AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2006.27
Data decisione, Autorità:
07.03.2006, CCC
Titolo:
eccezione di non ritorno a miglior fortuna - ricorso per cassazione irricevibile - desisione pretore impugnabile solo al TF - erede responsabile dei debiti della successione - responsabilità solidale se vi sono più eredi
Incarto n.
16.2006.27
Lugano
7 marzo 2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21
febbraio 2006 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 22 febbraio
2005 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5 (inc.
n. EF.2004.3371), nella procedura sommaria di ammissione
dell'opposizione - per
non essere addivenuto a miglior fortuna (art. 265a LEF) -
promossa con istanza 4
novembre 2004 da parte di
CO 1
letti ed esaminati gli
atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che
con sentenza 22 febbraio 2005 il Segretario assessore della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 5, chiamato a pronunciarsi sull'opposizione interposta da RI
1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole dalla CO 1 per l'incasso
di fr. 7'614.95 rivendicati sulla base dell'attestato carenza di beni n. 764072
del 12 settembre 2000, non ha ammesso l'opposizione motivata con il mancato
ritorno a miglior fortuna, non avendo l'escussa reso verosimile tale eccezione;
che
con atto ricorsuale 21 febbraio 2006 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio;
che
secondo l'art. 265a cpv. 1 LEF se il debitore si oppone al precetto esecutivo
contestando di essere ritornato a miglior fortuna, l'Ufficio esecuzione
trasmette l'opposizione al giudice del luogo dell'esecuzione, il quale
statuisce definitivamente dopo avere sentito le parti;
che
il giudizio sull'ammissione o meno dell'eccezione di non ritorno a miglior
fortuna è definitivo giacché contro il medesimo non è dato nessun rimedio di
diritto, né ordinario, né straordinario del diritto cantonale (Messaggio concernente
la revisione della LEF dell'8 maggio 1991, pag. 114; D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 31 ad art. 265a LEF; DTF 126 III 112; Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, 2000, art. 22
LALEF, m. 5);
che
ne consegue l'improponibilità del presente atto;
che
l'unico rimedio proponibile contro la decisione del giudice di prime cure sarebbe stato quello del ricorso di diritto pubblico (Dallèves/ Foëx/Jeandin, Commentaire
romand de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la fallite, 2005, n.
21 ad art. 265a LEF), al quale la ricorrente non può in concreto far capo vista
la pacifica decorrenza del termine ricorsuale di 30 giorni;
che,
comunque sia, il credito rivendicato nei confronti della ricorrente e oggetto
dell'attestato di carenza di beni emesso nei suoi confronti il 12 settembre
2000 riguarda un debito della defunta madre nei confronti dell'istituto
bancario dovuto all'utilizzo di una carta VISA, al quale la ricorrente è
subentrata nella sua qualità di erede ai sensi dell'art. 560 cpv. 2 CC secondo
il quale i debiti del defunto diventano debiti personali dell'erede;
che
anche qualora la ricorrente non fosse la sola erede, la stessa risponde dei
debiti della madre solidalmente con altri eventuali coeredi (art. 603 cpv. 1
CC), ciò che legittima il creditore ad agire a sua scelta nei confronti di uno
solo di essi per il pagamento dell'intero debito (art. 144 CO);
che
vista la particolarità della fattispecie, eccezionalmente si prescinde dal
prelevare tasse e spese per il presente giudizio, mentre non si giustifica di
assegnare ripetibili alla controparte, alla quale il ricorso non è stato
notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327
segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 21 febbraio 2006 di RI 1 è
irricevibile.
-
Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d¿appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster