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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2000.46
Data decisione, Autorità:
17.11.2000, CCRP
Incarto n.
17.2000.00046
Lugano
17 novembre
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Cometta e Cocchi
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente
per statuire sul ricorso per cassazione del 2 novembre 2000 presentato da
__________,
(patrocinata dal lic. iur. __________)
contro
la sentenza emessa il 28 settembre 2000 dal Pretore del Distretto
di Riviera nei confronti di
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
esaminati
gli atti,
posti
a giudizio i seguenti
punti di questione: 1. Se deve
essere accolto il ricorso per cassazione;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 23 ottobre 1995 il Pretore del Distretto di Lugano ha sciolto per
divorzio il matrimonio contratto il 27 febbraio 1997 da __________ e da
__________, obbligando il marito a versare alla moglie una rendita mensile
indicizzata di fr. 1'935.– sino al 30 giugno 1997, di fr. 2'440.– dal 1° luglio
1997 al 25 ottobre 2006, di seguito ridotta a fr. 1'300.– da pagarsi vita
natural durante, e alla figlia __________ un contributo alimentare, pure
indicizzato, di fr. 800.– al mese sino al 30 giugno 1997. La I Camera civile
del Tribunale di appello ha confermato la decisione del Pretore il 6 ottobre
1997. Il 19 luglio 1999 __________ ha sporto querela contro l'ex marito poiché
questi da febbraio 1998 le aveva versato unicamente fr. 1'400.– al mese invece
dell'importo dovuto, indicizzato.
B. Con
decreto di accusa del 28 settembre 2000 il Procuratore pubblico ha riconosciuto
__________ autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento, imputandogli
di avere omesso di versare alla ex moglie __________ parte dei contributi
alimentari stabiliti nella sentenza di divorzio, benché ne avesse i mezzi o
potesse averli, accumulando arretrati da febbraio 1998 sino ad agosto 1999 per
fr. 17'100.–. Ne ha pertanto proposto la condanna alla pena di 15 giorni di
detenzione, sospesi condizionalmente per 2 anni. Statuendo sull'opposizione,
con sentenza del 28 settembre 2000 il Pretore del Distretto di Riviera ha
prosciolto __________ dall'accusa, respingendo integralmente pure le pretese
della parte civile.
C. Contro
il giudizio del Pretore __________ ha inoltrato la dichiarazione di ricorso per
cassazione il 3 ottobre 2000. Nella successiva motivazione scritta del 2
novembre 2000 essa ha chiesto la conferma del decreto di accusa e la condanna
della controparte al versamento di fr. 17'100.– oltre accessori. Non sono state
chieste osservazioni al ricorso.
Considerando
in diritto: 1. L'art.
217 cpv. 1 CP punisce, a querela di parte, con la detenzione chiunque non
presta gli alimenti o i sussidi che gli sono imposti dal diritto di famiglia,
benché abbia o possa avere i mezzi di farlo. Presupposto per l'applicazione
della norma in questione è che l'autore disponesse dei mezzi per adempiere il
proprio obbligo o potesse conseguirli. In difetto di questi presupposti non si
può dar luogo ad una condanna. Non è comunque necessario che il debitore
disponga dei mezzi per fornire integralmente la prestazione, ma è sufficiente
che avrebbe potuto versare più di quanto abbia effettivamente fatto. E per
stabilire se egli avrebbe potuto adempiere anche solo parzialmente l'obbligo
alimentare, occorre rifarsi ai principi derivanti dall'art. 93 LEF, ovvero determinare,
per il periodo in questione e in ogni caso sull'arco di più mesi, l'insieme
delle entrate del debitore e delle spese necessarie (corrispondente al minimo
di esistenza). Qualora è appurato che il debitore non disponeva dei mezzi
necessari per dare seguito all'obbligo contributivo, occorre ancora chiedersi
se avrebbe potuto conseguirli. Sia la determinazione della situazione finanziaria
del debitore che lo stabilire se avrebbe avuto la possibilità di conseguire i
mezzi necessari rientrano nell'ambito dell'apprezzamento delle prove e
dell'accertamento dei fatti (cfr. per tutto Corboz,
Les principales infractions, 1997, pag. 293 segg.). E a tal proposito è bene
ricordare che il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non
destinato a rimettere in causa l’accertamento dei fatti e la valutazione delle
prove (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP; Rapporto della Commissione speciale per l’esame
del CPP del 9 novembre 1994, pag. 83 segg.). Problemi del genere sono sindacabili
unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell’arbitrio (art. 288
cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche
erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e
oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360
consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168
consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120
Ia 40 consid. 4b).
-
Il
Pretore ha accertato –e peraltro non era controverso– che nel periodo preso in
considerazione nel decreto di accusa l'imputato aveva percepito un salario mensile
di fr. 5'000.–/5'500.–, corrispondente in sostanza a quello di fr. 5'000.–
determinato dal Pretore, e che l'importo dei contributi alimentari, stabiliti
nella sentenza di divorzio, ammontava a fr. 2'440.– indicizzati. Determinante
–a mente del primo giudice– era la circostanza che il 24 febbraio 1997
l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera, sulla base del verbale interno
allestito il 16 dicembre 1996, aveva staggito una quota mensile di fr. 1'400.–
da destinare al creditore procedente, ossia all'Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, subrogato nei diritti di __________. Ciò non poteva significare
altro che __________ in quel momento, applicando i criteri dell'art. 93 LEF,
disponeva di un'eccedenza pignorabile di soli fr. 1'400.– al mese, corrispondenti
alla differenza tra il salario di fr. 5'688.– e il minimo di esistenza di fr.
4'280.–. Importo che il debitore aveva regolarmente versato all'Ufficio da
febbraio 1997 a febbraio 1998. Stando agli accertamenti del Pretore, anche a
partire dal mese di febbraio 1998 la situazione del debitore, il quale,
decaduti gli effetti del pignoramento, aveva continuato a versare direttamente
all'ex consorte l'importo mensile di fr. 1'400.–, non era cambiata. In effetti,
né dagli atti né al dibattimento erano emersi elementi tali da suffragare una
sua diversa e maggiore disponibilità finanziaria rispetto all'anno precedente.
Ne faceva del resto stato la circostanza che, ottenuto il trasferimento del
posto di lavoro da Lugano a Bellinzona con il 1° ottobre 1999, questi aveva
iniziato a versare l'importo di fr. 2'440.–, grazie ad un aumento della disponibilità
dovuto alla diminuzione delle spese, stabilite dall'Ufficio di esecuzione e
fallimenti in fr. 1'150.– al mese. Per concludere il Pretore ha rilevato che
l'accusato aveva sempre cercato di far fronte ai propri obblighi contributivi,
tentando ripetutamente e infruttuosamente di trovare degli accordi con
l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento e con l'ex consorte, ma in
ogni caso versando regolarmente quanto gli era possibile (cfr. per tutto
sentenza consid. 5, 6, 13 e 14).
-
Nel proprio gravame la ricorrente
contesta che la controparte si sia trovata nell'oggettiva impossibilità di
versare il contributo alimentare stabilito dal giudice. Essa sostiene che le
difficoltà finanziarie asserite dalla controparte non riguardano il periodo
oggetto del procedimento in questione, che la sentenza del Pretore, confermata
integralmente dalla I Camera civile del Tribunale di appello, ha la priorità
sul pignoramento effettuato dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera
e che, lavorando a Lugano, egli avrebbe potuto e dovuto spostare il domicilio,
diminuendo le spese. A suo dire, il querelato aveva ripreso a versare l'importo
di fr. 2'440.– non perché aveva trasferito il posto di lavoro da Lugano a
Bellinzona, ma solo a seguito di un rigoroso ed energico intervento del proprio
patrocinatore. Se non che, argomentando in questo modo, la ricorrente
misconosce i limiti cognitivi della Corte di cassazione e di revisione penale.
In effetti, inutilmente si cerca nel ricorso una anche solo implicita censura
di arbitrio. Intanto va detto che essa non dimostra né pretende in alcun modo
che l'accertamento del Pretore, secondo il quale anche a partire dal mese di febbraio
1998 la disponibilità del querelato fosse differente da quella dell'anno precedente
(consid. 13, pag. 9), sia arbitraria. Inoltre, a parte il fatto che secondo giurisprudenza
seppure risalente a parecchi anni or sono, ma comunque richiamata di recente
(ZR 1948, n. 156, menzionato in: Trechsel,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a edizione, 1997,
n. 12 ad art. 217 CP) non può riconoscersi la possibilità di incidere sul
minimo vitale per alimenti dovuti al coniuge divorziato, nulla le impediva di
promuovere una procedura esecutiva nei confronti del debitore già da febbraio
1998 e di aggravarsi contro il verbale di pignoramento, qualora avesse ritenuto
che non potessero computarsi le spese di trasferta e al querelato dovesse
imporsi il trasferimento del domicilio da Biasca a Lugano. Né, infine, ella
censura siccome arbitrario l'accertamento del Pretore, per il quale non vi era
prova che il querelato –impiegato dello Stato– potesse incrementare in qualche
modo le proprie entrate, mediante reddito del lavoro o d'altra fonte. Mera
illazione di parte è poi l'asserzione che egli ha iniziato a versare fr.
2'440.– al mese da ottobre 1999 non per il trasferimento del posto di lavoro da
Lugano a Bellinzona –come accertato dal Pretore– ma per un intervento incisivo
del patrocinatore. Fatte queste premesse, regge alle doglianze della ricorrente
la conclusione del Pretore, secondo il quale non risulta comprovato l'elemento
oggettivo della disponibilità dei mezzi da parte dell'accusato. Si rende
pertanto superflua la disanima della sussistenza del presupposto soggettivo
dell'intenzione, anche solo nella forma del dolo eventuale.
-
Gli
oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP).
Per
questi motivi,
visto
per le spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 600.–
b)
spese fr. 100.–
fr. 700.–
sono
a carico della ricorrente.
- Intimazione
a:
–
__________;
–
lic. iur. __________;
–
__________;
–
avv. __________;
–
Ministero pubblico, Lugano;
–
Pretore del Distretto di Riviera, Biasca;
–
Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;
–
Comando della polizia cantonale, Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il
presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso
per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto
federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata
alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del
dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della
sentenza motivata (art. 272 PPF).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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