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Numero d'incarto:
16.2002.71
Data decisione, Autorità:
28.08.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00071
Lugano
28 agosto
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7
agosto 2002 presentato da
contro
la sentenza 11
luglio 2002 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura
sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 7 maggio 2002
da
rappr. __________
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in
via definitiva dell'opposizione interposta
dall'escussa al PE n. __________dell'UE di Lugano,
domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che
con istanza 7 maggio 2002 lo __________, per il tramite dell'Ufficio esazione e
condoni, ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da __________ al PE
sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 5'628.- oltre interessi e
tassa di diffida, corrispondenti all'imposta di donazione posta a carico di
quest'ultima con notifica di tassazione 21 settembre 2000 regolarmente passata
in giudicato;
che
con il querelato giudizio il pretore, considerata valido titolo esecutivo la
notifica di tassazione 21 settembre 2000 alla quale l'escussa, assente al
contraddittorio, non ha opposto nessuna eccezione, ha accolto l'istanza;
che
con atto ricorsuale 7 agosto 2002 __________ insorge contro il predetto
giudizio lamentando la lesione del suo diritto di essere sentita per non aver
potuto partecipare al contraddittorio, non essendole pervenuta la relativa
citazione;
che
giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una
sentenza prolata nell’ambito di un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10
giorni;
che,
nella procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimento, per le ferie
valgono le disposizioni della LEF (art. 23 cpv. 1 LALEF) e non quelle del CPC;
che
secondo l'art. 63 LEF le ferie giudiziarie, previste dal 15 al 31 luglio (art.
56 cifra 2 LEF), non impediscono la decorrenza dei termini ma, se questi
vengono a scadere durante le ferie, hanno quale effetto quello di prorogarne la
scadenza al terzo giorno dopo la loro fine;
che
nel caso concreto, al momento dell’invio del ricorso (7 agosto 2002 come
risulta dal timbro postale), il termine di 10 giorni era già scaduto, donde la
tardività del presente gravame;
che
alla fattispecie può essere applicato l'art. 313 bis CPC, conforme anche alla
procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1
CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza
notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi
inammissibile o manifestamente infondato;
che
in considerazione della particolarità della fattispecie non si prelevano tasse
né spese per il presente giudizio.
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC,
pronuncia: 1. Il
ricorso 7 agosto 2002 di __________ è irricevibile in quanto tardivo.
-
Non
si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
-
Intimazione
a:
__________.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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