Cassation appeal inadmissible against procedural incidental order

16.2005.72Other CourtJul 8, 2005Inadmissible

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Omnilex summary

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal held that the challenged decree was not a final decision but an incidental procedural order. It had merely rejected the defendant’s objections and given the claimant 30 days to state the amount in dispute. Since Art. 327 CPC allows cassation only against decisions ending the dispute, the appeal was inadmissible. The appellant was ordered to pay CHF 70 in costs, and no ripetibili were awarded because the appeal was not served on the respondent.

Omnilex headnote

Art. 327 CPC; cassation is admissible only against formal decisions that terminate the dispute. A procedural order rejecting preliminary objections and setting a deadline to indicate the amount in dispute is an incidental decision and therefore not subject to cassation. Under Art. 313 bis CPC, the cassation chamber may summarily reject an inadmissible remedy without hearing the counterparty; costs follow the outcome under Art. 148 cpv. 1 CPC, while party compensation is not due if no response was requested.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2005.72

Data decisione, Autorità: 08.07.2005, CCC

Titolo: ggetto di impugnativa - decisione finale che pone fine alla lite - decreto che assegna un termine per indicare il valore litigioso non è impugnabile con ricorso per cassazione trattandosi di decisione incidentale

Incarto n. 16.2005.72

Lugano 8 luglio 2005/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 giugno 2005 presentato da

RI 1 patr. dall' RA 1

contro

il decreto 27 maggio 2005 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2004.00366) promossa con istanza 18 ottobre 2004 da

CO 1

con la quale gli istanti hanno chiesto la condanna del convenuto al taglio parziale della siepe posta a confine tra le loro proprietà, domanda sulla quale il segretario assessore non si è ancora espresso avendo limitato il proprio giudizio alla verifica delle eccezioni sollevate dal convenuto,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 18 ottobre 2004 __________ hanno convenuto in giudizio __________ per ottenere la sua condanna al taglio della siepe posta a confine tra le loro proprietà a un'altezza di 2.5 metri;

che all'udienza di discussione il convenuto ha sollevato diverse contestazioni, in particolare quella secondo la quale gli istanti non avrebbero indicato il valore di causa;

che con decreto 27 maggio 2005 il Segretario assessore, respinte tutte le eccezioni sollevate dal convenuto, salvo quella attinente alla mancata indicazione del valore di causa, ha assegnato alla parte istante un termine perentorio di 30 giorni per indicare il valore litigioso;

che con ricorso 10 giugno 2005 RI 1 è insorto contro la predetta decisione postulandone l'annullamento;

che in virtù dell’art. 327 CPC possono essere impugnate con ricorso per cassazione le sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica, ossia solo decisioni formali che pongono fine alla lite quali le sentenze o i decreti di stralcio

(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 327, m. 3);

che in concreto la decisione impugnata, con la quale il segretario assessore ha respinto le eccezioni del convenuto assegnando alla parte istante un termine di 30 giorni per indicare il valore di causa, non costituisce una decisione finale impugnabile con ricorso per cassazione, ma piuttosto una decisione incidentale di carattere procedurale;

che quindi il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per carenza del presupposto processuale contemplato dall’art. 327 cpv. 1 CPC;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa giudiziaria

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 10 giugno 2005 di RI 1è irricevibile.

  2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.- sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.Intimazione:

  • ;
  • .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

cassation appealinadmissibilityfinal decisionincidental decisionprocedural ordercostsparty compensation

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Key legal question

Whether the order granting the claimant time to indicate the amount in dispute was an appealable final decision under Art. 327 CPC

Extracted holding

No. The challenged order was only an incidental procedural decision and not a final decision that ends the dispute, so cassation was unavailable.

Extracted reasoning

Under Art. 327 CPC, cassation lies only against formal decisions that put an end to the litigation. An order addressing objections and setting a deadline to specify the value in dispute does not terminate the case.

Key legal question

Allocation of costs and ripetibili after inadmissibility of the cassation appeal

Extracted holding

Costs were charged to the appellant; no party compensation was awarded because the appeal was not even served on the other side.

Extracted reasoning

Costs follow loss under Art. 148 cpv. 1 CPC, and no ripetibili are justified where the respondent was not called upon to comment.

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