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Numero d'incarto:
17.2001.30
Data decisione, Autorità:
29.11.2001, CCRP
Incarto n.
17.2001.00030
Lugano
29 novembre
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 7 maggio 2001 presentato da
__________,
(patrocinata dall'
avv. __________)
contro
la
sentenza emanata il 26 marzo 2001 dal presidente della Corte delle assise
correzionali di Mendrisio nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il giudizio sulle
spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 26 marzo 2001 la presidente della Corte delle
assise correzionali di Mendrisio ha riconosciuto ___________ autrice colpevole
di importazione, acquisto e deposito di moneta falsa, importazione, acquisto e
deposito di valuta contraffatta, coazione, falsità in documenti e truffa. Essa
ha accertato che tra il settembre del 1993 e il dicembre del 1994 l'imputata,
gerente del __________ a __________, aveva attestato contrariamente al vero nei
conteggi sulle indennità per lavoro ridotto e nei rapporti sulle ore perse per
motivi economici, a scopo di indebito profitto (segnatamente per ottenere
prestazioni assicurative non dovute), che dal settembre del 1993 i dipendenti
dell'esercizio pubblico avevano lavorato a tempo parziale, mentre in realtà essi
avevano continuato a lavorare ininterrottamente a tempo pieno.
La
presidente della Corte ha accertato inoltre che in tale contesto l'imputata,
sempre agendo a scopo di indebito profitto, aveva ingannato con astuzia
funzionari della Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, in
particolare presentando conteggi sulle indennità per lavoro ridotto dal
contenuto menzognero, così da ottenere prestazioni assicurative e indennità per
lavoro ridotto non dovute per complessivi fr. 95'432.–. In applicazione della
pena, ___________ è stata condannata a 14 mesi di detenzione (computato il
carcere preventivo sofferto), sospesi condizionalmente per due anni, e alla
rifusione di fr. 95'701.– alla Cassa cantonale di compensazione, somma
sequestrata in vista del risarcimento.
B. Contro la sentenza di assise ___________ ha inoltrato il 30 marzo
2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nei motivi del gravame, presentati il 7 maggio successivo, essa chiede
il proscioglimento dalle imputazioni di falsità in documenti e di truffa, una
riduzione dalla pena e il dissequestro della somma di fr. 95'701.–. Il
Procuratore pubblico ha comunicato il 28 maggio 2001 di non avere osservazioni
da formulare, proponendo di respingere il ricorso. La Cassa cantonale di compensazione,
costituitasi parte civile, è rimasta silente.
Considerando
in diritto: 1. La ricorrente insorge contro la condanna per falsità in
documenti (art. 251 CP), contestando che nel caso in esame i formulari
prestampati relativi alle ore di lavoro perse da lei sottoscritti costituiscano
un titolo a norma dell'art. 110 CP e godano perciò di un valore probatorio
accresciuto.
a) L'art. 251 CP punisce con la reclusione fino a cinque anni o con la
detenzione chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una
persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un
documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma
autentica o dell'altro segno a mano autentico per formare un documento
fittizio; alla stessa stregua è punito chi attesta o fa attestare in un
documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, come
pure chi fa uso a scopo d'inganno di un tale documento (n. 1). Nei casi di
esigua gravità può essere pronunciata la detenzione o la multa (n. 2). La
disciplina in vigore anteriormente al 1°gennaio 1995 era identica (art. 251 n.
1 e 3 vCP). Identica era anche la nozione di “documento” enunciata dall'art.
110 n. 5 prima frase CP, salvo che dal 1° gennaio 1995 sono considerati documenti
– per legge – anche le registrazioni su supporti di dati e di immagini, se
servono allo stesso scopo degli scritti (art. 110 n. 5 seconda frase CP).
b) L'art.
251 CP non reprime solo la falsificazione di un documento (falso materiale),
ma anche la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico).
In quest'ultimo caso, nondimeno, la cosiddetta “menzogna scritta” trascende in
reato solo ove, dal profilo oggettivo, il documento goda di particolare
credibilità per il valore che la legge gli conferisce (bilancio, conto predite
o profitti, inventario: Corboz
in: ZBJV 131/1995 pag. 551) o per la persona che lo ha redatto (la cui
posizione è analoga a quella di un garante: funzionario, notaio, medico,
architetto ecc.). Uno scritto può essere un “documento” per certi aspetti e
non per altri: una fattura, ad esempio, è impropria in linea di principio –
ancorché munita di ricevuta – a dimostrare la veridicità di quanto attesta, ma
può essere idonea a provare che le dichiarazioni ivi contenute emanano dal loro
autore, onde la punibilità di chi contraffà un tale atto (DTF 121 IV 131 con
svariati altri esempi e rinvii di giurisprudenza, richiamati anche in DTF 125
IV 278 consid. bb; CCRP, sentenza del 13 dicembre 2000 in re P., consid. 1a e
1b).
- Secondo
gli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata, il 13 settembre 1993 la
ricorrente e suo marito hanno presentato per il ___________ di ___________ una
“domanda di preannuncio di lavoro ridotto” dal 15 settembre–1° ottobre 1993. La
domanda è stata respinta il 17 settembre 1993 dall'Ufficio cantonale del lavoro
in applicazione dell'art. 33 cpv. 1 lett. b LADI. Su ricorso dei gerenti, con
sentenza del 21 gennaio 1994 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha
annullato tale decisione, riconoscendo all'azienda il diritto all'indennità per
lavoro ridotto dal 24 settembre 1993 (act. A1). Fondandosi su tale sentenza, il
22 aprile 1994 l'Ufficio cantonale del lavoro ha comunicato agli istanti che il
diritto alle indennità per lavoro ridotto sarebbe stato riconosciuto dal 24
settembre 1993 al 24 marzo 1994 (act. A2). Per il periodo da settembre 1993 a
febbraio 1994 la Cassa cantonale contro la disoccupazione ha versato così
all'azienda alberghiera indennità per complessivi fr. 95'492.60 (sentenza, pag.
_ e _; sentenza 20 giugno 1996 del Tribunale cantonale delle assicurazioni,
act. 12, pag. _).
Nel
novembre del 1994 la Cassa cantonale ha sospeso provvisoriamente l'erogazione
di indennità dopo che una dipendente dell'albergo, intenzionata a trasformare
il suo permesso da stagionale in annuale, aveva dichiarato di avere sempre
lavorato a tempo pieno, prestando anche ore straordinarie, e ciò proprio nel
periodo notificato dai gerenti come attività ridotta. Donde la denuncia del 24
novembre 1994 sporta dall'Ufficio cantonale del lavoro contro i responsabili
dell'albergo, con l'addebito che costoro avrebbero percepito indebitamente la
somma di fr. 95'491.– per il periodo da settembre 1993 a febbraio 1994.
Successivamente, il 23 ottobre 1995, il Tribunale cantonale delle assicurazioni
ha accertato che le indennità per lavoro ridotto erano state effettivamente
riscosse indebitamente. Alla medesima conclusione è giunto il Tribunale
federale delle assicurazioni con sentenza del 20 giugno 1996; esso ha rilevato
che il tempo di presenza sul luogo di attività equivale a tempo di lavoro e
che, contrariamente a quanto pretendevano i gerenti, l'inattività dei
dipendenti per mancanza di occupazione equivale a lavoro (act. 12). Nei confronti
della ricorrente e di suo marito la Cassa cantonale di compensazione ha
proceduto così in via esecutiva per ricuperare la somma (sentenza, pag. _).
Sempre
secondo la sentenza di assise, il Procuratore pubblico ha promosso il 5
dicembre 1995 l'accusa nei confronti della (sola) ricorrente per falsità in
documenti per avere essa, nella sua qualità di gerente dell'albergo e allo
scopo di indebito profitto, in specie per ottenere prestazioni assicurative non
dovute, attestato nei conteggi sulle indennità per lavoro ridotto a norma dell'art.
38 LADI che i dipendenti avevano lavorato a tempo parziale, mentre in realtà
essi avevano continuato a lavorare a tempo pieno. L'accusa verteva anche
sull'imputazione di truffa per avere l'interessata tratto in inganno con
astuzia i funzionari preposti, presentando conteggi inveritieri e inducendoli
in tal modo a stanziare indennità assicurative non dovute (sentenza, pag. _).
-
Ricordato che i formulari prestampati sottoscritti dalla
ricorrente contengono menzogne, indicando essi ore perse dai dipendenti pur
essendo costoro sempre stati presenti sul posto di lavoro, la prima giudice ha
ritenuto che tali conteggi godono di forza probatoria accresciuta. Una volta
notificato il “preannuncio di lavoro ridotto”, rispettivamente verificatisi i
presupposti dell'art. 36 LADI, il datore di lavoro fa valere per tutta
l'azienda il diritto all'indennità dei suoi lavoratori presso la cassa
designata, producendo i conteggi delle ore perse, i conteggi sul lavoro ridotto
e una conferma di assunzione dell'obbligo di continuare a pagare i contributi
assicurativi giusta l'art. 28 LADI. Pur avendo obblighi di verifica, la cassa
non ha tuttavia la possibilità di eseguire controlli, non procedendosi di
regola ad alcun controllo mediante timbratura (art. 40 cpv. 1 LADI). Ove siano
date le premesse per il lavoro ridotto e non sia stata elevata opposizione,
oppure la stessa sia stata rigettata, la Cassa rimborsa le indennità anticipate
dal datore di lavoro in modo conforme alla legge, con deduzione del periodo di
attesa. L'indennità è destinata a salvaguardare posti di lavoro e il datore di
lavoro agisce come organo di esecuzione della LADI. I dati, segnatamente i
conteggi delle ore di lavoro contenute in simili attestati godono perciò di una
presunzione di veridicità, poiché sono presentati da organo di esecuzione della
legge, mentre che in mancanza di un sistema di timbratura la cassa non ha modo
di procedere a verifiche (sentenza, pag. _).
-
La
ricorrente sostiene anzitutto di avere agito in buona fede e di essere incorsa
tutt'al più in un errore scusabile, avendo apprezzato erroneamente la
fattispecie. Ora, quel che l'autore di un reato sa o non sa, l'eventualità
delittuosa cui egli consente è un problema legato all'accertamento dei fatti a
alla valutazione delle prove (DTF121 IV 92 consid. 2b con rinvii), che la Corte
di cassazione e di revisione penale è abilitata a rivedere solo con cognizione
circoscritta all'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Ciò significa che il
relativo accertamento può essere censurato solo ove risulti manifestamente
insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 124 I 208 consid. 4, 174
consid. 2g, 123 I 5 consid. 4a). La prima giudice ha escluso che l'imputata
potesse ritenersi autorizzata in buona fede a chiedere prestazioni assicurative
(anche) a favore di dipendenti che, pur non lavorando, erano costantemente
presenti sul posto di lavoro. Ha rilevato che essa è stata smentita dai
funzionari cantonali ___________ ed ___________, i quali hanno escluso
categoricamente che l'imputata abbia in qualche modo attirato la loro
attenzione sul problema. Né l'interessata ha mai posto alcuna riserva o
menzione sui conteggi inviati alla Cassa di compensazione, né ha accennato alla
questione nel ricorso del 22 settembre 1993 al Tribunale cantonale delle
assicurazioni. Eppure, ha soggiunto la presidente della Corte, l'imputata
doveva nutrire sospetti sulla correttezza della sua interpretazione. Agendo
senza riserve, essa ha accettato la conseguenza di mettere in atto con dolo eventuale
un inganno astuto, producendo nella sua qualità di datrice di lavoro e organo
di esecuzione della LADI conteggi sulle indennità per lavoro ridotto dal
contenuto mendace (sentenza, pag. _). Perché tali accertamenti sarebbero
insostenibili, la ricorrente non dimostra: si limita a considerazioni e
precisazioni volte a prospettare una situazione diversa fondata sul proprio
punto di vista, senza però sostanziare arbitrio di sorta. Ne segue su questo
punto l'irricevibilità del ricorso.
-
Afferma
la ricorrente che la Cassa aveva comunque la facoltà di verificare il contenuto
dei formulari, sia interpellando sistematicamente o a campioni i dipendenti,
sia svolgendo controlli senza preavviso. Se non che, la possibilità di verificare
il contenuto dei formulari, rispettivamente la leggerezza di cui avrebbe dato
prova la Cassa cantonale di disoccupazione consentono se mai di mettere in
discussione il preteso inganno astuto sotto il profilo dell'art. 146 CP. Nulla
mutano però al problema di sapere se i conteggi prodotti all'attenzione della
Cassa cantonale per ottenere prestazioni assicurative (non dovute) godessero di
forza probatoria accresciuta per il valore che la legge loro attribuiva o per
la persona che li aveva redatti. Ora, già si è visto che decisivo ai fini
dell'art. 251 n. 1 CP è – per la prima giudice – la circostanza che la
ricorrente abbia agito come organo di esecuzione della LADI, come prevedeva
l'art. art. 76 cpv. 1 lett. f LADI (nella versione in vigore al momento dei
fatti). Tale punto di vista non presta il fianco alla critica. L'art. 37 LADI
obbliga tra l'altro il datore di lavoro ad anticipare l'indennità per lavoro
ridotto e a versarla al lavoratore il giorno usuale di paga, ad assumere
l'indennità per lavoro ridotto per il giorno di attesa e a pagare, per la
durata del lavoro ridotto, la parte intera dei contributi legalmente o contrattualmente
dovuti alle assicurazioni sociali, corrispondentemente alla durata normale del
lavoro. Il datore di lavoro è pertanto investito di obblighi di diritto pubblico
che gli derivano quale organo di esecuzione della LADI (DTF 119 V 364 consid.
4c). Solo in casi del tutto eccezionali è consentito infatti al lavoratore di
rivolgersi direttamente, e non tramite il proprio datore di lavoro, alla cassa
cantonale per ottenere indennità per lavoro ridotto (DTF 119 V 364 consid. 5 ).
In tale ambito va quindi riconosciuto al datore di lavoro il ruolo di garante –
o per lo meno di quasi garante – con la conseguenza che i formulari attestanti
le ore di lavoro perse destinati al rimborso delle indennità da lui anticipate
giusta l'art. 37 LADI godono di particolare credibilità. Riconoscendo la
ricorrente autrice colpevole di falsità ideologica in documenti a norma
dell'art. 251 n. 1 CP la prima giudice non ha pertanto violato il diritto federale.
-
La ricorrente insorge pure contro la condanna per truffa (art. 146
n. 1 CP) riconducibile al fatto di avere utilizzato conteggi inveritieri sulle
indennità per lavoro ridotto, inducendo la Cassa cantonale a corrisponderle
indennità non dovute per complessivi fr. 95'432.–. La doglianza è infondata.
Come ha rilevato la prima giudice, l'uso di documenti dal falso contenuto
costituisce una manovra fraudolenta e, quindi, un inganno astuto ove una verifica
della situazione non sia possibile o non possa ragionevolmente essere pretesa
(DTF 120 IV 133 consid. 6bb). La presentazione di documenti di controllo dei
lavoratori (certificati di controllo bollati) dal contenuto inveritiero allo
scopo di ottenere indennità per intemperie, ad esempio, costituisce un inganno
astuto e va punito come truffa (art. 148 vCP, corrispondente all'attuale art.
146 n. 1 CP), non come truffa in materia di prestazioni e tasse ai sensi
dell'art. 14 DPA (DTF 117 IV 153 consid. 4b e 5). Nella fattispecie il caso è
analogo: la ricorrente ha indicato alla Cassa cantonale di disoccupazione ore
perse, che in realtà perse non erano, riscuotendo indennità assicurative senza
che si potesse pretendere dalla Cassa la scoperta del mendacio, non avendo
questa la possibilità di verificare mediante timbratura le dichiarazioni
pervenute (art. 40 LADI; sentenza, pag. _).
-
La
ricorrente obietta che, comunque sia, la questione riguarda prevalentemente il
diritto amministrativo-assicurativo e non già quello penale. Per finire il
problema è di sapere – a suo avviso – se non ci si trovi piuttosto in presenza
di un malinteso dovuto al fatto che nessuno era bene in chiaro sul problema di
sapere se potesse entrare in considerazione una richiesta di indennità per
lavoro ridotto nel caso in cui il lavoratore destinatario dell'indennità fosse
presente sul posto di lavoro. Come detto, però, la prima Corte ha scartato
senza arbitrio la buona fede dell'accusata. Certo, questa insiste sul tema, ma
le sue considerazioni si esauriscono in argomentazioni appellatorie,
inammissibili in un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio.
Per di più, proprio la mancanza di una chiara prassi al riguardo avrebbe dovuto
indurre la ricorrente a meglio chiarire il dubbio, indicando quanto meno
all'autorità che essa sollecitava indennità per lavoro ridotto in favore di
dipendenti che rimenavano comunque presenti sul posto di lavoro. Invece ha
optato per il silenzio, pur consapevole della possibilità di errore (sentenza,
pag. _), assumendo con ciò il rischio connesso e agendo con dolo eventuale. Ciò
denota il reato di truffa. Né all'autorità destinataria dei formulari può essere
rimproverata negligenza per non avere esperito regolari controlli sull'attività
dei dipendenti dell'azienda alberghiera. L'art. 17 LADI, cui rinvia l'art. 40
cpv. 1 LADI (nella formulazione in vigore al momento dei fatti), non impone al
datore di lavoro obblighi siffatti. Del resto non consta nemmeno che la Cassa
cantonale avesse seri motivi per dubitare della fedefacenza dei conteggi firmati
e prodotti dalla datrice di lavoro nella sua qualità di organo di esecuzione
della LADI. Anche sotto questo profilo la sentenza di assise sfugge a censura.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso deve dunque essere respinto.
-
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese
anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
- Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 900.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
1'000.–
sono
posti a carico della ricorrente.
- Intimazione
a:
– ___________,
c/o avv. ____________;
– avv.
_____________;
– Procuratore
pubblico avv. ____________;
– Presidente
della Corte delle assise correzionali di Mendrisio;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone
Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Ministero pubblico
della Confederazione, 3003 Berna;
– Cassa
cantonale di disoccupazione, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona (parte
civile).
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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