AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2002.90
Data decisione, Autorità:
03.04.2003, CCC
Incarto n.
16.2002.90
Lugano
3 aprile 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15
ottobre 2002 presentato da
Contro
la sentenza 31 settembre 2002 del Giudice di pace
supplente del circolo di Pregassona nella causa civile inappellabile promossa
con istanza 22 aprile 2002 da
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di
fr. 1'864.- oltre accessori nonché il
rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta dal convenuto al PE no. __________
dell'UE di Lugano, domande accolte dal primo
giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 22 aprile 2002 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine
di ottenere il pagamento di fr. 1'864.- oltre interessi a saldo di fatture
emesse per la fornitura e installazione di materiale elettronico (con
particolare riferimento al ripristino e riprogrammazione di un notebook
del convenuto, doc. A);
che in
occasione della discussione, le parti hanno sottoscritto un accordo in virtù
del quale l'istante si impegnava a ripristinare le funzioni del compact di
proprietà del signor __________l, ritenuto che dal canto suo il convenuto
avrebbe pagato quanto dovuto cioè fr. 1'864, come da istanza, dedotto fr.
115.- della fattura no. 2079 non riconosciuta;
che con
scritto 28 giugno 2002 l'istante informava la Giudicatura di pace di aver fatto
fronte all'impegno assunto e di tenere il notebook, ripristinato e
riprogrammato, a disposizione del convenuto;
che il
giudice di pace supplente, preso atto del menzionato scritto, nonché dei
successivi scritti 31 luglio e 5 settembre 2002, ha accolto l'istanza
condannando il convenuto al pagamento di fr. 1'749.- oltre interessi e
rigettando per tale importo l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE
di Lugano;
che con
ricorso 15 ottobre 2002 __________ insorge contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle
lettere e) e g) dell'art. 327 CPC: contesta di essere stato avvertito del
ripristino del notebook e censura l'agire del primo giudice che ha
proceduto alla sentenza senza dargli occasione di esprimersi al proposito;
che
effettivamente, malgrado l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata
secondo cui in data 28 giugno 2002 l'istante avrebbe informato il giudice e
il convenuto di aver provveduto alle prestazioni promesse e nonostante
l'osservazione della resistente di aver inviato in un secondo tempo copia di
quello scritto alla controparte su consiglio della stessa giudicatura,
non v'è nessun riscontro concreto che provi il fatto avversato dal ricorrente;
che non
può esservi ragionevole dubbio sul fatto che, pattuito davanti al giudice un
certo modo di procedere a definizione dei reciproci obblighi e annunciata dall'istante
la prestazione da lei promessa, il giudice avrebbe dovuto assicurare al
convenuto il diritto di esprimersi, convocando le parti per un'ulteriore
udienza oppure assegnando alla parte interessata un termine per confermare in
forma scritta la consegna del notebook;
che
infatti, il mancato accertamento della prima prestazione, non abilitava il
giudice a ritenere dovuto il pagamento del corrispettivo pattuito, salvo
contravvenire ai termini della convenzione;
che ciò
vale inoltre, tenendo conto che -in linea di principio- il pagamento della
riparazione è esigibile dopo la consegna dell'opera, sia considerando la
pattuizione un appalto (Zindel/ Pulver, in Comm. di Basilea, ed. 2, art.
372 CO, N. 3), sia nell'ipotesi del mandato (Weber, in Comm. cit., art.
394 CO, N. 40);
che,
stando così le cose, la decisione impugnata dev'essere annullata a causa del
mancato rispetto del diritto del ricorrente ad essere sentito in giudizio (art.
327 lett. e CPC), con la conseguenza che il primo giudice dovrà nuovamente
decidere dopo aver sentito le parti;
che alla
parte resistente non si caricano oneri processuali di nessuna natura, dal
momento che il motivo della nullità dipende dall'agire del giudice.
Motivi per i quali,
pronuncia:
- Il ricorso 10 agosto 2001 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 31 settembre 2002 del Giudice di pace
supplente del circolo di Pregassona è annullata.
§.
L'incarto è retrocesso al primo giudice per nuovo giudizio.
-
Non
si prelevano spese né tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
__________.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Pregassona.
Per la Camera di cassazione civile del
Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster