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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2003.69
Data decisione, Autorità:
05.08.2003, CCC
Incarto n.
16.2003.69
Lugano
5 agosto 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, vicepresidente,
Giani e Chiesa, quest'ultimo in sostituzione di Epiney-Colombo,
assente
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 9 luglio 2003
presentato da
contro
il decreto 23
giugno 2003 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa civile
inappellabile promossa con istanza 20 marzo 2003 da
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di
fr. 3'970.45 oltre accessori, pretesa in
seguito aumentata a fr. 5'350.95,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 20 marzo 2003 la ditta di onoranze funebri __________ fu __________ ha
convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere la sua condanna al
pagamento di fr. 3'970.45 -in seguito aumentati a fr. 5'350.95- rivendicati a
saldo delle proprie prestazioni professionali relative alle esequie della
defunta __________, domanda alla quale il convenuto si è opposto;
che con
decreto 23 giugno 2003 il pretore, non ritenendo il convenuto in grado di
proporre e discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, lo ha
diffidato a munirsi di un patrocinatore entro il termine di 20 giorni con la
comminatoria della nomina di un avvocato d’ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC);
che con
scritto 9 luglio 2003 __________ insorge contro il predetto decreto contestando
la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 39 cpv. 2 CPC;
che in
virtù dell’art. 327 CPC possono essere impugnate con ricorso per cassazione le
sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica, ossia solo
decisioni formali che pongono fine alla lite quali sentenze o decreti di
stralcio (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 327, m. 3);
che nella
specie il decreto contestato costituisce una decisione incidentale di carattere
procedurale e non una decisione formale impugnabile mediante ricorso per
cassazione (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 39, m. 17 e ad art. 96, m.
7);
che
quindi il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per carenza del
presupposto processuale contemplato dall’art. 327 cpv. 1 CPC;
che in
applicazione dell’art. 313 bis CPC, questa Camera può decidere con breve
motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le
osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che vista
la particolarità della presente fattispecie non si prelevano tasse né spese di
giustizia.
Motivi per i quali motivi,
pronuncia:
-
Il
ricorso 9 luglio 2003 __________ è irricevibile.
-
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il
vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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