Misaddressed citation caused no nullity; new arguments inadmissible

16.2002.93Other CourtNov 27, 2002Dismissed

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Omnilex summary

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed a cassation appeal against a Lugano lower-court judgment that had ordered payment of CHF 3,645.10 for advertising invoices and granted definitive removal of objection. The appellant argued that the proceedings were null because the summons omitted his surname. The court held that the error caused no prejudice since service was actually received and acknowledged, so there was no nullity or voidability. It also refused to consider new substantive objections raised only at cassation level. Court costs of CHF 60 were imposed on the appellant.

Omnilex headnote

Art. 143 CPC; nullity or annulment of a summons is excluded where an incorrect designation of a party causes no prejudice and the addressee has in fact received the citation. In cassation, new merits arguments are inadmissible if raised for the first time on appeal (Art. 321(1)(b) CPC). The court may reject a manifestly unfounded or inadmissible cassation appeal by brief reasoning under Art. 313 bis CPC, with costs borne by the unsuccessful party pursuant to Art. 148 CPC and the LTG.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2002.93

Data decisione, Autorità: 27.11.2002, CCC

Incarto n. 16.2002.93

Lugano 27 novembre 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 novembre 2002 presentato da


contro

la sentenza 28 ottobre 2002 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 27 febbraio 2002 da


patr. dall'avv. __________

con la quale l'istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 3'645.10

oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n.

__________ dell'UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 27 febbraio 2002 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3645.10 a saldo di diverse fatture emesse nel 2001 per inserzioni pubblicate nella rivista __________, edita dall'istante;

che con il querelato giudizio il segretario assessore, accertato il benfondato della pretesa di parte istante sulla base della documentazione prodotta e che il convenuto, assente dalla discussione, non ha contestato, ha accolto l'istanza;

che con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio, eccependo anzitutto la nullità della procedura, rispettivamente della sentenza, siccome promossa nei confronti di una persona inesistente poiché la citazione è stata emessa nei confronti di __________, ossia omettendo il suo cognome;

che la censura è manifestamente infondata;

che infatti, se è vero che la citazione è stata erroneamente indirizzata a __________ (i due nomi propri del ricorrente), è altrettanto chiaro che l'omissione del cognome __________ non ha impedito a quest'ultimo di ricevere la citazione, come da lui ammesso nello scritto 29 settembre 2002 alla Pretura, in pretesa sostituzione della propria comparsa al contraddittorio del 1° ottobre 2002;

che di conseguenza, non avendo l'inesatta indicazione della parte comportato nessun pregiudizio per la stessa, non sono dati i presupposti né della nullità della sentenza, né dell'annullabilità dell'ordinanza di citazione (art. 143 CPC);

che le ulteriori contestazioni di merito proposte dal ricorrente non possono essere considerate siccome proposte per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte qualora si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che tasse e spese seguono la soccombenza.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 15 novembre 2002 di __________ è respinto.

  2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.-, sono poste a carico del ricorrente.

  3. Intimazione a:

__________;

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

nullitymisaddressed summonscassation appealinadmissible new argumentscivil procedurecosts

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the proceedings and judgment were null because the citation omitted the defendant's surname.

Extracted holding

No nullity arose: although the citation was addressed incorrectly, the omission did not prevent service or cause prejudice, so neither the judgment nor the summons was voidable.

Extracted reasoning

The appellant admitted receiving the citation and had even filed a written submission in response. Since the incorrect identification caused no disadvantage, the conditions for nullity or annulment under Art. 143 CPC were not met.

Key legal question

Whether new merits objections raised for the first time in cassation could be considered.

Extracted holding

No. Arguments on the merits raised for the first time on cassation review were not admissible.

Extracted reasoning

Under Art. 321(1)(b) CPC, issues not raised below cannot be examined for the first time on cassation.

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