AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.1999.52
Data decisione, Autorità:
31.08.2000, CCRP
Incarto n.
17.1999.00052
Lugano,
31 agosto
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretaria:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 3
agosto 1999 presentato dal
Procuratore generale ___________
in nome del Ministero pubblico del Cantone Ticino,
Lugano
contro
la sentenza emanata il 6 luglio 1999 del Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Sud nei confronti di
____________,
(patrocinato
dall'avv. __________),
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 26 gennaio 1999, verso le ore 15, due guardie federali di confine
hanno fermato a Chiasso, in località Brogeda, non molto lontano dalla frontiera
di Stato, 16 persone (tra cui una decina di bambini e adolescenti) che
camminavano in direzione nord. Accertato che si trattava di stranieri penetrati
in Svizzera attraverso la rete di confine con l'Italia, i funzionari hanno
fatto trasportare il gruppo al posto di polizia del valico doganale per
l'identificazione, la registrazione delle impronte digitali e il “respingimento”.
Uno dei fermati, che aveva compilato un formulario dichiarando di chiamarsi
__________, cittadino originario del Kosovo nato a Priština il 9 marzo 1966 e
residente a __________, è risultato essere in realtà ____________, cittadino
italiano, giornalista presso il Corriere della Sera. Su quest'ultima
testata è poi apparso, il 28 gennaio 1999, un articolo a tutta pagina (la 5ª)
intitolato “Io, clandestino, liberato dagli italiani” con il sottotitolo
In Svizzera arrestato dai gendarmi con i kosovari. Espulso, a Ponte Chiasso
mi dicono: “Vattene”.
B. Sentito
dalla polizia cantonale il 9 febbraio 1999, ____________ ha spiegato che era
sua intenzione, per scrivere l'articolo di giornale, “seguire personalmente il
dramma dei profughi di guerra che si raccolgono in provincia di Como ed entrano
in Svizzera per chiedere asilo”. Egli era riuscito così, fingendo di essere un
kossovaro, a interpellare un passatore, il quale gli aveva chiesto un
versamento di Lit. 200 000. Pagata la somma, egli si era visto dare
appuntamento nel pomeriggio di quel giorno a Ponte Chiasso, dove già attendeva
“una famiglia di profughi con i loro undici figli”. Tutti si erano incamminati
poi lungo la strada che segue il confine e, dopo un chilometro circa, il
passatore aveva sollevato la rete di confine, introducendoli su territorio
svizzero. Se non che, poco dopo, essi erano stati fermati “con modi bruschi”
dalle guardie doganali. Ne era seguita la traduzione al posto di polizia,
l'identificazione e la riconsegna alle autorità italiane. Il giornalista ha
ribadito di essere entrato clandestinamente in Svizzera “soltanto per seguire,
come concordato con i capiredattori del (...) giornale, il dramma dei profughi
di guerra e dei bambini che attraversano l'Europa in cerca di asilo” (allegato
al rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria, del 10 febbraio 1999).
C. Con
decreto dell'8 marzo 1999 il Procuratore pubblico ha posto ____________ in
stato di accusa “per essere entrato illegalmente in Svizzera a Chiasso, il 26
gennaio 1999, privo di validi certificati d'identità nonché passando fuori
valico, da un buco nella rete di confine”, e ne ha proposto la condanna a una
multa di
fr. 500.–,
oltre al pagamento della tassa di giustizia e delle spese. Al decreto di accusa
____________ ha sollevato opposizione il 22 marzo 1999, sicché gli atti sono
stati trasmessi al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud. Statuendo il 6
luglio 1999 previo dibattimento, il Pretore ha prosciolto l'imputato
dall'accusa e ha posto gli oneri processuali a carico dello Stato.
D. Contro
la sentenza appena citata il Procuratore pubblico è insorto l'8 luglio 1999 con
una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale.
Nei motivi del gravame, presentati il 3 agosto 1999, egli chiede che il
giudizio predetto sia riformato nel senso di dichiarare l'imputato autore
colpevole di entrata illegale e di condannarlo a una multa di fr. 500.–, oltre
al pagamento degli oneri processuali. Nelle sue osservazioni del
1°
settembre 1999 ____________ propone di respingere il ricorso, di addebitare le
spese allo Stato e di attribuirgli un'equa indennità per ripetibili.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha esaminato in concreto gli elementi costitutivi
dell'art. 23 cpv. 1 LDDS (“entrata illegale”), ravvisando sia quelli oggettivi
sia quelli soggettivi (sentenza impugnata, consid. 3). Nondimeno – egli
soggiunto – “chi, nell'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti,
agisce a tutela di valori degni di protezione si comporta in modo legittimo,
anche se con tale comportamento lede valori o interessi di minor importanza,
aderendo così a una fattispecie penalmente rilevante” (consid. 4.2). L'imputato
è entrato illegalmente in Svizzera – ha continuato il Pretore – “al fine di
raccogliere informazioni di prima mano per un servizio giornalistico con
oggetto le vicissitudini dei profughi che entrano clandestinamente nel nostro
paese. (...) Solo in siffatto modo egli poteva seguire direttamente tutte le
vicissitudini di questa gente: dalla procedura di fermo e di identificazione in
Svizzera sino al respingimento in Italia, al contatto con le autorità italiane
e all'eventuale assegnazione a un centro di residenza italiano” (consid. 4.3).
E siccome il giornalista ha agito nel legittimo esercizio della libertà di
stampa senza ledere il principio della proporzionalità, commettendo un reato
puramente formale e limitando l'infrazione al minimo indispensabile per la
tutela di interessi preminenti, l'antigiuridicità del fatto viene meno (consid.
5). Donde l'assoluzione.
-
Il
Procuratore pubblico fa valere nel ricorso che la tutela di interessi legittimi
in violazione di una norma penale va riconosciuta solo eccezionalmente, con
grande riserbo e in presenza di motivi straordinari. A mente sua la tutela di
un interesse legittimo non va confusa con l'esercizio di un diritto legittimo,
non potendosi ammettere che un giornalista si lasci coinvolgere in qualsivoglia
attività illegale solo per riferire poi sui modi in cui si è attivata la
polizia e la giustizia. Né la libertà di stampa garantisce la facoltà di
acquisire informazioni trasgredendo norme penali. Nel caso specifico, per di
più, difettano i requisiti di necessità e adeguatezza, giacché l'imputato
avrebbe potuto assumere le medesime notizie entrando legalmente in Svizzera.
Tutt'al più si può rinunciare a procedere per violazione dell'art. 23 LDDS,
nell'ipotesi di un “respingimento” immediato, ove si tratti di clandestini con
situazione personale difficile o privi di fissa dimora, vista l'impossibilità
pratica del perseguimento. Non però nel caso in esame, pur tenendo conto dei
motivi che hanno indotto l'imputato a delinquere.
-
L'art.
23 cpv. 1 quarta frase LDDS (RS 142.20) punisce con la detenzione fino a sei
mesi e con la multa sino a fr. 10 000.– “chiunque entra in Svizzera o vi
risiede illegalmente”. Nei casi poco gravi si può infliggere anche solo una
multa (art. 23 cpv. 1 ultima frase LDDS), che all'indigente potrà poi essere
condonata dal Governo cantonale (art. 24 cpv. 2 LDDS). Si può prescindere da
ogni pena, inoltre, ove lo straniero sia immediatamente respinto al confine
(art. 23 cpv. 3 prima frase LDDS). Nella fattispecie non si può dire che
l'interessato sia stato “immediatamente respinto al confine”. È vero ch'egli è
stato fermato a poca distanza dalla frontiera, nel pomeriggio stesso di quel 26
gennaio 1999 in cui era entrato illegalmente in Svizzera, ma è anche vero che
quando è stato intercettato dalle guardie federali egli aveva ormai percorso,
partendo dal varco nella rete presso lo scalo commerciale di Brogeda, quasi un
chilometro ed era giunto insieme con i veri clandestini alla prima rotonda di
Chiasso (verbale del 9 febbraio 1999, pag. 1 in fondo). Non si può affermare
dunque ch'egli sia stato rinviato in Italia subito dopo essere entrato su
territorio svizzero (né risulta giurisprudenza pubblicata che permetta di
interpretare il termine “immediatamente” dell'art. 23 cpv. 3 prima frase LDDS in
senso lato). Un'esenzione da pena per legge – del resto facoltativa e che non
va confusa con un'assoluzione – non entra quindi in linea di conto.
-
Ciò
premesso, è indubbio che la fattispecie configura – in ogni modo – un caso poco
grave nel senso dell'art. 23 cpv. 1 ultima frase LDDS. Il Tribunale federale ha
già avuto modo di precisare in effetti che “poco grave” a norma dell'art. 23
cpv. 1 ultima frase LDDS non è solo un caso di minima gravità, ma anche un caso
in cui l'insieme dei comportamenti illeciti induca a ravvisare un'infrazione
relativamente lieve (DTF 112 IV 121). In concreto, come detto, oggettivamente
l'interessato è stato fermato poco lungi dalla frontiera, nel pomeriggio stesso
in cui egli era penetrato su suolo svizzero strisciando sotto la rete di
confine. Soggettivamente, l'accusato ha agito da sé solo, con l'intenzione di
non rimanere in Svizzera più dello stretto necessario per condividere il fermo
e la riconsegna dei clandestini alle autorità italiane (sentenza impugnata,
consid. 4.3.2). Ciò non poteva ragionevolmente durare a lungo, ove appena si
pensi che il gruppo cui egli era si era unito non aveva alcuna guida (il passatore
era rimasto in Italia) e mancava di qualsiasi conoscenza del terreno (tant'è
che il gruppo camminava lungo la strada), mentre la fascia di confine era
notoriamente presidiata – oltre che dalle guardie doganali – da unità
dell'esercito. Il fatto che si tratti in concreto di un caso poco grave ancora
non significa che alla fattispecie si applichino termini di prescrizione
abbreviati (la prescrizione dipende dalla pena comminata per il reato di base:
DTF 125 IV 77 consid. 2). Significa che, dandosi il caso, all'autore può essere
inflitta anche solo una multa.
-
Il
Pretore è giunto sostanzialmente alle medesime conclusioni. Ha ritenuto nondimeno
che l'illiceità dell'infrazione viene meno di fronte all'esercizio di una
facoltà costituzionalmente garantita come il diritto d'informazione correlato
alla libertà di stampa. Ora, sapere se in un determinato caso siano date
scriminanti extralegali è una questione eminentemente giuridica, che la Corte
di cassazione e di revisione penale esamina con pieno potere cognitivo (art.
288 lett. a CPP). Nell'emanazione del giudizio, comunque sia, essa è vincolata
ai fatti accertati in prima sede (art. 295 cpv. 1 CPP), a meno ch'essi
risultino viziati di arbitrio (art. 288 lett. c CPP).
a) È
data una causa giustificativa non prevista dalla legge qualora un atto illecito
costituisca non solo un mezzo necessario e consono per difendere interessi legittimi,
ma sia anche la sola via possibile per salvaguardare tali interessi e la sua importanza
appaia nettamente inferiore rispetto agli interessi che l'autore intende
proteggere (DTF 120 IV 213 consid. 3a con rinvio). I tre requisiti sono cumulativi,
sicché la tutela d'interessi legittimi si avvicina allo stato di necessità,
soprattutto per quanto attiene al danno imminente e non altrimenti evitabile
nel caso concreto (DTF 117 IV 178 consid. 3b). Agisce a tutela di interessi
legittimi – per esempio (DTF 117 IV 170) – un apolide senza documenti che,
credendo in buona fede di non avere altre possibilità, entra in Svizzera con un
passaporto contraffatto allo scopo di preparare il matrimonio con una cittadina
svizzera, dalla quale ha già una figlia di un anno e mezzo (“Humanität im
Strafrecht”: Schultz in: ZBJV
129/1993 pag. 46 in alto; contra: Roschacher,
Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der
Ausländer [ANAG], Coira/Zurigo 1991, pag. 40 seg.).
b) Nel
caso precipuo l'accusato è penetrato in Svizzera, secondo i vincolanti accertamenti
del Pretore (l'intenzione è un dato di fatto: DTF 123 IV 156 in fondo, 200 in
alto, 205 in alto), “al fine di raccogliere informazioni di prima mano per un
servizio giornalistico con oggetto le vicissitudini dei profughi che entrano
clandestinamente nel nostro paese” (sentenza impugnata, consid. 4.3). Che
risponda a legittimi interessi pubblici far conoscere attraverso organi di
stampa le sofferenze patite e le traversie incontrate da persone in fuga da
paesi in guerra, pronte per disperazione a violare la frontiera svizzera, è
indubbio. Il problema è di sapere se l'illecito commesso dall'accusato fosse,
in concreto, un mezzo necessario e consono allo scopo perseguito, costituisse
la sola via ragionevolmente praticabile e apparisse di importanza nettamente
inferiore per rapporto agli interessi che l'autore intendeva proteggere. Tale
apprezzamento comporta una ponderazione di carattere giuridico: non è più
pertanto una questione di fatto, bensì di diritto.
c) Secondo
il Pretore “al fine di vivere l'esperienza del profugo direttamente e nella sua
interezza (dal contatto con il passatore all'entrata dal buco della rete fino all'espletamento
delle formalità di identificazione e al respingimento) non restava al
____________ altra possibilità di mischiarsi ai clandestini, rendendosi credibile
ai loro occhi. In questo senso, altri espedienti formalmente legali avrebbero
per certo compromesso la percezione immediata dell'esperienza così come era
stata concepita dal giornalista. In particolare sarebbe venuto meno il contatto
umano diretto con i profughi. La raccolta di informazione tramite interviste
agli interessati non avrebbe permesso di ottenere informazioni di prima mano,
mentre un eventuale congiungimento al gruppo di clandestini già sul territorio
svizzero, dopo aver passato la frontiera regolarmente, oltre che poco credibile
agli occhi degli altri ‘compagni di viaggio’, avrebbe potuto essere visto come
un aiuto all'entrata illegale, che costituisce un reato di natura più grave
rispetto alla semplice entrata” (sentenza, consid. 4.3.1). Quanto alla
valutazione degli interessi in gioco, il Pretore ha ritenuto il peso del reato
“del tutto trascurabile” per rapporto all'esercizio della libertà di
informazione (consid. 4.3.2).
d) Anzitutto
giova premettere che la distinzione tratta dal Procuratore pubblico fra tutela
di un interesse legittimo ed esercizio di un diritto legittimo (ricorso, punto
4) non è pertinente. La giurisprudenza sulle cause scriminanti extralegali, cui
si è accennato (consid. a), è chiara e non lascia spazio ad altre
differenziazioni. Ovvero l'importanza dell'illecito commesso appare nettamente
inferiore rispetto agli interessi che l'autore intendeva proteggere, ovvero gli
interessi perseguiti non giustificano l'illecito. D'altro lato è vero che in
concreto l'interesse legittimo non consisteva – come ha ritenuto il Pretore –
nel fatto che l'autore potesse “vivere l'esperienza del profugo nella sua
interezza” (sopra, consid. c), bensì nel fatto che l'autore potesse riferire di
quanto accade ai clandestini entrati in Svizzera dal momento del fermo fino
“respingimento”. L'interesse legittimo, per vero, era quello del pubblico alla
debita informazione, non necessariamente quello del giornalista alla
sperimentazione personale. Quanto al travaglio e alle peripezie dei profughi su
territorio italiano (dall'arrivo nella zona di frontiera all'incontro con il
passatore, dal ritrovo a Ponte Chiasso fino al passaggio sotto la rete doganale,
dal “respingimento” in Italia fino alla ricerca di nuovi itinerari per entrare
clandestinamente in Svizzera), ciò poteva manifestamente essere narrato senza
violare l'art. 23 cpv. 1 LDDS.
e) Si
può convenire con l'interessato sul fatto che l'entrata illegale per qualche centinaia
di metri oltre il confine (e per qualche ora soltanto) fosse, di per sé, un
mezzo consono ad appurare la sorte di compagni di viaggio introdottisi di nascosto
in Svizzera. Si può ammettere altresì che, in astratto, il diritto all'informazione
del pubblico sul trattamento dei clandestini prevalesse – come rileva il Pretore
– sul mero interesse dell'autorità amministrativa a controllare l'entrata di un
cittadino estero (l'accusato) sul territorio nazionale. Il tutto dipende
ancora, però, dalla questione di sapere se la violazione dell'art. 23 cpv. 1
LDDS fosse l'unico modo (o quanto meno l'unico modo serio) per poter riferire
con cognizione di causa sull'esperienza che vivono gli irregolari penetrati in
Svizzera, dal fermo di polizia fino al “respingimento”. Il Pretore evoca la
possibilità di ottenere informazioni “di prima mano” (sopra, consid. c),
confondendo però informazioni di prima mano ed esperienza diretta. Per
raccogliere informazioni di prima mano sarebbe bastato che l'accusato
interpellasse le persone rinviate in Italia dalle guardie svizzere. Il racconto
di un testimone, tanto più se protagonista dell'accaduto, è – appunto – un dato
di prima mano. E tali narrative, in particolare se molteplici e convergenti,
sarebbero servite per il diritto all'informazione tanto quanto l'esperienza
diretta del giornalista.
f) Diverso
sarebbe stato il caso qualora fosse stato reso verosimile che le persone
rimandate in Italia rifiutano, per timore o per altri motivi, di rilasciare
dichiarazioni sul trattamento ricevuto in Svizzera. Nemmeno l'interessato
sostiene tuttavia una tesi del genere. Certo, il primo giudice accenna alla necessità
di una “percezione immediata dell'esperienza così come era stata concepita dal
giornalista”, ma così facendo egli identifica il mezzo con il fine. L'interesse
legittimo – si ripete – consisteva nel rendere di pubblico dominio il modo in
cui i clandestini provenienti dall'Italia sono fermati, identificati e
riconsegnati alle autorità italiane. Non era invece quello – contrariamente a
quanto asserisce l'accusato (osservazioni, punto 6 in principio) – di far sì
che un giornalista potesse “vivere direttamente in prima persona le
vicissitudini dei profughi”, a meno che tali vicissitudini non potessero essere
rese note intervistando le persone rimandate in Italia. È vero che ciò sarebbe
stato più laborioso e avrebbe fors'anche pregiudicato lo scoop. Ma – si
ribadisce – l'interesse preminente era quello all'informazione del pubblico,
non quello dell'effetto giornalistico. Sul fatto che l'illecito dell'accusato
non era la sola via possibile per salvaguardare interessi preponderanti il
ricorso del Procuratore pubblico si rivela pertanto fondato.
-
L'accusato
reputa paradossale che si proceda penalmente nei suoi confronti allorché si
rinuncia a perseguire i profughi che si introducono clandestinamente in Svizzera
(osservazioni, pag. 5 in fondo). Nella misura in cui sembra invocare una disparità
di trattamento nell'illegalità, l'argomentazione manca però di consistenza. Non
si vede in effetti perché costituirebbe una “contraddizione clamorosa”
rinunciare all'apertura di procedimenti penali nei confronti di profughi
manifestamente sprovvisti di mezzi (tanto meno alla luce dell'art. 31 n. 1
della convenzione sullo statuto dei rifugiati: RS 0.142.30) e non invece nei
confronti di comuni cittadini stranieri, tutt'altro che indigenti. Ciò risponde
del resto a evidenti criteri di opportunità (sul principio: DTF 120 IV 210
consid. 1).
-
Ove
accolga un ricorso, la Corte di cassazione e di revisione penale riforma essa
medesima la sentenza impugnata se ha sufficienti elementi per il nuovo giudizio
(art. 296 cpv. 1 CPP). Nella fattispecie ciò è senz'altro il caso, in concreto
non occorrendo alcun accertamento supplementare. Si tratta dunque di commisurare
la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita
anteriore e delle condizioni di lui (art. 63 CP), come pure del movente e delle
circostanze esterne, della sua determinazione, del modo di esecuzione del
reato, della durata dell'illecito, di un'eventuale recidiva e così via (DTF 124
IV 47 consid. 2d e 120 IV 44 in alto con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e
116 IV 288 consid. 2a). Ora, dal profilo oggettivo l'accusato ha commesso un'infrazione
lieve (“caso poco grave”: sopra, consid. 4), anche se il reato non può essere
minimizzato al punto da apparire privo di qualsiasi rilevanza giuridica. Dal
profilo soggettivo l'autore, che risulta incensurato, ha agito con determinazione
e premeditazione (addirittura d'intesa con i responsabili del suo giornale), ma
anche indotto dalla legittima preoccupazione di narrare che cosa deve
aspettarsi chi penetra clandestinamente in Svizzera, sebbene il contenuto del
suo articolo (agli atti) si sia poi esaurito essenzialmente in giudizi di
valore. Tutto ciò posto, la multa di fr. 500.– proposta dal Procuratore
pubblico appare eccessiva. Invero l'accusato può considerarsi versare in buone
condizioni economiche. D'altro lato però egli ha mostrato di essersi reso conto
dell'errore commesso (verbale del 9 febbraio 1999 allegato al rapporto di
polizia, pag. 3), sicché per il futuro la prognosi può essere favorevole. Nelle
condizioni descritte, tutto ben soppesato, una multa di fr. 250.– appare
equanime e adeguata alle circostanze del caso.
-
Il
parziale accoglimento del ricorso comporterebbe una suddivisione degli oneri processuali
fra lo Stato e l'imputato, tanto in prima quanto in seconda sede (art. 9 cpv. 1
e 15 cpv. 1 CPP). Ci si attenesse a tale principio, però, in casi come quello
odierno l'opposizione a un decreto di accusa risulterebbe sostanzialmente
vanificata, giacché l'opponente si troverebbe a pagare oneri processuali pari
alla riduzione della multa. Si ravvisano giusti motivi, dunque, per rinunciare
al prelievo di spese, sia in primo sia in secondo grado. Tale soluzione appare
tanto più giusta ove si pensi che in concreto le tesi giuridiche esposte nel ricorso
per cassazione avrebbero potuto essere fatte valere già al pubblico
dibattimento, cui il Procuratore pubblico non si è presentato. La parziale
soccombenza dell'accusato, equivalente al grado di vittoria, non giustifica
invece l'attribuzione di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP). Rimangono inoltre a
carico dell'imputato gli oneri del decreto di accusa, la riduzione di pena non
influendo apprezzabilmente sul loro ammontare.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il
ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
-
è dichiarato autore colpevole di entrata illegale (art. 23 cpv. 1 in fine LDDS)
per i fatti enunciati nel decreto di accusa emesso a suo carico dal Procuratore
pubblico l'8 marzo 1999.
-
è condannato a una multa di fr. 250.–, che dovrà essere pagata entro tre mesi.
Decorso infruttuoso il termine, la multa sarà commutata in arresto (art. 49 n.
3 CP).
-
La
condanna sarà iscritta nel casellario giudiziale e verrà cancellata dopo un
anno se la multa sarà stata pagata e se il condannato avrà tenuto buona condotta
(art. 49 n. 4 CP).
-
La
tassa di giustizia fr. 200.– e le spese di fr. 300.– relative al decreto di
accusa sono poste a carico del condannato.
-
Non
si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili per la procedura di
opposizione al decreto di accusa.
II. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
III. Intimazione:
– Procuratore
pubblico __________;
– ____________,
c/o avv. __________ o;
– avv.
__________;
– Pretura
del Distretto di Mendrisio Sud;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;
– Ufficio
cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Ministero
pubblico della Confederazione, 3003 Berna.
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente La
segretaria
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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