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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2003.101
Data decisione, Autorità:
20.07.2004, CCC
Incarto n.
16.2003.101
Lugano
20 luglio
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12
novembre 2003 presentato da
RICO1
patr. dallo RAPP1 Lugano
contro
la sentenza 31 ottobre 2003 del Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 1, nella causa a procedura speciale in materia di contratto
di lavoro (inc. n. CL.2003.00065) promossa con istanza 27 giugno 2003 nei confronti
di
CON1 Lugano
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 4'900.- oltre accessori a titolo
di pretese salariali, domanda respinta dal pretore,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
RICO1
è stata assunta alle dipendenze della CON1 come impiegata dal 1° settembre 2000
(doc. B). Il 26 marzo 2003 la datrice di lavoro ha notificato alla dipendente
la disdetta del rapporto di lavoro per il successivo 31 maggio 2003, data sino
alla quale quest'ultima è stata remunerata. A seguito del rifiuto della lavoratrice
di sottoscrivere per accettazione la lettera di licenziamento consegnatale
personalmente quel giorno, la stessa le è stata nuovamente notificata con invio
raccomandato 27 marzo 2003, giunto a destinazione il 1°aprile 2003 (doc. C).
Prevalendosi di questo termine di notifica del licenziamento, e quindi della scadenza
del periodo di disdetta alla fine del mese di giugno 2003, RICO1 ha chiesto,
con istanza 27 giugno 2003, la condanna della CON1 al pagamento di fr. 4'900.-
corrispondenti al salario rivendicato per il mese di giugno 2003. Per quanto
attiene alla disdetta comunicatale il 26 marzo 2003, l'istante ne eccepisce la
nullità ai sensi dell'art. 336c cpv. 2 CO siccome notificata durante un periodo
di malattia, come comprovato dal certificato 24 marzo 2003 del dr. __________ e
attestante un’inabilità lavorativa al 100% dal 24 al 31 marzo 2003. In merito
alla sua presenza sul posto di lavoro il 26 marzo 2003 nonostante fosse inabile
per malattia già dal 24 marzo precedente, essa rileva di essere stata
richiamata in ufficio dalla convenuta la quale ha approfittato dell'occasione
per notificarle il licenziamento. La convenuta si è opposta alle pretese
avversarie contestando di aver notificato la disdetta durante un periodo
protetto ai sensi dell'art. 336c CO. Essa assevera che il 26 marzo 2003, data
di notifica della disdetta, l'istante si trovava sul posto di lavoro, dove era
rientrata di sua spontanea volontà il pomeriggio del 25 marzo, svolgendo le sue
abituali mansioni e senza accennare a nessuna indisposizione, contrariamente a
quanto risulta dal certificato medico che peraltro le è stato consegnato solo
il 27 marzo 2003.
-
Con
sentenza 31 ottobre 2003 il Pretore, esclusa l'inabilità lavorativa
dell'istante al momento della notifica della disdetta del rapporto di lavoro,
ha confermato la validità della disdetta per il 31 maggio 2003, data sino alla
quale la lavoratrice ha regolarmente percepito il salario, e ha pertanto
respinto l'istanza.
-
Con
il presente tempestivo gravame RICO1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g
CPC. La ricorrente rimprovera al Pretore di aver arbitrariamente valutato le risultanze
istruttorie, in particolare la prova documentale costituita dal certificato del
dr._________, non ritenendo provato il suo stato di malattia il giorno 26 marzo
Con
osservazioni 28 novembre 2003 la controparte postula la reiezione del ricorso
chiedendo che lo stesso venga dichiarato temerario.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I
8 consid. 2.1; 128 I 27 consid. 3b; 127 I 60 consid. 5a).
-
La
ricorrente contesta l'accertamento del Pretore secondo cui essa era abile al
lavoro al momento della notifica della disdetta del rapporto di lavoro,
nonostante il certificato medico da lei prodotto la dichiarava inabile al 100%
dal 24 al 31 marzo 2003.
Secondo
l'art. 336c cpv. 2 CO la disdetta data quando il lavoratore è impedito di lavorare
a causa di malattia (cpv. 1 lett. b) è nulla. L'onere della prova
dell'inabilità lavorativa del lavoratore compete a quest'ultimo
(Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2001, n. 1.5 ad art.
336c CO). A tal fine l'istante ha prodotto il certificato del dr.
__________(doc. D). Se è vero che di principio un certificato medico che
attesta l’incapacità al lavoro del dipendente ha pieno valore probatorio (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 90, m. 30), è altrettanto vero che trattandosi di una prova
come un'altra questa può essere sconfessata da altre risultanze probatorie
(Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 29 ad art. 90).Nel caso di specie, a prescindere
dalla diagnosi resa dal medico (secondo il quale l’istante era inabile a causa
di un'influenza) mentre l'interessata ha addebitato la sua assenza a
un'indigestione (cfr. teste __________ __________), è indubbio che il
comportamento della lavoratrice, ovvero la sua presenza sul posto di lavoro già
dal pomeriggio del 25 marzo 2003 e per tutto il giorno del 26 marzo 2003 sino
alla notifica del licenziamento avvenuta in serata (cfr. testi
____________________e __________, nonché il tabulato relativo all'orario di
presenza sul posto di lavoro dell'istante: doc. 5), permette di non considerare
errata e tantomeno arbitraria la conclusione del pretore secondo la quale il 26
marzo 2003 l'istante era abile al lavoro nonostante il tenore del certificato
medico (Wyler, Droit du travail, 2002, pag. 162; Streiff/von Kaenel,
Arbeitsvertrag, 5. ed., n. 12 ad art. 324a/b CO; Brühwiler, Kommentar zum
Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., n. 9 ad art. 324a CO; Favre/Munoz/Tobler, op. cit.,
n. 1.5 ad art. 336c CO).
In merito
ai motivi della presenza dell'istante sul posto di lavoro, l'allegazione di quest'ultima
secondo la quale essa vi si trovava poiché costretta a farvi rientro dalla
convenuta, non ha trovato nessun riscontro dall’istruttoria. Al contrario,
__________ ha dichiarato che l’istante, il pomeriggio del 25 marzo 2003, rientrò
al lavoro spontaneamente, svolgendo normalmente le proprie mansioni sino
alla sera del 26 marzo 2003 (cfr. verbale 19 agosto 2003 pag. 3), ciò che è
stato confermato anche da____________________ (cfr. verbale 19 agosto 2003 pag.
5). A proposito di queste due deposizioni, che la ricorrente pretende
inattendibili e poiché rese da due dipendenti della convenuta, va rilevato che
per costante giurisprudenza qualora la credibilità di un testimone possa
apparire dubbia sotto un profilo soggettivo per l’esistenza di un rapporto
diretto di dipendenza con una delle parti, nella sua valutazione essa può
essere intaccata unicamente se è accertata una grave discordanza dei fatti
tessuti sul contenuto testimoniale nei confronti di elementi di fatto desumibili
da altre prove (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 90, m. 34).In altre parole,
la deposizione di un dipendente può essere ignorata solo se la stessa è
sconfessata da altre emergenze processuali, ciò che non è il caso in concreto,
non essendovi peraltro motivo di ritenere che l’esistenza del rapporto di
subordinazione tra la convenuta e i testi possa aver indotto costoro a dare una
versione distorta o inveritiera dei fatti.
-
La valutazione delle prove effettuata dal Pretore, sulla base della
quale egli ha ammesso la validità della disdetta del rapporto di lavoro per il
31 maggio 2003, può quindi essere confermata. Ne discende che il ricorso, di
natura prevalentemente appellattoria in quanto si limita a riproporre il punto
di vista dell'istante senza che ciò basti a dimostrare il preteso arbitrio in
cui sarebbe incorso il Pretore, deve essere respinto.
-
La
richiesta formulata da controparte di dichiarare temerario il ricorso non può
invece essere accolta, non essendo ravvisabile nell’impugnazione un agire
manifestamente ingiusto ai sensi dell’art. 152 CPC.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione 12 novembre 2003 di RICO1 è respinto.
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Il presente giudizio è esente da spese e tassa di giustizia. La ricorrente
verserà alla controparte fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.
3.Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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