Appeal struck out for non-payment of advance

16.2007.7Other CourtMar 13, 2007Dismissed

Summary

RI 1 filed a cassation appeal against the Lugano justice of the peace decision. The president of the Civil Cassation Chamber ordered an advance of CHF 190 and warned that failure to pay would lead to the appeal being declared deserto under Art. 312 CPC. The deadline expired without payment. The chamber therefore struck the appeal from the docket and ordered RI 1 to pay CHF 50 in costs.

Regest

Art. 312 CPC; failure to pay the advance for court costs within the set time limit leads to the appeal being struck out as deserted. Where the appellant does not comply with a duly notified advance order containing an express warning of this consequence, the appellate court need not examine the merits and may terminate the proceedings by order. The resulting costs may be charged to the defaulting appellant (consid. implicit).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2007.7

Data decisione, Autorità: 13.03.2007, CCC

Titolo: stralcio per mancato versamento anticipo

Incarto n. 16.2007.7

Lugano 13 marzo 2007/kc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni

visto il ricorso 26 gennaio 2007 presentato da

RI 1

contro

la decisione 18 gennaio 2007 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa promossa dalla ricorrente contro

CO 1

richiamato l’invito per anticipo 1° febbraio 2007 del presidente di questa Camera mediante il quale alla ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 26 febbraio 2007 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 190.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;

preso atto come il termine in questione sia infruttuosamente trascorso;

decreta: 1. Il ricorso 26 gennaio 2007 di RI 1 , contro la decisione 18 gennaio 2007 del Giudice di pace del circolo di Lugano, è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

  1. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.-- sono poste a carico della ricorrente.

  2. Intimazione:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale di appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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