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Numero d'incarto:
17.2000.10
Data decisione, Autorità:
18.05.2000, CCRP
Incarto n.
17.2000.00010
Lugano
18 maggio
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente
per statuire sul ricorso per cassazione del 25 febbraio 2000 presentato dal
Procuratore pubblico del Cantone Ticino
contro
la sentenza emessa il 2 febbraio 2000 dal Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna nei confronti di
__________,
e di
__________,
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di questione: 1. Se deve
essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il giudizio
sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. __________ e __________ erano rispettivamente presidente e membro del consiglio
di amministrazione della società anonima __________, che gestiva un omonimo
ristorante ad __________, per il quale lavoravano vari dipendenti stranieri tassati
alla fonte. Nel primo e nel secondo trimestre del 1997 la ditta ha regolarmente
trattenuto l'imposta dagli stipendi dei dipendenti per un totale di fr.
12'356.90. I contributi in questione, accantonati in un primo tempo per essere
riversati all'amministrazione cantonale delle contribuzioni, sono stati usati
per pagare fornitori e stipendi. La società è stata dichiarata fallita con decreto
del 24 marzo 1998 del Pretore della giurisdizione di __________ e l'Ufficio
imposte alla fonte non ha potuto riscuotere l'importo menzionato.
B. Con
decreti di accusa del 13 ottobre 1999 il Procuratore pubblico ha ritenuto
__________ e __________ autori colpevoli di appropriazione indebita di imposte
alla fonte compiuta in correità tra loro. Il primo è stato condannato a 3
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per 2 anni, a valere come pena
aggiuntiva a quella di 5 giorni di detenzione (sospesa condizionalmente per 2
anni) inflitta dal Ministero pubblico il 28 settembre 1998. La seconda si è
vista irrogare una multa di fr. 200.–. A entrambi è stato imposto inoltre il
versamento in solido di fr. 12'356.90 all'Ufficio imposte alla fonte. Statuendo
su opposizione, con sentenza del 2 febbraio 2000 il Pretore della giurisdizione
di __________ ha prosciolto ambedue gli imputati.
C. Contro
la sentenza del Pretore il Procuratore pubblico ha inoltrato il 3 febbraio 2000
una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale.
Nella motivazione scritta del 25 febbraio 2000 egli chiede in sostanza la
conferma dei decreti di accusa. Non sono state presentate osservazioni al ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Secondo
l’art. 270 LT chiunque, tenuto a trattenere un’imposta alla fonte, impiega a
profitto proprio o di un terzo la ritenuta di imposta, è punito con la
detenzione o con la multa fino a 30’000.– franchi. La Corte di cassazione e di
revisione penale ha avuto modo di stabilire che nel quadro dell'art. 270 LT
trovano applicazione – per analogia – i principi esposti in DTF 117 IV 78 segg.
con riferimento all’art. 87 cpv. 3 LAVS (CCRP, sentenza del 28 gennaio 1999 in
re L., consid. 2a). In quel precedente il Tribunale federale aveva modificato
la propria giurisprudenza, precisando che una sottrazione di contributi del
lavoratore allo scopo cui sono destinati sussiste solo se il datore di lavoro,
al momento in cui versa il salario, utilizza le somme di denaro (disponibili)
necessarie per il pagamento dei contributi, o i mezzi finanziari corrispondenti,
a fini diversi dal versamento alla cassa di compensazione, in modo tale da
doversi presumere che egli non sarà più in grado di adempiere il suo obbligo
alla scadenza del termine impartitogli. Sempre secondo il Tribunale federale,
l’art. 87 LAVS presuppone che il datore di lavoro disponga, nel momento in cui
versa il salario ai lavoratori, dei mezzi necessari o di un corrispondente
substrato che, operato detto versamento, egli possa tenere a disposizione della
cassa. Solo i contributi effettivamente detratti possono essere destinati ad
altro scopo (zweck-entfremdet). La semplice omissione del pagamento alla
cassa non costituisce sottrazione sino a che il datore di lavoro dispone di un
substrato sufficiente ed è in grado di effettuare il versamento dovuto. Al
datore di lavoro è concesso di operare con tale substrato, fermo restando che
egli deve essere oggettivamente in grado di far fronte al proprio obbligo alla
scadenza dell’ultimo termine concessogli (CCRP, sentenza del 28 gennaio 1999 citata).
-
Il
Pretore ha accertato nella fattispecie sia le condizioni oggettive sia quelle
soggettive del reato, non risultando circostanze che escludessero l'illiceità
dell'azione. Esaminando la colpa, nondimeno, egli ha ritenuto che, seppure in
concreto appariva difficile intravedere una possibilità di salvare la ditta, la
speranza di evitare il fallimento tacitando fornitori e dipendenti poteva
costituire un valido motivo per escludere la responsabilità penale, o comunque
un motivo tale da lasciar concludere che l'agire degli imputati non poteva
essere considerato colpevole, siccome scusabile e umanamente comprensibile. A
mente del Procuratore pubblico, per contro, l'illecito addebitato agli accusati
è un reato di commissione e non – come ritiene il Pretore – di omissione,
sicché non può essere riconosciuta esclusione di colpa per il solo fatto che
non si potesse ragionevolmente pretendere dagli imputati un comportamento
conforme alla legge. Costoro del resto non avevano adottato alcun accorgimento
per ovviare alla situazione, né potevano invocare come situazione assimilabile
allo stato di necessità il principio della tutela di interessi legittimi,
mentre l'umana comprensione poteva se mai essere presa in considerazione
nell'ambito della commisurazione della pena, ma non come esclusione di colpa.
-
Il
reato previsto dall'art. 270 LT è effettivamente un reato di commissione e non
di omissione, tant'è che la norma definisce il comportamento non come omissione
del versamento dei contributi dei lavoratori, bensì descrive il comportamento
penalmente rilevante come impiego dell'imposta alla fonte ritenuta a profitto
proprio o di un terzo (cfr. per analogia il testo dell'art. 87 cpv. 3 LAVS in
DTF 117 IV 81 consid. 2c). Certo, il Tribunale federale ha già avuto modo di
domandarsi se l'obbligo di conservare il substrato necessario per riversare i
contributi dei lavoratori non debba lasciare spazio, in determinate
circostanze, al dovere di intraprendere, in una situazione di necessità, tutto
quanto occorra per salvare un'azienda. Se non che, la questione di sapere se e
a quali condizioni un datore di lavoro possa attingere a tale substrato e se
una scelta del genere possa risultare scusabile per non potersi ragionevolmente
pretendere un comportamento conforme alla legge è stata lasciata aperta (DTF
117 IV 83 consid. 2e in fine). Situazioni del genere potrebbero ravvisarsi invero,
per analogia, in uno stato di necessità scusabile o in un eccesso di legittima
difesa (Stratenwerth,
Schweizerisches Strafrecht, Parte generale I, 2a edizione, 1996, §
11, n. 72 segg.). Nel caso in esame risulta semplicemente, però, che gli
imputati sapevano di dover riversare le somme trattenute sullo stipendio dei
lavoratori, ma che ciò nonostante hanno preferito saldare altri debiti, in
particolare i salari dei dipendenti. Né Pretore ha accertato che – per ipotesi
– __________ si sia curato di cercare finanziamenti a tale scopo, di
accantonare nuovamente la somma oppure avesse motivo di credere che la
situazione sarebbe migliorata entro breve o che l'incasso di eventuali fatture
scoperte avrebbe permesso di liquidare debiti arretrati (sentenza impugnata,
consid. 2). Lo stesso Pretore ha ritenuto, anzi, che il fatto di usare denaro
dei lavoratori per pagare i dipendenti medesimi costituiva un atteggiamento penalmente
illecito (consid. 3 in fine). Che gli imputati avessero esaurito le vie legali
per ovviare alla situazione, in altri termini, non risulta né dall'istruttoria
né del giudizio impugnato. Quand'anche umanamente comprensibile, il loro
comportamento non giustificava quindi il proscioglimento dall'accusa.
-
L'accoglimento
del ricorso impone alla Corte di cassazione e di revisione penale di
commisurare la pena in virtù dell'art. 296 cpv. 1 CPP (cui rinvia l'art. 278
cpv. 2 CPP). Ora, giusta l’art. 63 CP il giudice commisura la pena alla colpa
del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle
condizioni personali di lui. Nella fattispecie il Procuratore pubblico aveva
proposto la condanna di __________ a 3 giorni di detenzione (sospesi
condizionalmente per 2 anni) e di __________ a una multa di fr. 200.–. Tenuto
conto delle circostanze concrete in cui il reato si è perfezionato, del fatto
che la pena detentiva corrisponde al minimo previsto dalla legge (art. 36 CP) e
che l’importo della multa si situa nella fascia bassa dei limiti edittali (art.
48 CP), le pene proposte dal pubblico Ministero meritano conferma, risultando
adeguate alla gravità del reato, alle funzioni degli imputati nell'ambito della
società e alle colpe di loro.
-
Gli
oneri processuali del presente giudizio vanno a carico dello Stato (art. 15
cpv. 2 CPP).
Per
questi motivi,
visto
per le spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: I. Il
ricorso è accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue:
1.1 __________
è dichiarato autore colpevole di appropriazione indebita d'imposta alla fonte
compiuta nelle circostanze di tempo e di luogo figuranti nel decreto di accusa
n. 2301/1999, emanato dal Procuratore pubblico il 13 ottobre 1999.
1.2 __________
è condannato a 3 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo
di prova di 2 anni, a valere come pena interamente aggiuntiva a quella di 5
giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per il periodo di prova di 2
anni, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 28 settembre 1998.
1.3 La
condanna sarà iscritta nel casellario giudiziale e verrà cancellata una volta
trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CP.
1.4 __________
è condannato a versare in solido con __________ all'Ufficio imposte alla fonte,
Bellinzona, l'importo di fr. 12'356.90 a titolo di risarcimento (art. 208 cpv.
1 lett. b CPP).
2.1 __________
è dichiarata autrice colpevole di appropriazione indebita d'imposta alla fonte
compiuta nelle circostanze di tempo e di luogo figuranti nel decreto di accusa
n. __________/1999, emanato dal Procuratore pubblico il 13 ottobre 1999.
2.2 __________
è condannata a una multa di fr. 200.–.
2.3 La
condanna non sarà iscritta nel casellario giudiziale.
2.4 La
multa dev'essere pagata entro tre mesi. In caso di mancato pagamento essa sarà
commutata in arresto (art. 49 n. 3 CP).
2.5 __________
è condannata a versare in solido con __________ all'Ufficio imposte alla fonte,
Bellinzona, l'importo di fr. 12'356.90 a titolo di risarcimento (art. 208 cpv.
1 lett. b CPP).
- La
tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese sono poste a carico dei condannati
in solido.
II. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 600.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
700.–
sono posti a carico dello
Stato.
III. Intimazione
a:
–
Procuratore pubblico __________;
–
__________;
–
__________;
–
Ufficio delle imposte alla fonte, Bellinzona;
–
Pretore della giurisdizione di __________;
–
Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il
presidente Il segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso
per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto
federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata
alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del
dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della
sentenza motivata (art. 272 PPF).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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