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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2003.99
Data decisione, Autorità:
26.07.2004, CCC
Incarto n.
16.2003.99
Lugano
26 luglio 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5
novembre 2003 presentato da
_RICO1
rappr. dal RAPP1 Bellinzona
contro
la sentenza 28 ottobre 2003 del Pretore del Distretto
di Bellinzona, nella causa a procedura speciale in materia di contratto di
lavoro (inc. n. IU.2003.00050) promossa con istanza 10 luglio 2003 da
_CON1
patr. dallo
RAPP2
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'208.85 oltre
accessori a titolo di indebito arricchimento come pure il rigetto in via
definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________dell'UEF
di Bellinzona, domande accolte dal giudice che ha invece respinto la pretesa di
fr. 1'740.85 fatta valere in via riconvenzionale dal convenuto,
letti ed esaminati gli
atti
considerato
in fatto e in
diritto:
Il 23 luglio 2001 la ditta _CON1 e __________ _RICO1 hanno sottoscritto
un contratto di lavoro con il quale quest'ultimo è stato assunto in qualità di
isolatore dal 1° settembre 2001 per uno stipendio mensile lordo di fr. 4'800.-,
aumentato dal 1° gennaio 2002 a fr. 5'000.-, oltre alla tredicesima (doc. B).
Il contratto è stato disdetto dalla datrice di lavoro il 20 settembre 2002 per
il successivo 30 novembre (doc. D), termine di disdetta che le parti hanno di
comune accordo anticipato al 31 ottobre 2002 (doc. E). Con istanza 10 luglio
2003 _CON1A ha convenuto in giudizio __________ _RICO1o, postulandone la
condanna al pagamento di fr. 3'208.85, importo che l'istante sostiene aver
versato per errore all'ex dipendente alla fine del mese di novembre 2002 nonostante
tutte le pretese da questi maturate sino alla scadenza del rapporto di lavoro,
ovvero fino al 31 ottobre 2002 (doc. F), gli fossero già state regolarmente
pagate. Il convenuto, che non ha contestato di aver ricevuto l'importo
rivendicato dall'istante, si è opposto alla sua restituzione ritenendolo
estinto per compensazione con un suo credito di importo superiore e
corrispondente alla differenza di salario di sua spettanza, l'istante avendo
utilizzato un coefficiente di trasformazione errato così che il salario orario
versato era di fr. 28.06 anziché fr. 28.40, oltre al pagamento di 117,5 ore di
lavoro straordinario effettuate utilizzando quotidianamente mezz'ora per la preparazione
del materiale e il carico del furgone, ai quali devono essere aggiunte le
indennità per i giorni festivi, le vacanze e la tredicesima. L'importo totale rivendicato
dal convenuto corrisponde a fr. 4'979.70, di cui fr. 3'208.85 da ritenersi
compensati con il credito fatto valere in giudizio dall'istante, mentre egli
fa valere in via riconvenzionale la differenza di fr. 1'770.85, pretese tutte
contestate dall'istante.
-
Con
sentenza 28 ottobre 2003 il Pretore, accertata preliminarmente l'applicabilità
alla vertenza che oppone le parti delle norme sulla procedura per azioni
derivanti da contratto di lavoro di cui agli art. 416 segg. CPC, ha accolto
l'istanza, non avendo il convenuto provato di vantare un credito nei confronti
dell'ex datrice di lavoro a titolo di ore di lavoro straordinario, la mezz'ora
giornaliera dallo stesso rivendicata a questo titolo rientrando nella
definizione di tempo di viaggio non indennizzato ai sensi dell'art. 54 CNM. Le
ulteriori pretese del lavoratore sono state respinte poiché non comprovate.
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ _RICO1 è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice
di non aver considerato quale tempo di lavoro soggetto a remunerazione quello
utilizzato per il trasferimento di persone e materiale dal magazzino ai cantieri.
Con
osservazioni 21 novembre 2003 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso,
eccependone la nullità dal punto di vista formale.
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Preliminarmente
deve essere estromessa dall’incarto la documentazione prodotta per la prima
volta in questa sede ostandovi l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle
parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni, valida anche
nell'ambito della procedura speciale per salari e mercedi (Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 7
ad art. 321 CPC).
-
Per
costante giurisprudenza di questa Camera, anche se carente dell’indicazione del
motivo di cassazione invocato così come lo prevede l’art. 329 cpv. 2 lett. e
CPC, il ricorso è comunque valido se dalla sua motivazione risultino con ogni
evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa
individuare con facilità sia il motivo di cassazione addotto che la norma
legale ritenuta violata (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 329, m. 2). In
concreto è indubbio che a fondamento della propria impugnazione il ricorrente
pone l'arbitraria valutazione delle prove e l'errata applicazione del diritto
sostanziale da parte del primo giudice, in particolare dell'art. 54 CNM, ovvero
invoca il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorso è
quindi ricevibile.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta
(o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128
I 27 consid. 3b; 127 I 60 consid. 5a).
-
Il
ricorrente contesta l'accertamento del primo giudice secondo cui la mezz'ora
giornaliera utilizzata dal lavoratore per caricare il furgone e prendere
disposizioni dall'istante e per i trasferimenti sui e dai cantieri al
magazzino alla guida del furgone della ditta (cfr. risposta di causa 22
agosto 2003, ad 3), non è da considerare lavoro straordinario soggetto a
remunerazione.
Il contratto di lavoro concluso
dalle parti è assoggettato sia al Contratto nazionale mantello per l'edilizia
principale in Svizzera (CNM 2000) al quale è stato conferito carattere
obbligatorio generale (art. 1 Legge federale concernente il conferimento del carattere
obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro), sia al Contratto
collettivo di lavoro per l'edilizia principale del Cantone Ticino (CCL-TI) che
lo completa e ne costituisce parte integrante (art. 1 CCL, cfr. doc. B, p.to
1d). L'art. 23 cpv. 1 CNM 2000 definisce orario di
lavoro il tempo in cui il lavoratore deve essere a disposizione del datore di
lavoro, mentre non rientra in questa definizione il tempo impiegato per il
tragitto di andata e ritorno al luogo di lavoro (cpv. 2 lett. a). L'art. 54
cpv. 1 CNM, applicabile alla fattispecie in virtù del rinvio contenuto nel contratto
di lavoro sottoscritto dalle parti (doc. B), stabilisce che non viene
indennizzato il tempo di viaggio giornaliero per recarsi sui cantieri fuori
sede per l'andata e il ritorno dal e al posto di raccolta, se pari o inferiore
a 30 minuti. Per contro, se il tempo richiesto è superiore a 30 minuti, per la
parte eccedente sarà corrisposto il salario base (cpv. 2). In concreto,
trattandosi di una mezz'ora di tempo che il ricorrente sostiene aver utilizzato
per il trasporto di materiale e persone dal magazzino della ditta ai vari cantieri,
non può essere considerato errato e tantomeno arbitrario il fatto per il
Pretore di averlo considerato tempo di viaggio non soggetto a remunerazione ai
sensi dell'art. 54 CNM, anche perché questa norma non fa nessuna distinzione in
merito all'identità del conducente, ovvero al fatto che il viaggio dalla sede
della datrice di lavoro ai suoi cantieri venga effettuato per il tramite di un
autista o del dipendente medesimo, come era il caso per il convenuto.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, di natura prevalentemente
appellatoria in quanto si limita a riproporre l'opinione del ricorrente in
merito alla definizione del tempo di viaggio e all'obbligo di remunerazione a
carico della datrice di lavoro, senza che ciò basti per dimostrare che la
versione resa dal primo giudice sarebbe insostenibile ovvero arbitraria, deve
essere respinto.
Per questi motivi,
richiamato per le spese
l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 5 novembre 2003 di __________ _RICO1 è respinto.
-
Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. Il ricorrente verserà a
_CON1A l'importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
-
Intimazione:
-;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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