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Numero d'incarto:
16.2002.89
Data decisione, Autorità:
09.04.2003, CCC
Incarto n.
16.2002.89
Lugano
9 aprile 2003/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 24
ottobre 2002 presentato da
patr. dall'avv.
Contro
la sentenza 16 ottobre 2002 del Pretore della
giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura speciale in materia
di contratto di lavoro promossa con istanza 29 luglio 2002 nei confronti di
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'774.75 oltre
accessori a titolo di
pretese salariali, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Con
contratto scritto 26 aprile 2001 __________ è stata assunta dalla __________ in
qualità di aiuto-buffet con un'occupazione di 21 ore settimanali (50%) per una
retribuzione mensile lorda di fr. 1'350.--. Il rapporto di lavoro ha avuto
inizio il 2 aprile e si è concluso il 31 ottobre 2001 a seguito della disdetta
notificata dalla lavoratrice. Con istanza 29 luglio 2002 questa ha convenuto in
giudizio la sua datrice di lavoro per ottenere il pagamento di fr. 2'774.75
oltre interessi, ossia il saldo per ore straordinarie che essa sostiene non
esserle state remunerate: si tratterebbe di 244 ore per un salario orario di
fr. 20.-- lordi (tenuto conto della maggiorazione del 25%), ossia
complessivamente di fr. 4'374.90 netti dai quali va dedotto quanto già
percepito (fr. 1'600.35). La convenuta, che ha ammesso l'esecuzione di sole 139
ore supplementari, ha riconosciuto all'istante un saldo residuo di fr. 463.80
lordi, calcolati sulla base di un salario orario di fr. 14.85, ritenendo
inammissibile il supplemento del 25%, non trattandosi di ore di lavoro
straordinario effettuato con il consenso della lavoratrice.
-
Con il
querelato giudizio il pretore, riferendosi ai conteggi paga allestiti dalla
convenuta e ritenendo in tal senso adempiuto l’onere della prova che il CCNL
pone a carico di quest’ultima (art. 21 CCNL 98), ha riconosciuto all'istante
l’esecuzione di 145,5 ore di lavoro straordinario per i mesi da giugno a
ottobre 2001. Basandosi su un salario orario di fr. 14.85 (calcolato sulla base
del CCNL e così riconosciuto dalla convenuta), oltre alla maggiorazione del
25%, trattandosi di lavoro straordinario prestato indipendentemente dal
consenso della lavoratrice, il primo giudice ha
riconosciuto all’istante un salario lordo di fr. 2'700.85, dai quali ha dedotto
l'importo già percepito di fr. 1'600.85.
-
Con il presente tempestivo gravame l'istante insorge contro il
predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di
cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo
giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare
l'art. 21 CCNL 98 secondo il quale, mancando come in concreto una registrazione
delle ore di lavoro da parte del datore di lavoro, in caso di contestazione
devono ritenersi provate le ore rivendicate dal lavoratore; principio disatteso
dal pretore che anziché ammettere le 244 ore richieste dalla lavoratrice, ha
concluso all'esecuzione di sole 145,5 ore sulla base dei conteggi paga che la
stessa non ha neppure sottoscritto.
Al ricorso la
controparte non ha formulato osservazioni.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una
decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 128 I 27 consid. 3b; 127 I 60 consid. 5a).
-
Il vigente
art. 21 n. 1 e 2 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria
alberghiera e della ristorazione (CCNL 98) impone al datore di lavoro l'obbligo
di provvedere alla stesura di piani periodici di lavoro, nonché di registrare
-per ogni lavoratore- l'orario di lavoro effettivo e i riposi, ritenuto che -se
non adempie a tali incombenze- in caso di contestazione verrà ammesso come
prova il controllo effettuato dal lavoratore (art. 21 n. 3). Sennonché, in
concreto, non esiste agli atti né una corretta registrazione, giorno per
giorno, da parte della datrice di lavoro, né un controllo effettuato dalla
lavoratrice la quale pretende invece di sostituirlo con la sua allegazione di
causa, ovvero di aver effettuato complessivamente 244 ore in più, senza
tuttavia offrire nessun elemento atto a rendere almeno verosimile la sua tesi.
In tal senso, non può essere rimproverato al primo giudice di essersi basato
sui conteggi mensili (Busta paga) prodotti dall'istante che attestano
ore supplementari lavorate in numero di 145,5; in altre parole, l'accertamento
non è arbitrario dal momento che corrisponde alle uniche prove (doc. D - G)
versate all'incarto su questo elemento di fatto.
Per quanto attiene
ai menzionati conteggi salariali che -come correttamente rilevato dal primo
giudice- l'istante non ha contestato prima dell'inoltro della causa,
contrariamente a quanto pretende la ricorrente, va osservato che il CCNL non ne
condiziona la validità alla loro sottoscrizione da parte del lavoratore.
Infatti, l'art. 15 n. 7 CCNL 98, concerne esplicitamente i soli conteggi delle
ore effettive, senza peraltro prevedere sanzioni in caso di mancata
sottoscrizione. Per contro, il conteggio salariale dev'essere unicamente
consegnato mensilmente al lavoratore (art. 14 n. 2 CCNL).
- Alla luce di
quanto esposto il ricorso, che non ha evidenziato il motivo di cassazione
invocato, in particolare non quello dell'errata applicazione del CCNL 98 da
parte del pretore, dev'essere respinto.
Alla parte
convenuta non vengono assegnate ripetibili di questa sede, non avendo formulato
osservazioni al ricorso.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e
CPC
pronuncia:
-
Il ricorso
per cassazione 24 ottobre 2002 di __________ è respinto.
-
Il presente
giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie.
Non si assegnano
ripetibili.
Intimazione a: -__________
Comunicazione alla
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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