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Numero d'incarto:
16.2002.62
Data decisione, Autorità:
30.07.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00062
Lugano
30 luglio
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12
giugno 2002 presentato da
Contro
la sentenza 31 maggio 2002 del Giudice di pace del
circolo di Vezia nella procedura sommaria di ammissione dell’opposizione -per
non essere addivenuto a miglior fortuna (art. 265a LEF)- interposta al PE no.
__________ dell'UE di Lugano da parte di
esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con
sentenza 31 maggio 2002 il Giudice di pace del circolo di Vezia, chiamato a
pronunciarsi sull’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato
notificatole dalla __________ per l’incasso di fr. 1'469.- oltre accessori a
titolo di contributi sociali rimasti insoluti per il periodo da gennaio a
novembre 1999, ha concluso all’ammissione dell’opposizione che l’escussa ha
motivato con il mancato ritorno a miglior fortuna;
che
con atto ricorsuale 12 giugno 2002 la __________ insorge contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento: la ricorrente si duole innanzi tutto
della lesione del suo diritto di essere sentita (art. 327 lett. e CPC) per non
aver potuto partecipare al contraddittorio, non essendole pervenuta la relativa
citazione, mentre nel merito rimprovera al giudice di pace di aver applicato
erroneamente il diritto sostanziale, ammettendo l'eccezione sollevata
dall'escussa;
che il
giudizio sull'ammissione o meno dell'eccezione di non ritorno a miglior fortuna
è definitivo, nel senso che contro il medesimo non è dato nessun rimedio di
diritto, né ordinario, né straordinario del diritto cantonale (Messaggio concernente
la revisione della LEF dell’8 maggio 1991, pag. 114; Amonn/ Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 1997, § 48 N. 43; Comm. di Basilea,
N. 31 ad art. 265a LEF);
che
ne consegue l'improponibilità del presente atto, con l'osservazione che la
pretesa lesione del diritto di essere sentito della ricorrente avrebbe dovuto
semmai essere fatta valere mediante ricorso di diritto pubblico al Tribunale
federale (DTF 126 III 110);
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o
manifestamente infondato;
che il
giudizio sulla tassa di giustizia segue la soccombenza della Cassa ricorrente (art.
148 CPC).
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso
per cassazione 12 giugno 2002 della __________ è irricevibile.
-
Le
spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 50.--, sono poste a carico
della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo di Vezia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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