Restitutio in integrum denied after judgment; no hearing violation

16.2004.83Other CourtOct 26, 2004Dismissed

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Omnilex summary

RI 1 appealed against the Lugano Pretura’s decisions of 14 and 23 September 2004. The company argued that the absence of its director at the hearing was caused by illness and that it should be heard again. The Cassation Chamber held that restitutio in integrum is admissible only until the merits judgment is issued, so the later request was inadmissible. It further found no breach of the right to be heard because the illness was not shown to be a serious, objective impediment and the company could have been represented by other authorized signatories or requested a postponement. The cassation appeal was dismissed and costs were imposed on the appellant.

Omnilex headnote

Art. 137 CPC, art. 327 lett. e CPC; restitutio in integrum against lapse of time and alleged denial of the right to be heard. Restitutio in integrum is an exceptional remedy reserved for an impediment independent of the party’s will, of an objective and serious nature, excluding mere neglect or organizational shortcomings (consid. 2). It is admissible only until the merits judgment is rendered; once judgment has been issued, a later request is procedurally inadmissible (consid. 1). A legal entity must establish that it was prevented from acting or from arranging proper representation; the illness of one director does not suffice where other authorized corporate organs could act or seek a postponement (consid. 2).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2004.83

Data decisione, Autorità: 26.10.2004, CCC

Titolo: diritto di essere sentito - restituzione in intero contro il lasso dei termini - SA convenuta assente all'udienza per malattia del direttore

Incarto n. 16.2004.83

Lugano 26 ottobre 2004/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione/istanza di restituzione in intero 4 ottobre 2004 presentato da

RI 1

contro

le decisioni 14 e 23 settembre 2004 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella procedura inappellabile (inc. n. DI.2004.685) promossa con istanza 17 maggio 2004 da

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'642.65 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UE di Lugano, domande accolte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 17 maggio 2004 CO 1, ditta specializzata nel collocamento di lavoro temporaneo e fisso ha convenuto in giudizio RI 1 per ottenere il pagamento di fr. 2'642.65 oltre accessori rivendicati quale controprestazione per la messa a disposizione di quest'ultima di manodopera per il periodo dall'8 al 19 settembre 2003;

che all'udienza di discussione indetta per il 13 settembre 2004 nessuno è comparso;

che con sentenza del 14 settembre 2004 il Segretario assessore, accertata la conclusione tra le parti di un contratto di prestatore d'opera ai sensi dell'art. 12 segg. della Legge federale sul collocamento e il personale a prestito e il corretto adempimento del medesimo da parte dell'istante, ha accolto l’istanza;

che il 23 settembre 2004 il Segretario assessore ha respinto una domanda di restituzione in intero formulata dalla convenuta il 17 settembre 2004 siccome improponibile avendo egli già emanato il proprio giudizio;

che con scritto 4 ottobre 2004 RI 1 è insorta contro le predette decisioni del Segretario assessore giustificando la propria assenza alla discussione dell'istanza per la malattia del direttore della società e la cessazione dell'attività di __________, unico dipendente a conoscenza dei fatti oggetto della procedura promossa dall'istante, chiedendo di essere nuovamente convocata per quest'incombenza;

che il ricorso deve essere respinto sia esso riferito al decreto 23 settembre 2004 che alla decisione di merito 14 settembre 2004;

che nel primo caso, il decreto del segretario assessore è perfettamente conforme alla giurisprudenza poiché la domanda di restituzione in intero trova applicazione solo fino all’emanazione della sentenza di merito, nel caso concreto emessa il 14 settembre 2004;

che il motivo riferito all'impedimento per malattia del direttore della ricorrente va così trattato nell'ambito del ricorso per cassazione nei confronti della decisione di merito;

che per quanto attiene alla pretesa violazione del diritto di essere sentito della ricorrente (art. 327 lett. e CPC), va rilevato che l'istituto della restituzione in intero contro il lasso dei termini costituisce un rimedio di natura eccezionale, giustificato solo dal verificarsi di un impedimento indipendente dalla volontà della parte o del suo patrocinatore, ossia un motivo reale e oggettivo, estraneo ad ogni omissione intenzionale o negligenza (art. 137 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 137, m. 9 e 10);

che nel caso di specie, la convenuta non ha giustificato l’esistenza di un impedimento di una gravità tale da impedirle di salvaguardare i propri interessi entro i termini di legge, ovvero di partecipare all'udienza o di farsi rappresentare, ciò a maggior ragione poiché la convenuta è una persona giuridica, tra i cui organi figurano, oltre al direttore, altre due persone con diritto di firma individuale;

che per quanto attiene al certificato medico 26 agosto 2004, non solo lo stesso non attesta uno stato di salute di una gravità tale da aver impedito a __________ di agire egli medesimo o comunque di farsi rappresentare, ma situa la malattia a ben tre settimane prima dell'udienza, ciò che avrebbe permesso alla convenuta di chiedere un rinvio della stessa, ciò che a maggior ragione vale per le dimissioni di __________ __________ note alla convenuta già dal 29 luglio 2004;

che pertanto nell'operato del primo giudice non è ravvisabile una lesione del diritto di essere sentita della convenuta;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questa procedura seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 4 ottobre 2004 di RI 1 è respinto.

  2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, sono poste a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

  3. Intimazione:

  • .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

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Key legal question

Whether restitutio in integrum was admissible after the first-instance merits judgment had already been issued.

Extracted holding

Restitutio in integrum can be invoked only until the merits judgment is rendered; once judgment has been issued, the request is no longer admissible.

Extracted reasoning

The first-instance judgment had already been entered on 14 September 2004, so the later request of 17 September 2004 was properly rejected as inadmissible.

Key legal question

Whether the defendant’s absence from the hearing because of the director’s illness constituted a violation of the right to be heard justifying cassation.

Extracted holding

No violation of the right to be heard was shown.

Extracted reasoning

The illness was not shown to be a serious, objective impediment preventing participation or representation, especially since the company had other authorized signatories and could have requested a postponement; the medical certificate also predated the hearing by three weeks.

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