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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2000.59
Data decisione, Autorità:
11.01.2001, CCRP
Incarto n.
17.2000.00059
Lugano
11 gennaio
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 20 dicembre 2000 presentato da
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________)
contro
la
sentenza emanata il 23 novembre 2000 dal Pretore della giurisdizione di
Locarno-Campagna nei suoi confronti;
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve
essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il giudizio sulle
spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 3 maggio 2000 il Procuratore pubblico ha
ritenuto __________ autore colpevole di minaccia per avere, il 14 febbraio
2000, incusso timore a __________, direttore della carrozzeria __________ SA a
__________ (alla quale l'accusato aveva affidato la riparazione del suo veicolo),
minacciando di “bruciare tutto”; __________ è stato ritenuto inoltre autore
colpevole di diffamazione per avere reso sospetto __________ di condotta
disonorevole, affermando in un verbale di polizia del 18 marzo 2000 che
__________ lo aveva derubato ed è un ladro. Il Procuratore pubblico ha proposto
perciò la condanna dell'accusato a una multa di fr. 500.–, da pagare entro tre
mesi, con l'avvertenza che in caso di mancato versamento la multa sarebbe stata
commutata in arresto (art. 49
cpv.
3 CP).
B. Statuendo su opposizione, con sentenza del 23 novembre 2000 il
Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha ritenuto __________ autore
colpevole di minaccia, mentre lo ha prosciolto dall'accusa di diffamazione. Di
conseguenza egli lo ha condannato al pagamento di una multa di fr. 200.–.
C. Contro la sentenza pretorile __________ ha inoltrato il 28 novembre
2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nei motivi del gravame, presentati il 20 dicembre successivo, egli
chiede di essere prosciolto anche dall'imputazione di minaccia. Non sono state
chieste osservazioni al ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente non nega di avere inveito allorquando, credendosi
truffato, non ha avuto modo di incontrare __________, titolare della nota
carrozzeria. Contesta però di avere proferito minacce intenzionali. Egli
sostiene che le sue rimostranze non hanno incusso timore al querelante, poiché
l'unica persona ad averle udite era il teste __________ ed egli non poteva immaginare
che questi le avrebbe riferite a __________. Ora, giova ricordare che quel che
l'autore di un reato sa o non sa, quello che vuole o l'eventualità cui egli
consente è una questione di fatto (DTF 121 IV 92 consid. 2 b con rinvii),
censurabile perciò solo sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (art. 288 cpv.
1 lett. c e 295 CPP). L'accertamento di intenzionalità può essere censurato,
quindi, solo ove risulti manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con
gli atti (DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid.
4a).
-
Secondo il Pretore la testimonianza di __________, cui il ricorrente
si era rivolto per sapere dove fosse il titolare della carrozzeria (con il
quale aveva avuto quello stesso giorno un acceso diverbio), non lascia dubbi
sulle reali intenzioni dell'imputato. A mente del primo giudice questi ha
proferito la minaccia (“brucio tutto”) ben sapendo che __________ era nei
pressi e che l'intimidazione poteva essere udita da terzi. A mente del Pretore,
__________ non poteva travisare le parole dell'accusato, i termini della
minaccia (“brucio tutto”) essendo chiari. L'intimidazione poi era grave e tale
da incutere spavento o timore, poiché pronunciata dopo un'animata e aspra discussione.
Tanto che __________, informato subito da __________, si è effettivamente
spaventato, dato che nella carrozzeria si trovano materiali facilmente infiammabili
e quindi idonei ad alimentare un possibile incendio.
-
Il ricorrente contesta, come detto, di avere agito con intenzione,
affermando di non aver potuto immaginare che __________ avrebbe riferito le sue
rimostranze al titolare della ditta. In realtà – egli asserisce – __________ è
venuto a sapere della sua intemperanza per caso, poiché conosceva __________.
L'accaduto non sarebbe perciò la conseguenza di una sua premeditata volontà di
incutere spavento a __________, il legame tra i due non essendogli nemmeno
noto. L'argomentazione è priva di consistenza già per il fatto che il Pretore
si è dipartito da altri accertamenti. Il primo giudice ha constatato in effetti
che l'imputato ha minacciato di appiccare il fuoco alla carrozzeria ben sapendo
che __________ era presente e, anzi, chiedendo espressamente di lui. Incombeva
al ricorrente dimostrare l'arbitrarietà di simile accertamento, non limitarsi
ad asseverare il contrario prospettando altre intenzioni. Certo, il ricorrente
non ha rivolto direttamente l'intimidazione al titolare della carrozzeria, ma
ciò poco importa poiché una minaccia può anche essere rivolta a un assente,
purché giunga alle sue orecchie (Trechsel,
Kurzkommentar zum StGB, 2ª edizione, n. 3 ad art. 180 CP con riferimenti).
Nella
fattispecie mal si intravede come il ricorrente potesse immaginare che la sua
intemperanza rimanesse senza seguito e che __________ non riferisse a
__________ l'accaduto. __________ del resto aveva seri motivi per prendere la
minaccia sul serio, ove appena si pensi che il ricorrente era arrivato sul
piazzale della carrozzeria con la sua Mercedes a velocità sostenuta, aveva
frenato bruscamente e si era diretto verso l'ufficio con fare deciso. Trovato
chiuso l'ingresso, si era messo a bestemmiare ed era ripartito facendo stridere
le gomme. Cinque minuti dopo era tornato sul piazzale e aveva tentato
nuovamente di entrare in ufficio, dopo di che si era rivolto a __________
chiedendogli dove fosse __________. Non ottenendo soddisfazione, aveva ripreso
a bestemmiare, minacciando che avrebbe “bruciato tutto”. Quindi era ripartito
con piglio altrettanto deciso e con stridore di gomme, ripetendo la minaccia
(cfr. il verbale testimoniale di __________).
Ciò
posto, l'incredulità professata dal ricorrente per il seguito degli eventi
(sollecita comunicazione di __________ a __________, spavento manifestato da
quest'ultimo) non è seria. Nelle circostanze descritte il reato di minaccia
risulta adempiuto sia dal profilo oggettivo, sia da quello soggettivo. Che
l'intimidazione (“brucio tutto”) potesse essere intesa come concreto e imminente
pericolo è evidente. Che l'affermazione sia stata fraintesa perché mal capita
da __________ e, di riflesso, dal querelante – come assume il ricorrente – è
un'ipotesi non priva di temerarietà, tanto più alla luce dei vincolanti
accertamenti del Pretore (sentenza, pag. 4). Ne segue che la sentenza impugnata
resiste alla critica e che il ricorso è destinato all'insuccesso.
- Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
in applicazione
dell'art. 291 cp. 1 CPP
e visto sulle spese
l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
550.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
– __________;
– avv.
__________;
– __________;
– Ministero
pubblico, 6901 Lugano;
– Preture
della giurisdizione di Locarno-Campagna;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle
istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne.
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della sentenza. La legittimazione e le altre condizioni per
proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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