Cassation dismissed: late postponement request did not violate hearing rights

16.2004.107Other CourtDec 22, 2004Dismissed

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Omnilex summary

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed the debtor’s cassation appeal against a peace judge’s decision granting the municipality definitive release from opposition for CHF 80.80 in default interest on communal tax 1998. The court held that the late postponement request, filed only three days before the hearing, did not establish a violation of the right to be heard because the debtor had to act diligently and follow up on the request. It also confirmed that final tax assessments are enforceable titles and that statutory default interest was recoverable. New submissions on cassation were inadmissible. Costs were charged to the appellant, and no compensation was awarded.

Omnilex headnote

Art. 136 CPC; right to be heard and request for postponement of the hearing; a postponement request must be motivated and filed in time. If the party submits it at the last moment, the ensuing lack of timely notification of the refusal does not amount to a procedural violation where the party failed to exercise due diligence (consid. 1). Art. 80 LEF; Art. 244 cpv. 3 LT; definitive release from opposition may be based on final tax assessments, which are equivalent to enforceable judgments; statutory default interest attached to the tax debt is likewise enforceable if claimed in the demonstrated amount (consid. 2). On cassation, new facts, evidence and objections are inadmissible under Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2004.107

Data decisione, Autorità: 22.12.2004, CCC

Titolo: ricorso per cassazione - violazione del diritto di essere sentito - mancato rinvio di un'udienza - domanda di rinvio evasa con la sentenza- dovere di diligenza che compete alla parte - rigetto definitivo dell'opposizione - decisione di tassazione passata in giudicato - interessi di mora

Incarto n. 16.2004.107

Lugano 22 dicembre 2004/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 ottobre 2004 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 11 ottobre 2004 del Giudice di pace del circolo di Carona, nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. S04-299) promossa con istanza 27 maggio 2004 da

CO 1 rappr. dalla __________

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 27 maggio 2004 il CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ RI 1 al PE. n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 80.80 rivendicati a titolo di interessi di ritardo maturati sull'imposta comunale 1998;

che a valere quale titolo esecutivo l'autorità ha prodotto la notifica di tassazione del 14 giugno 1999 riguardante l'imposta cantonale 1997-1998, la notifica del conguaglio dell'imposta comunale 1999 del 30 giugno 1999, il richiamo di pagamento 3o settembre 1999 e la relativa diffida 30 novembre 1999 muniti dell'attestazione del loro passaggio in giudicato, così come il calcolo degli interessi di ritardo maturati sull'imposta comunale 1998 sino al 19 giugno 2001;

che con sentenza 11 ottobre 2004 il Giudice di pace, respinta preliminarmente una domanda di rinvio del contraddittorio presentata il 4 luglio 2004 dal convenuto in quanto intempestiva e non suffragata da alcun valido motivo ai sensi dell’art. 136 CPC, ha accolto l'istanza pronunciando il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo summenzionato, individuando nella documentazione prodotta dall'istante un valido titolo esecutivo per l'importo posto in esecuzione;

che con il presente tempestivo gravame __________ RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. e) CPC; il ricorrente si duole innanzi tutto della lesione del suo diritto di essere sentito per il fatto che il giudice di pace non ha dato seguito alla sua domanda di rinvio dell’udienza, mentre nel merito osserva di aver liquidato l'imposta comunale 1998 rivendicata dall'istante;

che per quanto attiene all’asserita violazione del diritto di essere sentito del ricorrente per il mancato accoglimento della sua domanda di rinvio dell'udienza fissata per l'8 luglio 2004, rispettivamente della mancata tempestiva comunicazione di questa decisione evasa solo con la sentenza, nonostante la richiesta sia stata formulata con invio raccomandato 5 luglio 2004, la censura ricorsuale è infondata;

che qualora la parte (o il suo rappresentante) sia impossibilitata per motivi gravi

  • quali malattia, infortunio, servizio militare, un impegno parlamentare o la comparsa davanti a un tribunale - di partecipare all’udienza, essa può chiederne il rinvio (art. 136 cpv. 1 CPC);

che la richiesta di rinvio, oltre a dover essere motivata, deve essere presentata tempestivamente così da permettere al giudice di determinarsi sulla fondatezza dei motivi addotti e, in caso di accoglimento della domanda, notificare in tempo utile alla controparte il rinvio dell’udienza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 136, m. 7);

che il giudice respinge la domanda processuale di rinvio se la ritiene non giustificata, intempestiva o incompatibile con le necessità del proseguimento del processo (art. 136 cpv. 2 CPC);

che sulle modalità di notifica di tale decisione, se l'art. 136 cpv. 3 CPC impone al giudice di pronunciarsi formalmente, ovvero con ordinanza, scopo della norma è anche quello di permettere alla parte che ha chiesto il rinvio di essere tempestivamente informata sull'esito della sua domanda (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 136, m. 8);

che nella fattispecie la domanda di rinvio è stata spedita dal ricorrente solo tre giorni prima dell’udienza, ciò che ha verosimilmente impedito al giudice di informare in tempo utile il convenuto sull'esito negativo della sua domanda;

che in simili circostanze spettava semmai al convenuto, che ha formulato la sua domanda di rinvio all'ultimo momento, farsi parte diligente e preoccuparsi dell'esito della sua istanza, non avendo ottenuto in tempo una risposta alla sua domanda (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ad art. 136, m. 9; CCC 5.6.2001 in re S.SA/ G.SA) per cui, non avendolo fatto, egli non può lamentarsi in questa sede di non aver potuto presenziare al contraddittorio, anche perché dinanzi al giudice di pace è riconosciuta la facoltà di rappresentanza processuale a ogni persona in grado di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa (art. 64bis cpv. 3 CPC);

che lo scritto dichiarazione 7 luglio 2004 e la documentazione allegata, non è stato a giusta ragione considerato dal primo giudice ritenuto che è al contraddittorio, e solo in quella sede, che le parti hanno la facoltà di far valere le loro argomentazioni e contestazioni (cfr. art. 20 cpv. 2 LALEF; Cocchi /Trezzini, op. cit., ad art. 20 LALEF, m. 5 e 6);

che neppure lo scritto 26 ottobre 2004 prodotto dal ricorrente in questa sede, a prescindere dalla sua irrilevanza ai fini del giudizio, può essere considerato poiché l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (Staehelin D., Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80);

che questo esame tende ad accertare l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo e il benfondato di eventuali obiezioni opposte dall'escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF;

che l’art. 244 cpv. 3 LT sancisce il principio secondo cui le decisioni di tassazione passate in giudicato sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF;

che in concreto è indubbio che la documentazione prodotta dall'istante costituisce valido titolo esecutivo;

che anche per quanto attiene agli interessi di mora, siccome previsti dalla LT (art. 243 per il rinvio di cui all’art. 275 in materia di imposta comunale), gli stessi devono essere riconosciuti all’istante nella misura richiesta e rimasta incontestata dal convenuto;

che pertanto la documentazione allegata all’istanza, alla quale l’escusso, assente al contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, costituisce valido titolo esecutivo per l’importo posto in esecuzione;

che di conseguenza il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 23 ottobre 2004 di __________ RI 1 è respinto.

  2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.Intimazione:

  • ;

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Carona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

debt enforcementdefinitive release from oppositionright to be heardpostponement requesttax assessmentdefault interestcassationprocedural diligencenew factscourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the peace judge violated the debtor's right to be heard by not deciding the postponement request before the hearing.

Extracted holding

No. The request was filed only three days before the hearing; in these circumstances the debtor had a duty to act diligently and inquire about the result, so he could not rely on the lack of timely notification.

Extracted reasoning

A postponement request must be motivated and filed in time. If submitted at the last minute, it may prevent timely communication of the refusal; the party then bears the risk of not appearing.

Key legal question

Whether the documents produced by the municipality were a valid enforceable title for definitive debt release, including default interest.

Extracted holding

Yes. Final tax assessments are equated with enforceable judgments, and the claimed late interest was also owed under the tax law and uncontested in amount.

Extracted reasoning

In definitive release proceedings the court examines ex officio whether the title meets Art. 80 SchKG requirements. Final tax assessments under cantonal tax law have enforceable effect, and the statutory default interest follows as well.

Key legal question

Whether new submissions made on cassation could be considered.

Extracted holding

No. New facts, evidence, and objections are barred on cassation.

Extracted reasoning

Art. 321(1)(b) CPC prohibits introducing new material at this stage.

Key legal question

How costs should be allocated.

Extracted holding

The appellant bears the court costs and no party compensation is awarded to the respondent.

Extracted reasoning

Costs follow the outcome; the respondent was not even served with the cassation appeal.

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