AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2001.15
Data decisione, Autorità:
29.11.2001, CCRP
Incarto n.
17.2001.00015
Lugano,
29 novembre
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 5
marzo 2001 presentato da
___________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 26 gennaio 2001 dalla
presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano nei
confronti suoi e di
___________,
(patrocinato
dall'avv. __________),
non
ricorrente;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione;
- Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Il 17 agosto 1991, verso le ore 2.30 di notte, ___________ circolava
con la sua Alfa Romeo “75” V6 a Mezzovico, lungo la strada cantonale in
direzione sud, quando ha tamponato una Datsun “240Z” del 1971 (trasformata nel
1990 in Ferrari replica “250 GTO” con carrozzeria in vetroresina e motore Alfa
Romeo V6) condotta da , che era ferma sulla carreggiata, nell'attesa
di poter svoltare a sinistra per accedere al piazzale dell'albergo “Diamante
Blu”. Benché piovesse, tutt'e due le vetture sono andate completamente
distrutte dal fuoco. Il 19 agosto 1991 ___________ ha chiesto alla compagnia
“”, che copriva la responsabilità civile di _______, un risarcimento
di complessivi fr. 164 315.– (fr. 93 000.– per la Datsun imitazione Ferrari, il
resto per quanto si trovava nell'abitacolo, compreso un telefono cellulare e
220 dispositivi d'allarme Amity “SG 33” con alimentatore), annunciando
prudenzialmente il danno anche alla propria compagnia “________”.
, da parte sua, si è rivolto alla “” per ottenere il
controvalore della propria Alfa Romeo in virtù della polizza casco totale.
B. Con
sentenza del 26 gennaio 2001 la presidente della Corte delle assise correzionali
di Lugano ha riconosciuto ___________ e ___________ autori colpevoli di mancata
truffa per avere, quel 17 agosto 1991, simulato l'incidente e provocato l'incendio
delle loro automobili allo scopo di riscuotere con astuzia indennità assicurative.
Essa ha stralciato dal procedimento, invece, l'accusa di sviamento della
giustizia nei confronti dei due, essendo intervenuta nel frattempo la
prescrizione assoluta dell'azione penale. Tenuto conto del lungo tempo
trascorso, entrambi gli imputati si sono visti infliggere 6 mesi di detenzione
sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni. ___________ è stato
sottoposto inoltre, per tale periodo, al patronato penale. ___________ e
___________ sono stati condannati solidalmente, infine, a rifondere alla
“” (divenuta “”), costituitasi parte civile, la somma di
fr. 16 378.– a titolo di risarcimento danni. La “___________” non ha quantificato
le sue pretese ed è stata rinviata al foro civile.
C. Contro
la sentenza di assise ___________ ha introdotto il 29 gennaio 2001 una dichiarazione
di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del
gravame, presentati il 5 marzo 2001, egli chiede che il giudizio nei suoi
confronti sia annullato, che sia pronunciata sua assoluzione e che sia cassato
di conseguenza anche il dispositivo sull'obbligo di risarcimento verso la
“”. Nelle sue osservazioni del 21 marzo 2001 quest'ultima propone di
respingere il ricorso. Analoga conclusione formula il Procuratore pubblico con
osservazioni del 26 marzo 2001, nella misura in cui il ricorso risultasse
ammissibile. La “” è rimasta silente.
Considerando
in diritto: 1. L'atto di accusa è stato emesso in concreto il 14 ottobre 1996,
dopo l'entrata in vigore dell'odierno Codice di procedura penale
(1°
gennaio 1996: BU 1995 pag. 544 in fondo). Alla fattispecie si applica pertanto
il diritto nuovo (art. 351 cpv. 2 CPP). Ora, il ricorrente invoca tutti e tre i
titoli di cassazione previsti dall'art. 288 CPP. Ciò non significa
necessariamente che in caso di accoglimento del ricorso la Corte di cassazione
e di revisione penale giudichi essa medesima nel merito, come postula
l'interessato (“Con il presente ricorso si chiede di annullare la sentenza impugnata,
rinunciando al rinvio, assolvendo il ricorrente”: memoriale, pag. _ in alto).
Essa è abilitata a riformare la sentenza impugnata solo ove disponga di
“sufficienti elementi per il nuovo giudizio” (art. 296 cpv. 1 CPP); in caso
contrario, rinvia gli atti in prima sede per nuova decisione (art. 296 cpv. 2
CPP).
- Il
ricorrente censura anzitutto vizi essenziali di procedura (art. 288 lett. b
CPP), rimproverando alla prima giudice di avere fondato la sentenza impugnata
su due perizie (“di parte” e “giudi-ziaria”) allestite in violazione dei suoi
diritti di difesa, senza ch'egli abbia potuto partecipare all'assunzione delle
prove e ottenere i complementi istruttori richiesti. Nonostante la sua opposizione
in aula a che le due perizie divenissero risultanze dibattimentali (art. 227
cpv. 2 CPP), la presidente della Corte ha fatto capo a tali atti per la
motivazione del giudizio. Donde, a suo parere, gli estremi per annullare la condanna.
a) Nella
fattispecie solo una perizia può essere definita tale: quella formalmente
commissionata il 29 novembre 1991 dal Procuratore pubblico all'ing. ___________
(classificatore blu, act. 22), chiamato a prestare la sua opera secondo scienza
e coscienza (loc. cit., act. 19). L'altra non è una perizia a norma degli art.
142 segg. CPP. È un referto allestito il 21 novembre 1991 dalla polizia
scientifica della Città di Zurigo su incarico del SIR (loc. cit., act. 17),
dopo che la “___________” si era rivolta alla polizia ticinese manifestando
sospetti sulla pretesa risarcitoria di ___________ (loc. cit., rapporto di
polizia, pag. _ in alto). Le spese di tale referto sono poi state assunte dalla
compagnia medesima (sentenza, pag. _ consid. E3). A torto quest'ultima sostiene
pertanto, nelle osservazioni al ricorso, che tale referto sia “una perizia
ordinata dal Procuratore pubblico”. D'altro lato non si trattava nemmeno – come
asserisce il ricorrente – di una vera e propria “perizia privata”, redatta cioè
da un esperto designato e istruito da una parte (Piquerez, Manuel de procédure pénale suisse, Zurigo 2001,
pag. 264 n. 1370; Maurer, Das bernische Strafverfahren, Berna 1999,
pag. 224 in alto). Comunque si definisca il referto, l'art. 113 cpv. 2 CPP
stabilisce che, ove siano assunti lecitamente mezzi istruttori non previsti
dalla legge (come le “perizie private”, per l'appunto, che di per sé sono
strumenti leciti: sotto, consid. h), i diritti dell'imputato rimangono intatti,
nel senso che tali mezzi istruttori non devono servire a eludere le limitazioni
cui soggiace l'assunzione delle prove ordinarie. Anche nei confronti di un referto
come quello dalla polizia scientifica della Città di Zurigo l'imputato poteva
quindi far valere gli stessi diritti che la legge gli conferisce nei confronti
di una perizia vera e propria.
b) L'ordinamento
ticinese non dà al prevenuto il diritto di assistere all'assunzione delle prove
(simile facoltà non discende nemmeno dalla Convenzione europea dei diritti
dell'uomo: Piquerez, op. cit.,
pag. 126 n. 612), diversamente da quanto prevede ad esempio la procedura civile
(art. 185 cpv. 1 CPC). Il prevenuto ha diritto però di ottenere dai periti chiarimenti
(art. 148 cpv. 1 CPP). Se una perizia appare lacunosa, incompleta o
contraddittoria, egli ha diritto anche a nuove indagini o addirittura a una nuova
perizia (art. 148 cpv. 2 CPP). Nella fattispecie la presidente della Corte ha
ritenuto che al dibattimento l'imputato abbia potuto sollecitare tutte le
delucidazioni desiderate sia dall'estensore del referto elaborato dalla polizia
scientifica della Città di Zurigo, dott. ___________ (sentito come testimone:
verbale del dibattimento, allegato A), sia dal perito giudiziario, ing.
___________ (pure escusso sotto giuramento: loc. cit., allegato D). Non aveva
potuto ottenere, certo, che si ispezionasse nuovamente il relitto della sua
Datsun, ormai rottamato da anni. L'asserzione però che l'incendio potesse essere
stato originato da una tanica di benzina (non ritrovata) custodita all'interno
dell'automobile e – ipotesi mai prospettata dianzi – fuoriuscita da una falla
nella parte inferiore dell'abitacolo era tardiva e contraria alla buona fede
processuale. Non poteva dunque impedire che la perizia e il referto divenissero
materiale probatorio (sentenza, consid. D).
c) L'interessato
ripete di avere postulato tempestivamente, il
16
agosto 1995 (fascicolo giallo, act. 19), l'audizione in contraddittorio del
dott. ___________ e del perito, come pure l'esame di un'altra Datsun replica
Ferrari (l'unico esemplare esistente, ancora in sua proprietà) e delle due
automobili bruciate. Egli ricorda però che il Procuratore pubblico aveva
respinto tali richieste il 7 giugno 1996 (loc. cit., act. 26) e che il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto aveva confermato il
3
ottobre 1996 siffatta decisione, su reclamo, rilevando come ulteriori prove potessero
ancora essere assunte “in sede di istruttoria dibattimentale”, mentre l'ispezione
dei due relitti era “da ritenere superflua, essendo già stata oggetto di particolare
esame da parte dei periti”, i quali ne avevano “fatto menzione nei loro referti
peritali, ivi comprese le documentazioni fotografiche” (loc. cit., act. 27B).
Tale diniego configurerebbe, secondo il ricorrente, una limitazione dei diritti
della difesa, del precetto della parità delle armi e del principio del
contraddittorio. L'argomento cade nel vuoto. Oggetto dell'attuale giudizio non
è l'operato del Procuratore pubblico o del Giudice dell'istruzione e
dell'arresto, bensì il contenuto della sentenza impugnata. Nella misura in cui
si limita a recriminare sulla fase predibattimentale senza confrontarsi con la
motivazione addotta dalla presidente della Corte, il ricorso appare d'acchito
inammissibile.
d) Si
aggiunga, in ogni modo, che il ricorrente non può dolersi di non aver potuto
partecipare all'esecuzione del referto e della perizia (sopralluogo e ispezione
dei veicoli in contraddittorio, domande previe agli esperti), l'imputato non
avendo diritti del genere (sopra, consid. b). Quanto all'impossibilità di
ottenere delucidazioni prima della comparizione in aula, il ricorrente non
indica quale pregiudizio giuridico – e non di mero fatto – gli sarebbe derivato
dalla sola circostanza di dover attendere “l'istruttoria dibattimentale”
evocata dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto (se mai il lungo tempo trascorso
ha giocato a suo favore nella commisurazione della pena). Lamentarsi
genericamente che “l'accusa ha avuto 9 anni per operare accertamenti, la
difesa ha potuto per la prima volta sentire i periti (…) al dibattimento”
(ricorso, pag. _) è quindi infruttuoso. Le altre critiche sollevate nel ricorso
non sono destinate a miglior sorte, come si vedrà in appresso, anche senza formalizzarsi
sulla loro ricevibilità.
e) Nella
misura in cui deplora di non aver potuto far verificare l'esistenza di una
falla nel pianale del veicolo, il ricorrente dimentica di non avere mai preteso
un accertamento simile. Ancora davanti al Giudice dell'istruzione e
dell'arresto egli si era limitato a prospettare l'evenienza di un corto
circuito e a chiedere un esame dell'impianto elettrico dell'altra Datsun
replica Ferrari (act. 27B, quarto e quinto foglio), quella ancora in suo
possesso, senza accennare ad aperture o fenditure da cui sarebbe potuta
fuoriuscire la tanica in plastica che, custodita all'interno dell'abitacolo,
avrebbe causato l'incendio. Solo al dibattimento egli ha formulato l'ipotesi,
quando il relitto era ormai stato eliminato da anni. Certo, egli obietta che il
Codice di procedura penale non obbliga un prevenuto a “indicare con precisione
e sin dall'inizio tutti gli accertamenti che intende operare” (memoriale, pag.
_ verso il basso). Egli trascura però che, in tal caso, l'interessato deve assumere
la responsabilità degli accertamenti liberatori che omette di chiedere, tanto
più ove sia assistito da un patrocinatore. Un accusato che attende la distruzione
del corpo del reato per poi sostenere circostanze non più dimostrabili non può
far carico all'autorità di avere violato i suoi diritti di parte.
Per
di più, a prescindere dal fatto che non è dato di capire come sia stato possibile
immatricolare appena un anno prima (il 2 agosto 1990: classificatore blu, act.
12) un veicolo con una falla nel pianale (della cui eventuale finalità e
utilità tutto si ignora), neppure il ricorrente tenta di spiegare perché egli
abbia atteso il dibattimento per far valere una circostanza siffatta. Tale
remora che appare ancor meno spiegabile ove si consideri che il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto aveva respinto un'ulteriore ispezione della
carcassa del veicolo proprio perché il reclamante non aveva avanzato giustificazioni
particolari. Quanto alla facoltà di chiedere delucidazioni, al dibattimento
essa gli è stata garantita, come risulta dal verbale. Interpellato proprio su
questo punto, il dott. ___________ ha dichiarato che, avesse rilevato “un buco
delle dimensioni di 30-50 cm all'interno dell'abitacolo”, avrebbe senz'altro
menzionato il fatto nel referto (verbale, allegato A). Il perito ing.
___________ non risulta essere stato interrogato al riguardo (verbale, allegato
D). Sotto questo profilo il ricorso non merita quindi altra disamina.
f) In
quanto si duole di non aver potuto far appurare né la capienza dell'auto “in
riferimento a quanti impianti d'allarme ci potevano stare” né “quali e quanti
oggetti c'erano ancora nella carcassa” una volta spento l'incendio, il
ricorrente si prevale una volta ancora della sua stessa passività. Non risulta
in effetti – né è preteso nel ricorso – che egli abbia mai chiesto di
verificare la volumetria del veicolo o di ricontrollare il materiale rinvenuto
dall'esperto ___________ all'interno del relitto (classificatore blu, act. _,
pag. 4 in fondo e 5 in alto). Mal si comprende perciò in che consisterebbe
l'asserita violazione dei diritti di parte. Del resto il ricorrente non ha mai
posto in discussione (nemmeno in aula) l'accertamento dell'esperto ___________,
secondo cui i 220 dispositivi d'allarme muniti di alimentatore (adapter) e di
batterie asseritamente trasportati nell'auto avrebbero occupato un ingombro di
almeno 300 litri (classificatore blu, act. _, pag. 5 a metà). Quanto alla
presidente della Corte, essa non ha escluso che nella Datsun replica Ferrari si
potessero stivare in qualche modo 300 litri di merce. Si è limitata a rilevare
che dei 120 apparecchi mancanti (ne sono stati trovati 100 con 35 alimentatori)
non era rimasta traccia, a dispetto del loro volume, e che nulla permetteva di
ritenere incompleto il rapporto di ___________, l'ipotesi di una manipolazione
dei reperti da parte dei vigili del fuoco – evocata per la prima volta in aula
– non trovando riscontro alcuno (sentenza, consid. E6). Anche al proposito il
ricorso manca perciò di consistenza.
g) Per
quel che attiene all'impianto elettrico del veicolo, il ricorrente lamenta che
la mancata ispezione dell'altra Datsun replica Ferrari (tuttora esistente) gli
ha impedito di far constatare come esso potesse essere difettoso e come la
pompa della benzina fosse fissata male, oltre che avere poca pressione. Il
Giudice dell'istruzione e dell'arresto aveva rifiutato a suo tempo l'ispezione
dell'impianto elettrico, giudicandola senza nesso né pertinenza (fascicolo
giallo, act. 27B, pag. 3 verso l'alto). Al dibattimento la presidente della
Corte ha sentito come testimone ___________, il quale ha confermato di essere
intervenuto sull'impianto elettrico della Datsun superstite per “mettere sotto
sicurezza” vari circuiti, dotandoli di un fusibile, e per fissare la pompa
della benzina, che mancava anche di pressione (verbale, allegato B). Ha
ritenuto nondimeno che l'ipotesi di un incendio dovuto all'impianto elettrico,
foss'anche difettoso, era un indizio “assai labile”, smentito dalle altre
risultanze (sentenza, consid. E4). Perché in tali circostanze si imponesse
ugualmente un'ispezione della Datsun superstite il ricorrente non spiega. Tanto
meno alla luce di quanto ha illustrato il dott. ___________, ovvero che di
regola l'incendio causato da un impianto elettrico si sviluppa lentamente,
contrariamente a quanto era avvenuto il 17 agosto 1991.
h) Il
ricorrente opina che, comunque sia, “una perizia di parte non può assurgere a
mezzo di prova per la sua connotata limitata forza probatoria, che la riduce a
mera affermazione di parte” (memoriale, pag. _). Ammesso e non concesso tuttavia
che il referto in questione sia una “perizia privata” (sopra, consid. 2a),
l'art. 113 cpv. 2 CPP non ne impedisce l'uso, non trattandosi di un mezzo di
prova assunto illecitamente (sulla sua forza dimostrativa v. in ogni modo Piquerez, op. cit., pag. 264 n. 1370).
Oltre a ciò il ricorrente disconosce che le dichiarazioni del dott. ___________
riprese nella sentenza impugnata sono state rilasciate dall'esperto, al dibattimento,
in qualità di testimone, sotto giuramento (verbale del dibattimento, allegato
A; analoga prassi vige ad esempio nel Canton Berna: Maurer, op. cit., pag. 224). Per quali motivi tale
deposizione, per altro in linea con le conclusioni della perizia, dovesse
essere ignorata non è dato di sapere. Anche al riguardo il gravame è destinato
perciò all'insuccesso.
-
Nel
merito il ricorrente definisce arbitrario (art. 288 lett. c CPP) pronunciare a
suo carico una condanna per mancata truffa e accertare, nel contempo, che “non
emergono indizi di una conoscenza antecedente tra i due accusati” (memoriale,
punto 22). L'assunto è specioso. La presidente della Corte ha constatato bensì
che dagli atti nulla risultava circa un'eventuale conoscenza previa dei due
imputati (sentenza, pag. , consid. B in fine). Ciò non escludeva tuttavia che,
ponderati tutti gli altri indizi (sentenza, consid. E), in qualche circostanza
i due si dovessero pure essere conosciuti. La contraddittorietà censurata nel
ricorso è quindi solo apparente. Quanto al fatto che gli accertamenti ripresi
dalla perizia__________ e dal referto della polizia scientifica di Zurigo
siano arbitrari perché assunti irregolarmente (memoriale, punto 23), la tesi
dell'irregolarità è già stata scartata al considerando che precede.
-
Arbitrario
sarebbe inoltre, secondo il ricorrente, ritenere da un lato che l'incendio della
sua Datsun replica Ferrari sia stato agevolato da un “medium” molto
infiammabile (sentenza, pag. _ in fondo), non individuato, e accertare d'altro
lato che nell'abitacolo dell'Alfa Romeo sono state trovate tracce di benzina
(memoriale, punto _). A suo avviso presumere l'uso di comburenti diversi è
semplicemente contraddittorio. In realtà ciò corrisponde proprio a quanto ha
accertato il perito, che condividendo l'opinione dell'esperto ___________ ha
ricollegato la rapidità dell'incendio nel quale è andata distrutta la Datsun
replica Ferrari a un acceleratore della combustione verosimilmente diverso
dalla benzina, il serbatoio dell'automobile essendo stato ritrovato integro.
Per altro, “anche se ipoteticamente delle scintille si fossero sviluppate
nell'interno dell'abitacolo a seguito di corto circuito” – ha soggiunto il
perito – “è assai difficile che la vettura potesse andare a fuoco solo dal contatto
con i materiali di rivestimento. Per contro la presenza di un acceleratore
altamente infiammabile potrebbe anche giustificare l'evento così come descritto
dai testi. (...) In ogni caso il carburante del veicolo, a difetto di
deformazione del serbatoio, è da escludere” (classificatore blu, act. _, pag.
8, risposta n. 5). Rimproverare arbitrio alla prima giudice per essersi
attenuta alle risultanze della perizia (e all'opinione dell'esperto) rasenta la
temerarietà.
-
A
mente dell'interessato sarebbe arbitrario escludere l'esistenza di una tanica
di benzina all'interno della Datsun replica Ferrari e accertare simultaneamente
che un acceleratore altamente infiammabile ha favorito il divampare delle
fiamme (memoriale, punto 25). L'asserzione nulla muta alla sostanza delle cose.
La presidente della Corte ha accertato che il tamponamento subìto dall'imputato
non poteva avere cagionato l'incendio (sentenza, pag. _ a metà), come il perito
aveva inequivocabilmente accertato, la collisione tra i due veicoli essendo
avvenuta a una velocità non superiore a 6 km/h (classificatore blu, act. _,
pag. 7, risposte n. 2 e 4), non a 60 km/h come aveva dichiarato ___________
(sentenza, pag. _ in alto). Che quindi l'incendio sia stato favorito dalla
pretesa tanica di benzina o da un altro comburente, in fin dei conti, poco
importa. Resta il fatto, decisivo, che l'automobile non è bruciata a causa
dell'urto. Asserire, del resto, che un contenitore di benzina alloggiato dietro
il sedile di un'automobile possa incendiarsi da sé in caso di tamponamento
subìto a non più di 6 km/h offenderebbe la comune esperienza, oltre che il
normale andamento delle cose. Tutt'al più la tanica di 5 litri potrebbe avere
alimentato le fiamme, ma non esserne all'origine.
-
Sempre
con riferimento alla tanica di benzina, il ricorrente insiste nel criticare di
arbitrio la prima giudice, che ha reputato il contenitore inesistente perché
non ritrovato. Egli ricorda che i pompieri di Lugano, intervenuti con due
autocarri e sei uomini, hanno ripulito il campo stradale, di modo che non si
può escludere l'esistenza della tanica in plastica solo perché nulla è stato
rinvenuto dalla polizia (memoriale, punto 26). Ancora una volta la doglianza è
inconferente, la questione della tanica essendo tutto sommato – come detto –
secondaria. Decisivo è sapere quale fosse la causa dell'incendio, e la causa
non si riconduce né alla tanica in plastica né al tamponamento. Proprio per
questo motivo il perito, interpellato sulla possibile cagione del fuoco, ha
risposto che “la più evidente è il dolo” (classificatore blu, act. _, pag. 8, risposta
n. 5).
-
Quanto
alla falla nel pianale del veicolo, che il ricorrente reputa arbitrario negare
(memoriale, punto 27), non giova attardarsi. Oltre che non dimostrata,
l'apertura non è stata vista neppure dall'esperto ___________, a dispetto delle
vistose dimensioni prospettate (30-50 cm: verbale del dibattimento, allegato
A). Adombrare arbitrio in simili contingenze è fuori luogo.
-
Ulteriore
arbitrio scorge il ricorrente nel fatto che non sia stato accertato in contraddittorio
quanto rinvenuto nell'abitacolo della Datsun replica Ferrari dopo l'incendio,
che non sia stato accertato in contraddittorio l'ingombro dei 220 dispositivi
d'allarme dichiarati e che non sia stato accertato in contraddittorio lo spazio
utile all'interno dell'auto (memoriale, punto 28). In proposito egli confonde
però, di tutta evidenza, arbitrio (merito) e violazione del contraddittorio
(forma). Per quanto riguarda quest'ultimo tema, si rinvia al consid. 2, su cui
non mette conto di tornare.
-
Arbitrario
sarebbe dipoi, secondo il ricorrente, l'accertamento della prima giudice in
relazione a quanto è stato trovato nella Datsun replica Ferrari, giacché una
volta spento l'incendio i pompieri hanno tolto ogni cosa. Chi abbia poi rimesso
gli oggetti all'interno del relitto non si sa, né esiste una documentazione
fotografica dei reperti. Escludere che nella vettura si trovassero beni non
elencati nel rapporto di polizia è quindi insostenibile, ed è ancor più
arbitrario ove si consideri che gli agenti hanno esaminato il relitto solo 6
giorni dopo l'incidente, addirittura dopo l'ispettore della “___________”
(memoriale, punti 29 e 30). Effettivamente su questo punto la situazione non
manca di destare qualche perplessità. La stessa giudice ha accertato che i pompieri
hanno svuotato la carcassa del veicolo, ma che qualcuno ha rimesso poi le cose
dentro il relitto, tant'è che l'esperto ___________ ha rinvenuto nell'abitacolo
3 o 4 indumenti femminili, 35 alimentatori (adapter), 100 dispositivi d'allarme
ancora imballati e 32 confezioni da 4 batterie di 1.5 V ognuna (sentenza,
consid. E6 con riferimento al classificatore blu, act. _, pag. 4 in basso e 5
in alto). Quanto alle “macchine calcolatrici tascabili” menzionate nel rapporto
dei vigili del fuoco, corpo pompieri 239 (classificatore blu, act. _), esse non
sarebbero altro – per la presidente della Corte – che i dispositivi di allarme
trovati dall'esperto ___________, “dispositivi che a un sommario esame
potrebbero anche apparire come una macchina calcolatrice” (sentenza, pag. _ in
alto). Donde la conclusione che nella vettura non risultava trovarsi altro.
Tale deduzione potrà fors'anche apparire rigorosa, ma non è sicuramente
arbitraria, né l'interessato pretende che qualcuno potrebbe avere avuto interesse
a far sparire ogni traccia dei 120 dispositivi d'allarme mancanti. Il ricorrente
adombra una possibile “disfunzione tra pompieri e polizia”, ma non prospetta
lontanamente in che modo ciò potrebbe avere comportato la sparizione di 120
apparecchi. Al proposito il gravame riesce finanche inammissibile per carenza
di motivazione.
-
Infine
il ricorrente asserisce che la sentenza impugnata “tocca il culmine”
dell'arbitrio ove dà per “altamente verosimile” la matrice dolosa
dell'incendio, per altro fatta propria anche dall'esperto ___________ e dal
perito (memoriale, punto 31). La motivazione addotta si rivela però
inconsistente, giacché si fonda sulle stesse argomentazioni infruttuose
trattate nei considerandi che precedono (perizia irregolare, mancata conoscenza
previa tra i due imputati, acceleratore dell'incendio non individuato e così
via). Che poi il perito non fosse abilitato a esprimere opinioni sull'origine
delle fiamme è un asserto totalmente sprovvisto di pertinenza: proprio per le
sue conoscenze specifiche, l'ausiliario della giustizia era chiamato a
esprimersi sulla presumibile causa dei fatti. In caso contrario, nemmeno
sarebbe data di capire l'utilità di una perizia.
-
Da
ultimo il ricorrente assume, per quanto riguarda l'arbitrio, che gli indizi
accertati dalla prima giudice, ancorché valutati nel loro complesso, non
bastano assolutamente per raggiungere un verdetto di colpevolezza nei suoi
confronti (memoriale, punto 32). La critica non si riconduce in realtà al
divieto dell'arbitrio, ma all'applicazione del principio in dubio pro reo,
che è una questione di diritto (Corboz,
Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ
113/1991 pag. 94 nota 251 con richiami di giurisprudenza). Ricade perciò sotto
il titolo di cassazione previsto dall'art. 288 lett. a CPP e sarà esaminata nel
considerando successivo.
-
Il
principio in dubio pro reo, di cui pure il ricorrente critica la violazione
(memoriale, punti 33 a 36), discende dalla presunzione d'innocenza garantita
dagli art. 6 par. 2 CEDU e 32 cpv. 1 Cost. Esso ha duplice portata: come norma
sulla valutazione delle prove fa sì che il giudice non possa
dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando un
apprezzamento oggettivo delle risultanze istruttorie nel loro complesso lasci
sussistere dubbi insopprimibili sulla colpevolezza; come norma sull'onere
della prova fa carico allo Stato di dimostrare la colpevolezza dell'accusato,
nel senso che non spetta a quest'ultimo comprovare la propria innocenza (DTF
120 Ia 36 consid. 2c con riferimenti di dottrina; analogamente: DTF del 13 agosto
2001 in re A., consid. 3b). Che il giudice non debba dirsi convinto di una fattispecie
più sfavorevole all'imputato quando una valutazione oggettiva delle prove nel
loro insieme lasci sussistere dubbi ancora non significa, in ogni modo, che le
risultanze istruttorie debbano sempre condurre a un assoluto convincimento di
colpevolezza. Dubbi teorici, invero, sono sempre possibili. Il principio in
dubio pro reo si riferisce solo a dubbi rilevanti. Ciò non esclude che il
giudice possa avere legittime ragioni oggettive per ritenere perfettamente
sostenibile una soluzione in luogo di un'altra, più favorevole all'imputato e
apparentemente sostenibile anch'essa, ma meno verosimile (DTF del 17 luglio
1997 in re C., consid. 4).
a) Nel
caso specifico la presidente della Corte non ha motivato la condanna dell'imputato
argomentando che quest'ultimo non aveva saputo dimostrare la propria innocenza.
Al contrario: ha ritenuto l'imputato colpevole in base a una serie di indizi
convergenti raccolti dal Procuratore pubblico. Nella misura in cui sostiene di
essere stato dichiarato colpevole per non avere dato una spiegazione logica
dell'incendio e avere proferito bugie (memoriale, pag. _ in alto), il
ricorrente si vale invano del principio in dubio pro reo come norma
sull'onere della prova. Quest'ultima si applica solo ove il giudice motivi
un verdetto di colpevolezza con la mancata prova dell'innocenza, non ove fondi
la motivazione del verdetto sull'esito delle prove assunte, rimproverando
all'imputato di non averle smentite. Al riguardo il gravame è sprovvisto di
buon diritto.
b) Il
richiamo al principio in dubio pro reo come norma sulla valutazione
delle prove non è votato a miglior sorte. Secondo gli accertamenti non
arbitrari della presidente della Corte giovi ricordare:
– che il tamponamento è avvenuto a non oltre 6 km/h (non a 60 km/h,
come asseriva ___________),
– ch'esso non è all'origine dell'incendio,
– che i serbatoi delle due auto sono stati rinvenuti integri e
muniti di tappo,
– che un corto circuito all'impianto elettrico non può far divampare
le fiamme in modo tanto rapido, tanto meno sotto la pioggia (del resto la
pretesa tanica di benzina, ammesso e non concesso che sia mai esitita, era
alloggiata dietro il sedile),
– che la Datsun replica Ferrari valeva sulla carta fr. 60 000.–
(sentenza, pag. _), ma in realtà era un kitsch senza mercato (in dieci anni il
ricorrente non è riuscito a vendere nemmeno l'altro esemplare: sentenza, pag.
_),
– che nell'abitacolo dell'Alfa Romeo investitrice sono state
rinvenute tracce di benzina, non fuoriuscite dal serbatoio (ritrovato intatto)
e nemmeno, per quanto risultava dagli esami, dal vano motore (sentenza, pag. _
nel mezzo),
– che ___________ si trovava in una situazione finanziaria disastrosa
(sentenza, pag. _),
– che l'Alfa Romeo di ___________, benché di valore relativamente
modesto (fr. 9000.– al massimo: classificatore blu, act. _, pag. 9, ultima
frase), era assicurata inspiegabilmente con casco totale (sentenza, pag. _ in
basso),
– che per di più 120 dei 220 dispositivi d'allarme dichiarati dal
ricorrente come merce trasportata nella vettura sono scomparsi senza lasciare
traccia,
– che il ricorrente non aveva alcuna necessità di caricare nella
Datsun replica Ferrari tanto materiale (sentenza, pag. _ a metà) e
– che il ricorrente affermava di essersi infortunato nell'incidente,
ma che la ferita riportata al capo non appariva in nesso causale con il
tamponamento (sentenza, pag. _ in alto).
Valutati
nel loro complesso, gli indizi predetti non lasciano dubbi rilevanti sulla
colpevolezza dell'imputato. Nelle circostanze appena riassunte l'eventualità
che l'incendio sia dovuto all'urto fra le due automobili risulta di gran lunga
meno verosimile – per non dire di nessuna verosimiglianza – rispetto alla
conclusione tratta dalla presidente della Corte, secondo cui i due imputati
hanno inscenato il tamponamento e l'incendio per ottenere il controvalore dei
veicoli dalle assicurazioni (sbloccare i capitali “immobilizzati” nei mezzi, soprattutto
nella Datsun replica Ferrari, invendibile a quel prezzo) e, nel caso del
ricorrente, conseguire finanche un indebito arricchimento (merce dichiarata in
esubero). Anche per quel che è del principio in dubio pro reo
l'impugnativa manca perciò di fondamento.
- Da
ultimo il ricorrente si duole, in diritto, che la presidente della Corte abbia
sorvolato sul presupposto dell'inganno con astuzia, requisito essenziale perché
si possa ravvisare una truffa. Egli adduce che “nel presente caso non c'è
nessun esame del comportamento della vittima”, la quale non può essere stata
oggetto di alcun raggiro, ove appena si pensi che “è stata sufficiente una
visita dell'ispettore assicurativo, a seguito della richiesta di risarcimento,
per dubitare dell'ipotetica truffa” (memoriale, punti 37 a 39).
a) L'art. 146 cpv. 1 CP stabilisce che chiunque, per procacciare a
sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando
cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore
inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui,
è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione. Tale norma è
entrata in vigore però il 1° gennaio 1995. Al caso in esame, che risale
all'agosto del 1991, torna applicabile quindi l'art. 148 cpv. 1 vCP. Né la
legge nuova è più favorevole all'imputato (art. 2 CP). La pena edittale è
rimasta la stessa (reclusione fino a cinque anni o detenzione), ma l'art. 146
cpv. 1 CP punisce espressamente, ora, anche chi a scopo di frode “conferma”
subdolamente l'errore altrui e non solo chi ne “profitta” (FF 1991 II 835).
Sotto il profilo dell'“inganno con astuzia” non è intervenuta, comunque sia,
alcuna modifica. Al ricorrente non è derivato quindi alcun pregiudizio dal
fatto che il Procuratore pubblico (nell'atto di accusa) e la presidente della
Corte (nella sentenza impugnata) si siano dipartiti erroneamente dall'art. 146
cpv. 1 CP.
b) Un
“inganno con astuzia” è dato quando l'autore ordisce un tessuto di menzogne
oppure fa capo a particolari manovre fraudolente o ad artifici (DTF 126 IV 171
consid. 2a, 122 IV 197 consid. 3d, 119 IV 28 consid. 3a), come pure quando rilascia
false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente
esigibile dalla controparte, oppure quando impedisce alla controparte di
verificare o prevede che la controparte rinuncerà a verificare in virtù di uno
specifico rapporto di fiducia (DTF 126 IV 171 consid. 2a, 125 IV 128 in alto
con rinvio, 120 IV 186 consid. 1a, 123 consid. 6a/bb, 119 IV 28 consid. 3a). Il
diritto penale non protegge invece chi può evitare l'inganno con un minimo di
attenzione (DTF 126 IV 171 consid. 2a con rinvio, 122 IV 197 consid. d, 120 IV
197 consid. 3d). L'inganno è “astuto” quando le menzogne siano l'espressione di
una scaltrezza particolare e concordino tra loro in maniera così sottile da
ingannare anche una persona dotata di spirito critico. Non è considerato tale
invece ove la situazione nel suo insieme o le singole affermazioni fallaci
possano ragionevolmente essere controllate e la scoperta di una sola menzogna
sveli l'intero inganno (DTF 126 IV 171 consid. 2a 122 IV 197 consid. 3d, 119 IV
28 consid. 3c e 3e). Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi
fraudolenti particolarmente raffinati è superfluo, in ogni modo, esaminarne la
verificabilità (DTF 122 IV 197 consid. 3d).
c) In
concreto non si può dire che gli imputati abbiano ordito un tessuto di menzogne
o di stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati. La questione è di sapere,
pertanto, se la finzione del tamponamento e dell'incendio costituisse un inganno
riconoscibile facendo uso di ragionevole diligenza. Ora, contrariamente a
quanto asserisce l'interessato, la presidente della Corte ha accennato al “comportamento
della vittima”. Essa ha ritenuto che gli accusati, “simulando il tamponamento
ed il conseguente incendio, hanno messo in atto un inganno senz'altro astuto,
giacché la verifica della simulazione non era facile e richiedeva conoscenze
specialistiche. Gli stessi inquirenti, intervenuti la sera del sinistro, hanno
creduto alla versione fornita dagli accusati. Solo la richiesta di indennizzo
esorbitante ed inusuale di ___________ ha indotto la Compagnia assicuratrice a
verifiche più approfondite, facendo poi eseguire accertamenti specialistici ad
opera della polizia scientifica di Zurigo, ed a opera del perito giudiziario,
che hanno infine permesso di smascherare la truffa” (sentenza, pag. _ in fondo
e _ in alto). In quanto pretende che “nel presente caso non c'è nessun esame
del comportamento della vittima” il ricorrente fa pertanto un'affermazione
inveritiera. Ciò posto, rimane da esaminare se l'inganno concertato a scapito
della compagnia assicuratrice debba reputarsi “astuto”.
d) Al
proposto il ricorso potrebbe essere semplicemente dichiarato irricevibile, l'interessato
non tentando neppure di spiegare perché l'opinione della prima giudice sarebbe
contraria al diritto federale. Sia come sia, egli tenta di equivocare sui termini
quando afferma che “è stata sufficiente una visita dell'ispettore assicurativo,
a seguito della richiesta di risarcimento, per dubitare dell'ipotetica truffa”.
In realtà l'ispettore della “___________” non avrebbe potuto scoprire alcunché
di particolare. Solo per intuito, vista l'entità del risarcimento richiesto,
egli ha promosso un'inchiesta di polizia, la quale però non è bastata per
raggiungere la certezza del dolo, tant'è che il Procuratore pubblico ha
disposto una formale perizia affidata a un esperto indipendente. E anche tale
perizia, in sé, non sarebbe stata sufficiente per svelare l'artificio senza
l'apporto degli ulteriori indizi riassunti al consid. 12b. Non che la truffa ai
danni di una compagnia assicuratrice sia un fattore aggravante, come sembra
reputare la prima giudice (sentenza, pag. _ in alto). Determinante è il fatto
che in concreto l'inganno era particolarmente difficile da smascherare, onde
l'astuzia che connota la frode. Anche su quest'ultimo punto l'impugnazione si
dimostra di conseguenza infondata.
- Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9
cpv. 1 CPP). Non è il caso di attribuire ripetibili alla “___________”, che si
è limitata a poche righe di osservazioni.
Per questi motivi,
visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1000.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
1100.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione:
– ___________,
– avv.
___________;
– avv.
___________;
– Procuratore
pubblico avv. ___________;
– Corte
delle assise correzionali di Lugano;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di
coordinamento Cantone
Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento delle
istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Ufficio
cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Ministero
pubblico della Confederazione, 3003 Berna;
– ___________, (parte
civile, sinistro n. 91-11338/91.11328);
– ___________, (parte
civile, inc. 7.818.456/6).
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: l’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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