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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2003.37
Data decisione, Autorità:
10.03.2004, CCC
Incarto n.
16.2003.37
Lugano
10 marzo 2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2
aprile 2003 presentato da
contro
la sentenza 26 febbraio 2003 del Giudice di pace
supplente del circolo di Pregassona, nella causa civile inappellabile (inc. n.
59/2002/O) promossa con istanza 11 settembre 2002 nei confronti di
con la
quale l'istante ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di
fr. 1'187.15 oltre interessi del 5% dal 14 dicembre 2000 nonché il rigetto in
via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________
dell'UE di __________, domande respinte dal giudice che ha invece parzialmente
accolto la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
è titolare delle proprietà per piani n. 4027 (pari a 420/1000)
e n. 4029 (pari a160/1000), corrispondenti a due appartamenti,
della particella n. 169 RFD __________. __________ e __________ sono comproprietari
della proprietà per piani n. 4028 (pari a 420/1000) del
medesimo fondo. Con istanza 11 settembre 2002 __________ ha convenuto in
giudizio i coniugi __________ per ottenere il pagamento di fr. 1'187.15,
rivendicati quale loro partecipazione a spese condominiali da lui anticipati
per conto della comunione dei comproprietari e quindi da suddividere tra gli
stessi. Trattasi di due fatture dell'AIL per la fornitura di energia elettrica
di complessivi fr. 217.45 (doc. G e H), della fattura della ditta __________ SA
per la fornitura di combustibile per fr. 2'623.- (doc. I) e della fattura della
ditta __________ SA di fr. 538.- per il tinteggio di un appartamento
dell'istante (doc. L). A queste fatture l'istante ha aggiunto l'importo di fr.
209.90 per le spese di lavanderia (doc. F), mentre ha dedotto la sua quota
parte su due fatture pagate direttamente dai convenuti (fr. 619.70 di cui ai
doc. M e N), e l'importo di fr. 82.25 da loro pagato in eccedenza su un
intervento eseguito nello stabile dall’impresa __________ SA.
-
I
convenuti si sono opposti alla pretesa avversaria contestando l'avvenuto pagamento
da parte dell'istante delle fatture AIL e __________ SA, mentre per la fattura
della ditta __________ SA hanno contestato la loro partecipazione al pagamento
di interventi eseguiti nell'appartamento dell'istante e quindi di sola
spettanza di quest'ultimo. Per quanto attiene all'utilizzo della lavanderia, i
convenuti hanno contestato la pretesa fatta valere dall'istante, rivendicando
loro stessi a questo titolo la restituzione di fr. 107.60, importo fatto valere
in via riconvenzionale oltre a quello di fr. 204.20 corrispondente a quanto da
loro pagato in eccedenza sulle fatture dell’impresa __________. Essi hanno
inoltre chiesto il pagamento di fr. 400.- per un danno che l'istante avrebbe
cagionato alla loro autovettura, oltre a fr. 1'177.- quale partecipazione
dell'istante alle spese per la pulizia della piscina da loro sostenute, il
tutto per una pretesa riconvenzionale di complessivi fr. 1'888.80 oltre
interessi del 5% dal 3 aprile 2001. La domanda riconvenzionale è stata
avversata dall'istante salvo per quanto attiene all'importo di fr. 86.20
riconosciuto ai convenuti quale eccedenza da loro pagata sulla fattura
__________ SA.
-
Con
sentenza 26 febbraio 2003 il giudice di pace supplente, basandosi sulle risultanze
istruttorie dalle quali non è emersa la prova dell'avvenuto pagamento delle fatture
AIL e __________ SA da parte dell'istante, che neppure ha provato la sua pretesa
relativa all'uso della lavatrice, ha respinto l'istanza, non considerando le
ulteriori rivendicazioni dell'istante (fatture ditta __________ SA, __________
e __________ SA) poiché oggetto di un'altra procedura giudiziaria. Il giudice
ha invece parzialmente accolto la domanda riconvenzionale, riconoscendo l'importo
di fr. 1'693.35, corrispondente alla quota parte a carico dell'istante sulla
fattura AIL di fr. 147.95 (doc. H) e __________ SA (doc. I) che i convenuti
hanno provato di aver pagato, come pure l'importo di fr. 86.20 riconosciuto
dall'istante quale maggior pagamento dei convenuti sulle fatture __________ SA.
Il giudice non si è invece pronunciato sulle altre pretese dei convenuti (risarcimento
danni auto e partecipazione alle spese di pulizia della piscina) invitandoli a
farle valere in separata sede.
-
Con atto ricorsuale 2 aprile 2003 __________ è insorto contro i
dispositivi n. 2, 3 e 4 del predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla
base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. f CPC, in relazione
all'art. 340 lett. a) e b) CPC. Il ricorrente rimprovera al giudice di pace di
essersi pronunciato su una domanda non formulata dai convenuti, ovvero la sua
partecipazione al pagamento delle fatture AIL e __________ SA. Egli censura
inoltre la sentenza del giudice di pace là dove questi ha pronunciato
l'annullamento dei precetti esecutivi.
Nelle
loro osservazioni del 13 maggio 2003 __________ e __________ postulato la
reiezione del ricorso, eccependone innanzi tutto la tempestività.
-
Il
ricorso, inoltrato entro il termine di 20 giorni (art. 328 CPC) dalla notifica
della sentenza (cfr. timbro postale del 2 aprile 2003), avvenuta il 14 marzo
2003 come risulta dalla ricevuta postale allegata al ricorso, è tempestivo.
-
Invocando
l’art. 340 lett. a) e b) CPC, al quale rinvia l’art. 327 lett. f CPC, il
ricorrente rimprovera al primo giudice di essersi pronunciato su una domanda
non formulata dai convenuti, ovvero la sua partecipazione al pagamento delle
fatture AIL e __________ SA. A ragione. Infatti, come correttamente evidenziato
dal ricorrente, nella loro risposta di causa i convenuti si sono limitati a
contestare la richiesta dell'istante circa la loro partecipazione al pagamento
delle fatture AIL e __________ SA limitandosi a chiedere all'istante le
prove dell'avvenuto pagamento e del fatto che non siano state rimborsate (cfr.
punto 2 riassunto scritto 21 novembre 2002). Essi non hanno invece
formulato nessuna richiesta di pagamento in relazione a queste fatture, basti
al proposito riferirsi al punto 1 della loro domanda riconvenzionale, nel quale
queste due fatture non vengono menzionate. Neppure all’udienza del 13 febbraio
2003 risulta essere stata formulata una richiesta di pagamento in tal senso, i
convenuti essendosi limitati a produrre al giudice documenti che comproverebbero
l'avvenuto pagamento da parte loro di queste fatture, senza però chiederne la
rifusione dalla controparte. A questo proposito, l'allegazione dei convenuti
secondo la quale essi avrebbero espressamente fatto valere la loro pretesa di
restituzione della quota parte a carico dell'istante nel corso dell'udienza
senza che il giudice l'abbia verbalizzata, non può essere considerata, avendo
essi sottoscritto il verbale senza nulla eccepire in merito al suo contenuto,
contenuto al quale questa Camera deve attenersi non competendole l'esame della
fedefacenza dei verbali (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 119, m. 1). Di
conseguenza, riconoscendo ai convenuti il diritto al pagamento di fr. 1'607.15,
pari al 58% delle fatture AIL (doc. (H) e __________ SA (doc. I), il giudice di
pace ha giudicato ultra petita, essendosi espresso su una domanda non
formulata in giudizio dai convenuti (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 86, m.
3). Il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, ovvero la
violazione dell'art. 86 CPC da parte del giudice di pace, deve essere accolto.
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Accogliendo
il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC,
si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente
accoglimento della domanda riconvenzionale nella misura limitata di fr. 86.20, espressamente
riconosciuti dall'istante.
-
A
titolo abbondanziale va rilevato che il fatto per i convenuti di non aver
presentato una duplica scritta è del tutto irrilevante, sia perché la procedura
è essenzialmente orale e non prevede simile scambio di allegati scritti (art.
294 cpv. 2 CPC), sia perché il ricorrente non ha subito pregiudizio alcuno da
tale circostanza, venendo così a mancare qualsiasi interesse ricorsuale (Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 307, m. 4 e 6).
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L'annullamento
dei PE n. __________ e __________ pronunciato dal giudice di pace al
dispositivo n. 4 della sentenza impugnata deve inoltre essere cassato, non
competendo al giudice del rigetto simile facoltà. Competente a pronunciare
l'annullamento di un precetto esecutivo è semmai l'autorità di vigilanza ai
sensi dell'art. 17 LEF (Wüthrich/Schoch, Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, ad art. 69, n. 5).
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Tassa,
spese e ripetibili seguono la soccombenza, che per la prima sede può essere
suddivisa tra le parti in ragione di un mezzo ciascuna (art. 148 cpv. 2 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
I. Il
ricorso per cassazione 2 aprile 2003 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 26 febbraio 2003 del Giudice di pace
supplente del circolo di __________, limitatamente ai dispositivi n. 2, 3 e
4, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
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La
riconvenzionale è parzialmente accolta. L'istante è condannato a pagare ai
convenuti l'importo di fr. 86.20.
-
La
tassa di giustizia di fr. 90.- e le spese di questa sede di fr. 30.-, sono
poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuna.
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Annullato.
II. Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa fr.
80.-
b) spese fr.
20.-
fr.
100.-
già
anticipate dal ricorrente, sono poste a carico dei convenuti in solido i quali
rifonderanno al ricorrente, pure in solido, l'importo di fr. 200.- a titolo di
ripetibili di questa sede.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di __________
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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