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Numero d'incarto:
16.2003.63
Data decisione, Autorità:
14.07.2003, CCC
Incarto n.
16.2003.63
Lugano
14 luglio
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 5 giugno 2003
presentato da
contro
la sentenza 21 maggio 2003 del Giudice di pace del
circolo della Navegna nella causa civile inappellabile promossa con istanza 5 maggio
2003 da
rappr. __________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di
fr. 1'893.- oltre accessori nonché il
rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UEF di Locarno, domande
accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 5 maggio 2003 il __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine
di ottenere il pagamento di fr. 1'893.- rivendicati a saldo della fattura emessa
il 22 maggio 2000 per interventi di manutenzione e riparazione eseguiti sul
veicolo di quest'ultima (doc. B), e sulla quale la convenuta ha versato acconti
per fr. 419.10;
che con
il querelato giudizio il giudice di pace, ritenendo sufficientemente comprovato
il credito dell'istante sulla base della documentazione dalla stessa prodotta e
non contestata dalla convenuta che non ha partecipato all'udienza di
discussione, ha accolto l'istanza;
che
con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il
motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 5 giugno 2003
della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere
trattato come ricorso per cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del
giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle
prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si
limita ad esporre le proprie argomentazioni a sostegno del mancato pagamento
della pretesa avversaria, che sostiene non essere dovuta sia a dipendenza della
presenza di difetti nel veicolo vendutole dall'istante, sia del fatto che gli
acconti versati sarebbero superiori a quelli conteggiati da controparte;
che
queste argomentazioni, mai proposte dinanzi al primo giudice, non possono
essere considerate poiché l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti di
addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che
è del tutto irrilevante ai fini della verifica del benfondato della pretesa di
parte istante (ed è anche questo un argomento nuovo) il fatto che la ricorrente
non abbia sottoscritto un riconoscimento di debito, poiché la procedura che
oppone le parti non è una procedura di rigetto dell'opposizione bensì un'azione
ordinaria;
che
a titolo abbondanziale può essere osservato che la forma utilizzata dal primo
giudice per l'invio della citazione all'udienza, è conforme all'art. 124 cpv. 1
CPC secondo il quale la notificazione degli atti avviene, per regola, mediante
invio raccomandato;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o
manifestamente infondato;
che
le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art.
148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
Il
ricorso 5 giugno 2003 __________ è nullo.
-
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr.
50.-, sono poste a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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