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Numero d'incarto:
16.2002.63
Data decisione, Autorità:
10.07.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00063
Lugano
10 luglio
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 28 luglio 2002
presentato da
(rappr. __________)
Contro
la sentenza 18 giugno 2002 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa a procedura inappellabile
promossa con istanza 20 febbraio 2002 da
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr.
2'417.65 oltre accessori, nonché il rigetto dell'opposizione interposta dalla
convenuta al PE n. __________dell'UE di Lugano, domande accolte dal primo
giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che il 16 febbraio 2001 __________ ha
acquistato dalla società __________ un veicolo d'occasione per il quale la
venditrice aveva concesso una garanzia di 90 giorni o 3000 km su determinati
pezzi;
che
avendo dovuto sostituire due catalizzatori nel termine di garanzia, con istanza
20 febbraio 2002 __________ ha convenuto in giudizio la ditta venditrice al
fine di ottenere il pagamento di fr. 2'417.65 corrispondenti al costo dei due
pezzi sostituiti;
che
la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando l'estensione
della garanzia ai catalizzatori, rispettivamente il diritto dell'istante di
reclamare il pagamento di due nuovi pezzi avendo la stessa manifestato il
proprio accordo circa la fornitura di due catalizzatori d'occasione oppure la
sua partecipazione al pagamento dei pezzi nuovi nella misura del 50%;
che
con il querelato giudizio il segretario assessore, facendo propria la tesi di
parte istante secondo la quale i due catalizzatori sostituiti rientravano tra i
pezzi coperti da garanzia, ha accolto l'istanza senza deduzione di franchigia
poiché l'operazione si è resa necessaria a causa dell'inadempienza della
convenuta che non ha proceduto alla loro riparazione;
che
con scritto 28 giugno 2002 __________ insorge contro il predetto giudizio;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di
cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 28 giugno 2002
della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere
trattato come ricorso per cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del
segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti
dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente
ripropone la propria versione dei fatti, in particolare in merito alla
circostanza secondo la quale i catalizzatori non erano compresi nella garanzia
pattuita contrattualmente;
che
è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un'eventuale cassazione
del giudizio impugnato;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato;
che
tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso 28 giugno 2002 di __________ è nullo.
-
Tasse e spese del presente
giudizio, per complessivi fr. 50.–, sono poste a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sez. 2.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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