusa. Egli non ha però
soddisfatto tale esigenza, ossia ha completamente sorvolato le considerazioni
che secondo la prima Corte osterebbero a un giudizio più clemente: gravità
dell'infrazione commessa, inconsistenza delle giustificazioni addotte al riguardo,
atteggiamento volto alla totale negazione dell'errore commesso e precedenti
amministrativi in materia di circolazione (sentenza, pag. 6). Carente di
motivazione il ricorso è pertanto ancora una volta destinato a un giudizio di
inammissibilità. Il ricorrente si duole anche dell'entità della multa
inflittagli (fr. 700.–), contestando che la stessa sia adeguata alle sue
modeste condizioni finanziarie. A ben vedere la decisione impugnata suscita
invero qualche perplessità. Nel quantificare in fr. 700.– la multa a carico del
prevenuto, il presidente della Corte di assise ha sì ricordato la non agiata
condizione economica del soggetto, ma non ha fornito utili ragguagli (nemmeno a
pag. 2 ) che consentono di determinarsi sulle reali condizioni economiche della
persona in causa (art. 48 cpv. 2 CP). L'argomento non ha però da essere
vagliato oltre, ove si consideri che al primo giudice lo stesso ricorrente
aveva chiesto, ancorché in via subordinata, la condanna al pagamento di una
multa anziché ad una pena privativa della libertà (sentenza, pag. 2), ciò che
fa presumere che egli non versasse in condizioni finanziarie a tal punto
precarie, da impedirgli di pagare la somma di fr. 700.–, ossia la multa inflittagli
in aggiunta alla pena di 20 giorni di detenzione (art. 91 cpv. 1 LCstr; art. 50
cpv. 2 CP). Su questo punto il ricorso deve pertanto essere respinto, siccome
infondato .
-
Da
quanto precede discende che nella misura in cui è ammissibile il ricorso è destinato
all'insuccesso. Gli oneri processuali seguano la soccombenza, ovvero sono posti
a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 CPP).
Per
questi motivi,
richiamata
la LTG
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 600.–
b)
spese fr. 100.–
fr. 700.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
– __________;
– lic.iur. __________;
– Procuratore pubblico
avv. __________;
– Presidente della
Corte delle Assise correzionali di Mendrisio;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle
istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino,
Viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento delle
istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Ufficio giuridico
della circolazione, 6528 Camorino.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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