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Numero d'incarto:
16.2002.99
Data decisione, Autorità:
11.12.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.99
Lugano
11 dicembre
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 28 novembre 2002
presentato da
rappr.
Contro
la sentenza 19 novembre 2002 del Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 2, nella causa a procedura speciale in materia di contratto
di lavoro promossa con istanza 16 ottobre 2002 da
rappr. dal __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr.
3'000.- lordi oltre al pagamento delle vacanze e dei festivi non goduti,
domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 16 ottobre 2002 __________ ha convenuto in giudizio la società a
garanzia limitata __________, per la quale ha lavorato in qualità di cameriera
dall’8 marzo al 5 agosto 2002, al fine di ottenere il pagamento del salario
relativo al mese di luglio 2002 (fr. 3'000.- lordi), oltre al pagamento delle
vacanze e dei giorni festivi non goduti;
che
con il querelato giudizio il segretario assessore, ritenendo sufficientemente
comprovato il credito dell’istante, rimasto incontestato dalla convenuta l'ha
ammesso per un totale di fr. 3'513.20 netti;
che
con scritto 28 novembre 2002 __________ insorge contro il predetto giudizio;
che
innanzi tutto la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo
giudice) dev'essere estromessa dall’incarto vietando l’art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che
inoltre giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere
considerato valido, deve contenere le domande di ricorso, nonché i motivi di
fatto e di diritto sui quali si fonda, precisando (o almeno illustrando) il
motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che
in concreto il contenuto dello scritto 28 novembre 2002 in esame non supera la
soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione
poiché, invece di esporre eventuali critiche alla decisione del segretario
assessore relativamente agli accertamenti istruttori o riguardanti
l’applicazione del diritto, con lo stesso la ricorrente si limita a contestare
la pretesa salariale dell’istante relativa al pagamento delle vacanze,
rimproverando a quest’ultima di aver fornito al giudice indicazioni
inveritiere;
che
è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un'eventuale
cassazione del giudizio impugnato;
che
comunque le argomentazioni sul merito della vertenza (ovvero la verifica del
benfondato della pretesa dell’istante relativa al pagamento delle vacanze) non
potrebbero essere ritenute siccome proposte per la prima volta in questa sede,
quindi tardivamente in virtù del menzionato art. 321 cpv. 1 lett. b CPC;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o
manifestamente infondato.
Motivi per i quali,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l'art. 417 cpv. 1 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 28 novembre 2002 di __________
è nullo.
2.Il presente giudizio è esente da tasse
e spese.
- Intimazione
a:
–
__________;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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