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Numero d'incarto:
16.2004.33
Data decisione, Autorità:
04.05.2004, CCC
Incarto n.
16.2004.33
Lugano
4 maggio 2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione
__________ __________ 2004 presentato da
contro
la sentenza __________ __________ 2004 del Giudice di
pace supplente del circolo di , nella causa civile inappellabile
(inc. n. //) promossa con istanza __________ da
con la quale
l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 543.10 oltre accessori e il
rigetto in via
definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________dell'UE
di __________, domande accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza ____________________ 2004 il Garage CO1ha
convenuto in giudizio __________ __________ al fine di ottenere il pagamento di
fr. 543.10, rivendicati a saldo della fattura emessa il ____________________
2002 per prestazioni eseguite sul veicolo di quest'ultimo;
che
con sentenza __________ __________ 2004 il Giudice di pace supplente ha accolto
l'istanza in base alla documentazione prodotta dall'istante non contestata dal
convenuto, assente all'udienza di discussione del ____________________ 2004;
che
con il presente tempestivo gravame __________ __________ è insorto contro il
predetto giudizio postulandone l’annullamento a motivo della lesione del suo
diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare alla discussione, non
essendogli pervenuta la relativa citazione;
che
giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto
di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice
di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in
grado di far valere le proprie ragioni;
che
nella fattispecie con ordinanza ____________________ 2004, spedita mediante
invio raccomandato no. ..., il Giudice
di pace supplente ha citato le parti all’udienza del ____________________ 2004
per la discussione;
che
la raccomandata destinata a __________ __________ non è stata ritirata
dall’interessato e, scaduto il periodo di giacenza, è stata rinviata al
mittente;
che
se l'invio raccomandato avviene regolarmente, lo stesso si ritiene notificato
al momento del ritiro da parte del destinatario o l’ultimo dei sette giorni
utili durante i quali rimane depositato presso l’ufficio postale (DTF 123 III
492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124, m. 1);
che
tuttavia quando, come in concreto, il destinatario della raccomandata sostiene di
non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alla convocazione, ovvero
neppure l’avviso di ritiro e la prova del contrario non può essere portata,
non è corretto parlare di notifica conforme, atteso che non si può escludere un
errore da parte del funzionario postale (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ad art.
124, m. 6), dovendosi così ammettere il mancato contraddittorio (art. 124 cpv.
7 CPC);
che
quindi, sia in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC sia per effetto
dell'art. 327 lett. e CPC, la sentenza impugnata è nulla;
che
l’incarto deve così essere ritornato al primo giudice affinché proceda a un
nuovo giudizio, previa riconvocazione delle parti all’udienza di discussione;
che
in considerazione dei motivi di annullamento della decisione impugnata, la
notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde
significato e il ricorso può essere accolto senz'altro ai sensi dell'art.
313bis CPC (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 313bis, m. 1), ritenuta la sua
applicabilità anche nell'ambito del ricorso per cassazione (art. 331 cpv. 1
CPC);
che
vista la particolarità del caso non si prelevano tasse o spese per il presente
giudizio, né si assegnano ripetibili al ricorrente.
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC,
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione ____________________ 2004 di __________ __________
è accolto.
Di
conseguenza la sentenza ____________________ 2004 del Giudice di pace supplente
del circolo di __________ è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice
affinché proceda ai sensi dei considerandi.
-
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. Non si assegnano
ripetibili.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di __________.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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