AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2001.7
Data decisione, Autorità:
11.05.2001, CCRP
Incarto n.
17.2001.00007
Lugano
11 maggio
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 19 gennaio 2001 presentato da
___________,
(patrocinato
dall'avv. __________)
contro
la
sentenza emanata nei suoi confronti il 14 dicembre 2000 dalla presidente della Corte delle assise correzionali di Bellinzona,
riunita a Lugano;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il giudizio sulle
spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 14 dicembre 2000 la
presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha riconosciuto
___________ autore colpevole di sfruttamento dello stato di bisogno, come pure
di coazione sessuale. Riferendosi al primo reato, essa ha accertato che
nell'esercizio della sua attività di naturopata l'imputato aveva profittato del
rapporto di dipendenza instauratosi con la paziente ___________, inducendola
nel 1996 a subire la congiunzione carnale nello studio di ___________, così
come con le pazienti ___________ e ___________, determinandole tra ottobre del
1994 e il gennaio del 1995 a subire atti sessuali, sempre nel suo studio di
___________. Riferendosi al secondo reato, la presidente della Corte ha
accertato che, sempre nell'esercizio della sua attività, l'imputato ha
costretto le pazienti ___________, ___________, ___________ e ___________ a
subire atti sessuali esercitando pressioni psicologiche su loro e rendendole in
tal modo inette a resistere.
In
applicazione della pena la prima giudice ha condannato ___________ a 18 mesi di
detenzione (computato il carcere preventivo sofferto), sospesi condizionalmente
con un periodo di prova di 5 anni. Gli ha inoltre fatto divieto di svolgere in
questo periodo l'attività di naturopata o di eseguire trattamenti rientranti in
tale ambito. Lo ha infine condannato a versare alla parte civile ___________
un'indennità di fr. 10'000.– per torto morale in rate di fr. 1'000.– mensili.
B. Contro
la sentenza di assise ___________ ha inoltrato lo stesso 14 dicembre 2000 una
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi
del gravame, presentati il 19 gennaio 2001, egli chiede il proscioglimento da ogni
imputazione o quanto meno, in subordine, il rinvio della causa a un'altra Corte
di assise per nuovo giudizio.
Nelle
sue osservazioni del 26 gennaio 2001 il Procuratore pubblico propone di respingere
il ricorso. Il 25 gennaio 2001 ___________ e ___________, costituitesi parte
civile, hanno comunicato di rinunciare a presentare osservazioni al ricorso.
___________, pure costituitesi parte civile, è rimasta silente.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente insorge anzitutto contro
la condanna per coazione sessuale nei confronti di ___________. Ricordati gli
elementi sui quali la prima Corte ha fondato il giudizio, egli rimprovera alla
presidente della Corte di assise di essere caduta in arbitrio, rispettivamente
di avere applicato erroneamente il diritto accertando un rapporto di dipendenza
inesistente. Ora, nella misura in cui contesta una questione di fatto o di
apprezzamento delle prove, il ricorrente può invocare unicamente il divieto
dell'arbitrio previsto dall'art. 288 cpv. 1 lett. c CPP. Nella misura in cui
intende lamentare un'errata applicazione del diritto ai fatti posti alla base
della sentenza impugnata, egli solleva invece una questione che la Corte di
cassazione e di revisione penale esamina con pieno potere cognitivo (art. 288
cpv. 1 lett. a CPP). Per quanto riguarda il divieto dell'arbitrio, giovi
ricordare che arbitrario non significa discutibile, contestabile o finanche
erroneo, bensì manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti
(DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consdi. 4a). Per
motivare una censura di arbitrio non basta quindi criticare la decisione
impugnata, né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto
preferibile. Occorre spiegare per quale ragione l'accertamento dei fatti e la
valutazione delle prove della prima Corte sarebbero manifestamente
insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con gli atti o contraddicano in
modo urtante il sentimento di giustizia e dell'equità (DTF 125 II 10 consid.
3a, 124 I 86 consid. 2a, 1 consid. 4a, 122 I 61 consid. 3a). Secondo giurisprudenza,
inoltre, una sentenza incorre nell'annullamento quando essa è arbitraria non
solo nelle motivazione, ma anche nel suo risultato (DTF 125 II 129 consid. 5b.
124 II 166 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a, 122 I 253 consid. 6c con rinvii).
- La
prima giudice ha esaminato dapprima la posizione dell'imputato in generale, rilevando
che egli poteva esercitare soltanto in qualità di “guaritore”, come persona che
fornisce prestazioni e terapie non invasive e non pericolose per l'incolumità
fisica del paziente, senza disporre delle qualifiche e dei requisiti specifici
per l'esercizio di una qualsiasi professione sanitaria ai sensi della legge
sulla promozione della salute. Essa ha accertato che l'imputato si è proposto
alle pazienti come terapeuta, presentandosi al pubblico come naturopata
specialista in medicina olistica e preventiva, riconosciuto dalle principali
casse malati. Alle pareti del suo studio erano appesi i diplomi, compreso
quello di Doctor of Naturopathy (N.D.) dell'Anglo-American Istitute of Drugless
Therapy, benché tale titolo non sia riconosciuto in Svizzera. La sua targa non
faceva menzione del termine “guaritore” e nemmeno il titolo “Dr.” era stato
sostituito con quello di “naturopata”, come concordato con i responsabili del
Dipartimento delle opere sociali in seguito a un loro intervento del 1994.
Anzi, nell'insegna figurava il termine di “medicina olistica e preventiva”,
suscettibile di creare confusione fra i pazienti. E una delle prerogative del ricorrente
– ha ricordato la presidente della Corte – era appunto quella di confondere il
pubblico (sentenza, pag. _).
Ciò
premesso, la prima giudice ha accertato che il ricorrente si presentava alle pazienti
come vero e proprio terapeuta, specializzato in settori cosiddetti alternativi,
con i necessari crismi di serietà e fondamento formativo. Egli non soltanto
faceva riferimento alla medicina olistica e preventiva, ma usava anche il titolo
di dottore e forniva prestazioni riconosciute dalle principali casse malati. La
Corte di merito ha quindi considerato ininfluente che le sue cure consistessero
per lo più in massaggi e applicazioni di oli. Grazie alla sua abilità nel
conquistare la fiducia del prossimo, essa ha rilevato, le pazienti vivevano il
rapporto terapeutico anche come un'occasione di confidenza. Alle pazienti il
ricorrente appariva particolarmente credibile, al punto che esse riponevano in
lui speciale fiducia e si presentavano nello studio con meccanismi di controllo
e di autonomia allentati. Tra le pazienti e l'imputato, ha concluso la Corte di
assise, esisteva perciò un rapporto di dipendenza giusta l'art. 193 CP, norma
che punisce lo sfruttamento dello stato di bisogno. Ricordato che toccare intensamente
i genitali denudati (primari o secondari) di una donna – come regolarmente avveniva
nello studio dell'imputato durante le terapie – costituisce inequivocabilmente
un atto sessuale, la prima giudice ha spiegato che un comportamento del genere
è lecito solo quando la paziente è stata previamente avvertita e abbia avuto la
possibilità di opporsi. Prima di compiere toccamenti o palpeggiamenti delle
parti intime, l'imputato doveva perciò ottenere il consenso delle pazienti
(sentenza, pag. _).
- Vagliando
i singoli episodi, la prima giudice ha ritenuto che nei confronti di
___________ e ___________ il ricorrente si è reso colpevole di sfruttamento
dello stato di bisogno (art. 193 CP) per avere massaggiato i seni e il pube
delle due donne con una certa intensità e per un certo tempo, senza alcuna
necessità terapeutica e senza il consenso previo delle due pazienti. Né queste
potevano chiaramente esprimere dissenso, dato lo stato di didipendenza in cui
si trovavano (sentenza, pag. _). A causa della giovane età e della fiducia
riposta nel ricorrente (consigliatole dalla madre), ___________ non è stata in
grado di reagire. ____________ si è irrigidita, rimanendo allibita e confusa.
Ciò non toglie – ha spiegato la prima giudice – che in questi due casi il
comportamento dell'imputato non ha comportato pressioni psicologiche tali da
lasciar intravedere una coazione sessuale nel senso dell'art. 189 CP (sentenza,
pag. _). Egli ha agito nondimeno nella consapevolezza di sfruttare un rapporto
di dipendenza con le vittime, le quali non si ribellavano proprio a causa del
rapporto terapeutico, sulla correttezza del quale esse dovevano poter contare
(sentenza pag. _ seg.). Nei due casi citati l'imputazione di coazione sessuale
è stata derubricata perciò in sfruttamento dello stato di bisogno (art. 191
CP).
Per
quanto riguarda ___________, ___________, ___________ e ___________, a mente
della prima giudice l'imputato ha commesso invece coazione sessuale, adducendo
necessità terapeutiche dopo avere diagnosticato disturbi della sfera sessuale
delle prime tre donne, rispettivamente procedendo nei confronti della quarta
come se i suoi atti fossero parte integrante della terapia (ciò che era
avvenuto per altro anche nei confronti di ___________ e ___________: sentenza,
pag. _ in fondo e _ in alto, _ e _). La presidente della Corte ha accertato che
nei confronti delle sue pazienti l'imputato disponeva di ampio margine di
manovra, tanto nel diagnosticare disturbi allo “chakra sessuale” (o alla sfera
sessuale) quanto nella terapia. Magistralmente egli soffocava sul nascere,
quindi, ogni remora o cenno di rifiuto da parte delle pazienti, definendo tali
reazioni come sintomi di reali problemi. Una volta guadagnata la fiducia delle
donne, egli le convinceva poi a spogliarsi completamente e praticava loro
massaggi, anche alle parti intime. In tal modo riusciva a rimuovere loro
gradatamente qualsiasi resistenza (sentenza, pag. _ seg.). Determinando
___________ a subire la congiunzione carnale, poi, l'imputato si è reso
colpevole di sfruttamento dello stato di bisogno (sentenza, pag. _ seg.).
Riferendosi
ad ___________, il prevenuto sapeva – ha accertato la prima giudice – che la
paziente aveva problemi psichici ed era in cura psichiatrica. Conosceva perciò
la particolare fragilità psichica di lei, che allentava le difese già precarie
a causa del rapporto terapeutico. Abusando della fiducia conquistata nel corso
delle sedute, l'imputato ha cominciato a toccarle i genitali, prima in modo
discreto e poi in maniera più insistente, facendole credere di risolvere così i
di lei problemi sessuali. Assillata dal dubbio sulla reale necessità di tali
pratiche, la donna ha temporaneamente sospeso gli appuntamenti, salvo
riprenderli su insistenza della madre, la quale ignorava quanto stava
accadendo. Sta di fatto che, durante una delle successive sedute, l'imputato si
è presentato completamente nudo e ha portato la mano destra della paziente sul
suo pene eretto, sussurrando alla donna frasi come “stringi il potere virile” e
masturbandosi con la mano rigida di lei, rimasta inebetita per la sopresa, fino
a eiaculare sul lettino. Secondo la Corte di assise l'imputato si era accorto
dello stato di shock in cui si trovava la donna. Ha ritenuto decisivo perciò,
sotto il profilo dell'art. 189 CP, che egli era consapevole sia dell'instabilità
psichica della vittima sia del rapporto di dipendenza causato dalla terapia,
che poneva la donna in stato di totale inferiorità. Tanto più che ___________
era impietrita per la sorpresa, di fronte a un evento straordinario e
totalmente imprevisto per la sua repentinità, e non è stata in grado di
rivoltarsi. Agendo in tal modo, ha concluso la presidente della Corte, l'imputato
ha consapevolmente messo in atto pressioni psicologiche tali da impedirle alla
donna di esercitare qualsiasi forma di opposizione. Nell'ipotesi a lui più
favorevole, egli ha agito all'inizio con dolo eventuale e in seguito,
persistendo dopo essersi accorto che la donna era irrigidita, per dolo diretto
(sentenza, pag. _ e _).
- Il
ricorrente impugna la condanna per coazione sessuale nei riguardi di
___________ sostenendo che la questione del rapporto di dipendenza si pone nell'ambito
dell'art. 193 CP, che costituisce norma sussidiaria rispetto all'art. 189 CP.
Il rilievo è pertinente. Il solo sfruttamento dello stato di bisogno configura
la fattispecie meno grave rispetto agli abusi previsti dagli art. 189,190 e 191
CP (Jenny/Schubarth/Albrecht, Kommentar
zum schweizerischen Strafrecht, vol. 4, n. 17 ad art.
193 e n. 22 ad 192). Quanto all'art. 193 CP, il ricorrente non nega che la giurisprudenza
riconosce uno stato di dipendenza nell'ambito della psicoterapia a causa
dell'intensità del rapporto che si instaura tra il paziente e il terapeuta. Afferma
però che nel caso in esame non è possibile equiparare un rapporto del genere a
quello esistente con un “guaritore” che, come nella fattispecie, esegue
diagnosi con una Polaroid, inizia le sedute con preghiere, si avvale di una
scenografia di candele, incensi e musica, esegue terapie unicamente a base di
massaggi con l'impiego di olio e diagnostica problemi allo “chakra sessuale”. A
suo parere l'accertamento di un rapporto di dipendenza fra terapeuta e paziente
in simili circostanze è finanche arbitrario.
a) Chiunque,
sfruttando lo stato di bisogno o profittando di rapporti di lavoro o di
dipendenza, determina una persona a compiere o a subire un atto sessuale, è
punito con la detenzione (art. 193 n. 1 CP). Due sono i presupposti alternativi
che entrano in considerazione: lo sfruttamento di uno stato di bisogno o il
fatto di profittare, comunque sia, di rapporti di dipendenza. Per quanto riguarda
la seconda categoria, in essa rientrano per esempio gli abusi sul posto di
lavoro, allorché un principale profitti della sua particolare posizione nei confronti
di lavoratori che temono ritorsioni ove non lo assecondino (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,
Besonderer Teil I, 5ª edizione, pag. 155; Rehberg,
Strafrecht III, 7ª edizione, pag. 406). Per casi fuori del luogo di lavoro
rimane invero poco spazio, poiché altre norme, segnatamente l'art. 187 e 188
CP, puniscono già lo sfruttamento dello stato di dipendenza della vittima (Stratenwerth, loc. cit.). Prospettabile
rimane in ogni modo lo sfruttamento dello stato di dipendenza del paziente da
parte di uno psicoterapeuta (DTF 124 IV 12 consid. 2c con riferimento all'art.
197 vCP; Stratenwerth, loc. cit.;
Jenny, op. cit., n. 9 ad art. 193 CP) o la sudditanza psicologica della vittima
nei confronti dell'autore personalmente o nei confronti di un setta da esso
rappresentata, oppure lo sfruttamento del rapporto di dipendenza in caso di
presa di ostaggi (Rehberg, Das
revidierte Sexualstrafrecht, in: AJP 1993 pag. 24; CCRP, sentenza del 1° ottobre
1997 in re B., consid. 5c). Dal profilo soggettivo occorre che l'autore agisca
sapendo o dovendo presumere di sfruttare lo stato di inferiorità della vittima
(Stratenwerth, op. cit., pag.
156; Jenny, op. cit. n. 12 ad
art. 193; DTF 99 IV 164).
b) Di
primo acchito l'obiezione del ricorrente, secondo cui le pazienti (e quindi anche
___________) non sottostavano a un rapporto di subordinazione significativo con
il ricorrente, semplice guaritore senza specifiche conoscenze, parrebbe fondata.
Il rapporto di dipendenza che si instaura tra paziente e psicoterapeuta dipende
anzitutto dalla fiducia che il primo pone nelle terapie e nel bisogno di affidarsi
a esse. Più lo psicoterapeuta dispone di conoscenze specifiche, più egli è in
grado di seguire il paziente e più aumenta il senso di dipendenza di costui.
Parimenti però aumenta anche il suo bisogno di protezione, sicché il terapeuta
si trova di fronte a responsabilità viepiù maggiori e deve attenersi con
assoluto rigore alle regole dell'arte e della scienza. Egli non può cedere a
motivi egoistici, tanto meno per compiere atti sessuali (DTF 124 IV 13 consid.
2c/cc riferito all'art. 197 vCP, ove vittima poteva essere solo una donna e il
reato poteva essere solo quello della congiunzione carnale). Può sospingersi
oltre i limiti dell'arte e della scienza solo previo esplicito consenso del
paziente, sempre che tale consenso non sia determinato una volta ancora dal
rapporto di dipendenza (DTF124 IV 19). Un semplice “guaritore” che si comporta
come un ciarlatano non sembrerebbe possedere dunque qualità tali da influire apprezzabilmente
sull'autonomia decisionale delle pazienti.
Come
si è visto, nondimeno, dalla sentenza impugnata risulta che il ricorrente, pur
non disponendo di alcun titolo accademico riconosciuto, sapeva presentarsi come
terapeuta, naturopata specialista in medicina olistica e preventiva, con il vacuo
attributo di Doctor of naturopathy (N.D.) dell'Anglo-American Istitute
of Drugless Therapy. Abile nel confondere le idee al pubblico, egli ha così
creato le condizioni per essere considerato come un vero terapeuta, anche
perché le sue prestazioni erano generalmente riconosciute dalle principali
casse malati. La sua disinvoltura e la sua facilità di entrare in relazione con
gli altri ha gradualmente indotto le pazienti a confidargli anche fatti di
natura personale e, per finire, a fidarsi di lui al punto da allentare i
meccanismi di difesa. Perché tali accertamenti sarebbero manifestamente
insostenibili il ricorrente non illustra, limitandosi a far valere che il
rapporto di dipendenza è (anche) arbitrario perché procede da una valutazione
probatoria in contrasto con i principi scientifici riconosciuti. Senza cadere
in arbitrio la prima giudice poteva però ritenere che, nonostante le aleatorie
qualifiche professionali, l'imputato era in grado di determinare, mutatis mutandis,
proprio quella situazione descritta in DTF 124 IV 13, instaurando con le
pazienti un rapporto di fiducia non dissimile da quello tra un vero
psicoterapeuta e una paziente, per poi profittare della situazione e dello
stato di dipendenza in cui le donne si trovavano e compiere atti sessuali con
la scusa che pratiche del genere erano utili dal profilo terapeutico (sentenza,
pag. _ seg.).
-
Il
ricorrente adduce che il mancato consenso di ___________ è manifestamente
smentito dai fatti ed è il frutto di una valutazione delle prove contraria al
principio in dubio pro reo, ove si consideri che nemmeno negli
interrogatori la vittima ha accennato a eventuali manifestazioni di dissenso.
La paziente, del resto, si è presentata all'appuntamento incriminato – quello
in cui egli le ha preso la mano destra per farsi stimolare il membro eretto ed
eiaculare – dopo essere già stata sua paziente in altri incontri, durante i
quali egli le aveva massaggiato le parti intime. L'argomento cade nel vuoto.
Certo, la mancanza di reazione da parte della donna durante le prime sedute e
il fatto che essa abbia ripreso la “terapia” dopo un periodo di riflessione (sentenza,
pag. _) può suscitare qualche interrogativo. Ci si potrebbe infatti chiedere se
di fronte alla passività manifestata durante i primi incontri, in cui il
ricorrente ha praticato massaggi equivoci (che non gli hanno comportato alcuna
imputazione), e di fronte alla decisione di proseguire le sedute, la vittima
non abbia indotto il ricorrente a credere nella disponibilità di lei. A parte
il fatto però che approcci di indole sessuale nell'ambito di cure terapeutiche
necessitano come minimo di un consenso formale, oltre che scevro da condizionamenti
(DTF124 IV 123), nel caso specifico il ricorrente sapeva che ___________ aveva
problemi psichici ed era in cura psichiatrica. Conosceva perciò la sua
peculiare fragilità, che attenuava ancor più le difese già allentate dal
rapporto terapeutico (sentenza, pag. _). Non poteva ignorare perciò di
sfruttare uno specifico stato di dipendenza. Sprovvisto di buon diritto, al proposito
il ricorso deve di conseguenza essere disatteso.
-
Il
ricorrente fa valere che nel caso di ___________ non si può parlare di
pressioni psicologiche tali da giustificare una condanna per coazione sessuale
(art. 189 CP). La donna, egli soggiunge, non è mai stata posta
nell'impossibilità di resistere, onde un'erronea applicazione del diritto. La
questione merita attenta disamina.
a) La
prima giudice ha ritenuto l'agire dell'imputato verso ___________ costitutivo
non soltanto della fattispecie dell'art. 193 CP, ma anche di quella dell'art.
189 CP (coazione sessuale). Essa ha ricordato che l'imputato era comparso improvvisamente
nudo davanti alla donna, prendendole la mano destra e portandosela sul pene
eretto, ciò che ha lasciato la paziente inebetita. La presidente della Corte ha
quindi reputato decisivo il fatto che, per la sua instabilità psichica (nota al
ricorrente) e il rapporto di dipendenza correlato alla terapia (di cui essa
ignorava i reali contenuti), ___________ era in stato di inferiorità,
impietrita per la sorpresa di una simile iniziativa in un contesto terapeutico.
Proprio la straordinarietà e la repentinità dell'evento hanno impedito alla
vittima – sempre stando alla sentenza impugnata – di manifestare dissenso. In
questo modo, ha soggiunto la prima giudice, l'imputato ha messo in atto
pressioni psicologiche tali da impedire alla paziente di esercitare qualsiasi
forma di resistenza (sentenza, pag. _ e _).
b) Le
considerazioni predette non sono sufficienti per motivare una condanna per
coazione sessuale giusta l'art. 189 CP. È vero che, come detto, ___________
denotava scompensi psichici e si trovava in un rapporto di dipendenza terapeutica.
Ciò basta per giustificare l'applicazione dell'art. 193 CP (abuso dello stato
di dipendenza di una donna da parte del suo terapeuta), come per altro
riconosce anche la prima giudice a pag. _ della sentenza impugnata, ma non per
applicare l'art. 189 CP. In realtà la fattispecie in esame non si scosta apprezzabilmente
da quella descritta in DTF 124 IV 13, se non per la natura dell'atto
incriminato. Come in quel precedente, anche in concreto il ricorrente adduceva
scopi terapeutici dopo avere diagnosticato disturbi alla sfera sessuale (cfr.
anche verbale dell'8 novembre 1996, pag. _, act. 12b). In seguito egli riusciva
a vincere la renitenza della donna, facendo credere a costei che le sue
riluttanze erano dovute proprio a problemi sessuali (sentenza, pag. _ e act.
_).
Né
la fattispecie si presenta molto diversa dai casi che hanno indotto la prima
giudice a ritenere l'imputato autore colpevole di abuso dello stato di
dipendenza per gli atti compiuti su ___________ e , ancorché in loro
rapporto di dipendenza non fosse altrettanto consolidato. Anche in quei casi il
ricorrente ha profittato della situazione con uno stratagemma assolutamente
analogo a quella adottato in danno di . Quest'ultima ha subìto,
certo, una maggiore offesa. Il disegno criminoso del ricorrente si inseriva
sempre però nello stesso quadro di sfruttamento. Quanto all'imprevedibilità più
volte sottolineata dalla presidente della Corte di merito, essa va
relativizzata, poiché anche in quella seduta il ricorrente aveva cominciato con
i consueti massaggi intimi (act. 12b). Per quanto psichicamente debilitata, con
ogni evidenza la donna non poteva ignorare tali segni premonitori. Fossero
stati imputati al ricorrente anche gli abusi compiuti nelle prime sedute, del
resto (e non solo quelli dell'ultimo incontro), la condanna sarebbe stata
sicuramente quella di abuso dello stato di dipendenza, come nel caso
di e. Ciò posto, non vi è ragione per conferire all'atto
sessuale di cui al punto 1.1 dell'atto di accusa valenza più significativa per
il solo fatto della repentinità e della più consolidata dipendenza. Se mai ci
si può domandare se, avesse il ricorrente continuato nei suoi atti dopo essersi
accorto che la donna si era irrigidita (sentenza, pag. _), non sia dato un motivo
di coazione sessuale. Un'ipotesi del genere però trova riscontro nelle sole
impressioni della vittima (sentenza, pag. _). E ciò non basta manifestamente
per giustificare una condanna.
c) Ciò
posto, non è possibile desumere che l'atto sessuale imputato al ricorrente sia
stato commesso facendo capo a pressioni psicologiche che esulano dal rapporto
di dipendenza evocato dall'art. 193 CP (già considerato dalla prima Corte nel
consid. 4 della sentenza impugnata). Condannando il ricorrente per coazione
sessuale nei confronti di ___________ la prima giudice ha perciò ecceduto,
l'episodio rientrando ancora nello sfruttamento di uno stato di bisogno (art.
193 CP). Avendo la presidente della Corte di assise prospettato all'imputato
tale imputazione (quesito n. 1.2.1), all'errata qualifica giuridica può
sopperire la Corte di cassazione e di revisione penale (art. 296 cpv. 1 CPP),
riformando di conseguenza il dispositivo n. 1.3 della sentenza impugnata.
- Il ricorrente insorge altresì contro la condanna per coazione sessuale
nei confronti di ___________, contestando anche in tal caso sia un rapporto di
dipendenza ai sensi dell'art. 193 CP, sia i presupposti che giustificano una
condanna per coazione sessuale secondo l'art. 189 CP.
a) Stando
alla sentenza impugnata, ___________ si è recata dal ricorrente la prima volta
il 14 agosto 1995 quando stava attraversando un periodo difficile, essendo la
sua relazione in crisi e pensando perciò di trarre beneficio dalla medicina alternativa.
Pur diagnosticandole soltanto un piccolo problema al pancreas e prescrivendo 12
sedute di massaggi olistici, il ricorrente le ha anticipato che i massaggi avrebbero
avuto maggior efficacia sul corpo completamente nudo, ottenendo la sua
disponibilità in tal senso. Alla terza seduta, il ricorrente le ha proposto di
svestirla, chiedendole se voleva fare altrettanto con lui, vedendosi però
opporre un rifiuto. Fattala così sdraiare sul letto, egli l'ha massaggiata con
musica di sottofondo e ambiente oscurato. Mentre la donna teneva gli occhi
chiusi, il ricorrente si è spogliato completamente e, sorprendendola, le ha
posto il pene (non eccitato) nella mano destra, rassicurandola sull'indicazione
terapeutica e attribuendo il fatto “alla luce di lassù”. La donna è rimasta
impietrita e non ha trovato la forza di reagire. La prima giudice, ritenuto che
nessuna indicazione terapeutica poteva giustificare l'atto e che alla paziente
non era stato chiesto alcun consenso previo, ha ritenuto di nuovo decisivo –
come nel caso di ___________ – la dipendenza della vittima, lo stato di crisi
personale che essa stava attraversando, la straordinarietà e la repentinità del
movimento, che ha per finire paralizzato la paziente (sentenza, pag. _ e _).
b) Il
ricorrente pretende anzitutto che, nel caso in esame, non si può parlare di rapporto
di dipendenza già per il fatto che non risulta che la paziente gli abbia confidato
i suoi problemi esistenziali e quindi la vera ragione della sua visita. L'argomento
è irrilevante, poiché ciò – quand'anche sia vero – non esclude automaticamente
il rapporto di dipendenza della paziente nel confronti del terapeuta per le
ragioni partitamente esposte dalla prima giudice nel consid. 4 della sentenza
impugnata (pag. _). Già si è visto infatti che la prima Corte ha statuito
correttamente nel ritenere che – di regola – tra il ricorrente e le pazienti
sussistesse un rapporto di dipendenza a norma dell'art. 193 CP conseguente
proprio al particolare tipo di attività prestato e all'insolito ambiente in cui
le terapie venivano applicate, tali da influire sull'autonomia di giudizio
delle vittime. Anche nel caso in esame – sia come sia – risulta decisivo che il
ricorrente ha operato come se i suoi atti fossero parte integrante di una
normale terapia (sentenza, pag. _ seg. e _). Ha di nuovo agito perciò, mutatis
mutandis come nel caso dello psicoterapeuta descritto in DTF 124 IV 13.
c) Il
ricorrente soggiunge che è arbitrario ammettere lo stato di dipendenza anche
per il fatto che l'episodio incriminato è avvenuto nel corso della terza
seduta, durante il primo messaggio, quando non si poteva ancora parlare di
rapporto terapeutico. Se non che, con un argomento del genere egli avvalora se
mai l'accusa – fatta propria nella sentenza impugnata – di avere compiuto un
abuso sessuale improvviso, inaspettato e senza relazione con la terapia. In
realtà gli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata non consentono deduzioni
siffatte. Fin dal primo incontro alla paziente era stata prospettata la
necessita di spogliarsi, in modo da rendere più efficaci i massaggi (sentenza,
pag. _), necessità alla quale essa si è assoggettata per la particolare fiducia
riposta nel naturopata (sentenza, pag. _). Ne è seguita la graduale estensione
dei massaggi alle parti intime, grazie al fatto che il ricorrente aveva tolto
alla paziente qualsiasi facoltà di resistenza (sentenza, pag. _). Il
trattamento erotico (non imputato nell'atto di accusa) al quale ___________ è
stata sottoposta durante la terza – e ultima – seduta (act. 6 annesso al
rapporto di polizia) rientrava perciò nell'asserito contesto terapeutico
generale prescritto dall'imputato anche ad altre pazienti. Già si è visto però
che un'azione del genere configura, di regola, una violazione dello stato di
bisogno (art. 193 CP) perché commessa sfruttando per l'appunto lo stato di dipendenza
della vittima, non un atto di coazione sessuale.
d) Rimane
da esaminare se, mettendo il suo pene nella mano destra della donna dopo
essersi denudato, il ricorrente ha commesso coazione sessuale per avere
esercitato pressioni psicologiche sulla paziente e per avere compiuto un atto inaspettato
e repentino, che ha impietrito la vittima. Se non che, come nel caso di
___________, non risultano sufficienti riscontri per ritenere che il ricorrente
abbia compiuto l'abuso facendo capo a pressioni psicologiche eccedenti le previsioni
dell'art. 193 CP, né che abbia persistito pur essendosi accorto della prostrazione
e della paralisi della vittima. Ciò posto, il ricorrente si è di nuovo reso
autore colpevole di sfruttamento dello stato di bisogno. Il dispositivo n. 1.3
della sentenza impugnata va di conseguenza riformato (art. 296 cpv. 1 CPP),
anche tale imputazione essendo stata prospettata all'imputato (quesito n.
1.2.1).
- Il ricorrente insorge pure contro la condanna per coazione sessuale
nei confronti di ___________, rimproverando alla prima Corte di avere condiviso
senza riserve la versione della vittima e di avere violato il principio in
dubio pro reo per avere scartato la versione dei fatti a lui più
favorevole, ossia per non essersi fondata su quanto da lui ammesso.
a) La
prima giudice ha ricordato che il ricorrente ha ammesso di avere compiuto massaggi
sulla paziente, non rammentando però se aveva posato il pene sul braccio di
lei, come ritenuto dal Procuratore pubblico nell'atto di accusa sulla base
della versione della donna. La presidente della Corte ha per finire accertato
che l'imputato ha fatto anche ciò, ritenendo al riguardo la vittima del tutto
credibile, trovando conferma la versione di lei nelle ammissioni dello stesso
prevenuto (che riconosceva di essersi denudato) secondo il copione consolidato
adottato in danno delle altre pazienti. D'altro canto – ha soggiunto la
presidente della Corte – la sola ragione logica di spogliarsi era quella di
toccare le pazienti con il pene. Perché nel suo esito una conclusione del
genere sarebbe arbitraria il ricorrente non dimostra.
b) Secondo
il ricorrente, la presidente della Corte di assise è caduta in ulteriore
arbitrio nella misura in cui ha implicitamente considerato un episodio non contemplato
nell'atto di accusa, nel senso che ha fondato il giudizio di colpevolezza (art.
189 CP) dando per certo che egli ha penetrato con due dita la vagina della
vittima. La prima Corte, sostiene il ricorrente, gli ha fatto carico infatti,
una volta posato il pene sul braccio della donna, di avere continuato a
massaggiare la paziente nella zona genitale, nonostante essa gli abbia detto di
smettere, irrigidendosi, ma il ricorrente avrebbe proseguendo contro l'espresso
volere della donna. Se non che, sempre secondo il ricorrente, dal verbale
riportato a pag. _ della sentenza di assise risulta che gli atti compiuti contro
la volontà della vittima si riferiscono proprio all'episodio estraneo all'atto
di accusa.
La
questione è ardua. L'atto di accusa imputa al prevenuto, anzitutto, di avere
appoggiato il pene eretto sul braccio della paziente. Ciò è avvenuto, a non averne
dubbio, prima che la vittima si raggelasse (sentenza, pag. _ e _). Secondo
l'atto di accusa, l'imputato ha nondimeno insistito nei massaggi al pube, dopo
essersi spogliato. La locuzione “nel contempo” è però equivoca. Avesse il Procuratore
pubblico inteso riferirsi anche a tutte le azioni compiute dopo che il prevenuto
ha posato il pene eretto sul suo braccio della donna, egli non avrebbe verosimilmente
lasciato cadere l'accusa più grave e avrebbe imputato al ricorrente anche di
avere penetrato la vittima con due dita, benché essa gli dicesse di smettere
(sentenza, pag. _). In una situazione del genere, a dir poco confusa, si
giustifica adottare la soluzione più favorevole al prevenuto e di limitarsi a
considerare gli atti compiuti fino (o poco oltre) al momento in cui l'imputato
ha posto il membro in erezione sul braccio della donna. Le considerazioni dalla
prima giudice sul comportamento dell'imputato dopo tale azione – quando egli
avrebbe insistito con i massaggi nonostante il chiaro diniego espresso dalla
vittima – si fondano su fatti che esulano dall'atto di accusa. Ancorché al
limite, la doglianza ricorsuale è perciò fondata.
c) Ciò
non comporta, a scanso di equivoci, il proscioglimento del ricorrente da ogni
imputazione. Rimane infatti la circostanza che egli ha compiuto gli abusi che
trovano riscontro nell'atto di accusa, su una paziente che – come detto – si
trovava in un rapporto di dipendenza (art. 193 CP). Profittando della sua
posizione di terapeuta-naturopata, egli si è perciò reso nuovamente colpevole
di sfruttamento dello stato di bisogno, compiendo atti sessuali senza tenere
conto che la passività di cui dava evidenti segni la paziente durante i
massaggi non era conseguente a una propria autonoma scelta, ma al rapporto di
dipendenza con il terapeuta (e non a pressioni psicologiche supplementari). Il
dispositivo n. 1.3 della sentenza impugnata va perciò di nuovo riformato (art.
296 cpv. 1 CP). Anche in questo caso al prevenuto è infatti stata prospettata
la relativa imputazione.
- Alla presidente della Corte delle assise correzionali il ricorrente
rimprovera di nuovo di avere violato il diritto federale ritenendolo autore
colpevole di coazione sessuale nei confronti di ___________. Anche in tal caso
– egli assevera – la condanna è conseguente a un arbitrario accertamento dei
fatti e un un'arbitraria valutazione delle prove.
a) Riferendosi
alla fattispecie, la prima giudice ha anzitutto accertato che il ricorrente
sapeva che ___________ era in cura psichiatrica per uno scompenso ansio-depressivo,
il ricorrente avendo ammesso che la paziente lo aveva spesso incontrato per
soddisfare un bisogno di comunicazione, di cui egli era conscio. Tanto che alla
quinta consultazione la donna gli aveva persino confidato di essersi innamorata
di lui, circostanza che non lo esimeva tuttavia dal rispettare le regole
dell'arte. Guadagnata la sua fiducia – ha soggiunto la prima Corte – l'imputato
le ha diagnosticato un blocco di natura sessuale, l'ha convinta a denudarsi
durante le sedute, ha eseguito massaggi anche alle parti intime, le ha tolto gradatamente
qualsiasi resistenza, così da indurla a ritenere tali pratiche come parte
integrante della terapia. In una seduta successiva, egli – spogliatosi a sua volta
– ha continuato a praticarle massaggi, cercando insistentemente di portare la
mano della donna sul suo pene e adducendo sempre motivi terapeutici. Benché
menomata nella sua capacità di giudizio, la donna ha ritratto la mano, ma egli
l'ha riportata sul suo membro, per poi lasciarla, al che la donna si è resa
conto che il ricorrente aveva eiaculato sul lettino. Il ricorrente l'ha di
nuovo rassicurata.
b) Per
la prima giudice il ricorrente si è reso colpevole di coazione sessuale, perché
la volontà della paziente era coartata avuto riguardo alle gravi condizioni di
salute (che ne debilitavano la capacità di giudizio e di reazione), al grave
rapporto di dipendenza instauratosi con il terapeuta, come pure alla
straordinarietà e all'imprevedibilità dell'agire. Il fatto di avere accettato –
con travaglio interno – massaggi alle parti genitali, non significa del resto
che la paziente fosse d'accordo di accettare altri atti sessuali (sentenza,
pag. _). Il ricorrente non dimostra l'arbitrarietà di tali accertamenti. Egli
muove critiche inadatte allo scopo, insistendo sull'atteggiamento attivo di cui
la vittima avrebbe dato prova. In realtà egli trascura che decisivo – nella
fattispecie – non è tanto stabilire se la paziente abbia acconsentito alle
terapie erotiche, ma se essa fosse pienamente libera di determinarsi al
riguardo. Ciò che non era il caso, poiché anche ___________ si trovava in un rapporto
di dipendenza ai sensi dell'art. 193 CP. Il suo consenso non poteva perciò
essere presunto e ritenuto acquisito sulla base di mere deduzioni (DTF 124 IV
19).
c) Come
nei casi testé esaminati, fanno però difetto una volta ancora le condizioni che
giustificano una condanna per coazione sessuale. Gli abusi sessuali appena
evocati sono stati anch'essi compiuti nelle circostanze che ricordano la
fattispecie descritta in DTF 124 IV 12, nel quadro del rapporto di dipendenza
che legava la paziente al suo psicoterapeuta. Certo, la prima giudice ricorda
che si è trattato di un grave rapporto di dipendenza; non spiega però perché lo
stato di inferiorità della vittima, ossia le pretese pressioni psicologiche che
essa avrebbe subìto, esorbiterebbero dal quadro dell'art. 193 CP. Tanto meno
essa allega valide ragioni per differenziare la fattispecie da quella
illustrata più avanti nella sentenza di assise e sfociata nella condanna per
abuso dello stato di dipendenza (art. 193 n. 1 CP), allorché l'imputato aveva indotto
la vittima alla congiunzione carnale (sentenza, pag. _ e _). Qualche
interrogativo sull'eventualità che il ricorrente potesse avere agito oltre il
mero contesto dell'art. 193 CP poteva caso mai sorgere proprio in quest'ultimo
caso. Fosse stata coerente con il suo ragionamento, la prima giudice avrebbe
dovuto chiedersi se il ricorrente non avesse profittato della situazione in cui
si trovava, commettendo addirittura violenza carnale (art. 190 CP). Persino il
ricorrente ha avvertito il problema, senza rendersi però conto che – fosse
questa l'ipotesi accusatoria più accreditabile – egli non potrebbe essere prosciolto,
ma si sarebbero dovuti rinviare gli atti alla Corte di merito affinché l'atto
di accusa fosse modificato (CCRP, sentenza, del 6 dicembre 2000 in re B. e T.).
Che la fattispecie abbia creato difficoltà di giudizio risulta anche dal fatto
che al ricorrente è stata inizialmente prospettata l'imputazione di atti
sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191
CP). Ma tant'è. La condanna per sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193
CP), anche per l'episodio più grave (punto 1 dell'atto di accusa riferentesi
alla congiunzione carnale), è tutt'al più favorevole al ricorrente. Mal si
comprende perciò perché egli abbia impugnato anche tale condanna (dispositivo
n. 1.1).
-
Il ricorrente insorge infine contro la condanna per atti sessuali
con persone inette a resistere (recte: sfruttamento dello stato di bisogno
giusta l'art. 193 CP). Assevera che in nessuna delle fattispecie sottoposte a
giudizio sono ravvisabili gli estremi per ammettere un'ipotesi del genere. Se
non che, egli non apporta argomenti che non sono già stati vagliati e nemmeno
si confronta con le motivazioni che hanno indotto la presidente della Corte di
assise a ritenerlo colpevole per sfruttamento dello stato di bisogno nei
confronti di ___________ e ___________ (sentenza, pag. _ in fondo, _ e _).
Nella misura in cui è ammissibile, il gravame è perciò ancora una volta
destinato all'insuccesso.
-
Se
ne conclude che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere
parzialmente accolto. In riforma del dispositivo n. 1.3 della sentenza
impugnata, il ricorrente deve pertanto essere dichiarato autore colpevole –
anziché di coazione sessuale (art. 189 CP) – di sfruttamento dello stato di
bisogno nei confronti di ___________, ___________, ___________ e ___________.
Come si è visto, non sussistono ragioni per giudicare le varie fattispecie in
modo diverso, operando una sorta di dualismo secondo l'intensità del rapporto
tra ricorrente e pazienti, il grado di repentinità degli atti sessuali compiuti
e le pressioni psicologiche esercitate. I singoli casi denotano un denominatore
comune: lo sfruttamento da parte del ricorrente nell'esercizio della sua attività
di naturopata di situazioni particolari che hanno limitato le pazienti nella
loro autonomia di giudizio, come nel precedente descritto in DTF 124 IV 13.
-
La
derubricazione del reato di coazione sessuale in sfruttamento dello stato di
bisogno comporta la ricommisurazione della pena, che la prima Corte ha
quantificato in 18 mesi di detenzione sospesi condizionalmente con un periodo
di prova di cinque anni (art. 296 cpv. 1 CP). Dalla mutata qualifica del reato
il ricorrente non può pretendere invero significativi vantaggi. Dalle considerazioni
della sentenza impugnata, alle quali si rinvia, risulta che la prima giudice ha
compiuto sforzi notevoli per contenere la pena entro i limiti che ne
consentissero la sospensione condizionale, anche se con riferimento – tra
l'altro – al reato di ripetuta coazione sessuale. Anche se il reato di
sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193 n. 1 CP) è meno grave rispetto a
quello di coazione sessuale (art. 189 CP), trattandosi di un delitto e non di
un crimine, gli abusi sessuali commessi nei confronti di donne limitate nella
loro autonomia non vanno sottovalutati. Una condanna a 15 mesi di detenzione,
sospesa condizionalmente con un periodo di prova di cinque anni, appare perciò
consona alla gravità della colpa (che non può essere definita di poco conto),
al pregiudizio causato alle vittime, segnatamente a ___________ e a
___________, all'incensuratezza del prevenuto e al tempo trascorso dai fatti.
Non vi è motivo invece per intervenire sui rimanenti dispositivi della sentenza
impugnata.
-
Gli oneri processuali del presente giudizio sono posti per due terzi
a carico del ricorrente (soccombente in misura maggiore) e per il resto a
carico dello Stato (rat. 15 CPP). Dato il grado di soccombenza, non è il caso
invece di assegnare ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese
l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile Il
ricorso è parzialmente accolto nel senso che, in riforma del dispositivo n. 1.3
della sentenza impugnata, il ricorrente è riconosciuto autore colpevole di
sfruttamento dello stato di bisogno nei confronti delle pazienti __________,
__________, __________ e __________ In applicazione della pena, il ricorrente è
condannato a 15 mesi di detenzione sospesi condizionalmente con un periodo di
prova di cinque anni. Per il resto il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1'400.–
b)
spese fr. 100.–
fr. 1'500.–
sono
posti per due terzi a carico del ricorrente e per il rimanente a carico dello
Stato.
- Intimazione
a:
– ___________,
c/o __________ – avv. __________;
– Presidente
della Corte delle assise correzionali di Bellinzona;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone
Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Dipartimento
delle opere sociali, 6501 Bellinzona;
– Ufficio
cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Ministero
pubblico della Confederazione, 3003 Berna;
– __________
(parte civile);
– avv.
__________ (per le parti civili __________. e __________).
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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