AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2002.53
Data decisione, Autorità:
18.11.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00053
Lugano
18 novembre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12
giugno 2002 presentato da
rappr. da____________________ __________
contro
la sentenza 31 maggio 2002 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa a procedura
speciale in materia di contratto di lavoro
promossa con istanza 8 agosto 2001 nei confronti di
patr. dall'avv. __________
con la quale
l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'855.75 netti oltre interessi a
titolo di pretese salariali, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 8 agosto 2001 __________ ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di
lavoro __________ presso la quale ha lavorato in qualità di cameriera dal 15
settembre 1999 al 31 marzo 2001 per un salario lordo mensile di fr. 3'500.-,
per ottenere il pagamento di fr. 3'855.75 netti rivendicati a titolo di vacanze
non godute e di giorni festivi non usufruiti durante il rapporto lavorativo,
nonché quale tredicesima pro rata temporis per il 2001;
che la
convenuta si è opposta alla pretesa avversaria, sostenendo che la lavoratrice
avrebbe già goduto in natura di tutte le vacanze alle quali aveva diritto,
avendo peraltro effettuato meno ore di lavoro di quelle concordate, mentre non
ha contestato in modo esplicito la posta del credito riguardante la
tredicesima;
che con
il querelato giudizio il segretario assessore, basandosi sulle risultanze
istruttorie dalle quali è emerso che la lavoratrice ha diritto alla
remunerazione di 22 giorni di vacanze non godute, ha riconosciuto a
quest'ultima l'importo di fr. 2'566.65 lordi per le vacanze, oltre a fr. 175.-
per festivi non goduti (giorni 1,5) e fr. 49.25 quale parte di tredicesima
mensilità pro rata temporis, ossia per i primi tre mesi del 2001;
che,
relativamente a quest'ultima posta, il primo giudice, riconoscendo all'istante
il diritto a computare tale parte del salario in base alla percentuale del 25%,
è tuttavia giunto a un credito ben inferiore a quello corrispondente, pari a
fr. 218.75;
che con
il presente tempestivo gravame l'istante insorge contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC: essa contesta unicamente il calcolo della tredicesima di sua
spettanza, ritenendo - con riferimento al __________ di categoria - di aver
diritto non al 25%, come indicato dal primo giudice, ma al 50% del salario lordo
mensile, percentuale peraltro riconosciuta dalla convenuta;
che al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che, al
di là dell'accennato errore di calcolo, il Segretario assessore ha applicato in
modo manifestamente errato l'art. 12 CCNL 98 dell'industria alberghiera e della
ristorazione: infatti, per tale norma il collaboratore ha diritto a una
tredicesima mensilità calcolata nel 50% del salario mensile lordo, già a
partire dal secondo anno di lavoro, ossia compiuto il primo anno d'attività
(cfr. Comm. del CCNL 92, art. 34);
che, in
concreto, tale presupposto è senz'altro dato dal momento che il contratto di
lavoro è stato sciolto dopo un anno e mezzo, ossia proprio durante il secondo
anno d'attività;
che
comunque sia la percentuale di calcolo rivendicata dall'istante, sia l'importo
corrispondente pari a fr. 437.50 sono sempre stati ammessi dalla datrice di
lavoro, come appare inequivocabilmente dai documenti dell'incarto (doc. 1, 2 e
D);
che, per
questo unico punto, la sentenza dev'essere annullata, avendo il primo giudice
non solo applicato in modo manifestamente errato il diritto sostanziale, ma
avendo valutato erroneamente gli atti della causa (art. 327 lett. g CPC),
tenuto conto del fatto che -non fosse dato il diritto ad applicare la
percentuale del 50%- prevarrebbe comunque la volontà delle parti, tornando
applicabile l'art. 357 cpv. 2 (seconda frase) CO in base al quale valgono
deroghe a un contratto collettivo di lavoro purché avvengano a favore dei
lavoratori;
che accogliendo il ricorso e
ricorrendo i presupposti dell'art. 332 cpv. 2 CPC, dev'essere riconosciuto
all'istante un credito di fr. 437.50 (lordi) a titolo di tredicesima e non solo
di fr. 49.35, di modo che l'istanza dev'essere accolta per l'importo al lordo
di fr. 3'179.15 (fr. 2'566.65 a titolo di vacanze non godute, fr. 175.- per 1,5
giorni festivi e fr. 437.50 quale tredicesima pro rata temporis per il 2001),
mentre il giudizio sulle ripetibili segue la soccombenza.
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
I. Il
ricorso per cassazione 12 giugno 2002 __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 31 maggio 2002 del Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3, limitatamente al dispositivo n. 1, è
annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L'istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza __________
è condannata a versare a
__________ l'importo di
fr. 3'179.15 lordi (da
dedursi, gli usuali oneri
di legge), oltre interessi del 5% dal 1°
aprile 2001.
II. Il
presente giudizio è esente da spese e tassa di giustizia. __________ verserà
alla ricorrente l'importo di fr. 90.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione
a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster