AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2001.37
Data decisione, Autorità:
22.01.2002, CCRP
Incarto n.
17.2001.00037
Lugano
22 gennaio
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione 19 giugno 2001 presentato dall'
arch.
(patrocinato dall'
avv. __________)
contro
la
sentenza emanata il 10 maggio 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4,
nei confronti di
__________,
(patrocinato
dall'avv. dott. __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il giudizio sulle
spese.
Ritenuto
in fatto: A. La __________, succursale di __________, è una società immobiliare
che fa parte del gruppo __________, di cui cura in particolare la gestione
degli stabili nel Ticino. Responsabile di tale attività è, per la __________,
__________. Dal 1° gennaio al 31 luglio 1999 la __________, rappresentata
dalla __________, è stata parte a un contratto di locazione con __________ e
__________ avente per oggetto un appartamento di tre locali al primo piano di
un palazzo situato in via __________. In seguito a controversie sull'uso e su
pretesi difetti dell'ente locato, i conduttori avevano disdetto tale contratto
il 28 giugno 1999 per il 31 luglio successivo. Pur contestando la fondatezza
della disdetta, per finire la __________ aveva aderito alla richiesta dei conduttori.
L'appartamento è stato così riconsegnato alla locatrice il 2 agosto 1999.
__________ e __________ hanno poi intentato causa nei confronti della
__________, postulando la riduzione della pigione e il risarcimento del danno
patito.
B. Nel frattempo, il 30 dicembre 1998 (i conduttori già avevano preso
possesso dell'appartamento), __________, padre di __________, ha subìto un
infortunio nell'immobile. Con raccomandata del 12 novembre 1999 __________ ha
inviato a __________, al domicilio di lui, uno scritto cui afferma di avere
allegato una lettera del
2
novembre 1999, un'altra lettera del 29 novembre 1999 e un precetto esecutivo
civile (art. 489 CPC) del 2 novembre 1999 in cui suo padre __________
ingiungeva allo stesso __________ quanto segue:
Divieto assoluto di comunicare,
certificare, asserire e o rendere ipotizzabile, a chiunque, in qualsivoglia
forma, l'esistenza sia diretta che indiretta di un qualsivoglia rapporto del
qui precettante, arch. __________, in seno al rapporto che intercorre tra la
Compagnia __________, rispettivamente la rappresentante di quest'ultima,
__________, con sede a __________ e filiale a __________ ed i signori
__________ e __________, per il periodo tra il 15 dicembre 1998, data
dell'inizio del rapporto tra summenzionati, sino e compreso l'emissione del
presente atto civile (02.11.1999).
Smentire in
forma scritta ogni e qualsiasi rapporto, sia diretto che indiretto del qui
precettante, arch. __________ tra la __________ ed i signori __________ e
__________, in qualità di garante, intermediario o qualsivoglia altro ufficio.
Smentire in
forma scritta che il qui precettante abbia acconsentito di rinunciare a
qualsivoglia pretesa e/o intervento delle rispettive assicurazioni RC del
proprietario del fondo, in merito all'infortunio del 30 dicembre 1998, occorso
al qui precettante, in via __________.
C. Contro tale precetto, che menzionava la facoltà per l'escusso di
fare opposizione entro 10 giorni (senza indicare però l'autorità cui
rivolgerla), __________ non aveva intrapreso alcunché, di modo che il 6
dicembre 1999 __________ aveva chiesto al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 2, l'emissione del decreto esecutivo. Statuendo il 9 dicembre 1999, il
Pretore aveva accolto l'istanza e aveva ordinato a __________ di
– smentire
in forma scritta ogni e qualsiasi rapporto, sia diretto che indiretto del qui
precettante, arch. __________ tra la __________ ed i signori __________ e
__________, in qualità di garante, intermediario o qualsivoglia altro ufficio;
– smentire
in forma scritta che il qui precettante abbia acconsentito di rinunciare a
qualsivoglia pretesa e/o intervento delle rispettive assicurazioni RC del
proprietario del fondo, in merito all'infortunio del 30 dicembre 1998, occorso
al qui precettante, in via __________,
dandone
immediata comunicazione al precettante. L'ordine è stato impartito con la
comminatoria dell'art. 292 CP. Il decreto non indicando alcun termine entro cui
adempiere l'ingiunzione, __________ non ha dato seguito all'ordine. Si è
rivolto al suo legale, da cui ha ricevuto l'invito a rimanere passivo. Egli ha
sempre sostenuto altresì che nella raccomandata del 12 novembre 1999 figurava
unicamente copia di una lettera 29 ottobre 1999 diretta a tale __________ e
null'altro.
D. Con decreto di accusa del 9 ottobre 2000 il Procuratore pubblico ha
riconosciuto __________ autore colpevole di disobbedienza a decisione
dell'autorità “per avere intenzionalmente omesso di ottemperare alla decisione
pretorile del 9.12.1999, con la quale il Pretore del Distretto di Lugano avv.
__________ gli ordinava di smentire in forma scritta: ogni e qualsiasi
rapporto, sia diretto che indiretto, fra l'arch. __________, la __________ ed i
signori __________. e __________, in qualità di garante, intermediario o
qualsivoglia ufficio; la rinuncia dell'arch. __________ a qualsiasi pretesa e/o
intervento delle rispettive assicurazioni RC del proprietario del fondo, in
merito all'infortunio del 30.9.1998, occorsogli in Via __________ ”. Egli ne ha
pertanto proposto la condanna a una multa di fr. 300.–. Giudicando su opposizione,
con sentenza del 10 maggio 2001 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4,
ha prosciolto invece __________ dall'accusa, addebitando i costi allo Stato.
E. Contro la sentenza predetta __________ ha introdotto una dichiarazione
di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del
gravame, presentati il 19 giugno 2001, egli chiede che __________ sia
dichiarato autore colpevole del reato ascrittogli e che sia confermata la multa
inflitta dal Procuratore pubblico o quanto meno, in subordine, che sia
accertata la colpevolezza dell'imputato e che gli atti siano rinviati a un
altro Pretore per la commisurazione della pena. Nelle sue osservazioni del 25
giugno 2001 il Procuratore pubblico dichiara di rinunciare a osservazioni e di
rimettersi al giudizio della Corte. Con osservazioni del 10 luglio 2001
__________ postula invece il rigetto del ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente fa valere anzitutto che il 13 giugno 2001 (dopo l'emanazione
della sentenza impugnata) il suo legale si è presentato allo sportello della
Pretura giudicante per consultare gli atti. Ricevuto soltanto il fascicolo del
Ministero pubblico, egli ha chiesto di poter vedere e fotocopiare il verbale di
udienza, in cui è raccolta, tra l'altro, la testimonianza di __________. La
segretaria ha consultato il Pretore, poi ha rifiutato. Donde l'istanza scritta
di quello stesso giorno al Pretore con cui il legale ha formalizzato la
domanda, senza però ottenere risposta. Il ricorrente sostiene, con riferimanto
a DTF 117 Ia 424, che ciò costituisce una chiara violazione del suo diritto di
essere sentito. Ora, a prescindere dal fatto però che nel frattempo, con
scritto del 18 giugno 2001, il Pretore ha poi spiegato i motivi del suo
comportamento (allegando anche copia del verbale di udienza), il ricorrente non
pretende che la mancata consegna del verbale gli abbia impedito di presentare
ricorso per cassazione con conoscenza di causa. Anzi, egli ammette che non è
sua intenzione integrare il ricorso dopo l'ottenimento di quell'atto
processuale, limitandosi a chiedere che nei considerandi la Corte di cassazione
e di revisione penale constati la violazione del suo diritto di essere sentito,
affinché episodi del genere non abbiano a ripetersi. V'è da chiedersi se una
richiesta del genere sia ammissibile nell'ambito di un ricorso per cassazione;
dato che il ricorrente non chiede l'annullamento della sentenza impugnata a
dipendenza della pretesa violazione del diritto di essere sentito, ci si
potrebbe seriamente interrogare se, per finire, egli possa ancora vantare un
interesse attuale e pratico al riguardo. Ora, il Tribunale federale ha avuto
modo di stabilire - ancorché riferendosi al ricorso di diritto pubblico - che
eccezionalmente si può prescindere dal requisito dell'interesse attuale e
pratico all'ottenimento della decisione richiesta, quando la questione
litigiosa può di nuovo e in ogni momento riproporsi nelle stesse circostanze,
quando vi è un interesse pubblico al suo chiarimento a dipendenza della sua fondamentale
importanza e quando la stessa questione, in caso contrario, non potrebbe mai
essere tempestivamente esaminata dal profilo della sua cositituzionalità
(DTF120 Ia 165 consid. 1a, 118 Ia 490 consid. 1a). Nella fattispecie non sono
però ravvisabili - sia come sia - estremi del genere; in assenza di ulterori riscontri
è infatti da presumere che quanto capitato il pomeriggio del 13 giugno 2001 sia
per finire conseguente a un malinteso e non al rifiuto del Pretore di fronte
alla richiesta di poter fotocopiare il verbale del dibattimento avanzata dal
patrocinatore del ricorrente. Ne consegue la reiezione del ricorso su questo
punto.
- Nel merito il Pretore ha rilevato che l'ordine impartito
all'imputato sotto comminatoria dell'art. 292 CP incideva in modo significativo
sulla libertà personale e individuale di lui, essendogli fatto obbligo di
affermare – in modo contrario al vero, secondo il Pretore – che __________ non
avrebbe svolto alcun ruolo nella firma del contratto di locazione della
__________ con __________ e __________. Per di più, ha soggiunto il Pretore, il
decreto esecutivo è una decisione emanata su semplice istanza di parte. In caso
di mancata opposizione al precetto esecutivo civile, il creditore può ottenere
direttamente tale decreto, senza che sia più possibile esaminare la validità
dell'obbligazione richiesta. Il contraddittorio in sede di rilascio del decreto
esecutivo si prospetta solo in casi estremi, ove la prestazione litigiosa violi
l'ordine pubblico, e nessun appello contro il decreto stesso. Pur trattandosi
di una decisione emanata da un'autorità giudiziaria – ha continuato il primo
giudice – il convenuto in una procedura di emissione del decreto esecutivo non
ha alcuna possibilità di far verificare la legittimità delle decisione, salvo
introdurre ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, rimedio che però
è molto limitato. In circostanze del genere il giudice penale deve poter esaminare
con pieno potere cognitivo la fondatezza del decreto esecutivo, almeno per
quanto riguarda le formalità di procedura, che nessun tribunale può altrimenti
controllare.
Ciò
posto, il Pretore si è domandato se rispondeva al vero l'affermazione dell'imputato,
secondo cui nel plico intimatogli da __________ non figurava il precetto esecutivo
civile. Egli ha ritenuto di sì, facendo propria la testimonianza di __________,
la quale aveva dichiarato di aver assistito all'apertura della busta e di avere
constatato che questa conteneva solo copia di una lettera 29 ottobre 1999
indirizzata a un certo __________. Pur definendo inusitato che l'imputato non
abbia reagito di fronte a uno scritto che menzionava allegati inesistenti, il
Pretore ha ritenuto tale passività non decisiva, l'incarto sul contenzioso tra
la __________ e __________ e __________ annoverando molta corrispondenza,
sicché l'imputato non necessariamente doveva notare l'anomalia. D'altro canto,
sempre secondo il Pretore, nello scritto __________ non si era guardato bene
dal precisare in che consistesse “l'atto del 2 novembre 1999” (ovvero il
precetto esecutivo civile). Da qui l'assoluzione, non avendo l'imputato avuto
la possibilità di far valere davanti al giudice civile la mancata intimazione
del precetto, all'origine del decreto esecutivo, in cui figurava la comminatoria
ex art. 292 CP.
- Il ricorrente censura una violazione del diritto federale, adducendo
che il Pretore non poteva riesaminare la regolarità della procedura esecutiva.
Doveva semplicemente limitarsi a constatare che l'accusato non aveva dato
seguito all'ingiunzione contenuta nel decreto esecutivo, il giudice penale
potendo se mai verificare la legalità di atti amministrativi, ma non di
decisioni civili. Secondo il ricorrente, l'imputato non poteva invocare
l'irregolarità del decreto esecutivo sostenendo di non avere ricevuto il precetto.
Per far valere una doglianza del genere egli avrebbe dovuto far capo al rimedio
straordinario del ricorso di diritto pubblico, oppure alle vie civili
ordinarie.
a) Chiunque
non ottempera sotto comminatoria di pena a una decisione a lui intimata da
un'autorità competente o un funzionario competente, è punito con l'arresto o
con la multa (art. 292 CP). In DTF 121 IV 29 il Tribunale federale ha ricordato
che, nell'ambito di un procedimento penale per disobbedienza a decisione dell'autorità,
il giudice penale può riesaminare liberamente la legittimità di una decisione
amministrativa se contro di essa non era dato ricorso a un tribunale. Se il ricorso
era possibile, ma l'interessato non se n'era avvalso, oppure se il ricorso è
ancora pendente, il giudice penale non può scostarsi dalla decisione amministrava
se non in caso di manifesta violazione della legge o di abuso del potere di
apprezzamento (cfr. anche DTF 124 IV 297 consid. 4a). Il giudice penale non può
scostarsi nemmeno dal giudizio del tribunale amministrativo. Il Tribunale
federale ha lasciato indeciso, invece, il quesito di sapere in che misura il
giudice penale sia legittimato a rivedere l'ingiunzione impartita da un giudice
civile (DTF121 IV 32 consid. 2a).
b) Nella
fattispecie l'ingiunzione e la comminatoria dell'art. 292 CP figurano in un
decreto esecutivo (art. 497 seg. CPC) emanato da un giudice civile.
Trattandosi pur sempre di una decisione giudiziaria, di principio al giudice
penale dovrebbe essere preclusa la facoltà di riesaminarne la legalità. Motivi
di sicurezza giuridica ostano a un'indagine simile, che permetterebbe
all'imputato di mettere in discussione decisioni con forza di giudicato. Non è
compito del giudice penale sostituirsi all'autorità di ricorso cui
l'interessato avrebbe dovuto rivolgersi secondo le norme di procedura
applicabili (Corboz, Les
principales infractions, Berna 1997, n. 16 ad art. 292 CP). Se non che, la
regola per cui nel quadro dell'art. 292 CP il giudice penale è vincolato alla
decisione cui si riferisce la comminatoria, sia essa amministrativa, civile o
penale, non è senza limiti. Il giudice penale può scostarsi da una decisione
(giudiziaria), in specie, ove quest'ultima sia affetta da vizi tanto gravi da
comportarne la nullità. Tale è il caso, per esempio, quando l'autorità o il
funzionario che hanno pronunciato l'ingiunzione non erano compenti (DTF 122 IV
340 consid. 2) oppure quando il destinatario del provvedimento non ha avuto la
possibilità di esprimersi, come nel caso di misure provvisionali (Corboz, loc. cit.).
c) Nella
fattispecie il Pretore ha accertato che all'imputato non è stato intimato il
precetto esecutivo civile, ciò che, in mancanza di opposizione, ha consentito
poi l'emissione del decreto esecutivo. Egli ha creduto in sostanza
all'accusato, il quale sosteneva che nella busta inviatagli dal figlio del
precettante non si trovava alcun precetto. Il decreto esecutivo e la comminatoria
dell'art. 292 CP sono stati emanati dal giudice, pertanto, senza che l'escusso
potesse esprimersi. Ora, il decreto esecutivo è una decisione immediatamente
eseguibile che si ottiene senza contraddittorio previo e senza nemmeno che
alla controparte sia notificata l'istanza di emissione (Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n.
1 ad art. 497). Contro di esso non è dato alcun rimedio di diritto (art. 497
cpv. 2 CPP). In caso di mancata opposizione al precetto non è più possibile
quindi esaminare la validità e il contenuto dell'obbligazione (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 2 ad art.
497). Solo l'opposizione dell'escusso può fermare il procedimento. Già si è
visto però che, secondo gli accertamenti del Pretore, all'imputato tale facoltà
è stata preclusa, non essendogli stato notificato il precetto. Giustamente il
Pretore ha ritenuto perciò che il decreto esecutivo non vincolava il giudice
penale. L'imputato si è trovato di fronte al fatto compiuto, in palese
violazione del suo diritto d'essere sentito, che è un principio cardine dell'ordinamento
giuridico. Nelle circostanze descritte il giudice penale poteva quindi
considerare inefficace la comminatoria dell'art. 292 CP e non ha disatteso il
diritto federale prosciogliendo l'imputato dall'accusa di disobbedienza a
decisioni dell'autorità.
-
Secondo il ricorrente, il Pretore sarebbe comunque caduto in
arbitrio accertando che nel plico da egli inviato il 12 novembre 1999 non si
trovasse il precetto litigioso. Come lo stesso ricorrente rileva a giusto
titolo, però, in un ricorso per cassazione l'accertamento dei fatti e la
valutazione delle prove possono essere rimessi in discussione solo se il
giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e
295 CPP). E arbitrario non significa opinabile o finanche erroneo, bensì manifestamente
insostenibile, destituito di fondamento serio ed oggettivo o in urto palese con
il sentimento di giustizia ed equità (DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168
consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a). Nella fattispecie non si può dire che il
Pretore sia trasceso in un arbitrario apprezzamento delle prove ritenendo che
la testimonianza di __________, la quale aveva assistito all'apertura della
busta, escludesse l'esistenza del precetto esecutivo civile nel plico
raccomandato. Il ricorrente critica anche le considerazioni del Pretore circa
la mancata reazione dell'accusato di fronte al fatto che nel suo scritto si
menzionavano allegati in realtà non prodotti. Anche al riguardo però l'opinione
del primo giudice, foss'anche discutibile, non può definirsi arbitraria
(sentenza, pag. 6). Del resto, quand'anche l'imputato avesse reagito, il
precettante non ne avrebbe tratto vantaggio alcuno, poiché sarebbe stato
costretto – sia come sia – a intimare nuovamente il precetto esecutivo civile.
Anzi, avesse ripetuto l'intimazione del precetto si sarebbe evitato un
procedimento penale inutile. Se ne conclude che il ricorso è destinato
all'insuccesso anche su questo punto.
-
Gli oneri processuali seguono la soccombenza del ricorrente (art. 15
cpv. 1 CPP), che rifonderà a __________, il quale ha presentato osservazioni
con l'assistenza di un avvocato, un'indennità di fr. 800.– per ripetibili (art.
9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese
anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 700.–
b)
spese fr 100.–
fr.
800.–
sono
posti a carico del ricorrente, che rifonderà a __________ la somma di fr. 800.–
per ripetibili.
- Intimazione
a:
– arch.
__________;
– avv.
__________;
– __________;
– avv.
dott. __________;
– Ministero
pubblico, Lugano;
– Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di
diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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