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Numero d'incarto:
16.2002.61
Data decisione, Autorità:
29.07.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00061
Lugano
29 luglio
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Pellegrini (quest'ultimo in sostituzione del giudice Giani,
astenuto)
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il reclamo (legge e diritto)
5 luglio 2002 presentato da
contro
la sentenza 21 giugno 2002 della prima
Camera civile del Tribunale d'appello emanata nell'ambito della domanda di
revoca dell'interdizione pronunciata nei confronti del figlio della ricorrente,
__________ (__________)
esaminati gli atti,
in fatto e in diritto: che con sentenza 13 maggio 2002 la prima Camera civile, in
parziale accoglimento di un appello inoltrato da __________ il 13 maggio 2002,
ha annullato la decisione 11 maggio 2001 con la quale l'autorità di vigilanza
sulle tutele ha dichiarato irricevibile la domanda della ricorrente intesa ad
ottenere la revoca dell'interdizione pronunciata nei confronti del figlio,
__________;
che la
domanda di riesame di questa decisione, formulata da __________ il 10 giugno
2002, è stata dichiarata irricevibile con sentenza 21 giugno 2002 della prima
Camera civile;
che contro
questa decisione __________ è insorta con reclamo 5 luglio 2002, chiedendo a
questa Camera l'annullamento della sentenza della prima Camera civile per
imparzialità, arbitrio di legge e diritto e favoreggiamento, con il
conseguente accoglimento della sua domanda di riesame;
che la
Camera di cassazione civile è competente a giudicare i ricorsi inoltrati contro
le sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica (art. 327 cpv.
1 CPC);
che
pertanto, trattandosi di una sentenza della prima Camera civile, non è data la
competenza di questa Camera ad esprimersi sul ricorso contro la stessa
presentato da __________;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o
manifestamente infondato;
che in
considerazione della particolarità della fattispecie, non si prelevano tasse e
spese per il presente giudizio.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327
segg. CPC
pronuncia:
-
Il reclamo 5 luglio 2002 __________ è irricevibile.
-
Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
-
Intimazione a:
Comunicazione
alla prima Camera civile del Tribunale appello.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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