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Numero d'incarto:
16.2002.72
Data decisione, Autorità:
02.04.2003, CCC
Incarto n.
16.2002.72
Lugano
2 aprile 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 11
agosto 2002 presentato da
patr. dall'avv. dott. __________
contro
la sentenza 31 luglio 2002 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura speciale in
materia di locazione promossa con istanza 7 giugno 2001 nei confronti di
patr.
dall'avv. __________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di
fr. 5'000.- oltre accessori, nonché il
rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto
al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona,
domande respinte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1.__________ e __________ hanno
sottoscritto il 10 marzo 1995 un contratto di locazione avente per oggetto il
fondo n. __________RFD di __________ di proprietà di quest'ultimo, sul quale si
trova uno stabile commerciale adibito a garage per riparazioni, autolavaggio,
esposizione, vendita, magazzino, ecc. (doc. A). Nel 1999, su richiesta della
conduttrice che necessitava di maggiori spazi espositivi, le parti si sono
accordate di cambiare il luogo di lavaggio dei telai e dei motori delle
vetture, ciò che ha però reso necessaria la sostituzione del sollevatore (lift)
per veicoli con uno nuovo, a forbice, fornito dalla ditta __________.
Secondo la conduttrice questo nuovo sollevatore non si sarebbe però rivelato
idoneo, richiedendo ripetuti interventi di riparazione che neppure la ditta
fornitrice è stata in grado di eliminare in modo definitivo; tanto che il 14
marzo 2000, dopo un cedimento della stessa macchina, essa si è resa
inutilizzabile, con conseguente impossibilità di procedere a determinate
attività dell'officina. Ne sarebbe conseguita una perdita finanziaria che __________
quantifica in fr. 5'000.- per il periodo da metà marzo a fine maggio 2000.
- Fallito
il tentativo di conciliazione davanti all'Ufficio di conciliazione in materia
di locazione di Bellinzona, il 7 giugno 2001 __________ ha convenuto in giudizio
__________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 5'000.- oltre interessi, a
titolo di risarcimento dei danni che sostiene di aver subito a dipendenza della
difettosità del nuovo sollevatore. Il convenuto si è opposto alla pretesa,
contestando di essere responsabile degli inconvenienti verificatisi al
sollevatore istallato nei suoi locali, lo stesso essendo di proprietà esclusiva
dell'istante sulla base di un contratto di permuta perfezionatosi tra la stessa
e la società ____________________ precedente proprietaria dell'inventario:
spettava se del caso all'istante notificare tempestivamente i difetti del
sollevatore, ciò che quest'ultima non ha fatto, così come non ha provato il
danno fatto valere in giudizio.
Dal canto
suo la ditta __________alla quale il convenuto ha denunciato la lite, ha
contestato ogni sua responsabilità.
-
Con
il querelato giudizio il segretario assessore, accertato che l'impianto
sollevatore controverso non era parte integrante del contratto di locazione, ma
era di proprietà dell'istante sulla base di un contratto di permuta concluso
tra le stesse parti della locazione, ha respinto l'istanza, ritenendo tardiva
la notifica dei difetti che l’istante ha effettuato oltre un anno dopo la
consegna del sollevatore, considerando il medesimo adeguato all’uso e ai locali
cui era destinato e comunque rilevando che l'istante non ha provato il
contestato danno di fr. 5'000.-.
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver anzitutto
arbitrariamente valutato le prove, in particolare di aver ritenuto provata tra
le parti la conclusione di un contratto di permuta, nonostante dello stesso non
vi sia nessuna traccia nelle risultanze istruttorie. Inoltre, considera
arbitrario l'accertamento del primo giudice là dove conclude alla tardività
della notifica dei difetti e, d'altra parte, all'idoneità della macchina, nonostante
il diverso parere del perito giudiziario secondo il quale il sollevatore scelto
dal convenuto non era adatto al locale dov'è stato collocato, ciò che sarebbe
in urto con i suoi obblighi contrattuali, conseguendone il danno da lei chiesto
che ritiene sufficientemente provato.
Con
osservazioni 13 settembre 2002 il convenuto postula la reiezione del ricorso.
-
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice
di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale
una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico
chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento
della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno
confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 128 I 27 consid. 3b; 127 I 60 consid. 5a).
-
In
merito alla proprietà del sollevatore bisogna innanzi tutto rilevare che le
risultanze istruttorie non permettono di determinare con chiarezza a chi
appartenga. Mentre la fattura __________ (doc. 2) e l’aggiunta 10 marzo 1995 al
contratto di locazione sembrano avvalorare la tesi del convenuto secondo la
quale gli impianti presenti nei vani locati all'istante apparterebbero a
quest'ultima, altri elementi (come la lettera del patrocinatore della stessa
parte convenuta 13 aprile 2000: doc. 12) sembrano andare in senso opposto. Ad
ogni buon conto la questione circa la proprietà del sollevatore fornito dalla
ditta __________, ovvero circa la contestata conclusione di un contratto di
permuta, può rimanere irrisolta siccome non decisiva ai fini dell’esito della
lite.
-
Infatti,
indipendentemente dal contratto che sta alla base dei rapporti fra le parti e
anche nell'ipotesi -sostenuta dalla ricorrente- che il sollevatore sia stato
incluso nella locazione, la conclusione impugnata non è arbitraria poiché in
ogni caso la ditta istante non ha fatto fronte all’onere probatorio sul
presupposto del danno. Al proposito dev'essere ricordato che il conduttore che
si duole di un vizio della locazione, verificatosi dopo la consegna dell'ente
locato, può chiedere al locatore il risarcimento dei danni che gliene sono
derivati (art. 259e CO), ovvero procedendo in giudizio sulla base dei
presupposti della responsabilità contrattuale: l'esistenza di un difetto della
cosa, il danno, il nesso di causalità adeguato, mentre la colpa del locatore è
presunta. La prova di questi presupposti incombe al conduttore (SVIT,
Kommentar, 1998, art. 259e CO, N. 6 e 23).
Nel caso
concreto, come correttamente ritenuto dal primo giudice, l'istante non ha fatto
fronte a quest'onere. Ancorché confrontato con la chiara contestazione
dell'importo da parte del convenuto, essa né ha tentato una qualsiasi
dimostrazione del proprio pregiudizio, né ha nemmeno sostenuto (ciò che
comunque non sarebbe bastato) il motivo che porta alle cifre esposte, comunque
indicate come danno parziale (replica, ad 4 e 5). In particolare non ha
dimostrato di aver subito una perdita mensile di fr. 2'000.-, a dipendenza
degli inconvenienti lamentati al sollevatore, prova che la conduttrice avrebbe
potuto fornire all'appoggio di documentazione contabile o di una valutazione
peritale. D'altra parte, solo in questa sede la ricorrente afferma l'impossibilità
di cifrare il danno (ricorso, ad 11), chiedendo implicitamente l'intervento
del giudice giusta l'art. 42 cpv. 2 CO. Si tratta tuttavia di un'inammissibile
allegazione nuova (art. 321 CPC), comunque riferita a un tema cui l'istante non
ha prestato attenzione, nemmeno fornendo al giudice elementi tali da metterlo
in condizione di eventualmente condividere la stima proposta.
- Indecisa
può così restare anche la questione (riproposta in questa sede) dell'idoneità
del sollevatore in relazione al locale di sistemazione. D'altra parte, ancorché
l'istante abbia chiesto esplicitamente un risarcimento danni, ha anche
sostenuto che il difetto in discussione avrebbe permesso una riduzione della
locazione del 15% in base all'art. 259d CO (conclusioni, ad 8). Non per questo
tuttavia la fattispecie dev'essere verificata alla luce di questa norma.
Alla luce
di quanto sopra esposto il ricorso, di natura prevalentemente appellatoria,
dev'essere respinto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione 11 agosto 2002 di __________ è respinto.
-
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 260.-
b) spese fr.
40.-
fr.
300.-
già
anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione a:
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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