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Numero d'incarto:
16.2002.52
Data decisione, Autorità:
10.07.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00052
Lugano
10 luglio
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 12 giugno 2002 presentato da
contro
la sentenza 3 giugno 2002 del Segretario assessore della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di
esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 3 aprile 2002 da
nei
confronti di
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell'opposizione interposta dalla convenuta -e per essa dal vicepresidente
__________ i- al PE n. __________dell'UE di Lugano, domanda respinta dal primo
giudice;
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 3 aprile 2002 la __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato, notificatogli
per conto del__________ __________ e, ossia nella sua qualità di vice
presidente con diritto di firma individuale, per l'incasso di fr. 5'321.- oltre
accessori corrispondenti al saldo passivo del conto corrente aperto
dall'associazione presso l'istante;
che
con il querelato giudizio il segretario assessore ha respinto l'istanza non
risultando dalla documentazione prodotta dall'istante nessun valido
riconoscimento di debito;
che
con scritto 12 giugno 2002 __________ -cui la Pretura ha intimato la decisione,
risultando presidente dell'escussa- insorge a titolo personale contro il
predetto giudizio, sostenendo di aver lasciato __________ alla fine di luglio
1999 e di essere quindi estraneo alla lite;
che
a prescindere da qualsiasi considerazione circa la legittimazione del
ricorrente a rappresentare la parte convenuta, va rilevato che l'impugnazione
in sé è in ogni caso irricevibile in quanto proposta contro una sentenza che
non ha arrecato né al ricorrente personalmente, né all'associazione convenuta
nessun pregiudizio, dal momento che il primo giudice ha respinto l'istanza
proposta dalla controparte;
che
infatti la presenza di uno svantaggio per la parte ricorrente costituisce un
presupposto processuale che determina l'esistenza medesima del gravame (Cocchi/
Trezzini, CPC-TI, art. 307, m. 6; Anastasi, Il sistema dei mezzi
d'impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 60 -
61);
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o
manifestamente infondato;
che
in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese
per il presente giudizio.
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso
12 giugno 2002 __________ è irricevibile.
-
Non
si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
-
Intimazione
a:
– __________
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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