Cassation appeal inadmissible for lack of standing

16.2002.52Other CourtJul 10, 2002Inadmissible

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Omnilex summary

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed as inadmissible a cassation appeal lodged against the first-instance refusal of provisional release of opposition in enforcement proceedings. The court held that the appellant lacked a personal disadvantage, since the challenged judgment had already rejected the creditor’s request and therefore caused no prejudice to him or to the association. Given the particular circumstances, the court decided not to charge any court fees or costs.

Omnilex headnote

Art. 313 bis CPC; art. 331 cpv. 1 CPC; standing to appeal in cassation proceedings: a remedy is admissible only if the appellant is adversely affected by the challenged decision. Where the lower court has rejected the opposing party’s request, the losing party suffers no legally relevant disadvantage and lacks the requisite interest to appeal; the remedy is therefore inadmissible. In such a case, the cassation court may, where the statutory prerequisites are met, decide by short reasoning without hearing the other party (consid. 1-2).

Full text

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2002.52

Data decisione, Autorità: 10.07.2002, CCC

Incarto n. 16.2002.00052

Lugano 10 luglio 2002/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 12 giugno 2002 presentato da


contro

la sentenza 3 giugno 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 3 aprile 2002 da


nei confronti di


con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dalla convenuta -e per essa dal vicepresidente __________ i- al PE n. __________dell'UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice;

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 3 aprile 2002 la __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato, notificatogli per conto del__________ __________ e, ossia nella sua qualità di vice presidente con diritto di firma individuale, per l'incasso di fr. 5'321.- oltre accessori corrispondenti al saldo passivo del conto corrente aperto dall'associazione presso l'istante;

che con il querelato giudizio il segretario assessore ha respinto l'istanza non risultando dalla documentazione prodotta dall'istante nessun valido riconoscimento di debito;

che con scritto 12 giugno 2002 __________ -cui la Pretura ha intimato la decisione, risultando presidente dell'escussa- insorge a titolo personale contro il predetto giudizio, sostenendo di aver lasciato __________ alla fine di luglio 1999 e di essere quindi estraneo alla lite;

che a prescindere da qualsiasi considerazione circa la legittimazione del ricorrente a rappresentare la parte convenuta, va rilevato che l'impugnazione in sé è in ogni caso irricevibile in quanto proposta contro una sentenza che non ha arrecato né al ricorrente personalmente, né all'associazione convenuta nessun pregiudizio, dal momento che il primo giudice ha respinto l'istanza proposta dalla controparte;

che infatti la presenza di uno svantaggio per la parte ricorrente costituisce un presupposto processuale che determina l'esistenza medesima del gravame (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 307, m. 6; Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 60 - 61);

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1. Il ricorso 12 giugno 2002 __________ è irricevibile.

  1. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

  2. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

standingcassation appealinadmissibilitydisadvantageenforcement oppositioncourt costs

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Key legal question

Whether the cassation appeal was admissible despite the appellant not being personally prejudiced by the lower court's dismissal of the creditor's request.

Extracted holding

No. An appeal requires a disadvantage to the appellant; because the lower court had rejected the provisional release, neither the appellant nor the association suffered prejudice from that decision.

Extracted reasoning

The court held that the existence of a disadvantage is a procedural prerequisite for a remedy. Since the challenged decision did not harm the appellant, the appeal was inadmissible without further review.

Key legal question

Whether court fees and costs should be charged for this cassation decision.

Extracted holding

No fees or costs were charged given the specific circumstances of the case.

Extracted reasoning

The court exercised its discretion to forgo fees and costs in light of the case's particular features.

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