AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
16.2002.95
Data decisione, Autorità:
20.08.2003, CCC
Incarto n.
16.2002.95
Lugano
20 agosto
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13
novembre 2002 presentato da
patr. dallo studio legale __________
contro
la sentenza 15 ottobre 2002 del Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa civile promossa con petizione 25
agosto 1995 da
patr.
dall'avv. __________
con la
quale l’attore ha chiesto la costituzione di una servitù di passo pedonale
necessario a favore della particella n. __________ RFP __________ di sua
proprietà e a carico della particella no. __________ di proprietà della
convenuta, domanda respinta dal primo giudice che ha pure respinto la domanda
formulata in via subordinata dall’attore e intesa all’iscrizione della servitù
per prescrizione acquisitiva,
esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in
diritto:
-
__________ è proprietario della particella n. __________ RFP
__________ sulla quale sorge una casa contigua a un'altra posta sulla
particella n. __________ proprietà del fratello __________. Accanto a questa
seconda abitazione si trova la particella n. __________ proprietà di
__________. I tre edifici sono allineati e hanno la porta d'entrata principale
(in comune quella dei fratelli __________) che dà su un piazzale a confine con
la strada comunale (confine delimitato da un muro che parte rasoterra dal
piazzale di cui alla particella n. __________ di __________ fino a raggiungere
il piazzale di __________ (e più precisamente il confine tra il suo fondo e
quello di __________) a un'altezza di 90/95 cm. Al fine di poter utilizzare
quest'entrata per accedere alla pubblica via, __________ ha promosso il 25
agosto 1995 due azioni separate intese ad ottenere l'iscrizione a favore del
suo fondo e a carico dei fondi appartenenti a __________ e __________, di un
diritto di passo pedonale necessario dietro pagamento di un'indennità da
stabilirsi peritalmente. In via subordinata egli ha chiesto l'iscrizione del
diritto di passo per prescrizione acquisitiva straordinaria, essendo il passo
stato pacificamente utilizzato da quando esiste la particella n. __________ e
dall'attore medesimo dal 1961, allorquando è divenuto proprietario del fondo. A
sostegno della sua domanda l'attore rileva che la sua proprietà non dispone di
un altro accesso che possa essere considerato sufficiente, quello esistente sul
retro della casa, costituito da una strada non asfaltata, non potendo essere
considerato tale garantendo unicamente l'accesso alla cantina e non
all’abitazione (accesso peraltro angusto e disagevole), mentre dalla porta
principale non è possibile accedere direttamente alla strada comunale a
dipendenza dell’esistenza del muro a confine con la medesima, muro che per
motivi di sicurezza non può essere superato mediante la costruzione di una scala
come quella che esisteva a suo tempo.
-
La convenuta si è opposta alla petizione contestando, in
particolare l’effettiva necessità per l’attore di dover transitare sul suo
fondo per accedere alla sua proprietà, disponendo questi a retro
dell'abitazione di un accesso veicolare alla strada pubblica, come dallo stesso
riconosciuto. Per quanto attiene alla richiesta dell'attore di poter accedere
alla strada comunale dall'entrata principale della sua abitazione, la convenuta
rileva che questi può ottenere questo collegamento direttamente dalla sua
proprietà ripristinando gli scalini che già esistevano sul suo fondo. Quanto
alla richiesta subordinata, la convenuta contesta la proponibilità della
stessa, essendo il fondo dell'attore iscritto nel registro fondiario
provvisorio, ciò che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale esclude
l'istituto medesimo della prescrizione straordinaria di una servitù.
-
Il Pretore, dopo aver congiunto per l'istruttoria la causa con
quella di identico contenuto promossa dall'attore nei confronti di __________,
proprietario della particella n. __________ con sentenza 15 ottobre 2002 ha
integralmente respinto la petizione. Egli ha ritenuto che non fossero dati nel
caso di specie gli estremi per la concessione di un diritto di passo
necessario, in particolare difettando lo stato di necessità, l'attore
disponendo di un accesso veicolare alla strada pubblica sul retro della sua
abitazione, accesso che contrariamente a quanto da questi sostenuto non conduce
solo alla cantina ma anche agli altri locali della casa. Oltre all’esistenza di
questo accesso il primo giudice ha considerato che l’attore potesse
ripristinare la scala che esisteva a suo tempo e che garantiva il collegamento
alla strada comunale direttamente dalla porta d’entrata della sua abitazione,
opera che il perito ha ritenuto realizzabile. II Pretore ha inoltre respinto la
domanda subordinata poiché, per giurisprudenza del Tribunale federale,
l'acquisizione di una servitù per prescrizione straordinaria dopo il 1912 (data
di entrata in vigore del Codice civile svizzero) è esclusa per i fondi iscritti
nel Registro fondiario provvisorio. Egli ha pure negato l’acquisizione del
diritto di passo per stato di fatto immemorabile e per prescrizione acquisitiva
prima del 1912, non avendo l’attore provato l’utilizzo pacifico del passaggio
sul fondo della convenuta da almeno 80 anni, e tantomeno prima del 1912. Le
spese, con una tassa di giustizia di fr. 850.–, sono state poste a carico
dell’attore tenuto a rifondere alla convenuta fr. 1700.– per ripetibili.
-
Con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il
predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di
cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al Pretore
di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto
materiale, non riconoscendo nella fattispecie gli estremi per l'iscrizione di
un diritto di passo pedonale necessario sulla particella di proprietà della
convenuta. Contestato dal ricorrente è in particolare l’accertamento secondo il
quale egli potrebbe realizzare una scala dinanzi alla propria abitazione per
accedere alla strada pubblica nonostante la fattibilità di tale opera non sia
emersa dalle risultanze istruttorie, tantomeno dalla perizia giudiziaria. Pure
contestata è la conclusione del primo giudice che ha ritenuto sufficiente
l’accesso esistente a retro dell’abitazione, sebbene si tratti di un accesso di
servizio che per le sue peculiarità e dimensioni non può essere ritenuto conforme
alle esigenze del fondo. Il ricorrente si duole inoltre di una valutazione
arbitraria delle risultanze istruttorie là dove il primo giudice ha escluso la
possibilità di un’acquisizione del diritto di passo pedonale per stato di fatto
immemorabile o per prescrizione acquisitiva anteriormente al 1912, lo stesso
essendo da sempre stato utilizzato quale via di collegamento tra la strada
comunale e la sua casa, e meglio da quando questa esiste (1879/1880), comunque
da almeno 80 anni. Da ultimo egli insorge contro l’ammontare della tassa di
giustizia fissata dal primo giudice, siccome eccessiva rispetto al valore
litigioso.
Con
osservazioni 10 gennaio 2003 la controparte postula la reiezione del ricorso.
-
Preliminarmente,
per quanto attiene alla competenza di questa Camera, il Pretore non ha fissato
il valore litigioso determinante per l'appellabilità della sentenza (art. 15
CPC). Occorre pertanto riferirsi all'art. 9 cpv. 3 CPC secondo il quale nelle
controversie relative a servitù o diritti di vicinato, il valore litigioso
corrisponde a quello che tali diritti hanno per il fondo dominante o alla
svalutazione che questi causano al fondo serviente se questa è maggiore.
Trattandosi di un'azione per l'ottenimento del passo necessario, il valore
litigioso corrisponde quindi a quello della piena indennità di cui all’art. 694
cpv. 1 CC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 9, m. 2). In concreto, il perito ha
fissato in fr. 825.- l'indennità per la costituzione del diritto di passo
controverso a carico del fondo di __________, sicché è data la competenza di
questa Camera a decidere il ricorso, la superficie proprietà della convenuta
eventualmente interessata da tale onere essendo inferiore.
-
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del
Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una
norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione
manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza
del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una
norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo
intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e
violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria
tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima
vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra
soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da
questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in
contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione
oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 128 I 27 consid. 3b; 127 I 60
consid. 5a).
-
Secondo l’art. 694 cpv. 1 CC il proprietario che non abbia un accesso
sufficiente dal suo fondo ad una strada pubblica può esigere che i vicini gli
consentano il passaggio necessario dietro piena indennità. La concessione del
passo necessario presuppone pertanto che il proprietario del fondo si trovi in
uno stato di necessità, ciò che è dato se manca o è gravemente intralciato il
congiungimento con la strada pubblica, necessario secondo i bisogni economici
del fondo e tale da permetterne un uso e uno sfruttamento razionale e conforme
alla destinazione del fondo medesimo (Rey, Basler Kommentar, 2a
ed., n. 6 ad art. 694 CC; Caroni-Rudolf, Der Notweg, 1969, pag. 55;
Steinauer, Les droits réels, Vol. II, 3a ed., n. 1863; Meier-Hayoz,
Berner Kommentar, n. 45 e 48 ad art. 694 CC; Rep. 1989
142). Nell’applicazione dell’art. 694 CC la giurisprudenza si è dimostrata
restrittiva in ragione del ragguardevole pregiudizio che la servitù può
arrecare al fondo gravato (Steinauer, op. cit., n. 1863a; Rey, op. cit., n. 7
ad art. 694 CC; Rep. 1989 142; DTF 120 II 186 consid. 2a). In
questo senso l’art. 694 cpv. 1 CC non assicura un accesso ideale alla pubblica
via, tanto meno un accesso a tutti i subalterni del fondo, ma garantisce
unicamente un accesso al fondo come tale (Caroni-Rudolf, op. cit., pag. 64 e
65; Meier-Hayoz, op. cit., n. 49 e 53 ad art. 694 CC; DTF 84 II 614; Rep. 1989
141).
-
Scopo
della servitù di passo necessario non è infatti quello di permettere al
richiedente di ottenere il miglioramento di condizioni di accesso
insoddisfacenti o imperfette (Meier-Hayoz, op. cit., n. 54 ad art. 694 CC;
Caroni-Rudolf, op. cit., pag. 68 e 69; Steinauer, ibidem; Rep. 1997 n.
31, 1989 142; DTF 120 II 186 consid. 2a, 117 II 36 consid. 2), bensì quello di
assicurare al fondo del richiedente un collegamento con la strada pubblica. Va
da sé che se il richiedente può realizzare un accesso sufficiente transitando
sul proprio fondo, egli non può rivendicare un passo necessario su fondi altrui
(Caroni-Rudolf, op. cit., pag. 69; Meier-Hayoz, op. cit., n. 52 ad art. 694 CC;
Rep. 1989 pag. 143). In questo senso, un passo scomodo sul proprio fondo è
già un accesso “sufficiente” nell’accezione dell’art. 694 cpv. 1 CC e non
giustifica ulteriori concessioni, nemmeno se l’interesse del richiedente a
ottenere la servitù appaia maggiore di quello del vicino a rifiutarla
(Steinauer, ibidem), salvo il caso in cui il richiedente riesca a dimostrare
che l'accesso dal suo fondo alla pubblica via non gli consenta un uso razionale
del medesimo, oppure gli cagioni costi sproporzionati (Meier-Hayoz, op. cit.,
n. 49 ad art. 694 CC).
-
Contestato dal ricorrente è innanzi tutto il mancato riconoscimento
da parte del Pretore dei presupposti dell'art. 694 CC, in particolare il
carattere necessario del passo rivendicato. Contrariamente a quanto egli
pretende, la conclusione del primo giudice non è errata e tantomeno arbitraria,
poiché trova sufficiente riscontro nelle risultanze istruttorie. Dalle stesse
risulta che il fondo dell’istante è direttamente raggiungibile dalla pubblica
via mediante un accesso veicolare situato a retro dell’abitazione (cfr.
sopralluogo). Tale via di collegamento, che __________ nella causa parallela
sostiene essere utilizzata con regolarità dal ricorrente (cfr. interrogatorio
formale __________, ad 10), permette di accedere non solo alla cantina come da
questi preteso, ma anche agli altri locali della sua abitazione (cfr.
sopralluogo). Nell'ottica dei principi sopra menzionati, già solo questo fatto,
ossia l’esistenza di un collegamento veicolare diretto tra il fondo del
ricorrente e la strada pubblica, basterebbe per escludere l’iscrizione di una
servitù di passo necessario, rispettivamente per non considerare arbitrario il
giudizio impugnato.
Nemmeno
giova alla tesi del ricorrente il fatto che la strada non sia asfaltata e che
assicuri l’accesso dalla porta a retro della casa anziché dalla porta
principale, scopo del diritto di passo non essendo infatti quello di garantire
la via di accesso più comoda, bensì quello di assicurare un collegamento del
fondo alla pubblica via. Per gli stessi motivi, dovendo interpretare
restrittivamente l’esigenza del passo necessario, il richiedente non può
prevalersi delle ridotte dimensioni dell'accesso esistente. Infatti, se è vero
che l'entrata da retro dell’abitazione del ricorrente non è delle più agevoli
(scala di accesso ai locali superiori stretta, presenza di una putrella in
ferro all'altezza di metri 1.60, cfr. sopralluogo), è altrettanto vero che egli
non ha dimostrato che l'uso razionale del suo fondo sia compromesso da tale
accesso, ciò che basta per non considerare arbitraria la conclusione del
pretore secondo la quale, disponendo il ricorrente di un collegamento veicolare
alla strada pubblica direttamente dal suo fondo, non si giustifica la richiesta
di un passo pedonale necessario a carico della particella della convenuta.
-
Del resto, come correttamente rilevato dal Pretore, il ricorrente
potrebbe comunque realizzare sul proprio fondo un accesso pedonale alla strada
comunale mediante ripristino della scala esistente, opera che per stessa
ammissione del ricorrente veniva usata da tutti coloro che per un motivo o
per un altro entravano sulle part. __________ e __________ (cfr.
interrogatorio formale __________ ad 3). Per quanto attiene alla fattibilità di
quest'intervento, va rilevato che contrariamente a quanto preteso dal
ricorrente non spettava al perito dimostrare che la scala fosse effettivamente
realizzabile, bensì all'istante medesimo provare l'oggettiva impossibilità di
realizzazione di quest'opera (Rep. 1989 143), onere che egli non ha fornito
essendosi limitato a sostenere l'improponibilità dell'intervento a causa
dell'altezza del muro e della pericolosità della strada. Anche su questo punto
il ricorso, di natura chiaramente appellatoria, non può essere condiviso.
-
Il ricorrente non censura l'accertamento del primo giudice che ha
escluso l’acquisizione della servitù di passo pedonale per prescrizione
straordinaria dopo il 1912, ma contesta il mancato riconoscimento del diritto
di passo acquisito per stato di fatto immemorabile, rispettivamente per
prescrizione anteriormente al 1° gennaio 1912 (data di entrata in vigore del
CC), in virtù dell'uso trentennale previsto dal diritto civile ticinese. Anche
questa censura ricorsuale si rivela infondata. Infatti il ricorrente, al quale
incombeva l'onere della prova, non ha dimostrato l’utilizzo del fondo della
convenuta quale via di accesso alla sua abitazione per almeno 80 anni, periodo
di tempo posto dalla dottrina e giurisprudenza per l'uso ininterrotto e
pacifico della servitù (Laim in: Basler Kommentar, 2a ed., n. 4 ad
art. 661 CC; Piotet Denis, Prescriptions extinctive ou acquisitive touchant aux
droits réels, 1992, pag. 74, n. 82; DTF 104 II 303 consid. 2), tantomeno prima
del 1912. Le uniche indicazioni sulla durata di utilizzo del passo controverso
- a parte le allegazioni dell'interessato e come tali ininfluenti secondo le
quali lo stesso sarebbe utilizzato già dal 1880 - sono state fornite da
__________ e __________, che però situano quest'utilizzo in un periodo massimo
di circa 60 anni, quindi insufficiente per poter parlare di uso immemorabile.
Anche __________ a prescindere dalla proponibilità della sua dichiarazione,
attesta l'uso del passo solo dal 1935 (doc. M). Ne discende che anche su questo
punto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, in
particolare non quello dell'arbitraria valutazione delle risultanze
istruttorie, deve essere respinto.
- Da
ultimo il ricorrente contesta l’ammontare della tassa di giustizia di fr. 850.-
posta a suo carico ritenuta eccessiva rispetto al valore litigioso di fr. 825.-
stabilito dal perito per il fondo di __________, di modo che tale valore della
presente causa ammonterebbe a fr. 450.-. La valutazione del Pretore sulle tasse
di giustizia è censurabile solo per eccesso o abuso del potere di apprezzamento
che gli compete (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 148, m. 51). In concreto,
il Pretore non ha fornito nessuna indicazione sui criteri di calcolo da lui
seguiti per determinare la tassa di giustizia. La causa, relativa a una
servitù, rientra nella competenza esclusiva del pretore indipendentemente dal
suo valore litigioso (art. 5 cpv. 2 lett. a LOG). Il giudice deve fissare la
tassa di giustizia non solo in funzione del valore litigioso ma anche della
natura e della complessità della procedura. Nella fattispecie la procedura ha
comportato lo scambio degli allegati e l'udienza preliminare, dopo di ché la
causa è stata congiunta per l'istruttoria con l'analoga e parallela procedura promossa
dall'istante nei confronti di __________. Pur tenendo conto della laboriosità
della procedura, una tassa di giustizia di
fr.
850.--, finanche superiore al valore di causa, denota nella fattispecie un
palese eccesso del potere di apprezzamento del primo giudice, tanto più se si
considera che per una causa di valore compreso tra i fr. 500.– e i fr. 1000.–
il giudice di pace potrebbe prelevare una sportula massima di fr. 100.– (art.
14 LTG). Si giustifica dunque di ridurre la tassa di giustizia a fr. 150.- come
richiesto dal ricorrente, importo di poco superiore al minimo tariffale
previsto dall'art. 17 LTG per le cause di competenza del Pretore per il loro
valore litigioso . Su questo punto il ricorso, che ha evidenziato un'errata
applicazione della tariffa giudiziaria da parte del pretore, deve quindi essere
accolto.
Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza pressoché integrale del ricorrente,
che vede accolto il suo ricorso solo in minima misura, per la parte relativa
alla tassa di giustizia (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
I. Il
ricorso per cassazione 13 novembre 2002 di __________ è parzialmente
accolto.
Di
conseguenza la sentenza 15 ottobre 2002 del Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Sud, limitatamente al suo dispositivo n. 2, è annullata e
sostituita dal seguente giudicato:
- La
tassa di giustizia, fissata in fr. 150.-, e le spese sono a
carico di __________ che rifonderà a __________ la
somma di fr. 1'700.- a titolo di ripetibili.
II. Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 80.-
b) spese fr.
20.-
fr.
100.-
già
anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla controparte l’importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili ridotte di
questa sede.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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