Cassation on proof of overtime under CCNL 98

16.2002.89Other CourtApr 9, 2003Dismissed

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Omnilex summary

A hotel and restaurant employee sought additional wages for alleged overtime after termination of employment. The first instance accepted only 145.5 overtime hours and calculated compensation under CCNL 98. On cassation, the employee argued that, because the employer had not properly recorded working time, her allegation of 244 hours had to be accepted and that unsigned salary statements were invalid. The Cassation Chamber rejected both arguments, holding that the available payslips were the only evidence and that the CCNL did not require the worker’s signature on salary statements. The appeal was dismissed, with no judicial costs and no party compensation.

Omnilex headnote

Art. 327 lett. g CPC; arbitrariness in cassation review; Art. 21 and 14 CCNL 98 on proof of working time and salary statements: a decision is not arbitrary merely because another solution would be conceivable. If the employer has not properly recorded hours, the worker must nevertheless provide at least plausible supporting elements; where the file contains only one evidentiary basis, the court may rely on it without arbitrariness. The validity of salary statements is not conditioned on the worker’s signature unless the collective agreement expressly so provides. Art. 15 no. 7 CCNL 98 concerns only statements of effective hours and does not attach sanctions to the absence of signature (consid. 4-6).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2002.89

Data decisione, Autorità: 09.04.2003, CCC

Incarto n. 16.2002.89

Lugano 9 aprile 2003/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 24 ottobre 2002 presentato da


patr. dall'avv.


Contro

la sentenza 16 ottobre 2002 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 29 luglio 2002 nei confronti di


con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'774.75 oltre accessori a titolo di

pretese salariali, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

  1. Con contratto scritto 26 aprile 2001 __________ è stata assunta dalla __________ in qualità di aiuto-buffet con un'occupazione di 21 ore settimanali (50%) per una retribuzione mensile lorda di fr. 1'350.--. Il rapporto di lavoro ha avuto inizio il 2 aprile e si è concluso il 31 ottobre 2001 a seguito della disdetta notificata dalla lavoratrice. Con istanza 29 luglio 2002 questa ha convenuto in giudizio la sua datrice di lavoro per ottenere il pagamento di fr. 2'774.75 oltre interessi, ossia il saldo per ore straordinarie che essa sostiene non esserle state remunerate: si tratterebbe di 244 ore per un salario orario di fr. 20.-- lordi (tenuto conto della maggiorazione del 25%), ossia complessivamente di fr. 4'374.90 netti dai quali va dedotto quanto già percepito (fr. 1'600.35). La convenuta, che ha ammesso l'esecuzione di sole 139 ore supplementari, ha riconosciuto all'istante un saldo residuo di fr. 463.80 lordi, calcolati sulla base di un salario orario di fr. 14.85, ritenendo inammissibile il supplemento del 25%, non trattandosi di ore di lavoro straordinario effettuato con il consenso della lavoratrice.

  2. Con il querelato giudizio il pretore, riferendosi ai conteggi paga allestiti dalla convenuta e ritenendo in tal senso adempiuto l’onere della prova che il CCNL pone a carico di quest’ultima (art. 21 CCNL 98), ha riconosciuto all'istante l’esecuzione di 145,5 ore di lavoro straordinario per i mesi da giugno a ottobre 2001. Basandosi su un salario orario di fr. 14.85 (calcolato sulla base del CCNL e così riconosciuto dalla convenuta), oltre alla maggiorazione del 25%, trattandosi di lavoro straordinario prestato indipendentemente dal consenso della lavoratrice, il primo giudice ha riconosciuto all’istante un salario lordo di fr. 2'700.85, dai quali ha dedotto l'importo già percepito di fr. 1'600.85.

  3. Con il presente tempestivo gravame l'istante insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare l'art. 21 CCNL 98 secondo il quale, mancando come in concreto una registrazione delle ore di lavoro da parte del datore di lavoro, in caso di contestazione devono ritenersi provate le ore rivendicate dal lavoratore; principio disatteso dal pretore che anziché ammettere le 244 ore richieste dalla lavoratrice, ha concluso all'esecuzione di sole 145,5 ore sulla base dei conteggi paga che la stessa non ha neppure sottoscritto.

Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

  1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 128 I 27 consid. 3b; 127 I 60 consid. 5a).

  2. Il vigente art. 21 n. 1 e 2 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione (CCNL 98) impone al datore di lavoro l'obbligo di provvedere alla stesura di piani periodici di lavoro, nonché di registrare -per ogni lavoratore- l'orario di lavoro effettivo e i riposi, ritenuto che -se non adempie a tali incombenze- in caso di contestazione verrà ammesso come prova il controllo effettuato dal lavoratore (art. 21 n. 3). Sennonché, in concreto, non esiste agli atti né una corretta registrazione, giorno per giorno, da parte della datrice di lavoro, né un controllo effettuato dalla lavoratrice la quale pretende invece di sostituirlo con la sua allegazione di causa, ovvero di aver effettuato complessivamente 244 ore in più, senza tuttavia offrire nessun elemento atto a rendere almeno verosimile la sua tesi. In tal senso, non può essere rimproverato al primo giudice di essersi basato sui conteggi mensili (Busta paga) prodotti dall'istante che attestano ore supplementari lavorate in numero di 145,5; in altre parole, l'accertamento non è arbitrario dal momento che corrisponde alle uniche prove (doc. D - G) versate all'incarto su questo elemento di fatto.

Per quanto attiene ai menzionati conteggi salariali che -come correttamente rilevato dal primo giudice- l'istante non ha contestato prima dell'inoltro della causa, contrariamente a quanto pretende la ricorrente, va osservato che il CCNL non ne condiziona la validità alla loro sottoscrizione da parte del lavoratore. Infatti, l'art. 15 n. 7 CCNL 98, concerne esplicitamente i soli conteggi delle ore effettive, senza peraltro prevedere sanzioni in caso di mancata sottoscrizione. Per contro, il conteggio salariale dev'essere unicamente consegnato mensilmente al lavoratore (art. 14 n. 2 CCNL).

  1. Alla luce di quanto esposto il ricorso, che non ha evidenziato il motivo di cassazione invocato, in particolare non quello dell'errata applicazione del CCNL 98 da parte del pretore, dev'essere respinto.

Alla parte convenuta non vengono assegnate ripetibili di questa sede, non avendo formulato osservazioni al ricorso.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 24 ottobre 2002 di __________ è respinto.

  2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie.

Non si assegnano ripetibili.

Intimazione a: -__________

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

employment contractovertimeproof of hourscollective labor agreementpay slipsarbitrarinesscassation reviewsalary statementsjudicial costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the first judge manifestly misapplied CCNL 98 and arbitrarily assessed the number of overtime hours proved.

Extracted holding

No. The court found no arbitrariness because the file contained no proper employer time records or credible worker control, and the monthly pay slips were the only evidence supporting 145.5 hours.

Extracted reasoning

Under Art. 21 CCNL 98, if the employer fails to keep the required records, the worker's control may serve as proof; here the worker did not provide even plausible elements for 244 hours, so reliance on the available payslips was sustainable.

Key legal question

Whether the salary statements were invalid because not signed by the worker.

Extracted holding

No. The CCNL did not make the validity of salary statements dependent on the worker's signature.

Extracted reasoning

Art. 15 no. 7 CCNL 98 concerns only statements of actual hours and provides no sanction for lack of signature; under Art. 14 no. 2 CCNL the salary statement only had to be delivered monthly.

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