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Numero d'incarto:
16.2005.120
Data decisione, Autorità:
16.01.2006, CCC
Titolo:
eccezione di non ritorno a miglior fortuna - carattere definitivo della decisione del pretore - impugnabile solo con ricorso di diritto pubblico al al TF - ricorso per cassazione irricevibile
Incarto n.
16.2005.120
Lugano
16 gennaio
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20
ottobre 2005 presentato da
RI 1
rappr. dal RA 1
contro
la sentenza 7 ottobre 2005 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. n. EF.2005.2023), nella
procedura sommaria di ammissione dell'opposizione - per non essere addivenuto a
miglior fortuna (art. 265a LEF) - interposta al PE n. __________ dell'UE di
Lugano da parte di
CO 1
letti ed esaminati gli
atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che
con sentenza 7 ottobre 2005 il Segretario assessore della Pretura di Lugano,
sezione 5, chiamato a pronunciarsi sull'opposizione interposta da CO 1 al PE n.
__________ dell'UE di Lugano notificatogli dal RI 1 per l'incasso di fr. 3'851.30
oltre accessori a titolo di imposta comunale 2000, tassa di diffida e interessi,
ha ammesso l'opposizione dell'escusso motivata e comprovata con il mancato
ritorno a miglior fortuna;
che
con atto ricorsuale 20 ottobre 2005 il RI 1 è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento; il ricorrente rimprovera al primo giudice
di aver erroneamente applicato alla fattispecie l'art. 265a LEF nonostante il
credito dallo stesso fatto valere in via esecutiva sia sorto sei anni dopo la
chiusura del fallimento del convenuto per mancanza di attivi;
che
secondo l'art. 265a cpv. 1 LEF se il debitore si oppone al precetto esecutivo
contestando di essere ritornato a miglior fortuna, l'Ufficio esecuzione
trasmette l'opposizione al giudice del luogo dell'esecuzione, il quale
statuisce definitivamente dopo avere sentito le parti;
che
il giudizio sull'ammissione o meno dell'eccezione di non ritorno a miglior
fortuna è definitivo, nel senso che contro il medesimo non è dato nessun
rimedio di diritto, né ordinario, né straordinario del diritto cantonale (Messaggio
concernente la revisione della LEF dell'8 maggio 1991, pag. 114; D. Staehelin, Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 31 ad art. 265a LEF;
DTF 126 III 112; Cocchi/ Trezzini,
CPC-TI, 2000, art. 22 LALEF, m. 5 );
che
ne consegue l'improponibilità del presente atto ricorsuale quand'anche la decisione
del segretario assessore sia palesemente errata, il credito posto in esecuzione
essendo sorto dopo il fallimento del convenuto (Dallèves/Foëx/Jeandin, Commentaire romand de la Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la fallite, 2005, n. 17 ad art. 265a LEF);
che
l'unico rimedio proponibile contro la decisione del giudice di prime cure è quello del ricorso di diritto pubblico (Dallèves/ Foëx/Jeandin, op. cit. n. 21
ad art. 265a LEF), ferma restando la possibilità per il creditore di proporre
una nuova esecuzione;
che
giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato;
che
le spese seguono la soccombenza, mentre non vengono assegnate ripetibili al
convenuto al quale il ricorso non è neppure stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327
segg. CPC, per le spese l'art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 20 ottobre 2005 del RI 1 è
irricevibile.
-
Le
spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 100.- sono poste a carico del
ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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