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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2002.86
Data decisione, Autorità:
21.10.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00086
Lugano
21 ottobre
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
Segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 14 ottobre 2002 presentato da
(patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 30 settembre 2002 del Pretore del Distretto di Riviera
nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con
istanza 9 ottobre 2000 da
(rappr. dal __________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 8'217.– oltre
interessi a titolo di pretese salariali, domanda parzialmente accolta dal primo
giudice,
ricorrente il convenuto il quale, con atto ricorsuale 14 ottobre
2002, ha richiesto la cassazione del giudizio impugnato con la conseguente
integrale reiezione dell'istanza;
considerato che
il ricorso per cassazione è dato contro le sentenze dei giudici di pace e dei
pretori come istanza unica (art. 327 CPC), ovvero per le cause il cui valore
non supera l'importo di fr. 8'000.– (art. 13 LOG);
che
questo limite vale anche nell'ambito delle procedure per azioni derivanti dal
contratto di lavoro (Cocchi/ Trezzini, CPC–TI, ad art. 418, m. 1);
che
quando l'appellabilità dipende dal valore delle domande, questo è determinato
dalle conclusioni prese dall'appellante nell'ultimo atto di causa davanti al
giudice di prima istanza (art. 15 CPC);
che
nel caso di specie, poiché la domanda dell'istante –rimasta immutata e contestata
integralmente fino alla sentenza– concerne un importo di complessivi fr.
8'217.–, l'unico rimedio possibile contro la sentenza del pretore è l'appello,
indipendentemente dal fatto che l'istanza sia stata accolta limitatamente a fr.
4'807.–;
che
un'impugnazione presentata nella forma del ricorso per cassazione non è nulla,
ma può essere esaminata come appello se questo è il rimedio corretto e ammissibile,
anche se manca la dichiarazione esplicita di appellare e le domande precise (Cocchi/Trezzini,
op.cit., ad art. 307, m. 22);
che
il ricorso va quindi trasmesso d'ufficio alla Seconda Camera civile per sua competenza
(art. 126 CPC);
che
il Tribunale di appello ritiene di dover mantenere tali prassi anche se più generosa
rispetto alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 120 II
270 dove si afferma che una conversione d'ufficio di un rimedio giuridico è
impossibile quando un ricorrente, patrocinato da un difensore professionista,
sceglie espressamente un via di ricorso sebbene non possa ignorare che la
stessa non è aperta).
Motivi
per i quali,
decreta: 1. Il
ricorso per cassazione 14 ottobre 2002 di __________ è trasmesso per competenza
alla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello.
-
Il
presente giudizio è esente da spese e tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Riviera e alla Seconda Camera civile con la trasmissione
dell’intero incarto.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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